Documento sui Contratti di Diritto Privato (nozione e Generalità). Il Pdf, utile per studenti universitari di Diritto, analizza i contratti di diritto privato, definendone la nozione, gli elementi essenziali e le cause di invalidità come nullità e annullabilità.
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Uno dei principi basilari del nostro sistema giuridico viene espresso con il concetto di "autonomia contrattuale, autonomia negoziale, autonomia privata", inteso come il potere riconosciuto al singolo di regolare autonomamente i propri interessi. Tale potere di regolazione, se attuato conformemente alle norme di legge, ha carattere vincolante tra i soggetti (parti) che lo pongono in essere e acquista tra le stesse "forza di legge" (art. 1372 C.C.). Anche se la tradizionale definizione di autonomia contrattuale viene utilizzata come sinonimo di autonomia "privata", è utile puntualizzare che il potere di regolazione dei propri interessi è riconosciuto a tutti i soggetti giuridici, sia privati che pubblici. E' chiaro che questi ultimi, in quanto finalizzati a gestire pubblici interessi, anche quando intendono utilizzare strumenti del diritto civile e agiscono iure privatorum (cioè non in posizione di supremazia sull'altro soggetto, nell'esercizio del potere d'imperio), assumono la decisione sulla base di un procedimento amministrativo che si conclude con la determinazione a contrarre.
Il Codice Civile definisce il contratto come " ... l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale" (art. 1321 C.C.). Dalla definizione suddetta si deduce che il contratto è un negozio giuridico bilaterale o plurilaterale .. Ciascuna delle parti, agendo in funzione di un proprio vantaggio, cerca un punto di incontro (accordo) per contemperare interessi contrapposti o comunque non coincidenti.
L'accordo ha la funzione di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale:
Il concetto di autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 C.C. implica che le parti possono determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge; possono concludere contratti riconducibili agli schemi tipici regolati dal Codice (contratti tipici o nominati) o contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purchè siano diretti alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (contratti innominati - esempio contratto di portierato). Quando un contratto assume in sé gli elementi di più tipologie di contratti nominati si parla di contratto misto e ad esso si applicano le regole appartenenti alla disciplina dei rispettivi schemi tipici.
L'art. 1325 C.C. individua come requisiti del contratto:
L'esistenza di tali elementi è requisito essenziale alla validità del contratto (art. 1418 C.C.).
Per parte deve intendersi centro di interesse: anche più persone possono costituire espressione di un unico centro di interesse che fa capo ad una parte. Il contratto è formato quando c'è l'accordo di tutte le parti, cioè quando si forma il consenso e si verifica il punto di incontro degli interessi contrapposti. Nell'accordo (consenso) è rilevante la volontà comune delle parti in cui si fondono la proposta e l'accettazione (TRABUCCHI). Per giungere all'accordo sono necessarie, quindi, due manifestazioni di volontà:
Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (art. 1326 co. 1 C.C.). L'esatta determinazione del momento in cui si verifica il perfezionamento del contratto ha importanza pratica per molteplici aspetti: ad esempio per la determinazione della competenza territoriale in caso di giudizio tra le parti, oppure per stabilire il luogo in cui si è concluso il contratto perché da ciò può dipendere l'individuazione del luogo in cui deve avvenire l'adempimento dell'obbligazione. L'accordo può essere raggiunto anche in modo simultaneo (esempio: acquisto di due panini dal panettiere). Sia la proposta che l'accettazione possono essere oggetto di revoca (art. 1328 C.C.). La proposta può essere revocata finchè il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l'accettante ha intrapreso in buona fede l'esecuzione del conratto prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto nei confronti di questo all'indennizzo delle spese e delle perdite subite in conseguenza dell'iniziata esecuzione. L'accettazione può essere revocata purchè la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione. Il proposta è irrevocabile se il proponente si è impegnato a mantenerla ferma per un determinato periodo di tempo (art. 1329 C.C.). La proposta di un contratto che importi obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte a cui è destinata (art. 1333 C.C.). In alcuni casi per la formazione del contratto non è sufficiente la sola manifestazione della volontà delle parti: nei contratti reali è necessaria anche la tradizione della cosa, nei contratti formali o solenni è necessaria anche l'adozione di una forma determinata. Il contratto può essere concluso in modo espresso o tacito. L'accordo è espresso quando la volontà delle parti è dichiarata per iscritto o anche solo verbalmente; è tacito quando deriva da un comportamento concludente delle parti (esempio: società di fatto).
La conclusione di un contratto è preceduta dalle trattative, cioè da tutte quelle attività preparatorie alla formazione del consenso tra le parti. Nello svolgimento di tali attività le parti devono comportarsi secondo buona fede, cioè con correttezza e lealtà reciproca (art. 1337 C.C.). La violazione del dovere di correttezza comporta l'imputazione della responsabilità precontrattuale (culpa in contraendo) e il conseguente obbligo al risarcimento del danno. In alcuni casi, nel corso delle trattative le parti stipulano un contratto preliminare che è un vero e proprio contratto con cui si obbligano a prestare il consenso per un contratto futuro (contratto definitivo). Il contratto preliminare deve essere fatto nella stessa forma prevista per il contratto definitivo (art. 1351 C.C.). Tale pratica è molto diffusa in materia di compravendita immobiliare.
La causa costituisce la ragione economico-sociale del contratto. Il termine causa deve essere inteso nel senso di scopo a cui mira il contratto, da non confondere con i motivi individuali delle parti. Ad esempio la causa del contratto di compravendita è lo scambio di una cosa contro un prezzo; tale funzione è comune a tutti i contratti di compravendita. La causa del contratto determina il merito alla tutela da parte dell'ordinamento giuridico. La causa deve essere lecita, cioè non contraria a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume (art. 1343 C.C.). L'illiceità della causa determina nullità del contratto (art. 1418 C.C.). Si reputa altresì illecita la causa di un contratto concluso come mezzo per eludere l'applicazione di una legge (contratto in frode alla legge - art. 1344 C.C.). Anche la mancanza di causa produce la nullità del contratto (esempio compravendita di un bene che è già di mia proprietà).
L'oggetto è rappresentato dalla cosa o dal diritto che per effetto del contratto si trasferisce da una parte all'altra, ovvero dalla prestazione che una parte deve all'altra. Seguendo l'esempio del contratto di compravendita, si riscontra che oggetto del contratto è sia la cosa trasferita che il corrispettivo dovuto. L'oggetto deve essere possibile, lecito e determinato o determinabile (art. 1346 C.C.):
La forma è la veste esteriore con cui viene manifestata la volontà dei contraenti; è requisito essenziale del contratto quando è prescritta dalla legge sotto pena di nullità. In linea generale vige il principio della libertà di forma; quando è prescritta una determinata forma il contratto è a forma vincolata. La forma scritta può essere richiesta ad substantiam, cioè con valore costitutivo necessario per la validità del contratto, come nelle ipotesi di cui all' art. 1350 C.C .. In tali ipotesi, quando il contratto non è redatto per iscritto è nullo (esempio compravendita di beni immobili). Quando la forma scritta è richiesta ad probationem è necessaria semplicemente ai fini della prova; questo significa che il contratto è valido anche in mancanza della forma scritta, ma in caso di contestazione non può essere provato (esempio: contratto di assicurazione).
L'art. 1350 C.C. individua le tipologie di contratto che devono essere stipulati per iscritto sotto pena di nullità e, in particolare, per atto pubblico o per scrittura privata. L'atto pubblico è il documento redatto, con le dovute formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo in cui l'atto è formato (art. 2699 C.C.). La scrittura privata è un documento sottoscritto senza l'intervento di un pubblico ufficiale. La scrittura privata fa piena prova della provenienza dell'atto da coloro che l'hanno sottoscritta, se colui contro il quale è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente data come riconosciuta (art. 2702 C.C.). Il documento informatico sottoscritto con firma digitale ha lo stesso valore della scrittura privata. La scrittura privata è autenticata quando il notaio -o altro pubblico ufficiale- attesta che la sottoscrizione dell'atto è avvenuta in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale degli autori. La sottoscrizione autenticata è considerata riconosciuta(art. 2703 C.C.).
Gli elementi accidentali sono quelli che le parti possono inserire liberamente nel contratto e che possono anche mancare; quando sono inseriti diventa obbligatorio tenerne conto. Sono elementi accidentali del contratto: la condizione, il termine, il modo. La condizione è un evento futuro e incerto dal quale dipende l'efficacia del contratto (condizione sospensiva) o la sua risoluzione (condizione risolutiva) (art. 1353 C.C.). Esempio di condizione sospensiva: il contratto di acquisto di un terreno sarà efficace se il piano regolatore lo destinerà ad area edificabile.