Regolamento UE 1169/2011: informazioni ai consumatori e indicazioni obbligatorie

Slide dall'Università San Raffaele su Reg. UE 1169-2011 Informazioni ai consumatori e indicazioni obbligatorie. Il Pdf, utile per lo studio universitario di Diritto, illustra il quadro applicativo del regolamento, la leggibilità delle etichette e le indicazioni obbligatorie.

Mostra di più

28 pagine

!"#$%&&#"%
!"#$%&'%"()"**'
'"(#)%*+#
+$*,(-.(//01
2
34//(5%6789":'7%'("'(;7%<=9"&78'($('%>';":'7%'(7??#'*"&78'$(/
,-.%*/*-01-((2
3%(405607789:;<770=*$#")->2#*20-20?#*&@)-+#"20%02*A2?->2#*20#BB.2(-+#"2%07
2
!" 28
Quadro applica,vo del regolamento UE 1169/2011
!"#$%#&'&()* $+,,-#.&/& 01#2&3/"*44& 56*)-#5" 78)"83*16& *0)&/*& *#5" 9&145:"5& ;811& 8.&'86&
il Regolamento UE 1169/2011 <)*"8=>&##8""8##?&)1560)8##.5##51?&)38@5&15##40:"5##8"53*1=##85
2&140386&)5A-#&/*)81.&#01#)5844*'&#.*""8#1&)38=>8#/)*>5:*16*#*#2&14&"5.81.&#51#01#0152&
6*46&##"*##/)*2*.*1=##1&)3*##.5##28)8'*)*##:*1*)8"*##40""8##/0(("5256B-##40""C*=2;*'860)8-
40""C51.528@5&1*#.*:"5#8""*):*15#*#40""C*=2;*'860)8#106)5@5&18"*D

Visualizza gratis il Pdf completo

Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.

Anteprima

Università San Raffaele Roma

Professore Valentina Maggi Argomento Reg. UE 1169-2011 Informazioni ai consumatori e indicazioni obbligatorie 1T

Quadro applicativo del regolamento UE 1169/2011

Il 25 ottobre 2011, dopo un complesso iter, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il Regolamento UE 1169/2011 "relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori", operando un riassetto della normativa previgente e consolidando in un unico testo le precedenti norme di carattere generale sulla pubblicità, sull'etichettatura, sull'indicazione degli allergeni e sull'etichettatura nutrizionale. Reg. UE 1169-2011 Informazioni ai consumatori e indicazioni obbligatorie 1 2 di 28T

Il Regolamento 1169/2011

Direttive 89/395/CEE 89/396/CEE Direttiva 2000/13/ CE D.Lvo 109/1992 concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari. Direttiva 90/496/CEE D.Lvo 77/1993 relativo all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari mentari Regolamento 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori Reg. UE 1169-2011 Informazioni ai consumatori e indicazioni obbligatorie 1 3 di 28T

Il "Nuovo Regolamento" (UE) n 1169/2011

Regolamento (UE) n 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica, fra gli altri, i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 e abroga le direttive 87/250/CEE , 90/496/CEE, 1999/10/CE, 2000/13/ CE , 2002/67/CE , 2008/5/CE e il regolamento (CE) n.608/2004 - GU. 22.11.2011 - APPLICABILE DAL 13.12.2014 Reg. UE 1169-2011 Informazioni ai consumatori e indicazioni obbligatorie 1 4 di 28T

Abrogazioni dal 13 dicembre 2014

A DECORRERE DAL 13 DICEMBRE 2014 SONO ABROGATE LE SEGUENTI DIRETTIVE:

  • 2000/13/CE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità RECEPITA IN Italia con D.lgs. 109/92
  • 90/496 sulla etichettatura nutrizionale (recepito in Italia con il d.lgs. 77/93);
  • 87/250 relativa all'indicazione del titolo alcolometrico volumico nell'etichettatura di bevande alcoliche destinate al consumatore finale;
  • 1999/10, 2002/67, 2008/5 sull'etichettatura dei prodotti alimentari (di cui al d.lgs. 109/92);
  • il Regolamento 608/2004 relativo all'etichettatura di prodotti e ingredienti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo.

Reg. UE 1169-2011 Informazioni ai consumatori e indicazioni obbligatorie 1 5 di 28T

Regolamento sulle informazioni ai consumatori

Volto a riformulare e ad aggiornare in un unico testo normativo, uniformemente e simultaneamente efficace in tutti gli Stati membri dell'U.E., l'attuale disciplina sulla etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti (Direttiva 2000/13/CE, in Italia D.Ivo 109/92) e quella sulla etichettatura nutrizionale (Direttiva 90/496/CE in Italia D.Ivo 77/1993). SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA Reg. UE 1169-2011 Informazioni ai consumatori e indicazioni obbligatorie 1 6 di 28T

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

Il Regolamento 1169/2011 applicabile decorsi 3 anni dall'entrata in vigore (20 gg dopo la pubblicazione in GUUE). DAL 13.12.2014 Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di applicabilità del Regolamento che non soddisfino i requisiti dello stesso possono essere commercializzati sino all'esaurimento delle relative scorte. Reg. UE 1169-2011 Informazioni ai consumatori e indicazioni obbligatorie 1 7 di 28T

Data di applicazione e disciplina transitoria

Il regolamento si applica a decorrere dal 13 dicembre 2014, ad eccezione per la DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE che entrerà in vigore dal 13 dicembre 2016. Ad ogni modo, qualora il produttore inserisca volontariamente la tabella nutrizionale prima del13.12.2016, dovrà attenersi alle precise disposizioni del Regolamento. Dal 1 gennaio 2014 sono invece entrate in vigore le disposizioni circa i REQUISITI SPECIFICI RELATIVI ALLA DESIGNAZIONE DELLE CARNI MACINATE. Gli alimenti che sono stati immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2014 e che non soddisfavano i requisiti del presente regolamento Potevano essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte; Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2016 che non soddisfano il requisito stabilito dall'articolo 9 paragrafo 1 lettera I (DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE), possono essere commercializzati sino all'esaurimento delle scorte; NB. Per immissione in commercio ai sensi del Reg UE 178/2002 si intende "la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta" Reg. UE 1169-2011 Informazioni ai consumatori e indicazioni obbligatorie 1 8 di 28T

Definizioni

« etichettatura >> :confezione integrale, contenente qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento;

«alimento preimballato»: l'unita di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettivita, costituita da un alimento e dall'imballaggio in cui e stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio; «alimento preimballato>> non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta; (c.d. preincarto);

«ingrediente»: qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati ingredienti; Reg. UE 1169-2011 Informazioni ai consumatori e indicazioni obbligatorie 1 9 di 28T

Ambito di applicazione del Regolamento

Il presente regolamento si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività. L'ambito di applicazione viene esteso anche: agli alimenti forniti dalle collettività, ai servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto quando il luogo di partenza si trovi nel territorio degli Stati Membri. In quest'ambito assume rilievo la questione "allergeni", la cui disciplina sino ad oggi non era applicabile alla ristorazione, che dovranno essere oggetto di informativa nei locali di somministrazione degli alimenti durante gli scambi verbali che accompagnano la vendita, attraverso il menù delle vivande o altro materiale informativo esposto (in materia di glutine Reg. UE 828/2014 sulle indicazioni da inserire in etichetta) . Reg. UE 1169-2011 Informazioni ai consumatori e indicazioni obbligatorie 1 10 di 28T

Principi che disciplinano le informazioni obbligatorie

Le eventuali informazioni obbligatorie sugli alimenti richieste dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti rientrano, in particolare, in una delle seguenti categorie:

a) informazioni sull'identità e la composizione, le proprietà o altre caratteristiche dell'alimento;

b) informazioni sulla protezione della salute dei consumatori e sull'uso sicuro dell'alimento. Tali informazioni riguardano in particolare:

i) gli attributi collegati alla composizione del prodotto che possono avere un effetto nocivo sulla salute di alcune categorie di consumatori; ii) la durata di conservazione, le condizioni di conservazione e uso sicuro; iii) l'impatto sulla salute, compresi i rischi e le conseguenze collegati a un consumo nocivo e pericoloso dell'alimento;

c) informazioni sulle caratteristiche nutrizionali che consentano ai consumatori, compresi quelli che devono seguire un regime alimentare speciale, di effettuare scelte consapevoli. Reg. UE 1169-2011 Informazioni ai consumatori e indicazioni obbligatorie 1 11 di 28T

Introduzione al Regolamento UE 1169/2011

Il regolamento considera un'unica tipologia di consumatore: il consumatore europeo;

Secondo la nuova disciplina le informazioni devono essere ispirate al principio di lealtà e devono essere chiare, precise, comprensibili;

Il regolamento 1169 si applica in alcune sue parti anche a: - banchi di vendita, ristoranti, mense, scuole, ospedali, imprese di ristorazione; - alle vendite on line con obbligo di dare le informazioni prima dell'acquisto; - alla vendita diretta di prodotti non preimballati Reg. UE 1169-2011 Informazioni ai consumatori e indicazioni obbligatorie 1 12 di 28T

Dal divieto di pubblicità ingannevole alla lealtà d'informazione

D.lgs .109/1192 (Art. 2 ) Reg. 1169/2011 (Art. 7) Pratiche leali di informazione Finalità dell'etichettatura e divieto di pubblicità ingannevole L'etichettatura e le relative modalità Di realizzazione sono destinate ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore. Esse devono essere effettate in modo da: d) Non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà, fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle acque minerali ed a i prodotti alimenta i destinati d un'alimentazione particolare. DIVIETO SUPERATO DAL REGOLAMENTO 1924/2006 Reg. UE 1169-2011 Informazioni ai consumatori e indicazioni obbligatorie 1 13 di 28

Non hai trovato quello che cercavi?

Esplora altri argomenti nella Algor library o crea direttamente i tuoi materiali con l’AI.