Le autorizzazioni e gli ordini di polizia, le riunioni pubbliche

Documento dall'Università sulle autorizzazioni di polizia, gli ordini e le riunioni pubbliche. Il Pdf di Diritto esamina le diverse tipologie di autorizzazioni, i requisiti per il loro rilascio e le normative relative alle riunioni in luoghi pubblici, aperti al pubblico e privati.

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12 pagine

III TESI LE AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA. GLI ORDINI DI POLIZIA. LE RIUNIONI
PUBBLICHE
1. Le Autorizzazioni di Polizia
a. Generalità
L’iniziava privata è generalmente libera e garanta dalla Costuzione. Lo Stato, tuavia, onde
tutelare gli interessi della collevità, indirizza e coordina l’iniziava dei singoli per lo svolgimento di
determinate avità o subordina l’esercizio delle stesse ad un ao di assenso prevenvo dell’Autorità
amministrava. Lautorizzazione è, quindi, il provvedimento con cui la Pubblica Amministrazione
consente l’esercizio di un dirio soggevo preesistente. A seguito del rilascio dell’autorizzazione
(art. 9 T.U.L.P.S.) il desnatario è tenuto ad osservare tue quelle prescrizioni imposte dalla legge e
dall’Autorità per tutelare l’interesse pubblico. La Pubblica Amministrazione, d’altro canto, ha il
compito di vigilare anché l’avità “autorizzata” venga esercitata nel pieno rispeo dei limi
impos, procedendo, in caso di accertata infrazione, all’adozione delle speciche misure di caraere
amministravo quali revoca o sospensione.
b. Tipi di autorizzazioni
La disciplina in materia disngue le autorizzazioni in:
personali (aven ad oggeo avità individuali della persona sica);
reali (l’accertamento dei requisi concerne una cosa “res” come, ad esempio, la carta di
circolazione di un autoveicolo);
espresse (se rilasciate con un provvedimento emesso per una nalità precisa “ad hoc”);
tacite o implicite (se la volontà dell’autorità di polizia si ricava dalle autorizzazioni stesse (L. 241/90
dichiarazione di inizio avità o silenzio assenso).
c. Caraerische delle autorizzazioni di P.S.
Le autorizzazioni di polizia sono personali. Non possono, pertanto, essere trasmesse da parte del
tolare a terzi. Sono rilasciate solo dopo accurato esame del possesso, da parte del desnatario, dei
requisi soggevi richies dalla legge. Solo il tolare dell’autorizzazione può svolgere l’avità, salvo
i casi in cui la legge ammea la rappresentanza. La nomina del rappresentante deve essere approvata
dall’Autorità di P.S. che ha rilasciato l’autorizzazione, previa verica del possesso dei medesimi
requisi richies per il tolare. Ai sensi dell’art. 14 del T.U.L.P.S., sono autorizzazioni di polizia le
licenze, le iscrizioni in apposi registri, le approvazioni, i vis, i nulla osta e le vidimazioni, cosi come
sintecamente descrio di seguito:
Licenze. Sono rilasciate prima dell’inizio dell’avità in forma esplicita e movata. Costuiscono il
maggior numero di provvedimen (ad esempio licenza di commercio o licenza di porto d’armi);
Iscrizioni. Comportano per il privato un’istanza e per l’Autorità di P.S. l’annotazione in apposi
registri, previo apprezzamento discrezionale delle qualità e della condoa del richiedente (ove
mancasse tale discrezionalità si avrebbe una pura e semplice registrazione e non un’iscrizione);
Approvazioni. Provvedimen mediante le quali l’autorità competente interviene solo dopo che
un’avità è stata compiuta allo scopo di renderla ecace (ad esempio la gesone di pubblici
esercizi a mezzo di rappresentante);
Simili a dell’Autorità di Polizia:
Nulla-osta. È la dichiarazione con la quale l’Autorità di P.S. esprime la mancanza di condizioni
ostave all’esercizio di una determinata avità;
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Visto. Presa d’ao di una dichiarazione o avviso presentato dal privato e connesso all’esercizio di
una specica avità (es. dichiarazione di aacamere, brillamento di mine). È un’autorizzazione
implicita che solo in presenza di condizioni ostave si estrinseca in forma scria;
Vidimazione. E’ un visto che si appone in caso di rinnovo dell’autorizzazione già rilasciata ovvero
apposto da un’Autorità diversa da quella che ha concesso l’autorizzazione base (es.: vendita
ambulante di strumen da punta e taglio, esercizio in forma ambulante dell’arte fotograca).
Nel quadro sopra delineato va considerato che gli aggiornamen normavi in materia, al ne di
semplicare l’azione amministrava, in alternava all’autorizzazione hanno previsto nel tempo
anche altri istu (tra ques la Segnalazione Cercata di Inizio Avità (SCIA) e la procedura del
silenzio assenso).
d. Requisi oggevi e soggevi
Sono indispensabili per il rilascio delle autorizzazioni di polizia. Lautorità competente è chiamata a
vericarne la sussistenza.
(1) requisi oggevi: riferibili all’avità svolta o alle caraerische dei locali in cui si esercita (ad
esempio, il rispeo delle norme edilizie, sanitarie, ecc., oppure il pagamento della tassa di
concessione governava e l’imposta di bollo);
(2) requisi soggevi: riferi ai sogge che svolgono l’avità, quali:
la ciadinanza italiana o dell'Unione Europea ovvero la legima presenza sullo Stato
Italiano;

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Anteprima

Le Autorizzazioni di Polizia

Generalità sulle Autorizzazioni

L'iniziativa privata è generalmente libera e garantita dalla Costituzione. Lo Stato, tuttavia, onde tutelare gli interessi della collettività, indirizza e coordina l'iniziativa dei singoli per lo svolgimento di determinate attività o subordina l'esercizio delle stesse ad un atto di assenso preventivo dell'Autorità amministrativa. L'autorizzazione è, quindi, il provvedimento con cui la Pubblica Amministrazione consente l'esercizio di un diritto soggettivo preesistente. A seguito del rilascio dell'autorizzazione (art. 9 T.U.L.P.S.) il destinatario è tenuto ad osservare tutte quelle prescrizioni imposte dalla legge e dall'Autorità per tutelare l'interesse pubblico. La Pubblica Amministrazione, d'altro canto, ha il compito di vigilare affinché l'attività "autorizzata" venga esercitata nel pieno rispetto dei limiti imposti, procedendo, in caso di accertata infrazione, all'adozione delle specifiche misure di carattere amministrativo quali revoca o sospensione.

Tipi di Autorizzazioni

La disciplina in materia distingue le autorizzazioni in:

  • personali (aventi ad oggetto attività individuali della persona fisica);
  • reali (l'accertamento dei requisiti concerne una cosa "res" come, ad esempio, la carta di circolazione di un autoveicolo);
  • espresse (se rilasciate con un provvedimento emesso per una finalità precisa "ad hoc");
  • tacite o implicite (se la volontà dell'autorità di polizia si ricava dalle autorizzazioni stesse (L. 241/90 dichiarazione di inizio attività o silenzio assenso).

Caratteristiche delle Autorizzazioni di P.S.

Le autorizzazioni di polizia sono personali. Non possono, pertanto, essere trasmesse da parte del titolare a terzi. Sono rilasciate solo dopo accurato esame del possesso, da parte del destinatario, dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge. Solo il titolare dell'autorizzazione può svolgere l'attività, salvo i casi in cui la legge ammetta la rappresentanza. La nomina del rappresentante deve essere approvata dall'Autorità di P.S. che ha rilasciato l'autorizzazione, previa verifica del possesso dei medesimi requisiti richiesti per il titolare. Ai sensi dell'art. 14 del T.U.L.P.S., sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni, i visti, i nulla osta e le vidimazioni, cosi come sinteticamente descritto di seguito:

  • Licenze. Sono rilasciate prima dell'inizio dell'attività in forma esplicita e motivata. Costituiscono il maggior numero di provvedimenti (ad esempio licenza di commercio o licenza di porto d'armi);
  • Iscrizioni. Comportano per il privato un'istanza e per l'Autorità di P.S. l'annotazione in appositi registri, previo apprezzamento discrezionale delle qualità e della condotta del richiedente (ove mancasse tale discrezionalità si avrebbe una pura e semplice registrazione e non un'iscrizione);
  • Approvazioni. Provvedimenti mediante le quali l'autorità competente interviene solo dopo che un'attività è stata compiuta allo scopo di renderla efficace (ad esempio la gestione di pubblici esercizi a mezzo di rappresentante);

Simili atti dell'Autorità di Polizia

  • Nulla-osta. È la dichiarazione con la quale l'Autorità di P.S. esprime la mancanza di condizioni ostative all'esercizio di una determinata attività;

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  • Visto. Presa d'atto di una dichiarazione o avviso presentato dal privato e connesso all'esercizio di una specifica attività (es. dichiarazione di affittacamere, brillamento di mine). È un'autorizzazione implicita che solo in presenza di condizioni ostative si estrinseca in forma scritta;
  • Vidimazione. E' un visto che si appone in caso di rinnovo dell'autorizzazione già rilasciata ovvero apposto da un'Autorità diversa da quella che ha concesso l'autorizzazione base (es .: vendita ambulante di strumenti da punta e taglio, esercizio in forma ambulante dell'arte fotografica).

Nel quadro sopra delineato va considerato che gli aggiornamenti normativi in materia, al fine di semplificare l'azione amministrativa, in alternativa all'autorizzazione hanno previsto nel tempo anche altri istituti (tra questi la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e la procedura del silenzio assenso).

Requisiti Oggettivi e Soggettivi per le Autorizzazioni

Sono indispensabili per il rilascio delle autorizzazioni di polizia. L'autorità competente è chiamata a verificarne la sussistenza.

  1. requisiti oggettivi: riferibili all'attività svolta o alle caratteristiche dei locali in cui si esercita (ad esempio, il rispetto delle norme edilizie, sanitarie, ecc., oppure il pagamento della tassa di concessione governativa e l'imposta di bollo);
  2. requisiti soggettivi: riferiti ai soggetti che svolgono l'attività, quali:
  • la cittadinanza italiana o dell'Unione Europea ovvero la legittima presenza sullo Stato Italiano;
  • la capacità di obbligarsi;
  • il non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non aver ottenuto la riabilitazione;
  • il non essere stato sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
  • il non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione, o per violenza e resistenza all'Autorità;
  • il non avere esercitato taluna delle attività disciplinate dall'articolo 134 T.U.L.P.S. in assenza della prescritta licenza;
  • nei confronti di taluno dei soggetti di cui all'art. 257-bis, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 153 del 04/08/08, qualora esistenti, non deve essere stata esercitata l'azione penale per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero formulata la proposta per l'adozione di una misura di prevenzione.

Esclusioni dalle Autorizzazioni

Ai sensi dell'art. 11 TULPS le autorizzazioni di polizia non devono essere rilasciate:

  • a chi sia stato condannato con sentenza definitiva a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non abbia ottenuto la riabilitazione;
  • a chi sia sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., ovvero a misura di sicurezza personale, ovvero a chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni, inoltre, possono essere negate a chi sia stato condannato per delitto contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico ovvero per delitto contro le persone commesso con violenza o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione o per violenza o resistenza all'Autorità.

Competenza al Rilascio delle Autorizzazioni

Le leggi concernenti la polizia amministrativa hanno assegnato alle singole Autorità di P.S. la competenza per il rilascio delle varie autorizzazioni. Nell'intento di realizzare un maggiore

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snellimento nella Pubblica Amministrazione, ad esempio, l'attività del Ministero, in materia di armi ed esplosivi, è stata così decentrata:

  • ai Prefetti è stato delegato l'esercizio delle attribuzioni in materia di: detenzione e raccolta di armi da guerra e tipo guerra, nazionali o straniere, loro parti e munizioni, uniformi militari ed altri oggetti destinati all'armamento ed all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere, fabbricazione, importazione ed esportazione di uniformi militari;
  • i Questori sono stati autorizzati, ai sensi della L. 1.4.1981, n. 121, a delegare ai Dirigenti dei Commissariati di P.S. il rilascio dei nulla osta per l'acquisto di armi, della licenza per la collezione di armi comuni da sparo, collezione di armi antiche, artistiche o rare, porto di fucile per uso di caccia e relativi rinnovi, dei nulla osta per l'acquisto di esplosivi.

Revoca e Sospensione delle Autorizzazioni di P.S.

La revoca è l'atto con cui si toglie efficacia non retroattiva ad un altro atto di uguale natura in base ad una nuova valutazione degli interessi pubblici. La sospensione, invece, interrompe l'efficacia dell'autorizzazione senza determinarne la revoca. È abilitata a procedere alla revoca o sospensione dell'autorizzazione di P.S. la medesima autorità che ha provveduto al rilascio. Nell'adozione di tali provvedimenti la P.A. gode di relativa discrezionalità. La norma vigente, tuttavia, specifica che la decisione deve essere supportata da motivazione attendibile ed esternata in maniera esaustiva.

La revoca delle autorizzazioni di P.S .:

  • è obbligatoria al venir meno delle condizioni alle quali il rilascio era subordinato;
  • è facoltativa al sopraggiungere di circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione stessa.

Gli Ordini di Polizia

Generalità sugli Ordini di Polizia

Sono quei "provvedimenti di polizia" destinati a realizzare le misure di polizia la cui inottemperanza è punita ai sensi dell'art. 17 del T.U.L.P.S.

Le autorità di P.S nazionali (Ministro dell'interno), provinciali (Prefetto e Questore) e locali (Questore nei capoluoghi di provincia, Funzionario di Commissariato di Polizia di Stato e Sindaco nei comuni ove non siano istituiti i Commissariati) devono (art. 1 del T.U.L.P.S.):

  • mantenere l'ordine pubblico, tutelare la sicurezza dei cittadini nonché provvedere alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;
  • assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze dell'Autorità;
  • prestare soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni;
  • provvedere, a mezzo dei propri ufficiali, ed a richiesta delle parti, alla bonaria composizione dei privati dissidi;
  • prescrivere in modo coattivo la tenuta di determinate condotte.

Al tal fine, l'autorità di P.S. ricorre allo strumento dei "provvedimenti di polizia", di natura amministrativa, attraverso i quali l'autorità stessa, nell'esercizio della potestà di polizia di sicurezza, disciplina, con piena autoritarietà, le attività dei privati, prescrivendo loro di tenere determinati comportamenti in funzione del perseguimento della finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. La sfera giuridica dei destinatari potrà essere, quindi, modificata in senso migliorativo (es. le autorizzazioni) oppure limitativo (es. gli ordini e le ordinanze).

Esecutorietà dei Provvedimenti di Polizia

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I provvedimenti di polizia sono suscettibili di immediata attuazione anche mediante l'uso di mezzi coercitivi senza doversi rivolgere preventivamente all'autorità giudiziaria. Qualora il destinatario del provvedimento di polizia non adempie possono aversi due conseguenze: l'applicazione della sanzione prevista o l'attuazione del provvedimento anche contro la volontà dell'interessato. In tale ambito l'art. 21 della L. 241/1990 (aggiunto dalla L. 11/2005) stabilisce che solo nei casi espressamente previsti dalla legge (e non da norme di rango inferiore) le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti.

L'esecutorietà è espressamente prevista dall'art. 5 T.U.L.P.S., che prescrive che qualora i destinatari di un provvedimento di polizia "non vi ottemperino", la P.A., previa diffida di tre giorni e salvi i casi di urgenza, può coattivamente portarlo ad esecuzione anche attraverso, se necessario, l'uso della forza pubblica.

La resistenza attiva posta in essere mediante violenza o minaccia dal privato al fine di impedire l'esecuzione forzata del provvedimento, concretizza il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.).

Ordini, Ordinanze, Invito a Comparire, Autorizzazioni

  1. Ordini Hanno contenuto e destinatario ben determinati. Sono classificati in obblighi (contenuto positivo) e divieti (contenuto negativo). L'autorità di p.s. ricorre a tale dispositivo con concreto ed attuale riferimento ad una turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica. Sono esempio di ordini positivi lo scioglimento di riunioni pubbliche pericolose e la sospensione o cessazione di spettacoli (artt. 20 e 82 T.U.L.P.S). Rientrano tra gli ordini negativi il divieto da

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