L'invalidità del contratto
L'invalidità del contratto
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***Il contratto è invalido quando non
si è formato regolarmente,
presenta difetti originari tali per
cui non può produrre alcun effetto
L'invalidità provoca la nullità, l'annullabilità e la rescindibilità
Nullità del contratto
Nullità
art. 1418 c.c.
- La nullità è l'ipotesi più grave di invalidità.
- Il contratto nullo non produce effetti
Il 1º comma recita:
"il contratto è nullo quando è contrario a
norme imperative
salvo che la legge disponga diversamente"
(art.1418 1°co).
Mentre il 2º comma elenca le causecontratto
è
nullo
- 1. quando manca uno dei requisiti essenziali :
- Accordo: es. proposta e accettazione sono difformi
- Causa: es. compro qualcosa che è già mio
- Oggetto manca o mancano i requisiti richiesti (è impossibile/
indeterminato/indeterminabile) es. non è stabilito il prezzo
- Forma quando manca la forma richiesta dalla legge a pena di nullità
- 2. la causa, l'oggetto, una condizione, sono ILLECITI
- Sono illeciti se contrari
- a norme imperative: norme inderogabili
- al buon costume: regole della morale comune
- all'ordine pubblico: principi tipici della struttura politica ed
economica della società
- Il MOTIVO ILLECITO rende nullo il contratto solo se
- è l'unico motivo che spinge le parte a concludere il contratto
- è comune ad entrambe le parti. Il contratto nullo non produce effetti.
- Le prestazioni eseguite devono essere restituite.
- La nullità può essere richiesta da chiunque ne abbia interesse.
- Può essere rilevata d'ufficio dal giudice
L'azione di nullità non si prescrive mai.
- La nullità parziale
- La nullità può colpire anche solo una
clausola,
in questo caso la NULLITA E' PARZIALE
e determina la nullità dell'intero
contratto se risulta che le parti non lo
avrebbero concluso senza quella
clausola
Annullabilità del contratto
CL'annullabilità
L'annullabilità è una forma di invalidità
meno grave; per cui il contratto produce
ugualmente i suoi effetti, finché una
delle due parti non si rivolge al giudice
per farlo annullare (sentenza di
annullamento).
Il contratto può essere annullato per
- INCAPACITA DI UNA DELLE PARTI
- VIZI DELLA VOLONTA'
Incapacità legale
Incapacità legale
- Sono incapaci i soggetti privi della capacità di agire, per i quali la legge presume la
mancanza della maturità necessaria a consentirgli di disporre dei propri diritti
- Sono incapaci d'agire assoluti i minori e gli interdetti; incapaci relativi gli inabilitati
e i minori emancipati.
I
- Il contratto concluso dall'incapace è annullabile solo
- su richiesta dei genitori/tutore/curatore
- su richiesta del minore diventato maggiorenne o dell'incapace dopo la
revoca della interdizione/ inabilitazione
Incapaci assoluti e relativi
Incapaci assoluti e relativi
- ASSOLUTI
- Minori di età
- Interdetti cioè coloro che pur
essendo maggiorenni si trovano
abitualmente in uno stato di
infermità
mentale grave da
renderli incapaci di provvedere
ai propri interessi
Per essi agiscono i genitori o il
tutore
- RELATIVI
- Inabilitati
cioè
coloro
che
si
trovano
in
situazioni
di
incapacità meno gravi
- Minori emancipati cioè i minori
di
anni
16
autorizzati
dal
Tribunale
a
contrarre
matrimonio
Possono compiere da soli atti di
ordinaria amministrazione; per
quelli di straordinaria
amministrazione devono essere
assistiti da un curatore
Incapacità naturale
Incapacità naturale
- E' lo stato di chi si trova temporaneamente in uno stato di incapacità
- Il contratto concluso con chi non è capace di intendere e di volere è annullabile
- - se esiste un danno per l'incapace
. Se l'altro contraente era in mala fede: conosceva lo stato di infermità dell'altro o avrebbe potuto
conoscerlo usando l'ordinaria diligenza
Vizi del consenso o della volontà
I VIZI DEL CONSENSO O DELLA VOLONTA'
. Il contratto è annullabile se il processo che ha portato alla sua
conclusione si è svolto in modo distorto per la presenza di
Errore vizio/motivo
ERRORE
- Errore vizio/motivo
falsa rappresentazione della realta' che ha indotto il soggetto ad esprimere un consenso
viziato
Per determinare l'invalidità del contratto l'errore deve essere
- ESSENZIALE: cioè determinante del consenso (deve riguardare la natura del contratto, la
natura o le qualità dell'oggetto, l'identità o le qualità personali dell'altro contraente)
- RICONOSCIBILE dalla controparte
Errore ostativo
Errore ostativo
- La volontà del soggetto di per se non è viziata ma viene trasmessa in modo errato
- Anche in questo caso l'errore è causa di annullamento del contratto se era riconoscibile
dalla controparte
Violenza
VIOLENZA
. E' la minaccia di un male ingiusto e notevole per indurre un soggetto a
concludere un contratto
- Violenza morale: l'oggetto della minaccia è costituito dalla vita, dalla
integrità fisica o del patrimonio del contraente o di suoi familiari
- Violenza fisica: quando un soggetto viene costretto a concludere un
contratto quando si trova totalmente privo di ogni capacità di reazione. La
totale assenza di volontà, in questo caso rende il contratto nullo
Dolo
DOLO
- Artifici o raggiri posti in essere da un contraente o da un terzo per indurre il
soggetto a concludere il contratto che altrimenti non avrebbe concluso o lo
avrebbe concluso a condizioni diverse
- Il contratto è annullabile se il dolo è stato determinante del consenso; cioè il
contraente se fosse stato a conoscenza della realtà non avrebbe mai concluso il
contratto
- Se invece si accerta che nonostante il dolo la parte avrebbe concluso ugualmente
il contratto ma magari a condizioni diverse, il contratto non è annullabile ma la
vittima avrà diritto al risarcimento del danno.
Si parla in questo caso di dolo incidente
Effetti dell'annullamento
annullamento
- Il contratto annullabile produce effetti fino alla
sentenza di annullamento (Invalido ma efficace).
- La dichiarazione di annullamento ha effetti
retroattivi tra le parti; le prestazioni già eseguite
vanno restituite.
- Sono salvi i diritti dei terzi acquistati in buona
fede: se A vende a B che a sua volta rivende a C.
Se il contratto tra A e B viene annullato il
contratto con C resta valido
1
Richiesta di annullamento
annullamento
- L'annullamento può essere domandato solo
dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla
legge.
- L' annullamento non può essere rilevato
d'ufficio.
- L'azione per la richiesta di annullamento si
prescrive in 5 anni.
Convalida del contratto annullabile
LA CONVALIDA
. Il contratto annullabile può essere sanato
con un atto che si chiama convalida e che
può essere:
- CONVALIDA ESPRESSA mediante un atto che
contenga la menzione del contratto e del
motivo di annullamento e la dichiarazione
che lo si intende convalidare.
- CONVALIDA TACITA mediante
comportamento concludente del contraente
cui spetta l'azione di annullamento il quale dà
volontaria esecuzione al contratto conoscendo
il motivo di annullabilità.
Rescissione del contratto
CLA
RESCISSIONE
DEL
CONTRATTO
- interviene quando lo squilibrio in termini di valore
delle prestazioni è il frutto di un comportamento
scorretto di una delle parti. In queste circostanze, la
persona che ritiene di aver stipulato un contratto
perché costrettovi dalle circostanze sfavorevoli, può
invocare il giudice e chiedere la rescissione del
contratto, cioè una sentenza che produce un duplice
effetto:
- liberatorio, in quanto le parti sono liberate
dall'obbligo di eseguire le prestazioni
eventualmente ancora dovute;
- restitutorio, poiché i contraenti sono obbligati a
restituire le prestazioni ricevute.
Presupposti per la rescissione
presupposti
- Perché si possa chiedere la rescissione del contratto occorre:
- che il contratto preveda uno squilibrio tra le prestazioni, nel senso che
una è di gran lunga superiore (in termini di valore) rispetto all'altra;
- che la disparità sia il frutto di una situazione di svantaggio in cui
versava la parte debole, cioè quella che ha dovuto accettare, suo
malgrado, le condizioni inique.
Contratti conclusi in stato di pericolo
CONTRATTI
CONCLUSI
IN STATO
DI
PERICOLO
È il contratto con cui una parte ha
assunto obbligazioni a condizioni inique,
per la necessità, nota alla controparte, di
salvare sé o altri dal pericolo attuale di un
danno grave alla persona
Ad esempio, pensa a chi noleggia
un'imbarcazione ad una cifra spropositata
perché ne ha assoluto bisogno per salvare
suo figlio che sta annegando.
Presupposti per la rescissione in stato di pericolo
Presupposti per la rescissione
- Perché si possa avere la rescissione del contratto concluso in stato di pericolo
occorre che:
- vi sia un pericolo attuale (cioè, ancora in corso) di un danno grave ad una persona
(sono escluse, pertanto, cose o animali);
- il pericolo sia noto alla controparte, il quale abbia approfittato delle circostanze;
- il contenuto contrattuale sia iniquo, cioè obiettivamente ingiusto o
sproporzionato.
I
- il giudice, nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare
un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata, in quanto ha comunque
effettuato la prestazione
Contratto concluso in stato di bisogno
CONTRATTO CONCLUSO IN
STATO DI BISOGNO
È il contratto in cui la sproporzione tra le
prestazioni sia dipesa dallo stato di bisogno di
una parte, del quale l'altra abbia approfittato
per trarne un vantaggio.
Ad esempio: Tizio, avendo assoluta necessità di
danaro per pagarsi le cure mediche, vende un
prezioso dipinto del valore di centomila euro a
soli cinquemila euro.
Presupposti per la rescissione in stato di bisogno
Presupposti per la rescissione
- Perché si possa avere la rescissione del contratto concluso in stato di
bisogno, detta anche rescissione per lesione, occorre:
- la situazione di bisogno in cui versa una delle parti, da intendersi come
situazione, anche temporanea, di grave difficoltà economica;
- la lesione, nel senso che la prestazione cui è tenuta la parte danneggiata deve
avere un valore pari ad almeno due volte (per questo si parla di lesione ultra
dimidium) il valore della controprestazione.
- l'approfittamento dello stato di bisogno. Nello specifico, occorre dimostrare che
la controparte fosse a conoscenza dello stato di bisogno in cui versava l'altro
contraente, e che di tale conoscenza egli si sia approfittato con lo scopo di trarne
un vantaggio.
Applicazione della rescissione
A quali contratti si applica
- La rescissione del contratto concluso in stato di bisogno (oppure rescissione del contratto per lesione) è
suscettibile di essere applicato solamente ai contratti onerosi e a prestazioni corrispettive, cioè a quei
contratti in cui le parti devono scambiarsi vicendevolmente qualcosa (un bene, una somma di danaro, ecc.).
- La rescissione del contratto concluso in stato di bisogno non può applicarsi:
- ai contratti a titolo gratuito e ai negozi unilaterali, in quanto manca la corrispettività delle prestazioni;
- ai contratti aleatori, cioè a quelli che, per natura, si presentano rischiosi e, pertanto, sono facilmente soggetti
a sproporzione tra le prestazioni: classico esempio di contratto aleatorio (il quale non potrà essere invalidato
per rescissione) è l'assicurazione, negozio giuridico in cui, a fronte del pagamento periodico di un premio,
l'impresa assicuratrice potrebbe anche non avere mai occasione di dover indennizzare il contraente.