Slide dall'Università degli Studi di Milano sul consenso informato. Il Pdf esplora la definizione, le origini e le caratteristiche del consenso informato, analizzando in dettaglio gli articoli chiave della Legge 22 Dicembre 2017, N. 219, per gli studenti universitari di Diritto.
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Corso di laurea in Infermieristica Scienze Infermieristiche Cliniche 1 A.A. 2024/2025
Dott.ssa Docente Gaia
Il consenso informato trova fondamento direttamente nei principi espressi dagli:
"Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e richiede l' adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale."
"Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno puo' essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.".
"Art. 13. La liberta' personale e' inviolabile. Non e' ammessa forma alcuna di detenzione di ispezione o perquisizione personale, ne' qualsiasi altra restrizione della liberta' personale, se non per atto motivato dall'Autorita' giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessita' ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorita' di Pubblica sicurezza puo' adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorita' giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di liberta'. - La legge stabilisce i limiti £ massimi della carcerazione preventiva."
«Art. 1 (Dignita' umana). - 1. La dignita' umana e' inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata. «Art. 2 (Diritto alla vita). - 1. Ogni persona ha diritto alla vita. 2. Nessuno puo' essere condannato alla pena di morte, ne' giustiziato. Art. 3 (Diritto all'integrita' della persona). - 1. Ogni persona ha diritto alla propria integrita' fisica e psichica. 2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalita' definite dalla legge; b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone; c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro; d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.».
Sui 10 punti riportati nel Codice di Norimberga si basa il Comitato Etico (CE), ovvero quell'organismo indipendente che si occupa di tutelare i diritti, la sicurezza e il benessere dei soggetti che partecipano a una sperimentazione. In Italia non è possibile sperimentare un farmaco sull'uomo senza che prima lo studio abbia ottenuto un parere favorevole da parte di un CE, a garanzia pubblica del fatto che il bene primario che si intende perseguire è il benessere delle persone. Questi organismi sono presenti anche in alcune strutture sanitarie pubbliche e in alcuni Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e sono composti da professionisti in possesso delle qualifiche e dell'esperienza necessarie per una valutazione scrupolosa degli studi in esame. Esempio: Comitato Etico dell'IRCCS San Raffaele (MI). Sul territorio italiano sono presenti circa novanta CE. I Componenti dei CE, generalmente in numero compreso tra 15 e 20, sono selezionati tra esperti in materie medico scientifiche, giuridiche e di bioetica, nonché tra rappresentanti delle Scienze INFERMIRISTICHE e delle associazioni di pazienti.
I CE , per l'attività di valutazione e decisione circa l'ammissibilità delle sperimentazioni, fanno riferimento a documenti e strumenti giuridici condivisi a livello internazionale nonché a tutte le normative vigenti in tale ambito a livello nazionale ed internazionale. Per gli aspetti etici, tra i principali riferimenti sono presenti la Dichiarazione di Helsinki e la Convenzione sui diritti dell'Uomo e la Biomedicina (di Oviedo). Inoltre, per valutare le sperimentazioni di medicinali, il CE può far riferimento anche alle indicazioni contenute nelle Norme di buona pratica clinica (Good Clinical Pratcice - GCP) e nelle Linee guida dell' European Medicines Agency (EMA). Good clinical practice (GCP): è uno standard internazionale di qualità etica e scientifica per la progettazione, la registrazione e la segnalazione di studi che prevedono la partecipazione di soggetti umani. La conformità a questo standard fornisce la garanzia pubblica che i diritti, la sicurezza e il benessere dei soggetti della sperimentazione sono protetti e che i dati della sperimentazione clinica sono credibili https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory-overview/research-development/compliance-research- development/good-clinical-practice
Un documento, stilato dall' Associazione Medica Mondiale (World Medical Association - WMA), dove vengono enunciati i principi fondamentali cui si deve ispirare la ricerca clinica. In primo luogo viene affermato che lo scopo del medico è la salute del paziente, la sperimentazione sull'uomo viene considerata come il mezzo per lo sviluppo della medicina, si afferma che nel corso di questa attività devono essere prese tutte le precauzioni per evitare danni all'ambiente e preservare il benessere degli animali utilizzati nelle ricerche e che deve essere effettuata una attenta valutazione del rapporto rischi/benefici. Viene ribadita l'importanza del consenso informato introducendo una innovazione agli «attori della ricerca» che sono non solo lo sperimentatore e il soggetto della ricerca ma anche il Comitato indipendente, cui spetta il compito di esaminare, a garanzia esterna, il protocollo dello studio e fornire eventuali commenti e suggerimenti allo sperimentatore salute del paziente.