Documento dall'Università sulle autorizzazioni di polizia, gli ordini e le riunioni pubbliche. Il Pdf di Diritto esamina le diverse tipologie di autorizzazioni, i requisiti per il loro rilascio e le normative relative alle riunioni in luoghi pubblici, aperti al pubblico e privati.
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L'iniziativa privata è generalmente libera e garantita dalla Costituzione. Lo Stato, tuttavia, onde tutelare gli interessi della collettività, indirizza e coordina l'iniziativa dei singoli per lo svolgimento di determinate attività o subordina l'esercizio delle stesse ad un atto di assenso preventivo dell'Autorità amministrativa. L'autorizzazione è, quindi, il provvedimento con cui la Pubblica Amministrazione consente l'esercizio di un diritto soggettivo preesistente. A seguito del rilascio dell'autorizzazione (art. 9 T.U.L.P.S.) il destinatario è tenuto ad osservare tutte quelle prescrizioni imposte dalla legge e dall'Autorità per tutelare l'interesse pubblico. La Pubblica Amministrazione, d'altro canto, ha il compito di vigilare affinché l'attività "autorizzata" venga esercitata nel pieno rispetto dei limiti imposti, procedendo, in caso di accertata infrazione, all'adozione delle specifiche misure di carattere amministrativo quali revoca o sospensione.
La disciplina in materia distingue le autorizzazioni in:
Le autorizzazioni di polizia sono personali. Non possono, pertanto, essere trasmesse da parte del titolare a terzi. Sono rilasciate solo dopo accurato esame del possesso, da parte del destinatario, dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge. Solo il titolare dell'autorizzazione può svolgere l'attività, salvo i casi in cui la legge ammetta la rappresentanza. La nomina del rappresentante deve essere approvata dall'Autorità di P.S. che ha rilasciato l'autorizzazione, previa verifica del possesso dei medesimi requisiti richiesti per il titolare. Ai sensi dell'art. 14 del T.U.L.P.S., sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni, i visti, i nulla osta e le vidimazioni, cosi come sinteticamente descritto di seguito:
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Nel quadro sopra delineato va considerato che gli aggiornamenti normativi in materia, al fine di semplificare l'azione amministrativa, in alternativa all'autorizzazione hanno previsto nel tempo anche altri istituti (tra questi la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e la procedura del silenzio assenso).
Sono indispensabili per il rilascio delle autorizzazioni di polizia. L'autorità competente è chiamata a verificarne la sussistenza.
Ai sensi dell'art. 11 TULPS le autorizzazioni di polizia non devono essere rilasciate:
Le autorizzazioni, inoltre, possono essere negate a chi sia stato condannato per delitto contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico ovvero per delitto contro le persone commesso con violenza o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione o per violenza o resistenza all'Autorità.
Le leggi concernenti la polizia amministrativa hanno assegnato alle singole Autorità di P.S. la competenza per il rilascio delle varie autorizzazioni. Nell'intento di realizzare un maggiore
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snellimento nella Pubblica Amministrazione, ad esempio, l'attività del Ministero, in materia di armi ed esplosivi, è stata così decentrata:
La revoca è l'atto con cui si toglie efficacia non retroattiva ad un altro atto di uguale natura in base ad una nuova valutazione degli interessi pubblici. La sospensione, invece, interrompe l'efficacia dell'autorizzazione senza determinarne la revoca. È abilitata a procedere alla revoca o sospensione dell'autorizzazione di P.S. la medesima autorità che ha provveduto al rilascio. Nell'adozione di tali provvedimenti la P.A. gode di relativa discrezionalità. La norma vigente, tuttavia, specifica che la decisione deve essere supportata da motivazione attendibile ed esternata in maniera esaustiva.
La revoca delle autorizzazioni di P.S .:
Sono quei "provvedimenti di polizia" destinati a realizzare le misure di polizia la cui inottemperanza è punita ai sensi dell'art. 17 del T.U.L.P.S.
Le autorità di P.S nazionali (Ministro dell'interno), provinciali (Prefetto e Questore) e locali (Questore nei capoluoghi di provincia, Funzionario di Commissariato di Polizia di Stato e Sindaco nei comuni ove non siano istituiti i Commissariati) devono (art. 1 del T.U.L.P.S.):
Al tal fine, l'autorità di P.S. ricorre allo strumento dei "provvedimenti di polizia", di natura amministrativa, attraverso i quali l'autorità stessa, nell'esercizio della potestà di polizia di sicurezza, disciplina, con piena autoritarietà, le attività dei privati, prescrivendo loro di tenere determinati comportamenti in funzione del perseguimento della finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. La sfera giuridica dei destinatari potrà essere, quindi, modificata in senso migliorativo (es. le autorizzazioni) oppure limitativo (es. gli ordini e le ordinanze).
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I provvedimenti di polizia sono suscettibili di immediata attuazione anche mediante l'uso di mezzi coercitivi senza doversi rivolgere preventivamente all'autorità giudiziaria. Qualora il destinatario del provvedimento di polizia non adempie possono aversi due conseguenze: l'applicazione della sanzione prevista o l'attuazione del provvedimento anche contro la volontà dell'interessato. In tale ambito l'art. 21 della L. 241/1990 (aggiunto dalla L. 11/2005) stabilisce che solo nei casi espressamente previsti dalla legge (e non da norme di rango inferiore) le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti.
L'esecutorietà è espressamente prevista dall'art. 5 T.U.L.P.S., che prescrive che qualora i destinatari di un provvedimento di polizia "non vi ottemperino", la P.A., previa diffida di tre giorni e salvi i casi di urgenza, può coattivamente portarlo ad esecuzione anche attraverso, se necessario, l'uso della forza pubblica.
La resistenza attiva posta in essere mediante violenza o minaccia dal privato al fine di impedire l'esecuzione forzata del provvedimento, concretizza il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.).