La Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale è un organo costituzionale che esiste nel nostro
ordinamento sin dal 1948 essendo nata con la stessa costituzione.
Il distinguo con gli organi a rilevanza costituzionale quali sono il
Consiglio di Stato, il CNEL, il CSM e la Corte dei Conti, si rinviene dal
fatto che nel primo caso, sono definite dalla Costituzione non solo
l'organizzazione ma anche le funzioni tipiche dell'organo costituzionale.
Attribuzioni della Corte Costituzionale
Alla Corte Costituzionale spettano quali attribuzioni:
- Legittimità costituzionale delle leggi;
- Conflitti di attribuzione Stato-Regioni;
- Stato di accusa contro il Presidente della Repubblica;
- Ammissibilità referendum abrogativo.
Composizione della Corte Costituzionale
La composizione della Corte Costituzionale è di 15 giudici eletti:
- 5 dalle magistrature superiori, 3 dalla Corte di Cassazione, 1 dal
Consiglio di Stato, 1 dalla Corte dei Conti;
- 5 dal Parlamento in seduta comune;
- 5 dal Presidente della Repubblica, di propria iniziativa con atto
formalmente e sostanzialmente presidenziale.
Competenza della Corte Costituzionale
Prima competenza della Corte Costituzionale è quella di cui all'art. 134
Cost .:
«La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla
legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello
Stato e delle Regioni».
Il controllo sugli atti legislativi sarà sia formale, le corrette procedure, che
sostanziale, i giusti contenuti.
Accesso alla pronuncia della Corte
L'accesso per richiedere la pronuncia della Corte può avvenire
mediante:
- Un procedimento in via incidentale;
- Un procedimento in via principale.
Procedimento in via incidentale
Il procedimento in via incidentale prevede che:
- Venga sollevata la questione di legittimità innanzi ad un procedimento
giudiziario comune;
- Sia sollevata l'eccezione dal Giudice stesso, d'ufficio, o su richiesta
delle parti.
Fasi del procedimento in via incidentale
Il procedimento in via incidentale prevede due fasi:
- La prima innanzi al giudice a quo, ove viene sollevata la questione di
legittimità costituzionale;
- A seguito della stessa, se ritenuta rilevante, la questione con ordinanza
viene rimessa alla Corte Costituzionale per il suo giudizio, in caso
contrario, sempre con ordinanza viene respinta dal giudice a quo.
Giudizio della Corte Costituzionale
La seconda innanzi al giudice a quem (Corte Costituzionale):
- Il Presidente della Corte provvede a nominare decorsi 20 giorni dalla
costituzione delle parti il giudice relatore;
- La decisione è presa in camera di consiglio, (se infondata o le parti non si
sono costituite), in udienza pubblica negli altri casi.
- L'esito della decisione sarà vincolante rispetto il giudice a quo che con
ordinanza di rimessione aveva sollevato la questione di legittimità.
Procedimento in via principale
Il procedimento in via principale invece prevede che:
- Venga sollevata la questione di legittimità costituzionale,
direttamente dal soggetto leso;
- Vi deve essere una reale lesione e la stessa debba interessare
parametri di legittimità costituzionale.
Disciplina del procedimento in via principale
Il procedimento in via principale, viene invece disciplinato dall'art. 127
della Cost. come modificato dalla l.3/2001 e dalla l. 131/2003:
- L'atto introduttivo è il ricorso, esso deve essere presentato
rispettivamente dal Presidente del Consiglio, su deliberazione del
Consiglio dei Ministri o dal Presidente della Regione, su deliberazione del
Consiglio Regionale;
Termini e sospensione dell'efficacia
- Deve essere presentato entro 60 giorni dalla pubblicazione della l.
statale e/o regionale, con le informazioni richieste rispetto l'atto su
cui si dubita la legittimità costituzionale;
- Se vi è pregiudizio dell'interesse pubblico, viene sospesa l'efficacia
dell'atto impugnato.
Decisione della Corte Costituzionale
La decisione viene presa ex art. 18 l. n. 87/1953 con:
- Ordinanza, (di inammissibilità, infondatezza, restituzione atti,
istruttoria);
- Sentenza, (la Corte decide in modo definitivo);
- Decreto del Presidente della Corte.
Contro le decisioni della Corte Costituzionale non è ammessa
impugnazione.
Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)
La magistratura costituisce un organo che è chiamato a dirimere le
controversie tra consociati ed ad irrogare sanzioni laddove vi siano
violazioni dell'ordinamento giuridico.
Nel compiere le suddette attività, il giudice si pone in condizioni di
terzietà ed amministra la giustizia in nome del popolo italiano.
Composizione della Magistratura
Essa si compone di una giurisdizione ordinaria e di una giurisdizione
speciale:
- Giudici ordinari: Giudici di pace, Tribunale, Corte d'Appello,
Magistratura di Sorveglianza, Tribunale dei minori;
- Giudici speciali: Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Tribunali
militari ecc ...
Principi dell'attività giurisdizionale
I principi entro i quali si svolge l'attività giurisdizionale sono:
- Diritto di difesa;
- Riparazione errore giudiziario;
- Giudice naturale;
- Irretroattività della legge penale;
- Responsabilità penale personale;
- Presunzione di non colpevolezza.
Principi del giusto processo
Il giusto processo l. cost. 2/1999 ex art. 111 della costituzione prevede quali
ulteriori principi quelli:
- Del contraddittorio tra le parti;
- Della terzietà ed imparzialità del giudice;
- Della ragionevole durata del processo;
- L'obbligo di motivazione;
- Impugnazione dei provvedimenti e delle sentenze almeno in Cassazione.
Composizione del CSM
Il CSM è composto da:
- il Presidente della Repubblica, che ne è membro di diritto, in ragione della
funzione svolta, e lo presiede
- il Primo Presidente della Corte di Cassazione, che ne è membro di diritto, in
ragione della funzione svolta
- il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, che ne è membro di
diritto, in ragione della funzione svolta
Membri del CSM
- 16 magistrati, di cui 2 che esercitano funzioni di legittimità, 10 che
esercitano funzioni giudicanti di merito, 4 che esercitano funzioni
requirenti di merito
- 8 professori ordinari in materie giuridiche o avvocati con almeno 15
anni di esercizio della professione.
Funzioni del CSM
Le funzioni del CSM sono previste dalla Costituzione ex art. 105 ove viene
precisato che:
«Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme
dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i
trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei
magistrati.»
Atti normativi del CSM
Il CSM, accanto alle delibere relative ai singoli magistrati, ha il potere di adottare atti
(para)normativi di carattere generale:
- il regolamento interno e il regolamento di amministrazione e contabilità, con il
quale il Consiglio esercita la propria autonomia, autodisciplinando la propria attività,
anche con riferimento ai profili economici e finanziari.
- il regolamento di disciplina del personale, che regola il contratto di lavoro
subordinato dei dipendenti del CSM in maniera autonoma rispetto al pubblico
impiego
Regolamenti e direttive del CSM
- il regolamento per il tirocinio dei magistrati, che disciplina durata e
modalità dello stesso
- le circolari, che fissano i criteri e le regole generali che disciplinano
l'attività del Consiglio in una determinata materia
- le risoluzioni e le direttive, delibere di carattere generale che fissano
principi o propongono linee guida o orientamenti interpretativi.
Il CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro)
Ex art. 99 della Cost. il CNEL è:
«Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi
stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie
produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e
qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e
secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.»
Ruolo del CNEL
Da ciò deriva come anche il CNEL, mediante i suoi membri, non soltanto
è:
- organo consultivo del Governo e del Parlamento per le materie di
sua competenza,
- ex art. 71 1 co. Cost., possa garantire anche un ruolo di iniziativa
legislativa.
Il Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato è composto dal Presidente del Consiglio di Stato,
dal Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, dai Presidenti di
Sezione e dai Consiglieri di Stato.
Il Presidente del Consiglio di Stato è nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della
Giustizia Amministrativa.
Attribuzioni consultive del Consiglio di Stato
Le attribuzioni consultive del Consiglio di Stato riguardano:
Pareri circa la regolarità e la legittimità, il merito e la
convenienza degli atti amministrativi dei singoli Ministeri, del
Governo, come organo collegiale o delle Regioni.
Tipologie di pareri del Consiglio di Stato
I pareri che emette il Consiglio di Stato possono essere:
- Facoltativi;
- Obbligatori.
Pareri facoltativi e vincolanti
I
pareri
facoltativi
possono
essere
richiesti
dalla
pubblica
amministrazione, nel caso lo ritenga opportuno.
I pareri del Consiglio di Stato sono vincolanti esclusivamente nella
decisione su ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica,
l'amministrazione richiedente, può sempre discostarsi dandone motivazione.
Sono sempre facoltativi i pareri richiesti dalle Regioni.