Documento sul Diritto Comune, Origini, Paradigmi Storici e Formanti. Il Pdf esplora l'evoluzione del diritto comune, i suoi formanti germanico e canonico, e il pensiero di Sant'Agostino, utile per studenti universitari di Diritto.
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Introduzione: cos'è il diritto comune? Il diritto comune nasce come il frutto dell'unione tra lo ius canonico e il diritto romano giustinianeo, così come è stato riscoperto da Irenerio e dai suoi quattro allievi (Bulgaro, Jacopo, Martino e Hugo) nella scuola bolognese. È un diritto dotto, che assume un ruolo di preminenza rispetto allo ius proprio (il diritto locale) e che sarà in uso sino all'affrancamento dei regimi assolutistici e alla conseguente Rivoluzione Francese, in tutta Europa. Per dirla in un altro modo: il diritto comune è alla base del diritto europeo. E si basava su un'idea quasi oggettiva di giustizia, legata a principi etico-morali.
A cosa serve oggi lo studio de diritto comune nella società? È la domanda che accompagnerà tutto il corso e trovare una risposta sintetica è difficile, perché il diritto è qualcosa di più ampio rispetto alla legge. L'equazione diritto = legge, infatti non è esatta. La legge, infatti, è la norma positiva, posta in essere dall'autorità: il sovrano, lo Stato, il dittatore e così via ... Il diritto, la norma, invece ha una composizione diversa, più ampia. Si può dire che essa presenta due componenti:
Dalla codificazione napoleonica in avanti, il diritto comune ha smesso definitivamente di essere considerato appetibile, se non dal punto di vista puramente storico. Con il periodo illuminista troviamo due pensatori in forte contrasto tra loro: Hans Kelsen e Francesco Carnelutti, che si scontrano sull'idea che hanno della giustizia.
PER KELSEN, non esiste una giustizia oggettivamente riconoscibile, perché se così fosse non ci sarebbe bisogno nemmeno Stato perché "perché non sarebbe necessario costringere il popolo ad essere felice"
PER CARNELUTTI, invece, il diritto e la giustizia sono due cose diverse. La giustizia è come la bellezza. Allo stesso modo con cui noi giudichiamo una cosa bella o brutta, quando ci troviamo dinnanzi ad una norma, ad una regola, la giudichiamo giusta o ingiusta. Facciamo quindi un paragone, Perché nella nostra mente, nella nostra natura, intrinsecamente, c'è qualcosa che ci rende in grado di dare un giudizio. E quell'elemento, trascendentale se vogliamo, è l'idea di giustizia. Si capisce che facendo questo ragionamento Carnelutti supera di gran lunga i limiti imposti dal giusnaturalismo, in particolare dalle teorie di Hobbes.I quattro paradigmi del diritto e le esperienze giuridiche:
Per spiegare quanto abbiamo iniziato ad introdurre, dobbiamo operare attraverso quattro paradigmi e le loro rispettive esperienze giuridiche: ogni paradigma è poi accompagnato da una caratteristica denotativa (principale), una parola chiave, potremmo dire, che ne individua le caratteristiche essenziali e da una "nota dominante".
CARATTERISTICA PRINCIPALE: l'abalietà, dal latino ab-alio. l'uomo non può che esistere ed esprimersi in una comunità. Non può sussistere da sé, ha bisogno di relazioni. NOTA DOMINANTE: relazioni.
CARATTERISTICA PRINCIPALE: l'aseità, che è l'opposto dell'abalietà. L'individuo non ha più bisogno dell'altro perché trova in se stesso la ragione e lo scopo della propria esistenza. Nello specifico, dal punto di vista del diritto, il legislatore non è vincolato dalle leggi. Cosa che si presenta tanto nella Francia di Re Luigi XIV quanto nel Ventennio Fascista. Per citare J. Bodin: il principe non è sottomesso a nessuna legge, nemmeno alle proprie. NOTA DOMINANTE: imperatività.
NOTA DOMINANTE: vicarietà, nel senso che il diritto assume - come vicario - il ruolo che prima apparteneva alla morale e all'etica. Laddove l'etica e la morale non sono in grado di portarci alla risoluzione di un problema, interviene il diritto, tramite un'abnorme produzione di norme.
Iniziamo il nostro viaggio dall'antica Grecia. La prime tracce del diritto, della giustizia, si ritrovano nei Poemi Omerici (VIII secolo a.C.) dove assistiamo ad una duplice dimensione: da una parte quella degli uomini, dall'altra quella degli dei, che si presenta come lo specchio della vita umana. Nel contesto dei Poemi Omerici, non si può parlare di diritto nel senso di ius e, se ci basiamo esclusivamente sui nostri metodi di caratterizzazione, siamo quasi tentati dal definire la società greca come "pregiuridica", ma questa sarebbe un'analisi alquanto superficiale. Infatti, nonostante queste mancanze, in greco antico (e specie nel contesto dei Poemi) esistono tre parole che richiamano tre aspetti diversi del diritto:
Oépis: dal greco (tiOnui: porre, stabilire) rimanda all'idea di una decisione stabilita o di una direttiva ispirata dalla divinità. È un verdetto non arbitrario, condiviso da tutti gli uomini sulla base di una regola di giustizia. Una decisione non obbligante ma imperativa.
Aikn: è una norma derivata che diventa efficace attraverso la sentenza giudiziaria. Nelle epoche successive prenderà proprio il significato di azione giuridica, assieme alla ypaon. Italo Mancini parla di themis e dike come di madre e figlia: la prima è il diritto della forza, la seconda la forza del diritto.
Nouos: ha il significato di consuetudine che diviene legge ma anche di "attribuire dopo aver misurato e spartito". Il diritto dei poemi è un diritto consuetudinario, tramandato oralmente. Intorno al V secolo, il diritto della noNic fu legato ad alcune figure di spicco: Solone, Dracone Licurgo, etc ... in questo contesto, in cui inizia diffondersi la scrittura, si distinguono due tipologie di norme: Osoquoi, cioè le leggi scritte e vouol, cioè le consuetudini. Più tardi il termine vópoc prevarrà sugli altri e verrà a racchiudere in sé il significato di legge in generale.
Solone è il primo a riflettere su come si vive all'interno della rodic e quali siano il meccanismi che possono realizzare il benessere cittadino. Egli parla della ródic come di un grande organismo, un grande corpo: se si agisce secondo giustizia, il corpo si mantiene in salute. Se, d'altro canto, non si agisce secondo ingiustizia, la noNic sprofonda nel caos, il corpo si ammala.
Nello stesso periodo (V secolo), iniziarono anche a svilupparsi diverse diverse scuole di pensiero, tra cui quella dei Sofisti. I Sofisti sono i primi a vendere la sapienza (erano maestri, si facevano pagare), promulgando l'insegnamento professionale del sapere. Per i sofisti esiste una forte contrapposizione tra νόμος e φύσις: il νόμος cambia, evolve, con il cambiare e l'evolvere della società. La quoic no, è la forza ordinatrice del cosmo, la natura umana nel suo nucleo inviolabile, e rimane invariata, immutabile. Da qui abbiamo quindi due tipi di norme:
In particolare, il sofista Antifonte, introdurrà per la prima volta l'idea per cui all'interno della norma esiste una duplice dimensione, formata da due componenti: l'appúOpioTov cioè la parte immutabile, collegata alla natura umana, e la vouoc, stabilita dai legislatori, che muta e varia.