Deontologia Forense: ordinamento, formazione e procedimento disciplinare

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Deontologia Forense
Aggiornato alla Sentenza del 25 maggio 2018, n. 58 - CNF
Aggiornato al Comunicato 13 aprile 2018, pubblicato nella G.U. 13 aprile 2018, n. 86 del Consiglio nazionale
forense nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2018
Aggiornato a Cassazione civile, sez. un., sentenza 10 luglio 2017, n. 16993
Aggiornato alla nuova legge n. 113/2017
CAPITOLO 1 L’ordinamento Forense in generale
1. L’ordine forense
2. Il Consiglio dell’ordine circondariale
2.1. Elezioni Legge 12 luglio 2017, n. 113
2.2. Gli organi del Consiglio
2.3. Compiti del Consiglio dell’Ordine
3. Il Consiglio nazionale forense
4. Il Collegio dei revisori
5. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
6. Il congresso nazionale forense.
CAPITOLO 2 La tenuta degli albi
1. L’iscrizione all’albo
2. Albi, registri ed elenchi.
3. I requisiti per l’iscrizione.
4. L’esercizio in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente.
5. Il procedimento per l’iscrizione.
6. Le incompatibilità.
7. La cancellazione dall’albo.
CAPITOLO 3 La Formazione e gli esami.
1. Il tirocinio forense.
2. L’esame di abilitazione alla professione di avvocato.
3. La formazione continua.
CAPITOLO 4 I soggetti.
1. I praticanti.
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2. Gli avvocati.
3. I difensori d’ufficio e il patrocinio a spese dello Stato.
4. Gli avvocati in Cassazione.
5. Gli avvocati dipendenti di enti pubblici, i professori, i giuristi d’impresa.
6. Le associazioni professionali
CAPITOLO 5 L’Attività professionale e il compenso.
1. L’attività professionale.
2. Il mandato professionale.
3. La procura alle liti.
4. La polizza assicurativa.
5. Compenso e tariffe.
6. La pattuizione del compenso e i parametri.
CAPITOLO 6 La deontologia.
1. La deontologia.
2. Il Codice Deontologico forense.
3. Le sanzioni.
4. I principi generali (Titolo I)
5. I rapporti con il cliente e con la parte assistita (Titolo II).
6. I rapporti con i colleghi (Titolo III).
7. I doveri dell’avvocato nel processo (Titolo IV).
8. I rapporti con terzi e controparti (Titolo V).
9. I rapporti con le Istituzioni forensi (Titolo VI).
CAPITOLO 7 Il procedimento disciplinare.
PREMESSA RIFORMA art. 20 codice deontologico.
1. Il Consiglio distrettuale di disciplina (C.d.d.)
2. Il procedimento disciplinare.
3. Le sanzioni disciplinari
4. La sospensione cautelare
5. L’esecuzione delle sanzioni
6. La sospensione e la riapertura del procedimento
7. L’impugnazione davanti al Consiglio Nazionale Forense
8. L’impugnazione davanti alle sezioni unite della Cassazione

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Deontologia Forense

Aggiornato alla Sentenza del 25 maggio 2018, n. 58 - CNF Aggiornato al Comunicato 13 aprile 2018, pubblicato nella G.U. 13 aprile 2018, n. 86 del Consiglio nazionale forense nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2018 Aggiornato a Cassazione civile, sez. un., sentenza 10 luglio 2017, n. 16993 Aggiornato alla nuova legge n. 113/2017

L'ordinamento Forense in generale

  1. L'ordine forense
  2. Il Consiglio dell'ordine circondariale
    1. Elezioni -> Legge 12 luglio 2017, n. 113
    2. Gli organi del Consiglio
    3. Compiti del Consiglio dell'Ordine
  3. Il Consiglio nazionale forense
  4. Il Collegio dei revisori
  5. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
  6. Il congresso nazionale forense.

La tenuta degli albi

  1. L'iscrizione all'albo
  2. Albi, registri ed elenchi.
  3. I requisiti per l'iscrizione.
  4. L'esercizio in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente.
  5. Il procedimento per l'iscrizione.
  6. Le incompatibilità.
  7. La cancellazione dall'albo.

La Formazione e gli esami

  1. Il tirocinio forense.
  2. L'esame di abilitazione alla professione di avvocato.
  3. La formazione continua.

I soggetti

  1. I praticanti.
  2. Gli avvocati.
  3. I difensori d'ufficio e il patrocinio a spese dello Stato.
  4. Gli avvocati in Cassazione.
  5. Gli avvocati dipendenti di enti pubblici, i professori, i giuristi d'impresa.
  6. Le associazioni professionali

L'Attività professionale e il compenso

  1. L'attività professionale.
  2. Il mandato professionale.
  3. La procura alle liti.
  4. La polizza assicurativa.
  5. Compenso e tariffe.
  6. La pattuizione del compenso e i parametri.

La deontologia

  1. La deontologia.
  2. Il Codice Deontologico forense.
  3. Le sanzioni.
  4. I principi generali (Titolo I)
  5. I rapporti con il cliente e con la parte assistita (Titolo II).
  6. I rapporti con i colleghi (Titolo III).
  7. I doveri dell'avvocato nel processo (Titolo IV).
  8. I rapporti con terzi e controparti (Titolo V).
  9. I rapporti con le Istituzioni forensi (Titolo VI).

Il procedimento disciplinare

Riforma del codice deontologico

PREMESSA - RIFORMA art. 20 codice deontologico.

  1. Il Consiglio distrettuale di disciplina (C.d.d.)
  2. Il procedimento disciplinare.
  3. Le sanzioni disciplinari
  4. La sospensione cautelare
  5. L'esecuzione delle sanzioni
  6. La sospensione e la riapertura del procedimento
  7. L'impugnazione davanti al Consiglio Nazionale Forense
  8. L'impugnazione davanti alle sezioni unite della Cassazione

L'ordinamento Forense in generale

Il Codice Civile stabilisce che per esercitare una professione, è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Inoltre > l'accertamento dei requisiti per l'iscrizione e il potere disciplinare sugli iscritti, spetta agli organi professionali. La professione forense, dopo una serie di norme che si sono susseguite negli anni, è stata modificata in ultimo con la L. n. 247/2012, definita appunto, la legge professionale forense.

L'ordine forense

Il legislatore ha espressamente stabilito che gli iscritti negli albi degli avvocati, costituiscono l'ordine forense. A sua volta, l'ordine forense, si articola nei Consigli degli ordini circondariali e nel Consiglio nazionale forense.

Il Consiglio dell'ordine circondariale

L'ordine circondariale è costituito presso ogni Tribunale, da tutti gli avvocati che hanno domicilio professionale e sono iscritti nel circondario. Il Consiglio ha sede presso il Tribunale.

Elezioni del Consiglio dell'ordine

La disciplina delle elezioni del CDO è stata recentemente modificata dalla Legge 12 luglio 2017, n. 113. Gli iscritti, eleggono i componenti del Consiglio dell'Ordine in numero variabile, in dipendenza cioè, dal numero degli iscritti. Le elezioni si svolgono nel mese di gennaio, successivo alla scadenza del Consiglio secondo alcuni principi:

  • Il voto è segreto;
  • Equilibrio tra i generi, e cioè il genere meno rappresentato deve ottenere almeno 1/3 dei consiglieri eletti;
  • Non hanno diritto di voto gli avvocati sospesi;
  • Possono essere eletti gli iscritti che hanno diritto di voto e non abbiano riportato nei 5 anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento;

3- I consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati. La ricandidatura è possibile solo quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato. o Tuttavia, ai fini del rispetto del divieto di rieleggibilità non si tiene conto dei mandati di durata inferiore ai due anni.

  • L'intero Consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti
  • L'art 4. della legge 113/17 prevede che ciascun elettore possa esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere. o Il limite risulta invalicabile, anche se le candidature appartengono ad entrambi i generi, e viene chiarito con l'allegazione di una tabella apposita alla legge in questione.

La Legge 113/17 ha inoltre, espressamente previsto all'art.8, la sola possibilità di presentazione di candidature individuali e non più di lista. Di fatto, con le candidature individuali, è stato rievocato il principio fissato nell'ordinanza n. 26/2002 dalla Corte Costituzionale. L'aggregazione dei candidati in una eventuale lista, ha, quindi, solo finalità di propaganda elettorale e non ha efficacia effettiva sul voto. Il Consiglio dell'ordine dura in carica per 4 anni. Contro i risultati delle elezioni, ciascun avvocato può proporre reclamo al C.N.F. entro 10 giorni dalla proclamazione, non sospendendone, tuttavia, l'insediamento del nuovo Consiglio.

Gli organi del Consiglio

I membri del Consiglio, nominano con la maggioranza dei voti :

  • Il presidente
  • Il segretario
  • Il tesoriere.

Il presidente del Consiglio dell'Ordine, rappresenta il Consiglio di cui convoca e presiede l'assemblea. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente o dal componente più anziano d'età. L'assemblea è valida solo se vi partecipano la maggioranza dei membri. Invece, la deliberazione del Consiglio è valida solo se è adottata dalla maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. A tutela dell'imparzialità e soprattutto per evitare abusi, è stato specificamente previsto che ai componenti del Consiglio dell'ordine non possono essere conferiti incarichi giudiziari dai magistrati per il tempo in cui durano in carica. E' previsto altresì dalla legge sulla professione forense, che presso ogni Consiglio dell'Ordine è costituito:

  1. Il collegio dei revisori, con compiti specifici sulla gestione patrimoniale del Consiglio
  2. Il Comitato pari opportunità
  3. Lo sportello per il cittadino
  4. L'osservatorio locale

4Inoltre il CDO provvede ad eleggere i componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina, che è l'organo competente ad istruire e definire i procedimenti disciplinari contro gli avvocati.

Compiti del Consiglio dell'Ordine

Innanzitutto l'ordine circondariale, rappresenta l'avvocatura a livello locale. Per quanto riguarda i mezzi che il Consiglio deve adottare per il raggiungimento degli obiettivi la legge, professionale forense stabilisce che il Consiglio: Interviene attraverso propri regolamenti Provvede ad istituire ed organizzare :

  • la scuola forense per il tirocinio
  • corsi per le specializzazioni
  • eventi per la formazione continua
  • camere arbitrali e di conciliazione

I compiti più importanti del Consiglio sono:

  1. la tenuta degli albi e dei registri degli avvocati
  2. il controllo della continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale
  3. elegge i componenti del Consiglio distrettuale di disciplina
  4. la liquidazione dei compensi

Inoltre, i Consigli dell'ordine debbono favorire la negoziazione assistita e cioè, l'accordo con cui gli avvocati di parti contrapposte, esprimono la volontà di comporre la lite.

Il Consiglio nazionale forense

Il CNF è un organo giurisdizionale speciale ed esercita un potere dello Stato. E' costituito presso il Ministero della giustizia ed è formato dai componenti eletti in ciascun distretto di corte di appello. I componenti del CNF, durano in carica per 4 anni e non possono essere rieletti consecutivamente per più di due volte. Possono essere eletti solo gli avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, e anche per il CNF, vige l'ineleggibilità per coloro i quali abbiano riportato nei 5 anni precedenti una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento. Le sue principali funzioni sono:

  1. Si pronuncia sui reclami avverso i procedimenti disciplinari e in materia di albi, elenchi, registri e rilascio di certificato di compiuta pratica;
  2. Si pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli dell'ordine;
  3. Risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali;
  4. Provvede all'emanazione e all'aggiornamento del codice deontologico
  5. Provvede con regolamento a regolare il proprio funzionamento e quello degli organi circondariali;
  6. Cura della tenuta e dell'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, dell'elenco nazionale degli avvocati e dei difensori d'ufficio;
  7. Convoca il Congresso Nazionale

Sono organi del CNF e formano il consiglio di presidenza, il presidente, 2 vice presidenti, il segretario e il tesoriere. 5Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno 1/4 dei componenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del presidente. Il CNF ha istituito l'Osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione, il cui scopo è quello di raccogliere dati ed elaborare proposte per una più efficiente amministrazione della giustizia.

Il Collegio dei revisori

Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il collegio dei revisori dei conti, nominato dal presidente del tribunale. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati dal presidente del tribunale e scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione è svolta da un revisore unico. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di due volte consecutive. Per il Consiglio Nazionale forense, il controllo contabile è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal primo presidente della Cassazione.

La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense

La Cassa forense è l'ente previdenziale italiano, presso cui debbono essere obbligatoriamente assicurati tutti gli avvocati italiani che esercitano la professione con carattere di continuità. La Cassa forense è sottoposta alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Organi della Cassa sono:

  • Il presidente
  • Il comitato dei delegati
  • Il consiglio di amministrazione
  • La giunta esecutiva
  • Collegio dei sindaci.

I principi su cui si basa la previdenza forense sono:

  1. L'iscrizione obbligatoria per tutti gli avvocati che esercitano l'attività
  2. La proporzionalità della contribuzione
  3. Il principio solidaristico
  4. Autonomia nella organizzazione previdenziale

Il congresso nazionale forense

Il Congresso Nazionale Forense è la massima assise dell'avvocatura italiana ed ha il compito di trattare e formulare proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione forense. Il Congresso è infatti l'assise in cui confluiscono attraverso un processo elettorale, mediante la votazione di delegati in tutti i fori, le istituzioni ed associazioni forensi e i singoli avvocati: durante il congresso vi è il confronto pubblico dell'avvocatura su tutti i temi più importanti della giustizia e della professione. 6

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