Diritto Costituzionale: la Corte Costituzionale e altri organi

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9 VIDEOLEZIONE LA CORTE COSTITUZIONALE, IL CSM,
IL CONSIGLIO DI STATO, IL CNEL, LA CORTE DEI CONTI
appunti di Diritto Costituzionale
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La Corte Costituzionale è un organo costituzionale che esiste nel nostro
ordinamento sin dal 1948 essendo nata con la stessa costituzione.
Il distinguo con gli organi a rilevanza costituzionale quali sono il
Consiglio di Stato, il CNEL, il CSM e la Corte dei Conti, si rinviene dal
fatto che nel primo caso, sono definite dalla Costituzione non solo
l’organizzazione ma anche le funzioni tipiche dell’organo costituzionale.
La Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale è un organo costituzionale che esiste nel nostro ordinamento sin dal 1948 essendo nata con la stessa costituzione. Il distinguo con gli organi a rilevanza costituzionale quali sono il Consiglio di Stato, il CNEL, il CSM e la Corte dei Conti, si rinviene dal fatto che nel primo caso, sono definite dalla Costituzione non solo l'organizzazione ma anche le funzioni tipiche dell'organo costituzionale.

Attribuzioni della Corte Costituzionale

Alla Corte Costituzionale spettano quali attribuzioni:

  • Legittimità costituzionale delle leggi;
  • Conflitti di attribuzione Stato-Regioni;
  • Stato di accusa contro il Presidente della Repubblica;
  • Ammissibilità referendum abrogativo.

Composizione della Corte Costituzionale

La composizione della Corte Costituzionale è di 15 giudici eletti:

  • 5 dalle magistrature superiori, 3 dalla Corte di Cassazione, 1 dal Consiglio di Stato, 1 dalla Corte dei Conti;
  • 5 dal Parlamento in seduta comune;
  • 5 dal Presidente della Repubblica, di propria iniziativa con atto formalmente e sostanzialmente presidenziale.

Competenza della Corte Costituzionale

Prima competenza della Corte Costituzionale è quella di cui all'art. 134 Cost .: «La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni». Il controllo sugli atti legislativi sarà sia formale, le corrette procedure, che sostanziale, i giusti contenuti.

Accesso alla pronuncia della Corte

L'accesso per richiedere la pronuncia della Corte può avvenire mediante:

  • Un procedimento in via incidentale;
  • Un procedimento in via principale.

Procedimento in via incidentale

Il procedimento in via incidentale prevede che:

  • Venga sollevata la questione di legittimità innanzi ad un procedimento giudiziario comune;
  • Sia sollevata l'eccezione dal Giudice stesso, d'ufficio, o su richiesta delle parti.

Fasi del procedimento in via incidentale

Il procedimento in via incidentale prevede due fasi:

  • La prima innanzi al giudice a quo, ove viene sollevata la questione di legittimità costituzionale;
  • A seguito della stessa, se ritenuta rilevante, la questione con ordinanza viene rimessa alla Corte Costituzionale per il suo giudizio, in caso contrario, sempre con ordinanza viene respinta dal giudice a quo.

Giudizio della Corte Costituzionale

La seconda innanzi al giudice a quem (Corte Costituzionale):

  • Il Presidente della Corte provvede a nominare decorsi 20 giorni dalla costituzione delle parti il giudice relatore;
  • La decisione è presa in camera di consiglio, (se infondata o le parti non si sono costituite), in udienza pubblica negli altri casi.
  • L'esito della decisione sarà vincolante rispetto il giudice a quo che con ordinanza di rimessione aveva sollevato la questione di legittimità.

Procedimento in via principale

Il procedimento in via principale invece prevede che:

  • Venga sollevata la questione di legittimità costituzionale, direttamente dal soggetto leso;
  • Vi deve essere una reale lesione e la stessa debba interessare parametri di legittimità costituzionale.

Disciplina del procedimento in via principale

Il procedimento in via principale, viene invece disciplinato dall'art. 127 della Cost. come modificato dalla l.3/2001 e dalla l. 131/2003:

  • L'atto introduttivo è il ricorso, esso deve essere presentato rispettivamente dal Presidente del Consiglio, su deliberazione del Consiglio dei Ministri o dal Presidente della Regione, su deliberazione del Consiglio Regionale;

Termini e sospensione dell'efficacia

  • Deve essere presentato entro 60 giorni dalla pubblicazione della l. statale e/o regionale, con le informazioni richieste rispetto l'atto su cui si dubita la legittimità costituzionale;
  • Se vi è pregiudizio dell'interesse pubblico, viene sospesa l'efficacia dell'atto impugnato.

Decisione della Corte Costituzionale

La decisione viene presa ex art. 18 l. n. 87/1953 con:

  • Ordinanza, (di inammissibilità, infondatezza, restituzione atti, istruttoria);
  • Sentenza, (la Corte decide in modo definitivo);
  • Decreto del Presidente della Corte.

Contro le decisioni della Corte Costituzionale non è ammessa impugnazione.

Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)

La magistratura costituisce un organo che è chiamato a dirimere le controversie tra consociati ed ad irrogare sanzioni laddove vi siano violazioni dell'ordinamento giuridico. Nel compiere le suddette attività, il giudice si pone in condizioni di terzietà ed amministra la giustizia in nome del popolo italiano.

Composizione della Magistratura

Essa si compone di una giurisdizione ordinaria e di una giurisdizione speciale:

  • Giudici ordinari: Giudici di pace, Tribunale, Corte d'Appello, Magistratura di Sorveglianza, Tribunale dei minori;
  • Giudici speciali: Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Tribunali militari ecc ...

Principi dell'attività giurisdizionale

I principi entro i quali si svolge l'attività giurisdizionale sono:

  • Diritto di difesa;
  • Riparazione errore giudiziario;
  • Giudice naturale;
  • Irretroattività della legge penale;
  • Responsabilità penale personale;
  • Presunzione di non colpevolezza.

Principi del giusto processo

Il giusto processo l. cost. 2/1999 ex art. 111 della costituzione prevede quali ulteriori principi quelli:

  • Del contraddittorio tra le parti;
  • Della terzietà ed imparzialità del giudice;
  • Della ragionevole durata del processo;
  • L'obbligo di motivazione;
  • Impugnazione dei provvedimenti e delle sentenze almeno in Cassazione.

Composizione del CSM

Il CSM è composto da:

  • il Presidente della Repubblica, che ne è membro di diritto, in ragione della funzione svolta, e lo presiede
  • il Primo Presidente della Corte di Cassazione, che ne è membro di diritto, in ragione della funzione svolta
  • il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, che ne è membro di diritto, in ragione della funzione svolta

Membri del CSM

  • 16 magistrati, di cui 2 che esercitano funzioni di legittimità, 10 che esercitano funzioni giudicanti di merito, 4 che esercitano funzioni requirenti di merito
  • 8 professori ordinari in materie giuridiche o avvocati con almeno 15 anni di esercizio della professione.

Funzioni del CSM

Le funzioni del CSM sono previste dalla Costituzione ex art. 105 ove viene precisato che: «Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.»

Atti normativi del CSM

Il CSM, accanto alle delibere relative ai singoli magistrati, ha il potere di adottare atti (para)normativi di carattere generale:

  • il regolamento interno e il regolamento di amministrazione e contabilità, con il quale il Consiglio esercita la propria autonomia, autodisciplinando la propria attività, anche con riferimento ai profili economici e finanziari.
  • il regolamento di disciplina del personale, che regola il contratto di lavoro subordinato dei dipendenti del CSM in maniera autonoma rispetto al pubblico impiego

Regolamenti e direttive del CSM

  • il regolamento per il tirocinio dei magistrati, che disciplina durata e modalità dello stesso
  • le circolari, che fissano i criteri e le regole generali che disciplinano l'attività del Consiglio in una determinata materia
  • le risoluzioni e le direttive, delibere di carattere generale che fissano principi o propongono linee guida o orientamenti interpretativi.

Il CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro)

Ex art. 99 della Cost. il CNEL è: «Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.»

Ruolo del CNEL

Da ciò deriva come anche il CNEL, mediante i suoi membri, non soltanto è:

  1. organo consultivo del Governo e del Parlamento per le materie di sua competenza,
  2. ex art. 71 1 co. Cost., possa garantire anche un ruolo di iniziativa legislativa.

Il Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato è composto dal Presidente del Consiglio di Stato, dal Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, dai Presidenti di Sezione e dai Consiglieri di Stato. Il Presidente del Consiglio di Stato è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

Attribuzioni consultive del Consiglio di Stato

Le attribuzioni consultive del Consiglio di Stato riguardano: Pareri circa la regolarità e la legittimità, il merito e la convenienza degli atti amministrativi dei singoli Ministeri, del Governo, come organo collegiale o delle Regioni.

Tipologie di pareri del Consiglio di Stato

I pareri che emette il Consiglio di Stato possono essere:

  • Facoltativi;
  • Obbligatori.

Pareri facoltativi e vincolanti

I pareri facoltativi possono essere richiesti dalla pubblica amministrazione, nel caso lo ritenga opportuno. I pareri del Consiglio di Stato sono vincolanti esclusivamente nella decisione su ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, l'amministrazione richiedente, può sempre discostarsi dandone motivazione. Sono sempre facoltativi i pareri richiesti dalle Regioni.

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