Elementi di Diritto Penale: sanzioni, reati e legge Spazzacorrotti

Slide da Formaospol su Elementi di Diritto Penale. Il Pdf, utile per lo studio universitario di Diritto, analizza i reati, il decreto penale e le sanzioni del Giudice di Pace, includendo le modifiche della legge Spazzacorrotti.

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«Elementi di Diritto Penale»
Prof. Avv. Marco Pellegrini
3 VIDEOLEZIONE
La Sanzione nei Delitti e nelle Contravvenzioni
FormaOspol
Appunti di Diritto Penale
I REATI si distinguono in:
- Delitti;
- Contravvenzioni.
Nella pratica, quando si parla di reati si intende richiamare o
un delitto, o una contravvenzione, senza volere fare una
distinzione netta.
I REATI

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La Sanzione nei Delitti e nelle Contravvenzioni

FormaOspol
«Elementi di Diritto Penale»
Prof. Avv. Marco Pellegrini
3 VIDEOLEZIONE
La Sanzione nei Delitti e nelle Contravvenzioni
Appunti di Diritto Penale
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I Reati

I REATI si distinguono in:

  • Delitti;
  • Contravvenzioni.

Nella pratica, quando si parla di reati si intende richiamare o
un delitto, o una contravvenzione, senza volere fare una
distinzione netta.
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Distinzione tra Delitti e Contravvenzioni

I delitti e le contravvenzioni si distinguono a seconda della specie di pena
prevista dal codice penale (ex art. 39 c.p.).
I delitti sono quei reati per i quali è prevista la pena:
a) Dell'ergastolo,
b) Della reclusione,
c) Della multa.
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La Sanzione dei Delitti

L'Ergastolo

L'ergastolo, disciplinato ex art. 22 c.p., consiste nella privazione della libertà
personale per l'intera durata della vita del soggetto.
Tale pena è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con
l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato all'ergastolo può
essere ammesso al lavoro all'aperto.
La particolare severità dell'ergastolo ne legittima l'applicazione solo per
particolari ipotesi gravissime di delitto.
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La Reclusione

La Reclusione ex art. 23 c.p. prevede espressamente che la pena della si
estenda da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli
stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento
notturno.
Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena,
può essere ammesso al lavoro all'aperto.
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La Multa

La multa, di cui all'art. 24 c.p., è la pena pecuniaria prevista per i delitti e consiste nel
pagamento allo Stato di una somma non inferiore ad euro 50, ne superiore ad euro 50.000.
Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione,
il giudice può aggiungere la multa da euro 50 ad euro 25.000.
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Le Contravvenzioni

Le contravvenzioni sono quei reati per i quali è prevista
la pena ex art. 17 c.p .:
a) dell'Arresto,
b) dell'Ammenda.
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La Sanzione nelle Contravvenzioni

L'Arresto

L'arresto è previsto ex art. 25 del c.p. e rappresenta la pena detentiva per le
contravvenzioni.
Tale pena si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò
destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l'obbligo del lavoro e con
l'isolamento notturno.
Il condannato all'arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati
nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.
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L'Ammenda

L'ammenda,
è
la
pena
pecuniaria
prevista
per le
contravvenzioni ex art. 26 c.p ..
Essa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non
inferiore ad euro 20 né superiore ad euro 10.000.
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Differenza tra Multa e Ammenda

DA MEMORIZZARE
la Multa prevista dall'art. 24 c.p. è sanzione pecuniaria dei delitti
MENTRE
L'Ammenda prevista dall'art. 26 c.p. è sanzione pecuniaria delle
contravvenzioni
Sia la MULTA che l'AMMENDA, unitamente alle PENE DETENTIVE,
ex
art. 17 C.P., sono PENE PRICIPALI rispettivamente nei
DELITTI e nelle CONTRAVVENZIONI
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Decreto Penale

Il Decreto Penale non è trattato nella Videolezione, ma è bene sapere
che:
E' un procedimento disposto dal Pubblico Ministero - P.M. - qualora
possa essere applicata la pena pecuniaria in sostituzione di quella
detentiva.
Lo stesso può essere richiesto entro 6 mesi dall'iscrizione della notizia di
reato.
Il valore giornaliero della pena pecuniaria, sostitutiva di quella detentiva,
rientra da euro 75 a tre volte tale importo (euro 225) per giorno di pena
detentiva.
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Sanzioni Giudice di Pace

Il DECRETO LEGISLATIVO n. 274 del 28 agosto 2000 ha previsto, per i casi di
competenza del Giudice di Pace, una sostituzione delle pene sanzionatorie con le seguenti sanzioni
alternative:

  • Obbligo di permanenza domiciliare (da eseguirsi, salve specifiche esigenze del condannato, nei
    giorni di sabato e domenica per un periodo di tempo non inferiore a 6 giorni né superiore a
    giorni 45);
  • Prestazioni di lavoro di pubblica utilità (non retribuito, per un periodo non inferiore a 10 giorni e
    non superiore a sei mesi).

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La Legge n. 3 del 2019 Spazzacorrotti

La legge n. 3 del 2019 c.d. "Spazzacorrotti" ha apportato quali principali
modifiche:

  • Aggravamento pena,
  • Pene accessorie,
  • Particolare causa di non punibilità,
  • Esecuzione pena,
  • Prescrizione.

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Pene Accessorie

Pene accessorie:

  • Inasprimento delle pene accessorie (interdizione dai pubblici uffici e incapacità di
    contrattare con la p.a.);
  • Ampliamento dei casi in cui alla condanna conseguono le pene accessorie;
  • Aumento della durata di quelle temporanee (non più da 1 a 5 anni bensì da 5 a 7 anni);
  • Estensione dei casi in cui la pene stesse sono perpetue;
  • Previsione di un termine più lungo per ottenere la riabilitazione delle pene accessorie
    perpetue (7 anni dalla riabilitazione, che non produce effetto, quanto meno immediato,
    rispetto a quelle pene).

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Pene Accessorie: Art. 317 bis c.p.

Pene accessorie:
Art. 317 bis c.p.
La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319,
319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322,
322-bis e 346-bis comporta l'interdizione perpetua dai
pubblici uffici.
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Circostanze Attenuanti

Circostanze attenuanti
Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322,
322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.
Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319- quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si
sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze
ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per
il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi
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Giurisprudenza

Con sentenza n. 32 del 2020 Corte Costituzionale
Si è dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lettera b), della legge
9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione,
nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e
movimenti politici), in quanto interpretato nel senso che le modificazioni si applichino anche
ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della
legge n. 3 del 2019.
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Misure Premiali

Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319 ter, 319
quater, 320, 321, 322 bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi
indicati, 353, 353 bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte
indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del
fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la
prova del reato e per individuare gli altri responsabili.
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Condizioni per la Non Punibilità del Denunciante

La non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a
disposizione dell'utilità dallo stesso percepita o, in caso di
impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente,
ovvero all'indicazione di elementi utili
e
concreti
per
individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine
di cui al primo comma.
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Esclusioni dalla Non Punibilità

La causa di non punibilità non si applica quando la denuncia di
cui al primo comma è preordinata rispetto alla commissione
del reato denunciato.
La causa di non punibilità non si applica in favore dell'agente
sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni
dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.
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Art. 165 c.p. e Sospensione Condizionale della Pena

Art.165c.p.
L'obbligo di riparazione pecuniaria ex (nuova formula
dello) art. 322 quater, diviene condizione per accedere al
beneficio della sospensione condizionale della pena.
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Art. 159 c.p. e Sospensione del Corso della Prescrizione

Art. 159 c.p .: Sospensione del corso della prescrizione
corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla
pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di
condanna fino alla data di esecutività della sentenza che
definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna
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Decorrenza del Termine di Prescrizione

La decorrenza del relativo termine di prescrizione rimarrà
sospesa, una volta emessa la sentenza di primo grado, sino al
raggiungimento dello stato di cosa giudicata con riferimento alla
vicenda concreta. E ciò, peraltro, a prescindere dal fatto che detta
sentenza di primo grado abbia previsto la condanna
dell'imputato oppure il suo proscioglimento.
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Docente - Curriculum Avv. Marco Pellegrini

Docente - Curriculum
Avv. Marco Pellegrini

  • Docente P.G. e Polizia Ambientale, Sindacato OSPOL - CSA
  • Docente P.G. e Polizia Ambientale, Associazione Professionale Polizia Locale
  • Docente P.G. e Polizia Ambientale, Fondazione Logos P.A.
  • Docente Master II livello Management P.L. Università Unipegaso
  • Docente Direttore Master I Livello Università Unicusano
  • ex Docente P.G. e Polizia Ambientale Scuola del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale
  • ex Comandante P.L. Palombara Sabina (RM)
  • ex Comandante P.L. Marcellina (RM)
  • cell. 366/1593489
  • E mail: marco.pellegrini@yahoo.it
  • Pec: marco.pellegrini-roma@postecert.it
    I diritti della pubblicazione sono riservati per la formazione sul
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    non è consentita la riproduzione e cessione a terzi

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