Diritto Internazionale Umanitario (DIU): norme e figure chiave

Documento di Università sul Diritto Internazionale Umanitario (DIU). Il Pdf esplora le motivazioni, le definizioni chiave come 'Ius ad bellum' e 'Ius in bello', e le norme consuetudinarie e pattizie, analizzando le figure del combattente legittimo e non privilegiato, con un focus sulle innovazioni introdotte dal I Protocollo Aggiuntivo del 1977.

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Mignami Diritto Internazionale Umanitario DIU
1. GENERALITÀ
1.1. Motivazioni alla base dello sviluppo della materia
a. La materia nasce perché, anche la guerra, che pure è la manifestazione per eccellenza della violenza, ha le
sue regole per:
proteggere le persone,
limitare metodi e mezzi della guerra;
limitare/evitare le sofferenze inutili.
1.2. Definizioni
1.2.1. Ius ad bellum
a. Diritto di muovere la guerra, da parte degli Stati, ovvero le ragioni o la legittimità del ricorso all’uso
della forza.
b. Fino alla fine del 1800 era pressoché illimitato perché la sovranità degli Stati non conosceva alcun
limite. Dal 1900 in poi, con le due guerre mondiali e, soprattutto con la Carta delle NU, si è
progressivamente affermata la volontà di preservare alcuni valori di interesse generale che
superavano gli interessi dei singoli Stati. In tal senso tutti i Membri devono sottostare alla Carta.
1.2.2. Ius in bello
a. Il Diritto Internazionale Umanitario (DIU), detto anche Diritto dei Conflitti Armati (DCA in italiano,
LoAC in inglese) o Diritto Internazionale Bellico è un sistema molto complesso di norme
consuetudinarie e norme convenzionali che regolano i conflitti armati internazionali o interni
b. Costituisce una parte molto importante del Diritto Internazionale pubblico, ed è specificamente teso
a limitare il diritto delle Parti in conflitto, di natura sia internazionale che interna, nella scelta dei
mezzi o metodi di combattimento e proteggere le persone che non prendono, o non prendono più,
parte alle ostilità e i beni che rischiano di rimanere coinvolti nel conflitto.
c. Disciplina, la corretta condotta della guerra:
Modi in cui può essere usata la forza militare
Precauzioni da adottare
Diritti da garantire
d. Esso regola solamente quegli aspetti del conflitto relativi a questioni di carattere umanitario, che si
applicano alle parti che combattono indipendentemente dalle ragioni del conflitto e a prescindere dal
fatto che la causa sostenuta dall'una o dall'altra parte sia giusta.
e. Queste norme, nel corso della storia, si sono sviluppate prima in via consuetudinaria e poi attraverso
una progressiva codificazione in norme scritte.
1.2.3. Norme consuetudinarie
a. elemento oggettivo: la usus o diuturnitas (o prassi), ossia la ripetizione costante e uniforme di un
dato comportamento
b. elemento soggettivo: la opinio juris, ossia il convincimento che tale comportamento sia
giuridicamente dovuto
c. I trattati traggono la propria giuridicità dal diritto consuetudinario (in particolare, dalla norma
consuetudinaria pacta sunt servanda). Non esiste, però, un rapporto gerarchico tra le due fonti,
infatti, norme consuetudinarie e norme convenzionali sono reciprocamente derogabili.
d. Alcune norme consuetudinarie sono riconosciute come imperative, o inderogabili (Ius cogens):
Autodeterminazione dei popoli
Divieto di aggressione
Divieto di genocidio, di schiavitù, tortura, apartheid
1.2.4. Norme pattizie
a. Sono atti giuridici (trattato, accordo, convenzione, patto, statuto, statuto, ecc.) consistenti in una
dichiarazione di volontà (cristallizzazione) reciprocamente resa tra due o più Stati (forma
bilaterale o multilaterale) e/o altri enti aventi personalità internazionale.
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b. A differenza delle regole consuetudinarie, le norme convenzionali:
hanno effetto solo tra le parti contraenti
possono disciplinare anche le materia già regolate da norme consuetudinarie
non possono derogare (differire) dalle norme consuetudinarie imperative (inderogabili).
Rientrano in questa casistica quelle dello Ius cogens cioè quelle poste a tutela di beni o valori
ritenuti fondamentali dalla comunità internazionale (norme gerarchicamente superiori rispetto
alle altre norme internazionali, per le quali non è permessa alcuna deroga).
c. la contrarietà a tali norme fu inserita tra le cause di nullità assoluta degli accordi internazionali
nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 (art. 53 e 64).
1.3. Genesi storica
a. Fin dai tempi antichi è stata sentita la necessità di dare delle regole alle guerre.
b. Di maggior rilievo si ricordano:
J.J. Rousseau 1712-1778, il quale diede un importante contributo formulando il seguente principio
relativo alla guerra tra Stati: La guerra non è una relazione tra un uomo e un altro uomo, bensì una
relazione tra Stati, in cui gli individui sono nemici solo per caso; non come uomini, nemmeno come
cittadini, ma solo in quanto soldati (...). Poiché l’oggetto della guerra è quello di distruggere lo Stato
nemico, salegittimo ucciderne i difensori finché questi imbracciano le armi; ma non appena essi le
gettano e si arrendono, cessano in quel momento di essere nemici o agenti del nemico e tornano a essere
semplicemente uomini, per cui non si ha più diritto sulla loro vita”.
H. Dunant 1828-1910, Fondatore della Croce Rossa, il cui contributo segna una tappa fondamentale
dello sviluppo “moderno” della materia. Egli assistette alla battaglia di Solferino e di San Martino del
1859 e rimase sconvolto dalla totale inadeguatezza delle strutture sanitarie degli eserciti e
dell’incredibile abbandono dei feriti e dei morenti. Queste storie vengono riportate nel suo report
intitolato Ricordo di Solferino”. E da queste sue iniziative nascerà di a poco il Comitato
Internazionale della Croce Rossa.
Guillaume - Henri Dufour 1787-1875, fondatore e primo presidente di ICRC
Fyodor Martens 1845-1909, diplomatico e giurista, il quale diede un importante contributo formulando
la clausola “Mertens”
c. Nella prima metà del XX secolo il DIU era conosciuto come il "diritto di guerra", le Convenzioni di Ginevra
del 1949 indussero la denominazione di "diritto del conflitto armato", riflettendo l'uso da parte di tali
strumenti del termine "conflitto armato" per sottolineare che l'applicazione delle prescrizioni umanitarie
non dipendeva né da una dichiarazione di guerra né dal riconoscimento da parte delle Parti di uno stato di
guerra. Più recentemente, questo corpus di leggi è diventato noto come "diritto umanitario internazionale",
in gran parte grazie agli sforzi del Comitato Internazionale della Croce Rossa. Tale etichetta rappresenta la
marcata volontà di far emergere le esigenze umanitarie nella regolamentazione dei conflitti armati.
1.3.1. Clausola Mertens
a. Le popolazioni e i belligeranti restano sotto la salvaguardia e sotto l’imperio dei principi del diritto
delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti fra le nazioni civili, dalle leggi di umanità e dalle
esigenze della coscienza pubblica
b. La “Clausola Martens” è stata inserita nei preamboli alle Convenzioni dell’Aja del 1899 e del 1907
c. Norma tesa alla salvaguardia dell’umanità, che si impone agli Stati, ma che ne sovrasta la volontà. I
principi di umanità non sono posti dalla volontà degli Stati ma si impongono per la loro intrinseca
giuridicità.
2. NORME PATTIZIE
2.1. Generalità
a. Vi sono sostanzialmente due blocchi di norme scritte a cui dobbiamo fare riferimento e che rispondono a
due esigenze diverse:
Il diritto dell’Aia o diritto della guerra, che stabilisce i diritti e gli obblighi dei belligeranti nella condotta
delle operazioni militari e limita i mezzi per nuocere al nemico. Mira ai modi di condurre la guerra

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GENERALITÀ

Motivazioni alla base dello sviluppo della materia

La materia nasce perché, anche la guerra, che pure è la manifestazione per eccellenza della violenza, ha le sue regole per:

  • proteggere le persone,
  • limitare metodi e mezzi della guerra;
  • limitare/evitare le sofferenze inutili.

Definizioni

Ius ad bellum

Diritto di muovere la guerra, da parte degli Stati, ovvero le ragioni o la legittimità del ricorso all'uso della forza.

Fino alla fine del 1800 era pressoché illimitato perché la sovranità degli Stati non conosceva alcun limite. Dal 1900 in poi, con le due guerre mondiali e, soprattutto con la Carta delle NU, si è progressivamente affermata la volontà di preservare alcuni valori di interesse generale che superavano gli interessi dei singoli Stati. In tal senso tutti i Membri devono sottostare alla Carta.

Ius in bello

Il Diritto Internazionale Umanitario (DIU), detto anche Diritto dei Conflitti Armati (DCA in italiano, LoAC in inglese) o Diritto Internazionale Bellico è un sistema molto complesso di norme consuetudinarie e norme convenzionali che regolano i conflitti armati internazionali o interni

Costituisce una parte molto importante del Diritto Internazionale pubblico, ed è specificamente teso a limitare il diritto delle Parti in conflitto, di natura sia internazionale che interna, nella scelta dei mezzi o metodi di combattimento e proteggere le persone che non prendono, o non prendono più, parte alle ostilità e i beni che rischiano di rimanere coinvolti nel conflitto.

Disciplina, la corretta condotta della guerra:

  • Modi in cui può essere usata la forza militare
  • Precauzioni da adottare
  • Diritti da garantire

Esso regola solamente quegli aspetti del conflitto relativi a questioni di carattere umanitario, che si applicano alle parti che combattono indipendentemente dalle ragioni del conflitto e a prescindere dal fatto che la causa sostenuta dall'una o dall'altra parte sia giusta.

Queste norme, nel corso della storia, si sono sviluppate prima in via consuetudinaria e poi attraverso una progressiva codificazione in norme scritte.

Norme consuetudinarie

elemento oggettivo: la usus o diuturnitas (o prassi), ossia la ripetizione costante e uniforme di un dato comportamento

elemento soggettivo: la opinio juris, ossia il convincimento che tale comportamento sia giuridicamente dovuto

I trattati traggono la propria giuridicità dal diritto consuetudinario (in particolare, dalla norma consuetudinaria pacta sunt servanda). Non esiste, però, un rapporto gerarchico tra le due fonti, infatti, norme consuetudinarie e norme convenzionali sono reciprocamente derogabili.

Alcune norme consuetudinarie sono riconosciute come imperative, o inderogabili (Ius cogens):

  • Autodeterminazione dei popoli
  • Divieto di aggressione
  • Divieto di genocidio, di schiavitù, tortura, apartheid

Norme pattizie

Sono atti giuridici (trattato, accordo, convenzione, patto, statuto, statuto, ecc.) consistenti in una dichiarazione di volontà (cristallizzazione) reciprocamente resa tra due o più Stati (forma bilaterale o multilaterale) e/o altri enti aventi personalità internazionale.

Pag. 1 a 21b. A differenza delle regole consuetudinarie, le norme convenzionali:

  • hanno effetto solo tra le parti contraenti
  • possono disciplinare anche le materia già regolate da norme consuetudinarie
  • non possono derogare (differire) dalle norme consuetudinarie imperative (inderogabili). Rientrano in questa casistica quelle dello Ius cogens cioè quelle poste a tutela di beni o valori ritenuti fondamentali dalla comunità internazionale (norme gerarchicamente superiori rispetto alle altre norme internazionali, per le quali non è permessa alcuna deroga).

la contrarietà a tali norme fu inserita tra le cause di nullità assoluta degli accordi internazionali nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 (art. 53 e 64).

Genesi storica

Fin dai tempi antichi è stata sentita la necessità di dare delle regole alle guerre.

Di maggior rilievo si ricordano:

  • J.J. Rousseau 1712-1778, il quale diede un importante contributo formulando il seguente principio relativo alla guerra tra Stati: "La guerra non è una relazione tra un uomo e un altro uomo, bensì una relazione tra Stati, in cui gli individui sono nemici solo per caso; non come uomini, nemmeno come cittadini, ma solo in quanto soldati ( ... ). Poiché l'oggetto della guerra è quello di distruggere lo Stato nemico, sarà legittimo ucciderne i difensori finché questi imbracciano le armi; ma non appena essi le gettano e si arrendono, cessano in quel momento di essere nemici o agenti del nemico e tornano a essere semplicemente uomini, per cui non si ha più diritto sulla loro vita".
  • H. Dunant 1828-1910, Fondatore della Croce Rossa, il cui contributo segna una tappa fondamentale dello sviluppo "moderno" della materia. Egli assistette alla battaglia di Solferino e di San Martino del 1859 e rimase sconvolto dalla totale inadeguatezza delle strutture sanitarie degli eserciti e dell'incredibile abbandono dei feriti e dei morenti. Queste storie vengono riportate nel suo report intitolato "Ricordo di Solferino". E da queste sue iniziative nascerà di lì a poco il Comitato Internazionale della Croce Rossa.
  • Guillaume - Henri Dufour 1787-1875, fondatore e primo presidente di ICRC
  • Fyodor Martens 1845-1909, diplomatico e giurista, il quale diede un importante contributo formulando la clausola "Mertens"

Nella prima metà del XX secolo il DIU era conosciuto come il "diritto di guerra", le Convenzioni di Ginevra del 1949 indussero la denominazione di "diritto del conflitto armato", riflettendo l'uso da parte di tali strumenti del termine "conflitto armato" per sottolineare che l'applicazione delle prescrizioni umanitarie non dipendeva né da una dichiarazione di guerra né dal riconoscimento da parte delle Parti di uno stato di guerra. Più recentemente, questo corpus di leggi è diventato noto come "diritto umanitario internazionale", in gran parte grazie agli sforzi del Comitato Internazionale della Croce Rossa. Tale etichetta rappresenta la marcata volontà di far emergere le esigenze umanitarie nella regolamentazione dei conflitti armati.

Clausola Mertens

"Le popolazioni e i belligeranti restano sotto la salvaguardia e sotto l'imperio dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti fra le nazioni civili, dalle leggi di umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica"

La "Clausola Martens" è stata inserita nei preamboli alle Convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907

Norma tesa alla salvaguardia dell'umanità, che si impone agli Stati, ma che ne sovrasta la volontà. I principi di umanità non sono posti dalla volontà degli Stati ma si impongono per la loro intrinseca giuridicità.

NORME PATTIZIE

Generalità

Vi sono sostanzialmente due blocchi di norme scritte a cui dobbiamo fare riferimento e che rispondono a due esigenze diverse:

  • Il diritto dell'Aia o diritto della guerra, che stabilisce i diritti e gli obblighi dei belligeranti nella condotta delle operazioni militari e limita i mezzi per nuocere al nemico. Mira ai modi di condurre la guerra

Pag. 2 a 21- Il diritto di Ginevra, cioè il diritto umanitario in senso proprio, in quanto è stato ideato per salvaguardare il personale militare fuori combattimento e le persone che non sono attivamente coinvolte nelle ostilità, in particolare la popolazione civile. Mira alla protezione dei civili

Questi due settori del DIU, sono collegati tra loro perché il diritto dell'Aja contempla la protezione delle vittime dei conflitti e il diritto di Ginevra contempla la limitazione delle azioni che i belligeranti possono compiere durante le ostilità.

Diritto dell'AJA

Nelle due Conferenze internazionali dell'Aja (1899 e 1907) i partecipanti hanno approvato dichiarazioni e convenzioni riguardanti:

  • la disciplina dell'uso della violenza bellica (la condotta delle operazioni)
  • l'occupazione
  • la neutralità
  • i rapporti tra i belligeranti
  • le restrizioni e proibizioni in merito ai mezzi e metodi di guerra

Diritto prodotto:

  • le Convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907 (e Regolamento allegato) concernenti leggi e usi di guerra
  • le diverse convenzioni del 1907 sulla guerra marittima
  • le dichiarazioni del 1899 sul divieto dei proiettili contenenti gas velenosi e dei proiettili Dum-dum.

Diritto di Ginevra

Le convenzioni di Ginevra che conosciamo noi non sono le prime, ma la prima risale proprio all'iniziativa di Dunant e Dufour, cioè al 1864, che ha codificato e rafforzato, sotto forma di trattato multilaterale, antiche leggi e consuetudini di guerra esistenti in maniera frammentaria.

Sono seguite diverse convenzioni, poi abrogate dalle CG del '49

Quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 con le quali vengono protetti i non combattenti (civili) e chi non combatte più, in particolare:

  • i feriti e i malati delle forze armate in campagna (Convenzione I)
  • i feriti, i malati e i naufraghi delle forze armate in mare (Convenzione II)
  • i prigionieri di guerra (Convenzione III)
  • i civili in tempi di guerra (Convenzione IV)

Due protocolli aggiuntivi del 1977 alle quattro Convezioni di Ginevra del 1949:

  • I protocollo aggiuntivo è relativo alla protezione delle vittime dei Conflitti Armati Internazionali (CAI)
  • II protocollo aggiuntivo è relativo alla protezione delle vittime dei Conflitti Armati Non Internazionali (CANI)

Con l'adozione dei due Protocolli aggiuntivi del 1977, che costituiscono un unico strumento normativo che disciplina sia la tutela delle parti deboli del conflitto che la condotta delle ostilità (sintesi Aja-Ginevra), la distinzione fra Diritto dell'Aja e Diritto di Ginevra è diventata puramente storica e ha solo un valore didattico.

  • Questione: Non tutti gli stati hanno ratificato, e comunque non entrambi i PA, e non tutte le norme che contengono hanno o hanno acquisito anche un carattere consuetudinario. Soprattutto USA ed Israele perché non accettavano la guerriglia e quindi non volevano accettare come combattenti legittimi quelli che loro considerano come terroristi.

Dalla GUERRA al CONFLITTO ARMATO

Alla nozione di GUERRA si preferisce l'uso della nozione di CONFLITTO ARMATO perché:

  • è più ampia rispetto alla nozione di guerra
  • l'art. 2 delle CG del 1949 enuclea tre distinte situazioni: l'esistenza di un conflitto armato, una situazione di guerra dichiarata e l'occupazione di un territorio senza resistenza armata. In questi casi le CG possono ritenersi applicabili, così come tutto il diritto dei conflitti armati. Quindi non si voleva vincolare l'applicabilità del diritto umanitario a una condizione meramente formale di guerra
  • è nella prassi delle organizzazioni internazionali, in particolare del C. di S. delle UN

Detto ciò, una dichiarazione formale di guerra oggi è molto rara nella prassi. Ciò che conta è che vi sia effettivamente un conflitto armato e la ESISTENZA DI OSTILITA' EFFETTIVE rende applicabile il diritto umanitario (interpretazione estensiva dell'articolo 2 comune). Non c'è una definizione di conflitto

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