Documento dall'Università degli Studi di Milano su legislazione dei beni culturali. Il Pdf esamina gli articoli chiave del decreto legislativo n.42 del 2004, che definiscono i beni culturali e le procedure di verifica e dichiarazione dell'interesse culturale, utile per lo studio del Diritto a livello universitario.
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È la disciplina normativa e giuridica che regola i beni culturali.
Il decreto legislativo n.42 del 2004 è il codice dei beni culturali facilmente reperibile su Ariel, da scaricare e portare a lezione. La legge n.241 del 1990 è la legge sul procedimento amministrativo, a cui faremo spesso riferimento; anch'essa preferibile avere a lezione stampata. Il diritto si distingue in diverse branche: il diritto penale e il diritto civile è la distinzione più grande. Il secondo è diviso a sua volta in diritto pubblico e diritto privato. Nel diritto pubblico è presente anche il diritto dei beni culturali.
Diritto pubblico: disciplina l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, individua i soggetti (un comune, una città, ... ) e ne regola gli aspetti; organizza anche i rapporti tra le pubbliche amministrazioni (tra regioni, tra stati, ... ); regola anche i rapporti tra le pubbliche amministrazioni e i privati cittadini, ed è quest'ultima parte che ci interessa di più. I cittadini sono, fondamentalmente, possessori di beni culturali. La pubblica amministrazione (lo Stato in particolare) è coinvolta perché a essa spetta la tutela e la cura dei beni culturali: l'articolo 9 della Costituzione specifica che è compito della Repubblica tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Questa disciplina è quindi pubblicistica: non è regolata in modo privato e non è regolata dal Codice civile (esso regola i rapporti tra soggetti), ma è una disciplina speciale, pubblicistica e derogatoria che si sottrae al Codice civile poiché c'è un interesse superiore di carattere pubblico. Il decreto legislativo n.42 del 2004 esiste appositamente per disciplinare e organizzare il settore dei beni culturali.
Il diritto privato è disciplinato dal Codice civile e si applica a tutti i soggetti. · Dal punto di vista soggettivo, la legislazione dei beni culturali disciplina amministrazioni pubbliche (si occupa di ministeri, regioni, etc.). · Il diritto pubblico, e in particolare il codice dei beni culturali, si differenzia per il rapporto e per il tipo di attività che disciplina.
Nel diritto privato le relazioni sono stabilite da un contratto, in cui i soggetti che lo firmano non possono far prevalere la propria volontà sull'altra parte; un contratto è un accordo tra due o più soggetti e può anche essere un contratto orale, non per forza scritto (nel diritto pubblico deve essere invece tutto scritto). La tipica caratteristica del contratto è che tutti i soggetti firmatari sono in condizione paritetica (identica) e quindi nessun soggetto può imporsi sull'altro. Tutto questo non vale nel diritto pubblico, e quindi neanche nel codice dei beni culturali: i rapporti pubblicistici sono spesso (non sempre) regolati in modo che l'amministrazione (autorità) ha il potere di imporre la propria volontà nei confronti del cittadino; in questo caso l'amministrazione è in una posizione di supremazia (non paritetica) nei confronti dei cittadini, poiché essa ha il dovere di raggiungere gli interessi pubblici.
Ma comunque la supremazia della pubblica amministrazione può essere esercitata soltanto nei limiti della legge: essendo poteri speciali, possono essere utilizzati soltanto nei casi previsti dalla legge. In tutti gli altri casi, ovvero quando la legge non attribuisce all'amministrazione il potere di supremazia, i rapporti con i cittadini vanno sistemati tramite contratto, e quindi tramite il normale sistema paritetico che prevede il Codice civile.
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Il procedimento amministrativo ha diverse fasi necessarie, dettate dalla legge n.241 del 1990:
I poteri ablatori sono quelli che tolgono qualcosa al destinatario, incidono negativamente sul soggetto che subisce un obbligo (il provvedimento espropriativo toglie la proprietà privata al soggetto, ad esempio); sono poteri che incidono di solito negativamente sui soggetti e la maggioranza dei provvedimenti che esamineremo ha effetti ablatori, poiché la tutela dei beni culturali viene assieme ad una limitazione imposta al soggetto (cittadini) per quanto riguarda l'atteggiamento da avere verso i beni culturali.
I poteri ampiativi (o ampiatori) incidono invece positivamente nella sfera giuridica del soggetto, poiché ampliano i suoi vantaggi. Si distinguono in concessioni e autorizzazioni.
Tutti i servizi pubblici (dei trasporti, sanitari, ... ) sono concessioni da parte della pubblica amministrazione, che delega la gestione di quello specifico campo a terzi. N.B. Il titolare del vantaggio è ancora l'amministrazione, ma il suo utilizzo è a carico del privato; in ogni caso l'amministrazione ha il dovere di controllare e gestire tutti i vantaggi dei quali ha delegato l'utilizzo.
Sono, nella pratica, pochi i casi in cui la legge stabilisce ogni singolo elemento necessario per quanto riguarda l'utilizzo del potere: si parla in questi particolari casi di poteri vincolati. Nella maggior parte dei casi i poteri sono discrezionali: in questi casi la legge non definisce ogni aspetto del potere, compito che invece spetta alla pubblica amministrazione. È l'amministrazione che valuta quando esercitare il potere, in che situazione esercitarlo e se è necessario esercitarlo, in che modo esercitarlo e su quali soggetti esercitarlo. L'annullamento d'ufficio, ad esempio, è un classico potere discrezionale, appunto perché è l'amministrazione che valuta tale annullamento e tutti i suoi aspetti. Nel caso in cui l'amministrazione ha un potere discrezionale, i presupposti previsti dalla legge vanno completati dall'amministrazione stessa: concretamente e qualitativamente, l'amministrazione ha il compito di valutare gli interessi secondari coinvolti nell'esercizio del potere per il raggiungimento dell'interesse pubblico, che è invece l'interesse This document is available free of charge on studocu Scaricato da tamara crapelli (tamaracrapelli@libero.it)