Documento universitario sull'estinzione delle obbligazioni e i requisiti essenziali del contratto. Il Pdf esplora la nullità, l'annullabilità, la rescissione e la risoluzione del contratto, con riferimenti al Codice Civile, utile per studenti di Diritto.
Ver más23 páginas
Visualiza gratis el PDF completo
Regístrate para acceder al documento completo y transformarlo con la IA.
riconosce sicura e può sospendere la condanna del debito liquido sino all'accertamento del debito opposto in compensazione.
CONFUSIONE {art.1233 cc e ss): quando la qualità di creditore e debitore si riuniscono nella stessa persona. In questo caso l'obbligazione si estingue per legge. Es. il creditore diventa erede del debitore.
IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE PER CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE (art.1256 cc e ss): l'obbligazione si estingue quando per causa non imputabile al debitore la prestazione diventa impossibile. Affinché possa operare questo modo occorrono 4 requisiti:
Tradizionalmente (in passato), si riteneva che fossero necessari altri due requisiti cioè che l'impossibilità dovesse essere anche oggettiva e assoluta. Adesso si ritiene che questi requisiti siano venuti meno, perché si dice che non si debba valutare se l'impossibilità sia assoluta o meno, ma occorre guardare l'obbligazione nel suo complesso e cosa il creditore possa ragionevolmente aspettarsi dal debitore secondo i parametri di buona fede e diligenza da lui dovuti. Inoltre, nelle obbligazioni dove ha rilevanza la qualità del debitore, il parametro sarà soggettivo.
CONTRATTO (art.1321 cc e ss) Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Titolo II (art.1321 cc e ss): si occupa della disciplina dei contratti in generale (contratti sia tipici che atipici). Titolo III (art.1470 cc e ss): si occupa della disciplina dei contratti tipici. Il contratto è sicuramente un negozio giuridico perché è una manifestazione di volontà diretta alla produzione di effetti giuridici. Negozio giuridico bilaterale o plurilaterale. Negozio giuridico inter vivos. Negozio giuridico a contenuto patrimoniale. Il nostro codice civile non ci da una disciplina generale del negozio giuridico, ma ci dà solo una disciplina generale del contratto che però si applica anche agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale (art.1324).
La definizione di contratto può essere scorporata in due momenti, uno soggettivo e uno oggettivo:
In virtù del principio dell'autonomia privata, le parti possono validamente concludere qualunque contratto e deliberarne il contenuto e determinare liberamente il contenuto del contratto, purché nei limiti imposti dalla legge.
Il legislatore lascia alle parti la libertà di concludere anche contratti atipici, purché meritevoli di tutela => purché non si vada a proteggere il cosiddetto capriccio individuale + il contratto deve essere sempre lecito e non in contrasto con l'utilità sociale, anzi deve perseguire un interesse socialmente accettabile. Conseguenza: il contratto (il contenuto) ha forza di legge tra le parti.
REQUISITI DEL CONTRATTO (art.1325) Il contratto ha 4 elementi essenziali -> se manca uno degli elementi, il contratto è nullo.
obbligazione?
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO (art.1341) Clausole predisposte unilateralmente da uno dei contraenti per regolare uniformemente una serie indefinita di rapporti contrattuali. Predisponente e aderente, il secondo può solo aderire ad esse. Il legislatore fornisce una regola specifica (art.1341), ciò che conta è che le clausole siano conoscibili dall'aderente, non conosciute.
Art.1341 co.2 -> CLAUSOLE VESSATORIE: clausole che aggravano la posizione dell'aderente rispetto a quella del predisponente (c'è un elenco tassativo es. limitazioni di responsabilità dell'aderente); per essere efficaci, queste clausole devono essere specificatamente approvate per iscritto.
PRINCIPALI DISTINZIONI TRA I CONTRATTI
Altra distinzione:
Altra distinzione:
Atra distinzione:
Altra distinzione:
Altra distinzione:
Altra distinzione:
Un contratto può avere si effetti reali che obbligatori, uno non esclude l'altro.
LE PARTI DEL CONTRATTO - LA RAPPRESENTANZA (art.1387 cc e ss) Istituto mediante il quale, a un soggetto chiamato rappresentante, è attribuito il potere di sostituirsi ad un altro soggetto nel compimento di atti giuridici.
La rappresentanza disciplinata dal codice è la RAPPRESENTANZA DIRETTA. Art.1388 -> rappresentanza diretta -> il rappresentante agisce per nome e in conto del rappresentato + gli effetti giuridici dell'atto compiuto dal rappresentato si producono direttamente nella sfera giuridica del rappresentato. Rappresentante: partecipa all'atto con una propria volontà, è lui che stipula il contratto seppur in nome e per conto del rappresentato. Nunzio: trasmette la volontà altrui, non manifesta la sua volontà.
Potere rappresentativo (art.1387): la rappresentanza può avere la sua fonte nella legge o nella volontà delle parti. Procura: (la rappresentanza può essere conferita per volontà delle parti) negozio unilaterale con il quale si conferisce il potere rappresentativo ad un altro soggetto -> si rende noto ai soggetti terzi che il rappresentante ha il potere di agire per conto del rappresentato e in suo nome. La procura potrebbe essere inserita all'interno di un contratto (es. contratto di mandato). La procura può essere generale (conferisce il potere di compiere tutti gli atti concernenti gli interessi patrimoniali dell'interessato, ad esclusione degli atti di rappresentanza e straordinaria amministrazione) o speciale (potere di compiere singoli atti giuridici). Art.1392: forma per relationem, la procura dovrà avere la stessa forma prescritta, pena di nullità, per l'atto che deve essere compiuto.
Cosa accade se un soggetto agisce in rappresentanza di un altro non avendo o eccedendo il potere amministrativo? Falsa rappresentanza (art.1398): il falso rappresentante è responsabile del danno che il terzo ha subito per avere, senza sua colpa, confidato nell'efficacia del contratto + obbligo di risarcimento del danno -> ipotesi di responsabilità precontrattuale (riguarda la lesione della libertà negoziale);
Art.1399: il contratto compiuto dal falso rappresentante con un soggetto terzo è validamente formato, però è inefficace nei confronti di tutti i soggetti coinvolti. L'interessato può ratificare l'atto compiuto dal falso rappresentante. Ratifica = istituto mediante il quale si rende efficace l'atto compiuto dal falso rappresentante; considerata come una procura successiva, con la quale si approva l'atto compiuto dal falso rappresentante. La ratifica ha effetto retroattivo, è come se l'atto fosse stato regolarmente compiuto; se manca la ratifica, l'atto è inefficace. Il terzo e il falso rappresentante possono di comune accordo sciogliere il contratto prima della ratifica. Il terzo contraente può invitare l'interessato a pronunciarsi sulla ratifica assegnandoli un termine, oltrepassato il quale la ratifica si intende negata.