L'antigiuridicità e le cause di giustificazione nel diritto penale, Unitelma Sapienza

Slide da Unitelma Sapienza su L'antigiuridicità e le Cause di Giustificazione: Definizione. Il Pdf esplora il concetto di antigiuridicità e le cause di giustificazione nel diritto penale, classificando le cause di non punibilità per studenti universitari di Diritto.

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Prof. Vincenzo Mongillo
L’ANTIGIURIDICITÀ E LE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE:
DEFINIZIONE
CLASSIFICAZIONE DELLE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ
Le cause che escludono la punibilità, possono distinguersi nelle seguenti categorie:
1. Cause di esclusione dell’antigiuridicità o cause di giustificazione o scriminanti;
esse operano, secondo il nostro codice, su un piano oggettivo, nel senso di
escludere la contrarietà al diritto del fatto; presuppongono un conflitto tra due o
più interessi, di modo che uno solo possa prevalere, e dicono, dunque, che cosa
il singolo deve fare od omettere in questi casi di collisione di interessi;
2. Cause di esclusione della colpevolezza o scusanti: lasciano integra l’illiceità
penale del fatto (presuppongono l’impossibilità di invocare un controinteresse
riconosciuto dall’ordinamento), facendo venir meno soltanto la possibilità di
muovere un rimprovero al suo autore (ad es. assenza di imputabilità; errore
inevitabile sul divieto; coazione morale ex art. 54, comma 3, c.p.; art. 384 c.p.);
3. Cause di non punibilità o di esenzione da pena in senso stretto (da taluni definite
genericamente «esimenti»): lasciano intatte sia l’antigiuridicità che la colpevolezza
ed escludono la punibilità per ragioni di opportunità, politico-criminali o
extrapenali, che si oppongono ad una punizione (si pensi alla non punibilità di
taluni reati contro il patrimonio se commessi a danno di familiari conviventi art.
649 c.p.; alla immunità parlamentare). Il riconoscimento di quest’ultima categoria
di cause di esenzione da pena conduce una parte della dottrina a ravvisare,
persino, un quarto elemento del reato: la punibilità (MARINUCCI-DOLCINI)
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UNITELMA SAPIENZA

Prof. Vincenzo Mongillo

L'ANTIGIURIDICITÀ E LE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE: DEFINIZIONE

CLASSIFICAZIONE DELLE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ

Le cause che escludono la punibilità, possono distinguersi nelle seguenti categorie:

  1. Cause di esclusione dell'antigiuridicità o cause di giustificazione o scriminanti; esse operano, secondo il nostro codice, su un piano oggettivo, nel senso di escludere la contrarietà al diritto del fatto; presuppongono un conflitto tra due - o più - interessi, di modo che uno solo possa prevalere, e dicono, dunque, che cosa il singolo deve fare od omettere in questi casi di collisione di interessi;
  2. Cause di esclusione della colpevolezza o scusanti: lasciano integra l'illiceità penale del fatto (presuppongono l'impossibilità di invocare un controinteresse riconosciuto dall'ordinamento), facendo venir meno soltanto la possibilità di muovere un rimprovero al suo autore (ad es. assenza di imputabilità; errore inevitabile sul divieto; coazione morale ex art. 54, comma 3, c.p .; art. 384 c.p.);
  3. Cause di non punibilità o di esenzione da pena in senso stretto (da taluni definite genericamente «esimenti»): lasciano intatte sia l'antigiuridicità che la colpevolezza ed escludono la punibilità per ragioni di opportunità, politico-criminali o extrapenali, che si oppongono ad una punizione (si pensi alla non punibilità di taluni reati contro il patrimonio se commessi a danno di familiari conviventi - art. 649 c.p .; alla immunità parlamentare). Il riconoscimento di quest'ultima categoria di cause di esenzione da pena conduce una parte della dottrina a ravvisare, persino, un quarto elemento del reato: la punibilità (MARINUCCI-DOLCINI)

L'ANTIGIURIDICITÀ QUALE ELEMENTO DEL REATO

V In una concezione tripartita del reato, l'antigiuridicità si colloca al di là del fatto tipico e costituisce il secondo elemento del reato. Essa indica il contrasto tra il fatto conforme al tipo e l'intero ordinamento giuridico. L'antigiuridicità esprime pertanto un giudizio di illiceità penale del fatto alla stregua dell'ordinamento giuridico nel suo complesso. V Fatto tipico e antigiuridicità danno luogo, insieme, all'illecito penale. In questo senso, il fatto storico per poter integrare l'illecito penale deve essere: 1) innanzitutto, conforme alla fattispecie astratta di reato (fattispecie tipica); 2) inoltre, realizzato contra ius, cioè deve essere antigiuridico. La tipicità è, senz'altro, un forte indizio del carattere antigiuridico del fatto, dal momento che i modelli di reato della parte speciale, configurano fatti normalmente illeciti; tuttavia, in alcune situazioni, il fatto presumibilmente antigiuridico, giacché tipico, risulta giustificato in base ad una valutazione operata alla luce dell'intero ordinamento. Tale valutazione è imposta dal principio di unità del sistema giuridico: se sussiste una qualsiasi norma (non importa in quale settore giuridico collocata), atta a facoltizzare o rendere doveroso un certo comportamento, ciò basta a renderlo lecito in tutto l'ordinamento giuridico. Le situazioni che escludono l'antigiuridicità del fatto conforme al tipo legale sono le cause di giustificazione (dette anche «scriminanti»). L'antigiuridicita, pertanto, può essere definita anche come assenza di giustificazione, cioè di norme applicabili al fatto concreto che attribuiscano facoltà o impongano doveri di commetterlo.

LE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE: DEFINIZIONE ED EFFETTI

v Le cause di giustificazione (CG) possono essere definite come quelle situazioni o fattispecie normativamente previste, in presenza delle quali viene meno il contrasto tra un fatto conforme ad una fattispecie incriminatrice e l'ordinamento giuridico e i suoi interessi (FIANDACA-MUSCO, PALAZZO). In presenza di una CG, «un fatto che altrimenti sarebbe stato reato, tale non è perché la legge lo impone o lo consente» (MANTOVANI). Pertanto, è l'ordinamento in astratto e non il giudice in concreto a ritenere un fatto tipico non antigiuridico in presenza di situazioni predeterminate che possono reputarsi come sottofattispecie lecite sottratte alla norma penale. V Le CG non sono in grado di elidere, in senso pieno, la negatività del fatto tipico ne implicano una valutazione positiva del fatto giustificato; solo che in loro presenza il disvalore del fatto conforme al tipo si stempera a fronte di altri interessi confliggenti. L'antigiuridicità è quindi una verifica del significato del fatto storico in un sistema di valori più ampio di quello rappresentato negativamente dalla sola conformità al tipo. V Essendo desumibili dall'intero ordinamento giuridico, l'efficacia delle CG non è limitata al diritto penale. Così la presenza di una causa di giustificazione rende, di regola, inapplicabili anche le sanzioni civili o amministrative e qualsiasi conseguenza negativa (tale assunto è da taluni posto in discussione sul rilievo che l'art. 2045 c.c., per i casi di stato di necessità, impone l'obbligo di indennizzare il danneggiato. In realtà, tale indennizzo concerne, per definizione, un atto dannoso ma lecito).

CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE ELENCATE NEL CODICE PENALE

Il codice penale dall'art. 45 in poi elenca una serie di cause di non punibilità. Sono certamente cause di giustificazione quelle previste dagli artt. 51-54 c.p., come conferma il fatto che esse sono richiamate nell'art. 55 c.p., disposizione sull'eccesso colposo. · Art. 51 c.p .: esercizio di un diritto o adempimento di un dovere · Art. 52 c.p .: difesa legittima · Art. 53 c.p .: uso legittimo delle armi · Art. 54 c.p .: stato di necessità Delle peculiarità presenta il consenso dell'avente diritto ex art. 50 c.p. (non richiamato dall'art. 55 c.p.); tuttavia la dottrina non dubita che si tratti pure di una causa di giustificazione.

DESUMIBILITÀ DELLE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE DALL'INTERO ORDINAMENTO GIURIDICO

Va precisato sin d'ora che le cause di giustificazione non si ricavano solo dal codice penale: anzi, la maggior parte di esse sono di natura extrapenale e consentono di tener conto di interessi antagonisti rispetto a quello tutelato dalla norma incriminatrice e considerati da altri settori dell'ordinamento (ad es. art. 266 c.p.p., art. 896 c.c., art. 21 Cost .: interesse alla repressione dei reati; libertà di manifestazione del pensiero e interesse pubblico alla conoscenza di certi fatti; tutela dei diritti di proprietà del titolare di un fondo vicino; finalità di politica familiare - ius corrigendi del genitore). Di più: con riferimento alle cause di giustificazione non opera il principio della riserva assoluta di legge, per cui esse non sono neppure di fonte necessariamente legale: possono derivare anche da fonti subordinate (l'uso di strumenti sonori tale da disturbare obiettivamente il riposo delle persone - art. 659 c.p. - è scriminato qualora si tratti di spettacoli autorizzati in base ai regolamenti comunali) e persino dalla consuetudine (partecipare con canti e «botti» non pericolosi alla festa di Capodanno)

CLASSIFICAZIONE LOGICO DELLE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE

1 Tutte le cause di giustificazione sono riconducibili a norme che attribuiscono facoltà o impongono doveri. Tuttavia, dal punto di vista del meccanismo logico sottostante, sono suddivisibili in due categorie essenziali (PALAZZO):

  1. Le norme di giustificazione che prevedono la legittima difesa, lo stato di necessità e il consenso dell'avente diritto, «lungi dall'autorizzare (o imporre) specifici comportamenti, si avvalgono di clausole generall per individuare i fatti autorizzati» (comportamento facoltizzato, interesse tutelabile, interesse offendibile);
  2. Le norme che prevedono l'esercizio del diritto o l'adempimento del dovere (artt. 51 e 53 c.p.) sono invece «norme in bianco», in quanto rinviano espressamente a norme extrapenali più specifiche attributive di facoltà o impositive di doveri in funzione del perseguimento di particolari interessi (ad es. tutela della proprietà privata, accertamento di reati ecc.).

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