Documento di Università sul Diritto Internazionale Umanitario (DIU). Il Pdf esplora le motivazioni, le definizioni chiave come 'Ius ad bellum' e 'Ius in bello', e le norme consuetudinarie e pattizie, analizzando le figure del combattente legittimo e non privilegiato, con un focus sulle innovazioni introdotte dal I Protocollo Aggiuntivo del 1977.
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La materia nasce perché, anche la guerra, che pure è la manifestazione per eccellenza della violenza, ha le sue regole per:
Diritto di muovere la guerra, da parte degli Stati, ovvero le ragioni o la legittimità del ricorso all'uso della forza.
Fino alla fine del 1800 era pressoché illimitato perché la sovranità degli Stati non conosceva alcun limite. Dal 1900 in poi, con le due guerre mondiali e, soprattutto con la Carta delle NU, si è progressivamente affermata la volontà di preservare alcuni valori di interesse generale che superavano gli interessi dei singoli Stati. In tal senso tutti i Membri devono sottostare alla Carta.
Il Diritto Internazionale Umanitario (DIU), detto anche Diritto dei Conflitti Armati (DCA in italiano, LoAC in inglese) o Diritto Internazionale Bellico è un sistema molto complesso di norme consuetudinarie e norme convenzionali che regolano i conflitti armati internazionali o interni
Costituisce una parte molto importante del Diritto Internazionale pubblico, ed è specificamente teso a limitare il diritto delle Parti in conflitto, di natura sia internazionale che interna, nella scelta dei mezzi o metodi di combattimento e proteggere le persone che non prendono, o non prendono più, parte alle ostilità e i beni che rischiano di rimanere coinvolti nel conflitto.
Disciplina, la corretta condotta della guerra:
Esso regola solamente quegli aspetti del conflitto relativi a questioni di carattere umanitario, che si applicano alle parti che combattono indipendentemente dalle ragioni del conflitto e a prescindere dal fatto che la causa sostenuta dall'una o dall'altra parte sia giusta.
Queste norme, nel corso della storia, si sono sviluppate prima in via consuetudinaria e poi attraverso una progressiva codificazione in norme scritte.
elemento oggettivo: la usus o diuturnitas (o prassi), ossia la ripetizione costante e uniforme di un dato comportamento
elemento soggettivo: la opinio juris, ossia il convincimento che tale comportamento sia giuridicamente dovuto
I trattati traggono la propria giuridicità dal diritto consuetudinario (in particolare, dalla norma consuetudinaria pacta sunt servanda). Non esiste, però, un rapporto gerarchico tra le due fonti, infatti, norme consuetudinarie e norme convenzionali sono reciprocamente derogabili.
Alcune norme consuetudinarie sono riconosciute come imperative, o inderogabili (Ius cogens):
Sono atti giuridici (trattato, accordo, convenzione, patto, statuto, statuto, ecc.) consistenti in una dichiarazione di volontà (cristallizzazione) reciprocamente resa tra due o più Stati (forma bilaterale o multilaterale) e/o altri enti aventi personalità internazionale.
Pag. 1 a 21b. A differenza delle regole consuetudinarie, le norme convenzionali:
la contrarietà a tali norme fu inserita tra le cause di nullità assoluta degli accordi internazionali nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 (art. 53 e 64).
Fin dai tempi antichi è stata sentita la necessità di dare delle regole alle guerre.
Di maggior rilievo si ricordano:
Nella prima metà del XX secolo il DIU era conosciuto come il "diritto di guerra", le Convenzioni di Ginevra del 1949 indussero la denominazione di "diritto del conflitto armato", riflettendo l'uso da parte di tali strumenti del termine "conflitto armato" per sottolineare che l'applicazione delle prescrizioni umanitarie non dipendeva né da una dichiarazione di guerra né dal riconoscimento da parte delle Parti di uno stato di guerra. Più recentemente, questo corpus di leggi è diventato noto come "diritto umanitario internazionale", in gran parte grazie agli sforzi del Comitato Internazionale della Croce Rossa. Tale etichetta rappresenta la marcata volontà di far emergere le esigenze umanitarie nella regolamentazione dei conflitti armati.
"Le popolazioni e i belligeranti restano sotto la salvaguardia e sotto l'imperio dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti fra le nazioni civili, dalle leggi di umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica"
La "Clausola Martens" è stata inserita nei preamboli alle Convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907
Norma tesa alla salvaguardia dell'umanità, che si impone agli Stati, ma che ne sovrasta la volontà. I principi di umanità non sono posti dalla volontà degli Stati ma si impongono per la loro intrinseca giuridicità.
Vi sono sostanzialmente due blocchi di norme scritte a cui dobbiamo fare riferimento e che rispondono a due esigenze diverse:
Pag. 2 a 21- Il diritto di Ginevra, cioè il diritto umanitario in senso proprio, in quanto è stato ideato per salvaguardare il personale militare fuori combattimento e le persone che non sono attivamente coinvolte nelle ostilità, in particolare la popolazione civile. Mira alla protezione dei civili
Questi due settori del DIU, sono collegati tra loro perché il diritto dell'Aja contempla la protezione delle vittime dei conflitti e il diritto di Ginevra contempla la limitazione delle azioni che i belligeranti possono compiere durante le ostilità.
Nelle due Conferenze internazionali dell'Aja (1899 e 1907) i partecipanti hanno approvato dichiarazioni e convenzioni riguardanti:
Diritto prodotto:
Le convenzioni di Ginevra che conosciamo noi non sono le prime, ma la prima risale proprio all'iniziativa di Dunant e Dufour, cioè al 1864, che ha codificato e rafforzato, sotto forma di trattato multilaterale, antiche leggi e consuetudini di guerra esistenti in maniera frammentaria.
Sono seguite diverse convenzioni, poi abrogate dalle CG del '49
Quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 con le quali vengono protetti i non combattenti (civili) e chi non combatte più, in particolare:
Due protocolli aggiuntivi del 1977 alle quattro Convezioni di Ginevra del 1949:
Con l'adozione dei due Protocolli aggiuntivi del 1977, che costituiscono un unico strumento normativo che disciplina sia la tutela delle parti deboli del conflitto che la condotta delle ostilità (sintesi Aja-Ginevra), la distinzione fra Diritto dell'Aja e Diritto di Ginevra è diventata puramente storica e ha solo un valore didattico.
Alla nozione di GUERRA si preferisce l'uso della nozione di CONFLITTO ARMATO perché:
Detto ciò, una dichiarazione formale di guerra oggi è molto rara nella prassi. Ciò che conta è che vi sia effettivamente un conflitto armato e la ESISTENZA DI OSTILITA' EFFETTIVE rende applicabile il diritto umanitario (interpretazione estensiva dell'articolo 2 comune). Non c'è una definizione di conflitto
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