UnitelmaSapienza Università degli Studi di Roma
Consenso dell'avente diritto (art. 50 c.p.)
Prof. Vincenzo Mongillo
UnitelmaSapienza.itLa disposizione
Art. 50 c.p.
"Non è punibile chi lede o pone in pericolo
un diritto, col consenso della persona che
può validamente disporne".
La norma è estremamente laconica. Ad ogni modo da essa si
desume il principio secondo cui se il titolare del bene tutelato (in
tal senso va interpretata l'espressione «diritto») acconsente alla sua
lesione, viene meno l'interesse dello Stato alla tutela penale, perché
prevale la libertà di disporne da parte del titolare. Ad una
condizione: il bene deve essere disponibile.
La scriminante di cui all'art. 50 interviene in presenza di un fatto
tipico offensivo.
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Consenso come elemento che esclude la fattispecie tipica
Talvolta il consenso può escludere la realizzazione del fatto tipico; in
questi casi se c'è il consenso «il fatto non sussiste».
Sono le fattispecie penali in cui il dissenso del titolare del bene offeso
costituisce un elemento costitutivo, esplicito o implicito.
Esempi:
- Art. 614 c.p. - «violazione di domicilio», che si configura quando
taluno si introduce nell'abitazione altrui o in altro luogo d privata
dimora «contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di
escluderlo, ovvero si introduce clandestinamente o con inganno» (art.
614 c.p.); così, se un amico viene a farvi visita, non si realizza una
violazione di domicilio scriminata dal vostro consenso, ma il fatto non
integra la fattispecie incriminatrice;
- tutti i delitti di coazione come: violenza sessuale (art. 609-bis, salvo il
disposto dell'art. 609-quater c.p .: c'è una presunzione assoluta di
invalidità del consenso ad atti sessuali eventualmente prestato dal
minore), violenza privata (art. 610), concussione (art. 317 c.p.);
- delitti contro il patrimonio ad aggressione unilaterale come il furto:
se il titolare del bene acconsente all'apprensione altrui non c'è reato.
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Presupposti e requisiti di validità del consenso
CONDIZIONI DI VALIDITÀ DEL CONSENSO
- LA DISPONIBILITÀ DEL DIRITTO
- LEGITTIMAZIONE
- CAPACITÀ DI PRESTARE IL CONSENSO
- ASSENZA DI VIZI DEL CONSENSO
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Limite del consenso: la disponibilità del «diritto»
Il consenso può avere efficacia scriminante solo se
abbia ad oggetto beni disponibili, vale a dire i beni nei
quali prevale la decisione del titolare in relazione alla
tutela degli stessi.
- Sono così disponibili solo alcuni diritti individuali.
- Certamente il patrimonio è un bene disponibile: il
potere di disposizione del proprietario costituisce anzi
uno dei contenuti imprescindibili di tale diritto, come si
ricava dalla disciplina civilistica (art. 832 c.c.).
- Sono disponibili anche alcuni diritti personalissimi,
come il diritto alla libertà di domicilio o alla libertà
sessuale.
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Beni indisponibili
Non sono disponibili, viceversa, gli interessi rispetto ai
quali prevale l'interesse pubblico alla loro tutela, vale a
dire gli interessi superindividuali, collettivi o diffusi. Ad
esempio:
- la fede pubblica: ad es. apporre una firma falsa su un
atto pubblico con il consenso del pubblico ufficiale
che
avrebbe dovuto
firmarlo
non
esclude
l'antigiuridicità del falso commesso;
- la pubblica amministrazione: ad es. il consenso del
superiore non scrimina il peculato commesso dal
funzionario in posizione subordinata;
- l'amministrazione della
giustizia: il
consenso
dell'imputato non autorizza il teste a commettere
falsa testimonianza;
- la pubblica incolumità.
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Omicidio del consenziente
Diritto alla vita
- Il diritto (personalissimo) alla vita è indisponibile.
Cosi ad es. il consenso della vittima di un investimento verificatosi nel
corso di una ripresa cinematografica, a che si girasse una scena
rischiosa per la sua vita e per la sua incolumità personale, secondo la
Cassazione non integra l'esimente di cui all'art. 50 c.p. (cfr. Cass., sez.
IV, 26 febbraio 1981).
- L'indisponibilità del bene vita si desume anche dagli artt. 579 e 580 c.p. che
puniscono l'omicidio del consenziente e l'istigazione e l'aiuto al suicidio.
- Nell'art. 579 c.p. il consenso costituisce elemento costitutivo del delitto di
omicidio da esso previsto, permettendo solo di applicare una fattispecie
punita meno severamente dell'omicidio volontario (reclusione da 6 a 15 anni).
Sulle questioni del fine vita v. infra.
- L'art. 579 c.p. stabilisce particolari condizioni di validità del consenso. Si
applicano le disposizioni relative all'omicidio doloso se il fatto è commesso:
1) contro una persona minore degli anni diciotto;
2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di
deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcooliche
o stupefacenti;
3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con
visichza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.
Parziale disponibilità dell'integrità fisica
- L'integrità fisica è illimitatamente disponibile qualora l'atto di
disposizione del corpo sia funzionale alla salvaguardia della salute (ad es.
amputazione di un arto per evitare danni più seri alla salute), purché
sussista consenso informato (v. dopo). Quindi il concetto di integrità fisica
va letto in senso ampio, come complessivo benessere psico-fisico del
soggetto.
- L'atto di disposizione del proprio corpo che vada a svantaggio della
salute del disponente soggiace ai limiti fissati dall'art. 5 c.c .:
1) limite quantitativo dell'intensità della menomazione: è vietata ogni
diminuzione permanente della integrità fisica;
2) limiti qualitativi: contrarietà alla legge, all'ordine pubblico o al buon
costume.
- Ad es., sono senz'altro leciti, giacché riguardano parti del corpo
autoriproducibili, un trapianto della cute, una trasfusione di sangue
(purché non venale), ecc .; il consenso sarà invece inefficace quando
riguardi un organo non autoriproducibile (ad es. cornee, ghiandole
sessuali).
- Talvolta è la legge ad autorizzare diminuzioni permanenti dell'integrità
fisica in ragione di speciali interessi: ad es. l. 26.6.1967, n. 458 ha ammesso
il trapianto del rene fra persone viventi, purché vi sia il nulla osta
dell'autorità giudiziaria; I. 16.12.1999 n. 483, circa il trapianto di parti di
fegato.
Legittimazione e capacità a prestare il consenso
Legittimato a prestare il consenso è il titolare (o gli eventuali contitolari) del
bene protetto.
Il titolare del diritto può esprimere il consenso anche attraverso altri? Tale ipotesi
dovrebbe essere circoscritta solo a casi eccezionali. Ad es. si pensi al consenso
prestato dal tutore dell'interdetto per incapacità di intendere e di volere.
Gli interpreti ritengono necessaria la capacità naturale da valutarsi caso per caso:
maturità e lucidità sufficienti a comprendere l'importanza del bene in gioco e a
valutare l'opportunità del sacrificio.
- Non rileva la maggiore età richiesta per la capacità di agire dall'art. 2 c.c.
- Non rilevano neppure le presunzioni di incapacità (es. età inferiore ai 14 anni)
o capacità (ad es. ubriachezza volontaria) stabilite dal codice penale negli art.
85 ss. c.c., salvo che sia diversamente disposto.
ESEMPIO: il minore di 14 anni potrà validamente consentire al danneggiamento
di un proprio oggetto, se in concreto capace di intendere il senso del proprio atto
e di autodeterminarsi ad esso.
Però, in taluni casi è lo stesso legislatore a fissare un'età minima: ad es. in materia
di atti sessuali con minorenni (art. 609-quater c.p.). In tal caso è irrilevante il
consenso del minore, ritenuto immaturo e incapace di disporre consapevolmente
del proprio corpo a fini sessuali (Cass., sez. III, 8 giugno 2015, n. 24342).
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Manifestazione e vizi del consenso
Il consenso deve essere libero o spontaneo, quindi
immune da vizi: violenza, errore o inganno.
Ci occuperemo di seguito della questione del
consenso informato del paziente.
Data la sua natura non negoziale, non è richiesto
alcun requisito di forma. Può essere anche tacito,
cioè desunto dal comportamento oggettivamente
univoco dell'avente diritto.
Il consenso deve essere attuale, cioè, esistente al
momento del fatto: non scrimina invece il consenso
successivo o ratifica.
Il consenso può essere liberamente revocato,
sempre che sia ancora possibile interrompere
l'azione lesiva.
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Il consenso informato del paziente
Rispetto alle cure, il consenso del paziente opera non come
causa di giustificazione ma come condizione di liceità dell'atto
medico.
Per la C. Cost. n. 438/2008, il consenso informato è un
vero o proprio diritto della persona, che deriva dal
diritto all'autodeterminazione del paziente, fondato
sugli artt. 32 («nessuno può essere obbligato a un
determinato
trattamento
sanitario
se
non
per
disposizione di legge» e 13 Cost. («la libertà personale è
inviolabile»), da cui discende anche il diritto a ricevere
determinate cure o a rifiutarle.
Infatti,
per
poter
esercitare
la
libertà
di
autodeterminazione, i consociati devono essere messi
nella condizione di esprimere scelte consapevoli sulla
base di una informazione adeguata sulla patologia,
sugli interventi, sulle
terapie
applicabili
e
sulle
conseguenze che ne derivino.
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Il consenso informato e la legge 22 dicembre 2017, n. 219
Il consenso informato è ora espressamente riconosciuto dalla l. 22
dicembre 2017, n. 219, art. 1, comma 1: «nessun trattamento
sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso
libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi
espressamente previsti dalla legge» (caso di TSO).
Art. 1, comma 3: «Ogni persona ha il diritto di conoscere le
proprie condizioni di salute e di essere informata in modo
completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi,
alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici
e dei trattamenti sanitari indicati, nonchè riguardo alle possibili
alternative
e
alle
conseguenze
dell'eventuale
rifiuto
del
trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della
rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le
informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua
fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece
se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e
l'eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella
cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico».
Art. 1, comma 4: «// consenso informato, acquisito nei modi e con
gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è
documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o,
per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le
consentano di comunicare».
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