Diritto e Religione: Basi e Prospettive, Appunti Università di Bologna

Documento dall'Università di Bologna su Diritto e Religione: Basi e Prospettive. Il Pdf esplora il rapporto tra diritto e religione, analizzando il passaggio dal diritto ecclesiastico al più ampio diritto e religione. Tratta temi come la libertà religiosa, l'obiezione di coscienza in vari contesti e il diritto penale del terrorismo islamico per la materia Diritto.

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Diritto e Religione: Basi e Prospettive - Studio di Pierluigi
Consorti
Diritto delle religioni (Università di Bologna)
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“Diritto e religione, basi e prospettive” di Pierluigi Consorti
1. Da “diritto ecclesiastico” a “diritto e religione”
La religione è tornata ad essere un fattore di primaria importanza dopo la crisi che ha affrontato
negli anni ‘70 e ‘80, il diritto alla libertà religiosa è un diritto umano fondamentale, infatti fa parte
di quei diritti per la valorizzazione della dignità umana e della libertà di ogni persona, è il diritto
alla diversità, insieme a quello delle migrazioni e della globalizzazione.
L’espressione “diritto ecclesiastico” si riferisce solo alle norme statali e contrassegna un ambito
diverso sia dal diritto canonico sia dagli altri diritti confessionali, in Italia la sua nascita coincide
con il progetto di unificazione dello Stato. Questo termine rimanda ad un passato di sostanziale
omogeneità culturale e religiosa, tuttavia ad oggi ecclesiastico è da intendersi nella sua accezione
più ampia, sarebbe perciò più opportuno parlare di “diritto e religione”.
Si distingue dal diritto canonico in quanto questo è il diritto della Chiesa Cattolica, è il diritto
confessionale, che consta di norme civili volte a regolare il fatto religiosamente connotato
all’interno dell’ordinamento statale; l’espressione rimanda al Medioevo, durante il quale
“ecclesiastico” connotava l’appartenenza alla sola Chiesa cattolica.
Il diritto ecclesiastico è dunque il diritto pubblico delle religioni e dal punto di vista storico le sue
norme hanno avuto spesso un’origine pattizia, con la situazione italiana che si rivela in realtà unica
al mondo, con un intreccio tra Chiesa e Stato molto particolare, in passato infatti si diceva “diritto
ecclesiastico” il solo diritto dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, questa dimensione verticale
rimane ancora oggi, con la suddetta prassi bilaterale (pattizia) per regolare le materie miste,
mediante l’uso di rapporti al vertice attraverso i quali lo Stato e le confessioni religiose stabiliscono
i limiti delle loro rispettive competenze. C’è poi una dimensione orizzontale, una dimensione dei
rapporti più vicina alla persona, lo Stato che si fa garante della tutela della libertà religiosa
personale di tutti, con l’art.19 il diritto ecclesiastico diventa uno strumento per la tutela e la
promozione della libertà religiosa, fondata sul rispetto della dignità umana. Il credente può
legittimamente delegare alla sua Chiesa il compito di contrattare una norma generale che gli
consenta di far valere i diritti che vanta su aspetti particolari o specifici ma ciò non esclude che
questi possano essere vantati direttamente dal soggetto.
Importante osservare che siccome riguarda la libertà e la dignità umana, il diritto ecclesiastico
travalica i confini nazionali e supera le dimensioni formali di produzione di fonti di uno specifico
orientamento; dunque la dimensione verticale si sta in un certo senso perdendo, ma gli aspetti
concordatari rivestono comunque molta importanza (art.7 ed 8 della Costituzione).
Il diritto ecclesiastico è comunque una disciplina relativamente nuova, difficile da studiare perchè
legata direttamente alla questione della dignità umana e perché la religione non può essere definita
dal diritto, pur essendo connessa alla socialità, come quest’ultimo. I padri fondatori della disciplina
sono: Francesco Ruffini e Francesco Scaduto.
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Diritto e Religione: Basi e Prospettive

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Da "diritto ecclesiastico" a "diritto e religione"

La religione è tornata ad essere un fattore di primaria importanza dopo la crisi che ha affrontato negli anni '70 e '80, il diritto alla libertà religiosa è un diritto umano fondamentale, infatti fa parte di quei diritti per la valorizzazione della dignità umana e della libertà di ogni persona, è il diritto alla diversità, insieme a quello delle migrazioni e della globalizzazione. L'espressione "diritto ecclesiastico" si riferisce solo alle norme statali e contrassegna un ambito diverso sia dal diritto canonico sia dagli altri diritti confessionali, in Italia la sua nascita coincide con il progetto di unificazione dello Stato. Questo termine rimanda ad un passato di sostanziale omogeneità culturale e religiosa, tuttavia ad oggi ecclesiastico è da intendersi nella sua accezione più ampia, sarebbe perciò più opportuno parlare di "diritto e religione". Si distingue dal diritto canonico in quanto questo è il diritto della Chiesa Cattolica, è il diritto confessionale, che consta di norme civili volte a regolare il fatto religiosamente connotato all'interno dell'ordinamento statale; l'espressione rimanda al Medioevo, durante il quale "ecclesiastico" connotava l'appartenenza alla sola Chiesa cattolica. Il diritto ecclesiastico è dunque il diritto pubblico delle religioni e dal punto di vista storico le sue norme hanno avuto spesso un'origine pattizia, con la situazione italiana che si rivela in realtà unica al mondo, con un intreccio tra Chiesa e Stato molto particolare, in passato infatti si diceva "diritto ecclesiastico" il solo diritto dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, questa dimensione verticale rimane ancora oggi, con la suddetta prassi bilaterale (pattizia) per regolare le materie miste, mediante l'uso di rapporti al vertice attraverso i quali lo Stato e le confessioni religiose stabiliscono i limiti delle loro rispettive competenze. C'è poi una dimensione orizzontale, una dimensione dei rapporti più vicina alla persona, lo Stato che si fa garante della tutela della libertà religiosa personale di tutti, con l'art.19 il diritto ecclesiastico diventa uno strumento per la tutela e la promozione della libertà religiosa, fondata sul rispetto della dignità umana. Il credente può legittimamente delegare alla sua Chiesa il compito di contrattare una norma generale che gli consenta di far valere i diritti che vanta su aspetti particolari o specifici ma ciò non esclude che questi possano essere vantati direttamente dal soggetto. Importante osservare che siccome riguarda la libertà e la dignità umana, il diritto ecclesiastico travalica i confini nazionali e supera le dimensioni formali di produzione di fonti di uno specifico orientamento; dunque la dimensione verticale si sta in un certo senso perdendo, ma gli aspetti concordatari rivestono comunque molta importanza (art.7 ed 8 della Costituzione). Il diritto ecclesiastico è comunque una disciplina relativamente nuova, difficile da studiare perchè legata direttamente alla questione della dignità umana e perché la religione non può essere definita dal diritto, pur essendo connessa alla socialità, come quest'ultimo. I padri fondatori della disciplina sono: Francesco Ruffini e Francesco Scaduto.

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Dal confessionismo separatista alla laicità frammentata

Solo nella nostra penisola la Chiesa cattolica si è presentata anche come uno stato in senso stretto, i rapporti tra Stato e Chiesa sono sempre stati difficili e frammentati: dopo l'unità d'Italia il papa si dichiarava prigioniero e la presa di Roma (1870) fu un vero e proprio scontro militare che portò alla debellatio dello Stato Pontificio, da lì iniziò un periodo di separatismo dal punto di vista giuridico ma con il confessionismo della penisola, in ogni caso il sentimento religioso impregnava vari ambiti del diritto: il Codice civile del 1865 e le leggi eversive dell'asse ecclesiastico del 1866 ne sono una prova (si vieta aborto, suicidio, adulterio ... ). In particolare la legge delle guarentigie (1871) era una legge unilaterale per regolare le relazioni col papa, al tempo Pio IX, e forniva una serie di garanzie (dal nome, guarentigie) personali, materiali ed economiche: il carattere sacro di Roma, al papa venne riconosciuta la dignità di Capo di Stato e l'extraterritorialità di 11 chiese e locali annessi. Tuttavia il papa rifiutò per 2 motivi principali: il fatto che non avesse uno Stato e quindi era privo di garanzie politico-giuridiche e il fatto che la legge fosse una concezione unilaterale del Regno d'Italia, quindi qualunque governo avrebbe poi potuto modificarla. La ferita della separazione cominciò a ripararsi quando i cattolici accolsero la chiamata alle armi per la prima guerra mondiale e successivamente con i Patti lateranensi (1929) che sancivano l'indipendenza e la sovranità della Chiesa cattolica attraverso un trattato internazionale, il quale considerava solo però la dimensione contrattuale del diritto ecclesiastico, politicamente vantaggioso sia per il papa che per Mussolini. I Patti consistettero in 3 documenti: il Trattato lateranense, un vero e proprio documento internazionale; il Concordato che regolava materie miste (matrimonio, beni culturali ... ) e 4 allegati, tra i quali un Accordo finanziario che creò lo Stato-città del Vaticano, con anche un rimborso dei danni subiti con l'unità d'Italia. Con questa Pace l'Italia diventa uno Stato confessionista cattolico, separatista, concordatario e fascista. L'elaborazione della Carta costituzionale avvenne in un "clima spirituale" confuso. La Chiesa non aveva dubbi sull'opportunità di sostenere l'unità politica dei cattolici in chiave anticomunista e la Costituzione risulta una Costituzione di compromesso: viene garantita la libertà religiosa a tutti, si parla di laicità, ma è una laicità debole per via dell'art.7. Le relazioni Stato-Chiesa in Italia sono complesse ed hanno caratteristiche peculiari perché: Roma è la capitale d'Italia e centro della Chiesa cattolica, il cattolicesimo romano è la religione maggioritaria in Italia, il Vaticano è lo Stato-enclave nel territorio italiano e il cattolicesimo si identifica quindi come l'unica religione ad avere un suo Stato. Inoltre, a livello giuridico, la Chiesa ha più facce normative: la Chiesa Cattolica è la confessione religiosa, la città-stato del Vaticano è l'entità territoriale, la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) è l'ente ecclesiastico riconosciuto per legge e la Santa Sede ha personalità di diritto internazionale, equiparata quindi ad uno Stato. Nelle relazioni con la Chiesa Cattolica si usano: concordati, hanno lo stesso status giuridico dei trattati internazionali e sono negoziati e siglati con la Santa Sede; i nunzi apostolici, ambasciatori della Santa Sede; e trattati, accordi, intese ecc. La Curia romana è un'istituzione amministrativa costituita dall'insieme di organi (uffici) e autorità, cioè i cardinali scelti dal Papa stesso. È l'organo centrale attraverso il quale vengono condotti gli affari della Chiesa cattolica. Agisce in nome del Papa e con la sua autorità. La Curia Romana si compone della Segreteria di Stato (o papale), 9 Congregazioni (Dicasteri), 3 Tribunali e altri organi (Consigli). La Segreteria di Stato è presieduta dal Cardinale Prefetto (il Segretario di Stato) ed ha il compito di collaborare con il pontefice sia nella cura della Chiesa universale. Le Congregazioni si occupano ciascuna di una materia specifica - e.g., Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli o per la propagazione della fede coordina tutta l'attività missionaria della Chiesa; trasmette alla Rota le cause matrimoniali e gli affari che richiedono un procedimento giudiziale. I 3 Tribunali sono: Supremo tribunale della Segnatura apostolica, che giudica sulla validità degli atti amministrativi canonici e sui conflitti di competenza; inoltre vigila sulla retta amministrazione della giustizia; la Rota romana, che è competente in materia di cause matrimoniali; la Penitenziaria Apostolica, il tribunale competente in via esclusiva in materia di foro interno. I Consigli pontifici Scaricato da Elisabetta Marando (z4m5xzkc8v@privaterelay.appleid.com)erano in passato chiamati Segretariati. Rappresentano materialmente l'interesse della Chiesa Cattolica verso tutti quelli che, per diversi aspetti, ne sono lontani e verso tutti i numerosi problemi e le numerose questioni poste dalla contemporaneità - e.g., il Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso per promuovere studi e favorire i rapporti con coloro che professano tuttavia una religione o posseggono un sentimento religioso, anche se non sono cattolici.

Il principio di laicità

Nella Costituzione formale italiana spicca l'assenza del principio di laicità, dettaglio che accomuna tutte le Carte europee; tuttavia la Corte Costituzionale con la sentenza del 12 aprile 1989 la dichiara come principio supremo dell'ordinamento costituzionale, gerarchicamente sovraordinato ai principi fondamentali. L'origine della laicità appartiene all'ambito religioso, nella tradizione pagana infatti esisteva una separazione tra le persone ordinarie e chi poteva occuparsi del sacro, quindi nel tempo la laicità ha sempre separato la sfera politica da quella religiosa. Questa definizione è stata oggetto di pulizia, soprattutto per il settore del diritto, a partire dalla lotta per le investiture. Il termine "laico" ha avuto diverse accezioni: era utilizzato per dire "antireligioso", nonostante anche un religioso possa essere, a modo suo, laico, infatti la laicità costituisce l'habitat privilegiato dell'evoluzione spirituale dell'uomo. La laicità dello Stato non si può misurare solamente in base al sistema delle relazioni con le confessioni religiose, ma valutando il suo modo di essere laico, ovvero non-competente di verità religiose ma al tempo stesso garante della libertà religiosa e della libertà delle coscienze. Dal punto di vista politico, si fa riferimento a 3 modelli principali di laicità:

  • il modello francese di matrice illuminista, che confina la religione nella sfera privata e la laicità dello Stato si presenta come un bastione che lo difende dalla possibile intromissione della religione in ambito pubblico (laicité de combat);
  • il modello americano, che distingue la sfera religiosa da quella pubblica attraverso la not establishment clause, ma senza relegarla a un fatto puramente privato ("in God we trust" sui dollari ... ), c'è una sorta di favor religionis che si arresta di fronte alla possibile istituzionalizzazione della religione;
  • il modello socialista/comunista, che vede la religione come un fatto puramente privato e dannoso, si impone la libertà dalla religione.

Nel nostro ordinamento la laicità è intesa quale espressione del pluralismo culturale e religioso, è quasi una conseguenza del principio di uguaglianza e l'applicazione di questo principio impone allo Stato il compito di tutelare e promuovere la libera espressione di coscienza di ciascuno. Ha 2 caratteristiche: è una laicità positiva, perché le varie identità religiose sono accettate nella sfera pubblica senza essere giudicate, ed è una laicità debole, perché si scontra con una confessione religiosa maggioritaria, il cattolicesimo, è debole perché la morale degli italiani è ancora fortemente ancorata ai valori cattolici. Lo Stato è laico quando nel risultato e nel metodo dimostra di saper disciplinare i rapporti giuridici senza assecondare un principio guida precostituito e rispettando le diverse opzioni etiche individuali.

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