Documento di Università su Appunti di Diritto Internazionale. Il Pdf, un set di appunti universitari di Diritto, esplora le funzioni delle norme, le fonti e l'adattamento al diritto consuetudinario, con un focus sullo Stato e i soggetti internazionali.
Mostra di più22 pagine
Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Occorre distinguere fra diritto internazionale generale (norme indirizzate a tutti gli stati) e d.i. particolare (vincolano una cerchia ristretta di soggetti). Al primo fa riferimento l'art. 10 Cost: L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Ovvero le norme consuetudinarie, formatesi nella comunità attraverso l'uso (a parte le norme strumentali, che regolano i requisiti dei trattati, sono poche le norme materiali che direttamente impongono diritti ed obblighi agli Stati). Le norme di d.i. particolare, invece, sono poste da accordi o trattati che vincolano solo gli stati contraenti. Non vi è comunque arbitrio dei singoli Stati, che possono sì tirarsi indietro dagli impegni internazionali, ma lo Stato che può dimostrare il suo comportamento conforme alle regole del d.i. ha un argomento forte a suo favore (è una sorta di morale positiva internazionale, Austin).
Lo stato si caratterizza come ente sovrano ed indipendente, centro di potere giuridico, politico e amministrativo, soggetto di d.i. ma che non riconosce nessun'altro soggetto sopra di sé. È una entità territoriale organizzata che esercita il proprio potere su un determinato territorio e rispetto ad una popolazione.
Lo stato comunità è un insieme di individui stanziati su un territorio che vivono insieme per un bene comune, dando nel tempo vita ad uno stato organizzato, con organi periferici e centrali che regolamentano la vita di comunità, la produzione giuridica e la forma di governo della società.
Lo stato organizzazione è un insieme di organi centrali e periferici a competenza interna ed esterna. Gli spetta la qualifica di soggetto di d.i .: alla soggettività internazionale dello stato va legato il criterio dell'effettività, ovvero l'effettivo esercizio del potere di governo. Inoltre, lo Stato deve essere indipendente e sovrano, con un ordinamento originario che trova fondamento nella propria Costituzione e non nell'ordinamento giuridico di un altro Stato. Per organi statali si intendono anche le amministrazioni locali e gli enti pubblici minori.Vanno dunque esclusi dalla soggettività internazionale:
L'organizzazione di governo che eserciti effettivamente ed indipendentemente il proprio potere su di una comunità territoriale diviene soggetto internazionale in modo automatico e non è necessario che sia riconosciuta da altri Stati (il riconoscimento/non riconoscimento non produce conseguenze giuridiche). Il riconoscimento, atto meramente politico, rivela l'intenzione di altri stati di voler stringere rapporti amichevoli e accordi. Si tende a non riconoscere i governi affermatisi con la forza, gli stati non democratici o che violano i diritti umani, come gli insorti: movimenti che perseguono con la lotta armata il fine di soverchiare il governo in carica. Se però riescono a costruire un'organizzazione di governo che controlla effettivamente una parte del territorio non si può negare la personalità giuridica. Le minoranze, invece sono gruppi numericamente inferiori al resto della popolazione, in una posizione non dominante, costituiti da membri con caratteristiche etniche, religiose o linguistiche differenti, solidali tra loro. Godono di norme internazionali di tutela, legate a quelle dei diritti dell'uomo. Gli individui hanno una personalità giuridica di d.i. limitata (Corte Int.le di Giustizia, 2001), con alcuni diritti internazionali che li riguardano: il d.i. consuetudinario (protezione diplomatica e tutela dei diritti umani) e il d.i. pattizio (norme sulla tutela dei diritti dell'uomo, di diritto comunitario, di petizione ad organi internazionali - e quindi un cd. potere di azione per tutelare i propri interessi). L'effettivo titolare dei diritti dei popoli è lo Stato. I popoli sottoposti a governo straniero hanno il diritto ad autodeterminarsi (autodeterminazione esterna, in caso di dominazione o occupazione straniera, segregazione razziale), scegliendo liberamente la propria forma di governo, come avvenuto in Iraq, occupata dagli USA nel 2003 prima dell'insediamento del nuovo governo eletto nel 2005. Questo principio ha assunto carattere consuetudinario. L'autodeterminazione dei popoli è un problema sorto con la pressione dell'URSS e dell'est Europa contro il colonialismo, assieme alla crescente insistenza dei popoli colonizzati di ottenere l'indipendenza, considerati anche i costi elevati di gestione di tali territori sostenuti dai Paesi colonizzatori, fortemente criticati dai sempre più diffusi governi europei social-democratici. Per autodeterminazione interna, invece, si intende il diritto di un popolo, all'interno di uno Stato, ad un governo che lo rappresenti e che sia liberamente eletto, nonostante non esista una norma consuetudinaria che imponga agli stati un regime democratico o che imponga l'obbligo di proteggere governi democraticamente eletti. Le ONG, nonostante il ruolo importante nella comunità internazionale, non godono di soggettività internazionale. Le imprese multinazionali sono dei soggetti unitari da un punto di vista economico, ma a livello giuridico non godono di riconoscimento internazionale e devono sottostare alle norme dello Stato in cui hanno sede.Le organizzazioni internazionali, invece, sono unioni di Stati nate per perseguire specifici scopi comuni, mediante un accordo internazionale. Hanno personalità giuridica distinta dagli stati membri per l'esercizio delle loro funzioni e per il conseguimento dei fini che si propongono. I loro accordi, infatti, sono produttivi di diritti ed obblighi propri delle organizzazioni, restando senza effetti sulla sfera giuridica degli Stati membri. La Santa Sede (e quindi la Chiesa cattolica) ha personalità giuridica internazionale, essendo uno Stato a tutti gli effetti, potendo quindi concludere accordi internazionali (jus contraendi) e godendo delle immunità e dei privilegi spettanti agli altri Stati. Partecipa ad organizzazioni internazionali (osservatore internazionale presso l'ONU e il Consiglio d'Europa) e intrattiene relazioni diplomatiche (jus legandi) attraverso i propri legati pontifici presso altre nazioni. È la suprema autorità di governo della Chiesa cattolica e la suprema autorità politica dello Stato della Città del Vaticano, avente un territorio sul quale viene esercitato il potere di governo della Chiesa. Rappresenta la confessione religiosa a carattere inter-individuale e universale, disciplinata da un proprio diritto canonico con a capo il Sommo Pontefice. L'Ordine di Malta è un ordine religioso legato alla Santa Sede e dedito ad opere religiose, caritative e assistenziali. In passato governava Rodi e Malta ma ora, nonostante non governi alcun territorio, vista la sua importanza è stato riconosciuto titolare di soggettività internazionale, compresa l'immunità e la capacità di agire.
Gli individui non sono posti su un piano di parità con gli Stati, non partecipano alle attività di produzione, accertamento e attuazione del diritto internazionale, che restano affidate agli Stati e agli altri membri della società internazionali. Le norme dei trattati che riguardano gli individui sono rivolte allo Stato, anche se esistono norme internazionali che attribuiscono loro diritti direttamente invocabili nell'ordinamento internazionale (ad es. violazioni dei diritti dell'uomo) o di obblighi la cui violazione può chiamarli a rispondere, ad esempio, davanti a un tribunale penale internazionale. Per quanto riguarda il trattamento degli stranieri, invece, ogni stato è libero di ammetterli o meno sul territorio nazionale, stabilendo determinate condizioni, o di ordinarne l'allontanamento. In ogni caso, lo Stato non può richiedere allo straniero prestazioni che non siano giustificate dal legame con la comunità statale e ha l'obbligo di proteggerli da offese dirette alla loro persona ed ai loro beni sul suo territorio. La protezione diplomatica è il potere di uno Stato di agire per la tutela degli interessi di un proprio cittadino all'estero, ingiustamente lesi. Lo Stato agisce dunque perché ritiene di aver subito un'offesa e per tutelare l'interesse dell'intera comunità nazionale, e non direttamente quello dell'individuo, richiedendo la cessazione dell'illecito o la riparazione (mediante restituzione, risarcimento del danno o soddisfazione per danno morale). La Clausola Calvo riguarda invece i rapporti commerciali, affermando l'esclusiva competenza dei tribunali nazionali dello Stato territoriale a cui le imprese appartengono, in tema di controversie relative agli investimenti stranieri, nell'ambito dei quali viene richiesto di rifiutare la protezione diplomatica del proprio Stato. Secondo la Carta delle Nazioni Unite: