Documento dall'Università sul Principio di Uguaglianza e gli articoli fondamentali della Costituzione italiana. Il Pdf analizza i concetti di uguaglianza formale e sostanziale, democrazia e diritti inviolabili, offrendo una panoramica completa della struttura costituzionale per lo studio del Diritto.
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L'Articolo 3 della Costituzione italiana stabilisce il principio di uguaglianza, rivolgendosi a tutti i cittadini, inclusi stranieri e enti giuridici. I due commi dell'articolo descrivono l'uguaglianza formale e quella sostanziale, indicando che entrambe sono cruciali per garantire l'effettiva parità.
Il principio di ragionevolezza delle leggi richiede che le leggi siano adeguate e congruenti rispetto al loro fini. La violazione di questo principio si verifica quando esiste una contraddizione intera alla legge o tra la legge e l'interesse pubblico. Questo principio limita il potere decisionale del legislatore, prevenendo un suo esercizio arbitrario. La verifica della ragionevolezza coinvolge la congruenza tra mezzi e fini, l'analisi dei presupposti di fatto e l'accertamento degli obiettivi della legge. Se la legge risulta irragionevole, può essere considerata costituzionalmente illegittima.
Il focus principale del principio di uguaglianza è sconfiggere un modello di Stato diviso in ordini e ceti, dove le categorie superiori godono di privilegi ingiustificati. L'uguaglianza, secondo Norberto Bobbio, si traduce nella necessità di trattare in modo identico situazioni equiparabili e in modo diverso situazioni diverse. La "regola di giustizia" da lui enunciata stabilisce che gli eguali devono essere trattati in modo eguale, e i diseguali in modo diseguale.
La questione fondamentale è quando due persone o situazioni possono considerarsi "uguali". L'Articolo 3, comma 1, non copre tutte le possibili situazioni illegittime, e la violazione del principio di eguaglianza si verifica quando si tratta in modo uguale situazioni oggettivamente diverse.
La Corte, nell'esaminare la legittimità di una norma, si basa sia su un controllo ternario, valutando il rispetto dell'uguaglianza in senso stretto, sia su un controllo binario, esaminando la coerenza delle scelte legislative in base ai valori della Costituzione. Inoltre, si fa riferimento al principio di razionalità come parametro autonomo.
Nel diritto penale e in altri settori, si presentano sfide diverse nel garantire l'applicazione efficace del principio di uguaglianza, specialmente quando si tratta di discriminazioni e problemi di natura sostanziale.
L'articolo sancisce che l'Italia è una Repubblica (forma di Governo) Democratica (forma di Stato) e questo non è modificabile, neppure con leggi costituzionali. Il potere è nelle mani del popolo e deve essere esercitato nei modi e entro i limiti previsti dalla costituzione. Inoltre si parla anche del lavoro, sul quale appunto è fondata la nostra Repubblica, eliminando cosi tutti i privilegi che riguardano l'appartenenza a classi sociali nobili.
Può essere sia diretta (con decisioni prese direttamente dal popolo) che rappresentativa (le decisioni sono prese da rappresentanti eletti dal popolo).
Perché si possa parlare di un paese democratico, devono essere presenti determinate condizioni:
L'articolo 2 sancisce 3 principi fondamentali: - Principio Personalistico - Principio Pluralistico - Principio Solidaristico
L'articolo 3 sancisce l'uguaglianza formale di tutti i cittadini di fronte alla legge. Non ci può essere discriminazione in base a sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali. Le leggi in contrasto con questo articolo diventano automaticamente incostituzionali. Secondo il principio di ragionevolezza vengono trattati in modo uguale situazioni uguali e in modo diverso situazioni ragionevolmente diverse.
Nel comma 2 si esprime l'uguaglianza sostanziale, tale per cui lo Stato ha il compito di eliminare gli ostacoli economici e sociali che impediscono l'uguaglianza tra i cittadini (es. concedere borse di studio agli studenti meritevoli o l'eliminazione delle barriere architettoniche per permettere piena mobilità ai disabili).
Il primo compito comma dell'articolo riconosce il lavoro come diritto dei cittadini, che lo Stato deve impegnarsi a garantire creando le condizioni per una piena occupazione di tutti.
Il secondo comma riconosce il lavoro come dovere morale di tutti i cittadini.
L'articolo 5 sancisce il principio di unità e indivisibilità dello Stato e si riconoscono al suo interno ampi poteri gli enti locali (regioni, province, comuni).
Ogni regione è un ente autonomo con un proprio statuto, propri poteri e proprie funzioni e può emanare leggi regionali in materie non di competenza dello Stato.
In questo articolo si parla della tutela e della protezione delle minoranze linguistiche, ossia gruppi minoritari in cui la lingua ufficiale non è quella italiana (si trovano in Trentino Alto Adige, Valle D'Aosta, Sicilia, Sardegna e Friuli Venezia Giulia).
L'articolo 7 sancisce che lo Stato e la Chiesa sono indipendenti e sovrani. La Chiesa ha sovranità sul territorio del Vaticano. Con l'attuale Costituzione lo Stato e la Chiesa hanno ordinamenti distinti e perseguono fini autonomi e i rapporti tra queste due istituzioni sono regolati dai Patti Lateranensi.
L'articolo afferma l'uguaglianza e la libertà delle varie associazioni religiose, che sono libere di organizzarsi con un proprio statuto purché non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano.
Comma 1: la Repubblica deve incentivare lo sviluppo della cultura e della ricerca (es. tramite finanziamenti da parte dello Stato).
Comma 2: lo Stato deve proteggere la ricchezza del nostro paesaggio (= ambiente) e del patrimonio storico e artistico.
In questo articolo si sancisce il principio internazionalista, tale per cui l'ordinamento giuridico italiano si adegua alle norme del diritto internazionale emanate dagli organismo internazionali ai quali aderisce. Si parla poi - Della condizione giuridica dello straniero (si distingue tra cittadini comunitari e extracomunitari). Sono clandestini gli stranieri che entrano nel paese o vi rimangono senza il rispetto delle leggi previste per l'immigrazione. -Del diritto d'asilo, concesso ad uno straniero che proviene da un paese dove manca il riconoscimento delle libertà democratiche e dove vendita perseguitato per motivi politici -Del divieto di estradizione per reati con movente politico.
L'articolo sancisce il ripudio della guerra, quindi rinuncia all'uso della guerra come strumento per attaccare altri Stati, legittima la guerra di difesa in caso di aggressione e promuove la pace e la giustizia tra popoli.
L'articolo 12 determina la bandiera che deve essere tricolore (verde, bianco e rosso), a tre bande verticali di eguali dimensioni.
Esso afferma che la libertà personale è inviolabile, e nessuna forma di detenzione, ispezione, perquisizione o altra restrizione è ammessa se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei casi e modi previsti dalla legge. In situazioni eccezionali di necessità ed urgenza, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, ma devono essere convalidati dall'autorità giudiziaria entro 48 ore.
Il diritto alla libertà personale può essere limitato solo in base a un atto motivato dell'autorità giudiziaria, rispettando la riserva di legge, riserva di giurisdizione e il ricorso alla Cassazione.
La riserva di legge significa che solo il potere legislativo può stabilire i casi e i modi in cui la libertà personale può essere limitata.
La riserva di giurisdizione assicura che solo l'autorità giudiziaria può emanare provvedimenti restrittivi, garantendo imparzialita.
Il ricorso alla Cassazione consente il ricorso diretto per violazione di legge contro provvedimenti sulla libertà personale.
La limitazione della libertà personale è ammessa solo in casi eccezionali di gravità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge. La violenza fisica e morale su persone sottoposte a restrizioni della libertà è vietata e punibile.
La libertà personale non è assoluta, perché essere sottoposta a misure restrittive nell'interesse generale.
È da notare che:
Il provvedimento di polizia è solo temporaneo ed è soggetto a un controllo successivo del giudice. In mancanza della comunicazione o della convalida da parte del giudice, il provvedimento restrittivo è inefficace dall'inizio e bisogna procedere alla scarcerazione della persona arrestata o fermata.
Un'altra limitazione della libertà personale individuale è la carcerazione preventiva (detta anche custodia cautelare).
La carcerazione preventiva può essere ordinata nei confronti di una persona in attesa di giudizio, cioè indagata oppure imputata in un processo.
La custodia cautelare è consentita soltanto quando vi è un pericolo concreto di:
Inoltre la carcerazione preventiva è ammessa soltanto per reati gravi e non può superare 6 anni per i reati più gravi Le decisioni relative alla libertà personale sono adottate dal Gip (Giudice delle indagini preliminari), che è un organo giudiziario autonomo, su richiesta del PM (Pubblico Ministero).
Contro i provvedimenti che limitano la sua libertà una persona può esercitare, 2 rimedi giurisdizionali:
L'articolo riconosce il diritto di escludere chiunque dallo spazio privato di cui una persona dispone. Il domicilio è qualunque luogo di cui si disponga a titolo privato anche non in modo continuato. Non solo la casa, ma anche l'ufficio, un capannone, una camera d'albergo, camper, barca, ecc.
Le perquisizioni sono possibili sono nei casi previsti dall'articolo 13 (quindi nei casi previsti dalla legge, con un atto motivato del giudice, in casi eccezionali di urgenza).
Qui si riconosce il diritto di un individuo di comunicare con determinate persone escludendone altre. Comprende qualunque forma di comunicazione con un destinatario determinata: lettere, telefonate, fax, telegrammi, ecc.