Documento da Nike Dipartimento di Economia ed Impresa su Modulo Terzo. Il Pdf, di livello universitario e materia Diritto, esplora il diritto contrattuale, analizzando atti unilaterali, trattative precontrattuali e le diverse forme di invalidità contrattuale, come nullità e annullabilità.
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A cura di Giulia Ingino
Il libro quarto del codice civile tratta le fonti di obbligazioni: il contratto, il fatto illecito, e qualsiasi altro atto o fatto idoneo a produrre in conformità dell'ordinamento giuridico. In particolar modo, il titolo secondo del quarto libro tratta dei contratti in generale, mentre, il titolo terzo tratta dei singoli contratti: l'appalto, la locazione, la vendita ... il contratto è l'accordo di due o più soggetti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Il termine contratto viene usato sia per designare l'atto posto in essere dalle parti, sia per indicare il rapporto, cioè la relazione giuridica che dall'atto stesso deriva. L'atto, quindi, è strumentale al rapporto e ne è il presupposto necessario: se l'atto manca o è invalido non so se ce l'hai l'effetto del rapporto o vincolo giuridico. L'espressione conclusione del contratto, non indica la fine del contratto stesso, indica il momento conclusivo dell'accordo, il momento in cui si perfeziona lo scambio dei consensi che dà vita al rapporto contrattuale. Dunque, conclusione e perfezionamento, ma anche stipulazione del contratto sono la stessa cosa.
Principio fondamentale è l'autonomia contrattuale:
Mentre è ammessa la stipulazione di contratti atipici (franchising, leasing ... ovvero quei contratti diversi da quelli tradizionali) non sono ammessi, invece, tutti gli atti unilaterali, sono ammissibili solo quelli esplicitamente previsti dalla legge. La legge, infatti, diffida degli atti unilaterali sia perché verrebbe meno il principio secondo cui il singolo non può entrare nella sfera giuridica altrui, sia perché avrebbe ad alterarsi la disciplina dei contratti che si fonda sul SINALLAGMA, cioè sullo scambio delle prestazioni: io ti vendo una cosa, tu mi dai il denaro, cioè un'altra cosa. Nei limiti in cui sono ammessi, comunque, anche gli atti unilaterali sono idonei a realizzare effetti giuridici, un atto unilaterale può:
Un atto unilaterale può essere revocato, salvo che altri abbia conseguito un vero e proprio diritto. Ad esempio, si può revocare il testamento, la proposta e l'accettazione contrattuale.
RINUNCIA: è un negozio unilaterale giuridico con cui un soggetto rinuncia ad un suo diritto. RIFIUTO: è un negozio unilaterale giuridico con cui un soggetto impedisce che un diritto un bene entrino nel proprio patrimonio. Distinguiamo:
Nel codice civile manca la figura del negozio giuridico, presente invece nel codice civile tedesco e nei discorsi dei giuristi. Il contratto è la sottospecie più importante di negozio giuridico, infatti, leregole che valgono per il contratto saranno in linea di principio applicabili a tutti i negozi giuridici. Il negozio, si configura come strumento di grande sicurezza e rapidità al fine di trasferire i beni.
Il contratto nasce da un accordo tra due o più soggetti. Distinguiamo due tipi di parti:
A volte le due parti coincidono. Le parti formali sono individuate già al momento della dichiarazione contrattuale, è possibile però, che l'individuazione della parte sostanziale sia rinviata a un momento successivo. Inoltre, anche se i venditori sono più di due resta sempre bilaterale il contratto di vendita, come bilaterale resta la locazione, il mutuo .... Qui, anche se i soggetti sono tre o quattro, soltanto due sono i contrapposti centri di interesse, e due sono pertanto le parti contrattuali.
I contratti possono essere:
LE TRATTATIVE Prima che il contratto venga stipulato c'è la fase delle trattative in cui le parti tentano di raggiungere un'intesa sul programma contrattuale, valutandone l'opportunità, la convenienza economica e la possibilità di spuntare condizioni favorevoli: anche se in questa fase le parti non hanno alcun obbligo tra loro, ciò non vuol dire che possono comportarsi come vogliono, esse, devono comportarsi secondo buona fede ovvero secondo correttezza. Violazione della correttezza è la rottura ingiustificata delle trattative. La correttezza impone poi obblighi di informazione, in modo da rendere note all'altra parte le circostanze di fatto e di diritto che incidono sull'affare, rendendolo pregiudizievole o addirittura inutile. Fin quando non si sia raggiunta un'intesa su tutti gli aspetti del contratto, l'accordo non è ancora stato raggiunto e le parti rimangono libere di addivenire o no alla stipulazione. La correttezza è un'obbligazione che comporta una responsabilità precontrattuale: quindi non adempierla composta l'obbligo di risarcire il danno emergente e lucro cessante come avviene nella disciplina dei contratti: solo che nel nostro caso il contratto non c'è e quindi il danno emergente consiste nelle spese fatte in utilmente ad esempio consulenze, progetti, viaggi; il lucro cessante è costituito dal guadagno che avrei realizzato impegnandomi in un altro a fare invece di perdere tempo con questa contrattazione inutile.
RAPPORTI GIURIDICI PREPARATORI Può accadere che le parti trovino utile garantirsi la facoltà di concludere l'affare in un secondo momento e rinviare la stipulazione a un tempo successivo. Le parti cioè non vogliono stipulare subito il contratto, e ciò può avvenire per ragioni diverse: ad esempio perché vogliono verificare che il bene offerto abbia effettivamente le qualità promesse e che non sia gravato dal diritto altrui. È possibile allora che la stipulazione sia preceduta dalla creazione di speciali rapporti giuridici, strumentali alla successiva conclusione del contratto, che si designano come rapporti giuridici preparatori. Essi sono dei vincoli giuridici con i quali le parti bloccano un affare fissando subito il suo contenuto, ma rinviando a un tempo successivo la stipula del vero e proprio contratto. Lo strumento scelto può vincolare una sola parte o entrambe.
OBBLIGO DI CONTRARREGLI OBBLIGHI LEGALI Come abbiamo detto prima, con il principio dell'autonomia contrattuale, le parti hanno la facoltà di decidere liberamente se stipulare un contratto. In alcune ipotesi, però, tale libertà viene meno e alcuni soggetti sono obbligati a contrarre.
IL CONTRATTO PRELIMINARE: È un contratto come gli altri che si caratterizza però per l'oggetto che l'obbligo di stipulare un successivo contratto: è molto diffuso nel campo immobiliare dove viene comunemente chiamato compromesso e si può trascrivere: perché sia valido e necessario che il preliminare abbia la stessa forma e sostanza del contratto definitivo con indicazione dell'oggetto, prezzo ... Le parti sono obbligate a concludere il contratto definitivo, non possono rifiutarsi se sono pentita dell'affare: esse possono sciogliersi solo per una giusta causa (ad esempio se si scopre che la casa è stata costruita abusivamente: in caso di rifiuto di una delle parti, il giudice emanerà una sentenza che produca gli stessi effetti del contratto non concluso (esecuzione in forma specifica). Di norma il contatto preliminare vincola entrambe le parti, è possibile che il vincolo gravi su una di esse è che l'altra rimanga libera di decidere se stipulare il contratto: preliminare unilaterale.
PRELAZIONE: non comporta nessun obbligo di contrarre ma quello di preferire un certo contraente: il soggetto obbligato cioè, non è tenuto a stipulare il contratto ma se deciderà di farlo dovrà attribuire la preferenza al prelazionario e ove questi rifiuti, sarà libero di vendere ad altri. La prelazione può derivare:
L'OBBLIGO DI NON DISCRIMINARE NELLA SCELTA DEL CONTRAENTE Specifiche disposizioni hanno introdotto il divieto di discriminazione quando esse siano motivate dall'appartenenza razziale, etnica o religiosa, dal sesso, dall'età o dall'orientamento sessuale, o dalla condizione di disabilità del terzo contraente. In particolare, viene qualificato come illecito il comportamento di chi, in base a tali motivazioni, rifiuti di fornire l'accesso ad occupazione, all'alloggio, all'istruzione. Ove tali discriminazioni si verificano: il giudice può ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti, anche compreso il risarcimento del danno. Portata più ampia ha infine il principio di parità di trattamento tra uomini e donne nei rapporti privati, e in particolare nella materia del lavoro.
LA STIPULAZIONE Per stipulazione si intende la formazione del contratto tramite il compimento di specifici atti. Il contratto, deve presentare alcuni requisiti perché esso sia valido. Tali requisiti sono elementi essenziali e la loro carenza comporta la mancata perfezione dell'atto che si designa come invalidità. Elementi essenziali del contratto sono:
Prima di parlare di accordo delle parti, occorre dire che le parti del negozio non costituiscono un elemento del contratto, in quanto, non è il rilevante l'identità personale delle parti e cioè che è apposto vincoli tizio oppure Caio: in molti i contatti della vita quotidiana è indifferente stipulare un contratto con questa o con quella persona. Solo in alcuni casi l'identità risulta determinante del consenso: non è indifferente per la banca fare il credito a questo o a quell'imprenditore, per il costruttore affidare il progetto edilizio a questo o a quel ingegnere. Il primo dei requisiti del contratto è l'accordo delle parti, cioè l'intesa che esse raggiungono in ordine a un certo programma contrattuale: ad esempio tizio si obbliga a pagare 400 € al mese e Caio gli fa godere di un appartamento. L'accordo consiste in una convergenza obiettiva dell'intento di due soggetti su un certo programma, quando le dichiarazioni convergono l'accordo è raggiunto. L'accordo può essere: