Documento sulle Istituzioni di Diritto Privato, che offre una panoramica dei concetti introduttivi, delle situazioni e dei fatti giuridici. Il Pdf, utile per studenti universitari di Diritto, esamina il diritto soggettivo, gli atti illeciti e leciti, le persone fisiche e giuridiche, beni, proprietà e possesso, e la classificazione degli atti giuridici.
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Sommario
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
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16AZIONI A DIFESA DEI DIRITTI REALI
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La parola "diritto" può avere due significati diversi a seconda che la si intenda in modo oggettivo o soggettivo. Nel primo caso, si intendono le regole che governano la condotta degli individui (es. diritto penale), mentre nel secondo caso si intende il potere riconosciuto ad uno o più soggetti di agire per la realizzazione di un interesse (es. diritto di proprietà su un bene, diritto che mi sia ripagato un debito). Il diritto privato riguarda norme che regolano i rapporti tra i cittadini e i rapporti tra lo Stato e i cittadini quando lo Stato non agisce in posizione di supremazia. Il diritto pubblico, invece, riguarda norme che regolano la struttura e il funzionamento dell'apparato statale e i rapporti tra Stato e cittadini quando lo Stato agisce in posizione di supremazia. Questi due tipi di diritto rappresentano due grandi sottoinsiemi che comportano diversità di principi, linguaggi, tecniche operative e si distinguono in particolar modo per i soggetti (privati vs enti pubblici), per gli interessi (particolari vs generali) e per la struttura (parità vs supremazia). La caratteristica delle regole giuridiche è che queste non hanno carattere né descrittivo né assertivo ma PRESCRITTIVO (sono cioè dei precetti che esprimono dei comandi) e sono dotate del carattere della COERCIVITA' (hanno il potere di costringere con la forza). Esse hanno anche un carattere GENERALE (non si rivolgono a un soggetto ma a una serie di soggetti) ed ASTRATTO (riguardano una serie ipotetica di casi e di fatti) ma, nel momento in cui sono applicate, possono essere tradotte in comandi PARTICOLARI E CONCRETI. L'ORDINAMENTO GIURIDICO si definisce come un universo di regole di diritto, che formano un insieme unitario ed ordinato perché prodotte in conformità ad un apparato di fonti legittimato da un unico fatto costitutivo, che ha dato vita all'organizzazione di un gruppo sociale. Si dicono FONTI del diritto tutti gli atti e i fatti da cui si originano norme giuridiche. Si possono distinguere le fonti di produzione, ovvero i procedimenti attraverso i quali in una determinata organizzazione sociale una regola diventa regola giuridica (es. decreto legge, legge, decreto legislativo), e le fonti di cognizione, ovvero i contenitori, quindi i documenti in cui si raccolgono i testi delle norme giuridiche formatesi attraverso le fonti di produzione (es. Costituzione, i codici). Il primo libro delle "disposizioni preliminari sulla legge in generale" del codice civile tratta delle fonti, ma non è completo poiché è del 1942 e perciò non teneva conto della Costituzione e delle norme dell'Unione Europea. Il primo articolo di questo libro include come fonti del diritto: le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi. Occorre, però, tenere conto anche della Costituzione e della normativa dell'Unione Europea. Di conseguenza, le fonti del diritto privato sono:
La costituzione è entrata in vigore il 1 gennaio 1948 e può essere definita anche come "fonte sulle fonti" in quanto definisce come fare le leggi, ovvero disciplina i processi di produzione delle fonti. È una costituzione rigida, cioè modificabile solo attraverso un procedimento più gravoso rispetto alla legislazione ordinaria (tutto ciò perché memori dell'esperienza del fascismo). Il procedimento per modificare la legge costituzionale è regolato dall'art. 138 della costituzione e afferma che sono necessarie due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, approvate dalla maggioranza assoluta (50% + 1) dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione (se approvata ci può essere la richiesta di un referendum costituzionale) e5 un eventuale referendum popolare se nella seconda votazione la legge non è stata approvata dai due terzi dei componenti delle Camere. Ci sono, però, dei limiti alla revisione costituzionale che può essere un limite espresso, ovvero l'art. 139 che afferma che la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale, oppure limiti impliciti come, ad esempio, il principio di unità nazionale, di eguaglianza, sovranità popolare e i diritti fondamentali. Oltre alle regole che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'apparato statale, la Costituzione contiene anche i principi fondamentali del diritto privato: -> Art. 2 - diritti inviolabili dell'uomo -> Art. 3 - principio di eguaglianza -> Art. 29 - famiglia -> Art. 30 - filiazione -> Art. 32 - diritto alla salute -> Art. 41 - libertà di iniziativa economica -> Art. 42 - proprietà privata I principi costituzionali sono rilevanti sia come criterio interpretativo di altre norme, sia come norme di immediata applicazione. 1
L'unica eccezione riguarda le direttive self-executing: se la direttiva non è stata recepita in tempo dallo Stato ma è chiara e applicabile nei casi del singolo, allora può essere usata dai singoli anche se non è stata recepita in tempo dallo Stato. Il mancato recepimento entro i termini comporta una sanzione pecuniaria, per questo l'Italia ha introdotto la legge comunitaria secondo la quale il Governo presenta al Parlamento una serie di compiti che deve svolgere per recepire tutte le direttive in tempo e evitare, in questo modo, la sanzione. La direttiva, inoltre, può essere vaga se l'UE tende all'armonizzazione minima e quindi ha una maggiore possibilità di interpretazione oppure non vaga se l'UE tende all'armonizzazione massima e non è interpretabile 1 *gradi di giudizio: 1. tribunale 2. corte costituzionale: valuta la legittimità della legge (se durante un giudizio un avvocato o il giudice ha un dubbio costituzionale, il giudice (a quo) rimette il giudizio alla corte costituzionale, la quale può emettere sentenze interpretative (di accoglimento o di rigetto) con cui indica il modo di interpretare la legge affinché sia costituzionale 3. cassazione (giudice di legittimità): valuta se le leggi sono state applicate correttamente nei giudizi I primi due tipi di giudice sono definiti anche "giudici di merito"6
In caso di ANTINOMIE NORMATIVE (ovvero conflitti tra norme), l'ordinamento ha previsto degli strumenti per la loro soluzione: -> Criterio CRONOLOGICO: regola la successione delle fonti nel tempo (vale la più recente). La sua applicazione comporta l'abrogazione della fonte più vecchia -> Criterio GERARCHICO: regola i rapporti tra fonti di diverso rango -> Criterio della COMPETENZA: regola i rapporti tra fonti abilitate ad incidere su materie diverse
La norma descrive una fattispecie astratta che nel momento in cui è applicata diviene particolare e concreta. Le norme giuridiche, infatti, non sono destinate a rimanere dei documenti cartacei, affermazioni teoriche di principi o di declamazioni retoriche, ma da generali ed astratte sono destinate a diventare comandi particolari e concrete. Il giudice è colui che opera questa trasformazione tramite una SENTENZA (ovvero la decisione del giudice che, esaminato il caso concreto, interpreta le norme e le applica). Il diritto in action o legal process si compone di tre momenti agganciati l'uno all'altro in un processo dinamico: 1. Legislazione (le fonti) 2. Giurisprudenza (insieme delle decisioni dei giudici 3. Dottrina (la letteratura specialistica) Non sempre il percorso parte dalle fonti; molto spesso nuove regole sono create dalla giurisprudenza, illustrate e razionalizzate dalla dottrina e trovano solo in un secondo momento un riconoscimento legislativo. 2 2 Il nostro sistema è un sistema di CIVIL LAW: abbiamo fonti scritte e il giudice decide basandosi su quelle fonti perché è soggetto solo alla legge Nei sistemi di COMMON LAW, invece, ci si basa sul precedente vincolante, ovvero una decisione già presa/avvenuta in passato in caso analogo, da cui si ricava una "regola" che possa valere per ogni caso simile