Le stime per successioni ereditarie e le espropriazioni

Documento universitario sulle stime per successioni ereditarie. Il Pdf, di Diritto, esplora le diverse tipologie di successioni, la ripartizione dell'eredità, la stima dell'asse ereditario e le espropriazioni.

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LE STIME PER SUCCESSIONI EREDITARIE
PREMESSA
La successione si ha quando uno o più soggetti subentrano a un altro soggetto nella titolarità di diritti o
obbligazioni di carattere patrimoniale. La successione può avvenire fra i vivi, con un atto come la vendita o
la donazione o per la morte del de cuius. La materia è regolata dagli articoli del codice civile che vanno dal
456 al 768.
La successione riguarda tutti i diritti e le obbligazioni a carattere patrimoniale esclusi quelli che si estinguono
con la morte (usufrutto, uso, abitazione). La successione si apre al momento della morte e nell’ultimo
domicilio del de cuius al quale sono chiamati i successori che comprendono: tutti coloro che sono nati o
concepiti (entro 300 giorni dalla morte del de cuius) al tempo dell’apertura della successione. Con l’ultimo
domicilio del defunto viene individuato il tribunale competente.
Alla successione può quindi partecipare chiunque ne sia chiamato, purcne abbia le capacità. La chiamata
alla successione può essere a titolo universale o a titolo particolare. La prima riguarda gli eredi ai quali
spetta la totalità o parte del patrimonio del defunto comprendente attività e passività; di quest’ultime deve
risponderne totalmente. Il chiamato diventa erede con l’accettazione.
La seconda riguarda il legatario che diviene titolare di uno o più diritti espressamente indicati dal de cuius. Il
legato si ha solo nella successione testamentaria, quando nel testamento compaia; il legatario non risponde di
eventuali debiti del defunto ma solo di quelli gravanti sul legato. Quest’ultimo si acquista senza accettazione,
ma vi si può rinunciare, il legatario per entrare in possesso del bene deve però farne richiesta agli eredi o agli
altri legatari.
A seconda della causa, la successione può essere: legittima, testamentaria o necessaria
SUCCESSIONE LEGITTIMA
Si ha in mancanza di un testamento e la successione avviene per legge. La legge prevede le seguenti
categorie di eredi legittimi:
Il coniuge;
i figli (per rappresentazione i loro discendenti);
i genitori o gli ascendenti legittimi di grado superiore;
i fratelli e le sorelle;
i parenti fino al sesto grado
lo Stato.
La partecipazione di eredi ne esclude quella di altri e sono:
il coniuge e i figli non sono mai esclusi;
i figli escludono tutti tranne il coniuge;
in mancanza di figli si contano i fratelli e i genitori;
ascendenti e collaterali escludono gli altri parenti;
i parenti entro il sesto grado escludono lo Stato.
Tra i figli non si fa distinzione di sesso e di matrimonio, né fra figli legittimi, naturali, legittimati e adottivi. I
figli naturali sono equiparati ai legittimi, quando sono stati riconosciuti. I figli naturali non riconosciuti e non
riconoscibili che però avevano diritto al mantenimento, hanno diritto a un assegno pari alla rendita della
quota eredità che avrebbero dovuto avere se fossero stati riconosciuti. I figli adottivi vengono esclusi
dall’eredità dei parenti del genitore che li adotta e anche il contrario. Nel caso in cui manchi il figlio si
applica la rappresentazione (tranne il figlio adottivo).
La quota che spetta ai fratelli si ripartisce in modo che al fratello unilaterale vada la metà di quello che spetta
a un fratello germano. Ai fratelli premorti, dichiarati assenti ecc…, subentra la rappresentazione.
Il coniuge separato senza addebito ha gli stessi diritti del coniuge non separato. Il coniuge separato con
addebito o sono addebitati entrambi i coniugi, se al momento della successione godeva degli alimenti a
carico del de cuius, ha diritto a un assegno vitalizio non superiore in ogni caso all’entità della prestazione
alimentare. Il coniuge è escluso dalla successione se il de cuius è legato da valido matrimonio al momento
della morte.
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Gli ascendenti legittimi succedono solo nel caso in cui manchino entrambi i genitori, i figli o loro
discendenti, i fratelli o loro discendenti. Nel caso in cui ci sia una compartecipazione, metà del patrimonio va
agli ascendenti paterni e metà a quelli materni, altrimenti all’ascendente di grado minore. La
rappresentazione non si applica per linea ascendente.
Se mancano tutte le categorie di parenti fino al sesto grado, è unico erede lo Stato che non può ereditare i
debiti.
SUCCESSIONE TESTAMENTARIA
Si ha successione testamentaria quando il de cuius lascia un testamento. Questo è un atto revocabile con il
quale il testatore dispone, dopo la sua morte, di tutte le proprie sostanze o parte di esse (in quest’ultimo caso
la successione è legittima).
Le disposizioni testamentarie sono a titolo universale attribuendo la qualità di erede e a titolo particolare
attribuendo la qualità di legatario. La prestazione del legato può essere a carico di eredi o altri legatari e
questi si dicono onerati. Alla prestazione sono tenuti tutti gli onerati in base alla loro quota. La cosa legata e
tutte le sue pertinenze deve essere data al legatario nello stato in cui si trova al momento dell’aperta
successione; anche se vi sono state aggiunte dopo il testamento (nel caso esso sia un fondo), così come i
frutti o gli interessi che sono dovuti al legatario al momento dell’apertura della successione.
SUCCESSIONE NECESSARIA
La legge tutela alcune categorie di eredi che hanno sempre diritto a una quota di eredità e sono detti
legittimari. Questi sono: il coniuge, i figli e gli ascendenti legittimi. La quota di patrimonio spettante ai
legittimari è detta riserva o quota legittima. La restante parte di patrimonio è detta quota disponibile.
Ai figli legittimi sono equiparati i figli naturali, i legittimati e gli adottivi. I figli legittimi possono soddisfare
in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non si oppongano altrimenti
decide il giudice.
Gli ascendenti legittimi sono legittimari solo se mancano i figli o loro rappresentanti e in caso di più
ascendenti l’eredità è ripartita con il criterio indicato per la successione legittima.
Al coniuge solo o in concorso con altri chiamati è riservato il diritto di abitazione nella casa abitata a uso
famigliare compresi i mobili, se di proprietà del defunto o comuni. (Per il coniuge separato vedi la
successione legittima).
Il patrimonio del de cuius in base al quale si determinano le quote disponibili è detto asse ereditario che
deve comprendere i beni al momento della morte e le eventuali donazioni fatte in vita. Se con il testamento o
con le donazioni il de cuius ha intaccato la quota di riserva, si può avere la successione necessaria, con la
quale si reintegrano le quote legittime. Questa operazione deve essere fatta da un giudice su richiesta degli
eredi legittimari o dai loro aventi causa. La riduzione inizia dalle disposizioni testamentarie e avviene in
modo proporzionale al valore dei singoli beni senza distinzione tra eredi e legatari. Dopodichè se ciò non è
ancora sufficiente, la riduzione si estende alle donazioni partendo dall’ultima. Non sono soggette le
donazioni fatte da oltre 20 anni. Se, attraverso disposizioni testamentarie e donazioni vi è ancora una quota
disponibile, si ripartisce secondo la successione legittima. Se a un erede legittimario è assegnata tutta la
quota disponibile da testamento, concorre con gli altri eredi alla divisione della quota legittima; così come se
da testamento ha solo una parte della quota disponibile, concorre con gli altri alla divisione dell’eredità e
della parte disponibile.
RIUNIONE FITTIZIA DEI BENI E STIMA DELLASSE EREDITARIO
La quota spettante ai legittimari e la quota disponibile si calcolano sull’intero patrimonio del de cuius al
momento della successione, ovvero sull’asse ereditario. Ciò comprende i beni del de cuius al momento della
morte (beni relitti) e le sue donazioni fatte in vita. Per stimare l’asse ereditario occorre fare una riunione
fittizia delle donazioni e dei beni relitti. La formazione dell’asse ereditario richiede le seguenti operazioni:

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Premessa sulle Successioni Ereditarie

La successione si ha quando uno o più soggetti subentrano a un altro soggetto nella titolarità di diritti o obbligazioni di carattere patrimoniale. La successione può avvenire fra i vivi, con un atto come la vendita o la donazione o per la morte del de cuius. La materia è regolata dagli articoli del codice civile che vanno dal 456 al 768. La successione riguarda tutti i diritti e le obbligazioni a carattere patrimoniale esclusi quelli che si estinguono con la morte (usufrutto, uso, abitazione). La successione si apre al momento della morte e nell'ultimo domicilio del de cuius al quale sono chiamati i successori che comprendono: tutti coloro che sono nati o concepiti (entro 300 giorni dalla morte del de cuius) al tempo dell'apertura della successione. Con l'ultimo domicilio del defunto viene individuato il tribunale competente. Alla successione può quindi partecipare chiunque ne sia chiamato, purché ne abbia le capacità. La chiamata alla successione può essere a titolo universale o a titolo particolare. La prima riguarda gli eredi ai quali spetta la totalità o parte del patrimonio del defunto comprendente attività e passività; di quest'ultime deve risponderne totalmente. Il chiamato diventa erede con l'accettazione. La seconda riguarda il legatario che diviene titolare di uno o più diritti espressamente indicati dal de cuius. Il legato si ha solo nella successione testamentaria, quando nel testamento compaia; il legatario non risponde di eventuali debiti del defunto ma solo di quelli gravanti sul legato. Quest'ultimo si acquista senza accettazione, ma vi si può rinunciare, il legatario per entrare in possesso del bene deve però farne richiesta agli eredi o agli altri legatari. A seconda della causa, la successione può essere: legittima, testamentaria o necessaria

Successione Legittima

Si ha in mancanza di un testamento e la successione avviene per legge. La legge prevede le seguenti categorie di eredi legittimi:

  • Il coniuge;
  • i figli (per rappresentazione i loro discendenti);
  • i genitori o gli ascendenti legittimi di grado superiore;
  • i fratelli e le sorelle;
  • i parenti fino al sesto grado
  • lo Stato.

La partecipazione di eredi ne esclude quella di altri e sono:

  • il coniuge e i figli non sono mai esclusi;
  • i figli escludono tutti tranne il coniuge;
  • in mancanza di figli si contano i fratelli e i genitori;
  • ascendenti e collaterali escludono gli altri parenti;
  • i parenti entro il sesto grado escludono lo Stato.

Tra i figli non si fa distinzione di sesso e di matrimonio, né fra figli legittimi, naturali, legittimati e adottivi. I figli naturali sono equiparati ai legittimi, quando sono stati riconosciuti. I figli naturali non riconosciuti e non riconoscibili che però avevano diritto al mantenimento, hanno diritto a un assegno pari alla rendita della quota eredità che avrebbero dovuto avere se fossero stati riconosciuti. I figli adottivi vengono esclusi dall'eredità dei parenti del genitore che li adotta e anche il contrario. Nel caso in cui manchi il figlio si applica la rappresentazione (tranne il figlio adottivo). La quota che spetta ai fratelli si ripartisce in modo che al fratello unilaterale vada la metà di quello che spetta a un fratello germano. Ai fratelli premorti, dichiarati assenti ecc ... , subentra la rappresentazione. Il coniuge separato senza addebito ha gli stessi diritti del coniuge non separato. Il coniuge separato con addebito o sono addebitati entrambi i coniugi, se al momento della successione godeva degli alimenti a carico del de cuius, ha diritto a un assegno vitalizio non superiore in ogni caso all'entità della prestazione alimentare. Il coniuge è escluso dalla successione se il de cuius è legato da valido matrimonio al momento della morte. 1Gli ascendenti legittimi succedono solo nel caso in cui manchino entrambi i genitori, i figli o loro discendenti, i fratelli o loro discendenti. Nel caso in cui ci sia una compartecipazione, metà del patrimonio va agli ascendenti paterni e metà a quelli materni, altrimenti all'ascendente di grado minore. La rappresentazione non si applica per linea ascendente. Se mancano tutte le categorie di parenti fino al sesto grado, è unico erede lo Stato che non può ereditare i debiti.

Successione Testamentaria

Si ha successione testamentaria quando il de cuius lascia un testamento. Questo è un atto revocabile con il quale il testatore dispone, dopo la sua morte, di tutte le proprie sostanze o parte di esse (in quest'ultimo caso la successione è legittima). Le disposizioni testamentarie sono a titolo universale attribuendo la qualità di erede e a titolo particolare attribuendo la qualità di legatario. La prestazione del legato può essere a carico di eredi o altri legatari e questi si dicono onerati. Alla prestazione sono tenuti tutti gli onerati in base alla loro quota. La cosa legata e tutte le sue pertinenze deve essere data al legatario nello stato in cui si trova al momento dell'aperta successione; anche se vi sono state aggiunte dopo il testamento (nel caso esso sia un fondo), così come i frutti o gli interessi che sono dovuti al legatario al momento dell'apertura della successione.

Successione Necessaria

La legge tutela alcune categorie di eredi che hanno sempre diritto a una quota di eredità e sono detti legittimari. Questi sono: il coniuge, i figli e gli ascendenti legittimi. La quota di patrimonio spettante ai legittimari è detta riserva o quota legittima. La restante parte di patrimonio è detta quota disponibile. Ai figli legittimi sono equiparati i figli naturali, i legittimati e gli adottivi. I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non si oppongano altrimenti decide il giudice. Gli ascendenti legittimi sono legittimari solo se mancano i figli o loro rappresentanti e in caso di più ascendenti l'eredità è ripartita con il criterio indicato per la successione legittima. Al coniuge solo o in concorso con altri chiamati è riservato il diritto di abitazione nella casa abitata a uso famigliare compresi i mobili, se di proprietà del defunto o comuni. (Per il coniuge separato vedi la successione legittima). Il patrimonio del de cuius in base al quale si determinano le quote disponibili è detto asse ereditario che deve comprendere i beni al momento della morte e le eventuali donazioni fatte in vita. Se con il testamento o con le donazioni il de cuius ha intaccato la quota di riserva, si può avere la successione necessaria, con la quale si reintegrano le quote legittime. Questa operazione deve essere fatta da un giudice su richiesta degli eredi legittimari o dai loro aventi causa. La riduzione inizia dalle disposizioni testamentarie e avviene in modo proporzionale al valore dei singoli beni senza distinzione tra eredi e legatari. Dopodichè se ciò non è ancora sufficiente, la riduzione si estende alle donazioni partendo dall'ultima. Non sono soggette le donazioni fatte da oltre 20 anni. Se, attraverso disposizioni testamentarie e donazioni vi è ancora una quota disponibile, si ripartisce secondo la successione legittima. Se a un erede legittimario è assegnata tutta la quota disponibile da testamento, concorre con gli altri eredi alla divisione della quota legittima; così come se da testamento ha solo una parte della quota disponibile, concorre con gli altri alla divisione dell'eredità e della parte disponibile.

Riunione Fittizia dei Beni e Stima dell'Asse Ereditario

La quota spettante ai legittimari e la quota disponibile si calcolano sull'intero patrimonio del de cuius al momento della successione, ovvero sull'asse ereditario. Ciò comprende i beni del de cuius al momento della morte (beni relitti) e le sue donazioni fatte in vita. Per stimare l'asse ereditario occorre fare una riunione fittizia delle donazioni e dei beni relitti. La formazione dell'asse ereditario richiede le seguenti operazioni: 2

  1. stima dei beni relitti;
  2. determinazione dei debiti;
  3. stima delle donazioni.

I beni relitti vengono stimati a valore di mercato, con riferimento all'aperta successione, nello stato in cui si trovano e senza trascurare eventuali miglioramenti o diversa destinazione, al netto di eventuali mutui, usufrutti, enfiteusi, rendite. Non si utilizza un particolare procedimento estimativo, e se non è possibile la stima sintetica del valore di mercato, si usa la capitalizzazione dei redditi. Per i beni privi di mercato si usano aspetti come: il valore di costo di riproduzione, valore di surrogazione, valore di trasformazione. Data la varietà dei beni di stima sono necessarie conoscenze ampie in campo estimativo, ma per i beni più comuni si noti che:

  • i fondi rustici si calcolano a cancello aperto, stimando a parte il valore delle scorte, dei frutti pendenti e delle anticipazioni colturali;
  • i titoli si valutano comprendendo gli interessi maturati dall'ultimo giorno di godimento della successione, secondo le loro quotazioni ufficiali;
  • i depositi bancari o postali si considerano calcolando le frazioni degli interessi maturati fino al giorno dell'aperta successione;
  • i crediti vanno riferiti al momento dell'aperta successione, posticipandoli o anticipandoli con saggio d'interesse opportuno;
  • i debiti vengono calcolati come i crediti.

Nella fase di inventario va accertato se i beni sono di proprietà del de cuius e, se sono in comproprietà, il loro valore viene calcolato in base alla quota di spettanza del defunto. Se questi era sposato occorre sapere se i coniugi erano in separazione o in comunione dei beni; se in comunione, i beni acquistati prima del 20/9/1975 sono di proprietà di chi li aveva comperati (a meno che dopo la legge 151 del '75 non abbia deciso di metterli in comunione). La stima delle donazioni viene fatta come per le collazioni (paragrafo 8). Sono da includere nell'asse ereditario i beni alienati dal defunto nei sei mesi precedenti la morte, a meno che il ricavato non risulti presente sotto forma di denaro o altri beni acquistati.

Comunione dei Beni dalla Successione alla Divisione

Se vi sono più coeredi chiamati alla successione, si forma fra essi una comunione ereditaria. I coeredi partecipano all'eredità in base alla quota che a loro spetta, e l'uso delle cose comuni è regolato dal codice civile. La comunione cessa con la divisione, con la quale ogni erede diventa proprietario dei beni o parti di essi. Durante il tempo della comunione, la messa ereditaria e i beni che la compongono, possono cambiare il loro valore. La moneta cambia il suo valore di acquisto e i beni si svalutano o si rivalutano in modo diverso. Lo stato di qualche bene può modificarsi per logorio, per accidenti fortuiti, per colpa o merito di chi ne è in possesso. Alla massa ereditaria si aggiungono i frutti e gli interessi prodotti dai beni in comunione e donati soggetti a collazione, e da quelli restituiti per integrazione della quota dei legittimari. Per questo il valore stimato dell'asse ereditario al momento dell'aperta successione, non serve più all'atto della divisione; si procede alla stima della massa dividenda che richiede le operazioni di: pagamento dei debiti, collazione e calcolo dei prelevamenti.

Pagamento Debiti, Collazione, Prelevamenti

Prima di procedere alla divisione dei beni, è necessario determinare il valore della massa dividenda netta. La prima operazione da fare è il pagamento dei debiti e dei legati. I coeredi pagano i debiti in base alle loro quote, salvo disposizioni testamentarie. Se i coeredi con più di metà del patrimonio concordano la vendita per il pagamento dei debiti, si procede prima alla vendita dei beni mobili e poi degli immobili che rechino minor pregiudizio agli interessi dei condividenti. Se non vi sono opposizioni, l'asta può farsi tra gli stessi condividenti e senza pubblicità. Pagati i debiti ereditari e nei confronti di terzi, ogni erede deve rendere conto dei suoi debiti al defunto e agli altri coeredi; ciò succede quando un erede ha goduto dei frutti prodotti da un bene in comunione. Per tanto egli riceverà la sua quota diminuita dei debiti o di quanto di essi rimane, sono da considerare anche la collazione e i prelevamenti. La collazione è l'obbligo imposto ai figli legittimi e naturali e al coniuge di conferire alla massa dividenda tutte le donazioni dirette (denaro o beni materiali) e indirette ricevute dal de cuius. Quest'ultime sono le 3

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