L'invalidità del contratto, rescissione e contratti in stato di pericolo

Slide sull'invalidità del contratto, definendo quando un contratto è considerato invalido e le sue conseguenze legali. Il Pdf, adatto a studenti universitari di Diritto, esplora i presupposti per la rescissione e analizza i contratti conclusi in stato di pericolo, fornendo esempi pratici.

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L’invalidità del contratto
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Il contratto è invalido quando non
si è formato regolarmente,
presenta difetti originari tali per
cui non può produrre alcun effetto
L’invalidità provoca la nullità, l’annullabilità e la rescindibilità

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L'invalidità del contratto

L'invalidità del contratto *** ***Il contratto è invalido quando non si è formato regolarmente, presenta difetti originari tali per cui non può produrre alcun effetto L'invalidità provoca la nullità, l'annullabilità e la rescindibilità

Nullità del contratto

Nullità art. 1418 c.c.

  • La nullità è l'ipotesi più grave di invalidità.
  • Il contratto nullo non produce effetti Il 1º comma recita: "il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative salvo che la legge disponga diversamente" (art.1418 1°co). Mentre il 2º comma elenca le causecontratto è nullo
  • 1. quando manca uno dei requisiti essenziali :
    • Accordo: es. proposta e accettazione sono difformi
    • Causa: es. compro qualcosa che è già mio
    • Oggetto manca o mancano i requisiti richiesti (è impossibile/ indeterminato/indeterminabile) es. non è stabilito il prezzo
    • Forma quando manca la forma richiesta dalla legge a pena di nullità
  • 2. la causa, l'oggetto, una condizione, sono ILLECITI
  • Sono illeciti se contrari
    • a norme imperative: norme inderogabili
    • al buon costume: regole della morale comune
    • all'ordine pubblico: principi tipici della struttura politica ed economica della società
  • Il MOTIVO ILLECITO rende nullo il contratto solo se
    • è l'unico motivo che spinge le parte a concludere il contratto
    • è comune ad entrambe le parti. Il contratto nullo non produce effetti.
    • Le prestazioni eseguite devono essere restituite.
    • La nullità può essere richiesta da chiunque ne abbia interesse.
    • Può essere rilevata d'ufficio dal giudice L'azione di nullità non si prescrive mai.
  • La nullità parziale
  • La nullità può colpire anche solo una clausola, in questo caso la NULLITA E' PARZIALE e determina la nullità dell'intero contratto se risulta che le parti non lo avrebbero concluso senza quella clausola

Annullabilità del contratto

CL'annullabilità L'annullabilità è una forma di invalidità meno grave; per cui il contratto produce ugualmente i suoi effetti, finché una delle due parti non si rivolge al giudice per farlo annullare (sentenza di annullamento). Il contratto può essere annullato per

  • INCAPACITA DI UNA DELLE PARTI
  • VIZI DELLA VOLONTA'

Incapacità legale

Incapacità legale

  • Sono incapaci i soggetti privi della capacità di agire, per i quali la legge presume la mancanza della maturità necessaria a consentirgli di disporre dei propri diritti
  • Sono incapaci d'agire assoluti i minori e gli interdetti; incapaci relativi gli inabilitati e i minori emancipati. I
  • Il contratto concluso dall'incapace è annullabile solo
    • su richiesta dei genitori/tutore/curatore
    • su richiesta del minore diventato maggiorenne o dell'incapace dopo la revoca della interdizione/ inabilitazione

Incapaci assoluti e relativi

Incapaci assoluti e relativi

  • ASSOLUTI
  • Minori di età
  • Interdetti cioè coloro che pur essendo maggiorenni si trovano abitualmente in uno stato di infermità mentale grave da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi Per essi agiscono i genitori o il tutore
  • RELATIVI
  • Inabilitati cioè coloro che si trovano in situazioni di incapacità meno gravi
  • Minori emancipati cioè i minori di anni 16 autorizzati dal Tribunale a contrarre matrimonio Possono compiere da soli atti di ordinaria amministrazione; per quelli di straordinaria amministrazione devono essere assistiti da un curatore

Incapacità naturale

Incapacità naturale

  • E' lo stato di chi si trova temporaneamente in uno stato di incapacità
  • Il contratto concluso con chi non è capace di intendere e di volere è annullabile
  • - se esiste un danno per l'incapace . Se l'altro contraente era in mala fede: conosceva lo stato di infermità dell'altro o avrebbe potuto conoscerlo usando l'ordinaria diligenza

Vizi del consenso o della volontà

I VIZI DEL CONSENSO O DELLA VOLONTA' . Il contratto è annullabile se il processo che ha portato alla sua conclusione si è svolto in modo distorto per la presenza di

  • ERRORE I
  • VIOLENZA
  • DOLO

Errore vizio/motivo

ERRORE

  • Errore vizio/motivo falsa rappresentazione della realta' che ha indotto il soggetto ad esprimere un consenso viziato Per determinare l'invalidità del contratto l'errore deve essere
  • ESSENZIALE: cioè determinante del consenso (deve riguardare la natura del contratto, la natura o le qualità dell'oggetto, l'identità o le qualità personali dell'altro contraente)
  • RICONOSCIBILE dalla controparte

Errore ostativo

Errore ostativo

  • La volontà del soggetto di per se non è viziata ma viene trasmessa in modo errato
  • Anche in questo caso l'errore è causa di annullamento del contratto se era riconoscibile dalla controparte

Violenza

VIOLENZA . E' la minaccia di un male ingiusto e notevole per indurre un soggetto a concludere un contratto

  • Violenza morale: l'oggetto della minaccia è costituito dalla vita, dalla integrità fisica o del patrimonio del contraente o di suoi familiari
  • Violenza fisica: quando un soggetto viene costretto a concludere un contratto quando si trova totalmente privo di ogni capacità di reazione. La totale assenza di volontà, in questo caso rende il contratto nullo

Dolo

DOLO

  • Artifici o raggiri posti in essere da un contraente o da un terzo per indurre il soggetto a concludere il contratto che altrimenti non avrebbe concluso o lo avrebbe concluso a condizioni diverse
  • Il contratto è annullabile se il dolo è stato determinante del consenso; cioè il contraente se fosse stato a conoscenza della realtà non avrebbe mai concluso il contratto
  • Se invece si accerta che nonostante il dolo la parte avrebbe concluso ugualmente il contratto ma magari a condizioni diverse, il contratto non è annullabile ma la vittima avrà diritto al risarcimento del danno. Si parla in questo caso di dolo incidente

Effetti dell'annullamento

annullamento

  • Il contratto annullabile produce effetti fino alla sentenza di annullamento (Invalido ma efficace).
  • La dichiarazione di annullamento ha effetti retroattivi tra le parti; le prestazioni già eseguite vanno restituite.
  • Sono salvi i diritti dei terzi acquistati in buona fede: se A vende a B che a sua volta rivende a C. Se il contratto tra A e B viene annullato il contratto con C resta valido 1

Richiesta di annullamento

annullamento

  • L'annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge.
  • L' annullamento non può essere rilevato d'ufficio.
  • L'azione per la richiesta di annullamento si prescrive in 5 anni.

Convalida del contratto annullabile

LA CONVALIDA . Il contratto annullabile può essere sanato con un atto che si chiama convalida e che può essere:

  • CONVALIDA ESPRESSA mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullamento e la dichiarazione che lo si intende convalidare.
  • CONVALIDA TACITA mediante comportamento concludente del contraente cui spetta l'azione di annullamento il quale dà volontaria esecuzione al contratto conoscendo il motivo di annullabilità.

Rescissione del contratto

CLA RESCISSIONE DEL CONTRATTO

  • interviene quando lo squilibrio in termini di valore delle prestazioni è il frutto di un comportamento scorretto di una delle parti. In queste circostanze, la persona che ritiene di aver stipulato un contratto perché costrettovi dalle circostanze sfavorevoli, può invocare il giudice e chiedere la rescissione del contratto, cioè una sentenza che produce un duplice effetto:
  • liberatorio, in quanto le parti sono liberate dall'obbligo di eseguire le prestazioni eventualmente ancora dovute;
  • restitutorio, poiché i contraenti sono obbligati a restituire le prestazioni ricevute.

Presupposti per la rescissione

presupposti

  • Perché si possa chiedere la rescissione del contratto occorre:
  • che il contratto preveda uno squilibrio tra le prestazioni, nel senso che una è di gran lunga superiore (in termini di valore) rispetto all'altra;
  • che la disparità sia il frutto di una situazione di svantaggio in cui versava la parte debole, cioè quella che ha dovuto accettare, suo malgrado, le condizioni inique.

Contratti conclusi in stato di pericolo

CONTRATTI CONCLUSI IN STATO DI PERICOLO È il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona Ad esempio, pensa a chi noleggia un'imbarcazione ad una cifra spropositata perché ne ha assoluto bisogno per salvare suo figlio che sta annegando.

Presupposti per la rescissione in stato di pericolo

Presupposti per la rescissione

  • Perché si possa avere la rescissione del contratto concluso in stato di pericolo occorre che:
  • vi sia un pericolo attuale (cioè, ancora in corso) di un danno grave ad una persona (sono escluse, pertanto, cose o animali);
  • il pericolo sia noto alla controparte, il quale abbia approfittato delle circostanze;
  • il contenuto contrattuale sia iniquo, cioè obiettivamente ingiusto o sproporzionato. I
  • il giudice, nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata, in quanto ha comunque effettuato la prestazione

Contratto concluso in stato di bisogno

CONTRATTO CONCLUSO IN STATO DI BISOGNO È il contratto in cui la sproporzione tra le prestazioni sia dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra abbia approfittato per trarne un vantaggio. Ad esempio: Tizio, avendo assoluta necessità di danaro per pagarsi le cure mediche, vende un prezioso dipinto del valore di centomila euro a soli cinquemila euro.

Presupposti per la rescissione in stato di bisogno

Presupposti per la rescissione

  • Perché si possa avere la rescissione del contratto concluso in stato di bisogno, detta anche rescissione per lesione, occorre:
  • la situazione di bisogno in cui versa una delle parti, da intendersi come situazione, anche temporanea, di grave difficoltà economica;
  • la lesione, nel senso che la prestazione cui è tenuta la parte danneggiata deve avere un valore pari ad almeno due volte (per questo si parla di lesione ultra dimidium) il valore della controprestazione.
  • l'approfittamento dello stato di bisogno. Nello specifico, occorre dimostrare che la controparte fosse a conoscenza dello stato di bisogno in cui versava l'altro contraente, e che di tale conoscenza egli si sia approfittato con lo scopo di trarne un vantaggio.

Applicazione della rescissione

A quali contratti si applica

  • La rescissione del contratto concluso in stato di bisogno (oppure rescissione del contratto per lesione) è suscettibile di essere applicato solamente ai contratti onerosi e a prestazioni corrispettive, cioè a quei contratti in cui le parti devono scambiarsi vicendevolmente qualcosa (un bene, una somma di danaro, ecc.).
  • La rescissione del contratto concluso in stato di bisogno non può applicarsi:
  • ai contratti a titolo gratuito e ai negozi unilaterali, in quanto manca la corrispettività delle prestazioni;
  • ai contratti aleatori, cioè a quelli che, per natura, si presentano rischiosi e, pertanto, sono facilmente soggetti a sproporzione tra le prestazioni: classico esempio di contratto aleatorio (il quale non potrà essere invalidato per rescissione) è l'assicurazione, negozio giuridico in cui, a fronte del pagamento periodico di un premio, l'impresa assicuratrice potrebbe anche non avere mai occasione di dover indennizzare il contraente.

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