Documento del Prof. Margherita Oliva su Le Obbligazioni. Il Pdf esplora le obbligazioni nel diritto privato, distinguendo tra obbligazioni in generale e naturali, e analizza le azioni a tutela del creditore, come l'azione surrogatoria e revocatoria, per studenti universitari di Diritto.
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DIRITTO PRIVATO - PROF. MARGHERITA OLIVA QUARTO CREDITO - PRIMO MODOULO LE OBBLIGAZIONI SOMMARIO: 4.1.1. - Le obbligazioni in generale e l'oggetto dell'obbligazione. 4.1.2. - L'obbligazione solidale e le altre obbligazioni. 4.1.3. - Gli interessi. 4.1.1. Le obbligazioni in generale e l'oggetto dell'obbligazione. Il codice non dà una definizione di obbligazione. Esso è stato ricavato dalla dottrina attraverso l'interpretazione delle norme che regolano il rapporto obbligatorio, per cui l'obbligazione consiste in un rapporto tra due parti, in virtù del quale una di esse (debitore) è obbligata, nel senso che ha il dovere giuridico di tenere un certo comportamento (eseguire una prestazione), in favore dell'altra parte (creditore). Da tale definizione si deduce che il rapporto obbligatorio crea un legame, ovvero un vincolo giuridico fra le parti, differenziandosi, in tal modo, da altri obblighi (non giuridici) che originano, ad esempio, dal costume, dalla morale e dalla religione.
I diritti di obbligazione si differenziano dai diritti reali, in quanto questi ultimi sono diritti assoluti, valevoli ed esperibili erga omnes. Di converso, i diritti relativi che originano dai rapporti obbligatori sono esperibili esclusivamente nei confronti di soggetti determinati. Si pensi, ad esempio, al debitore, al fideiussore, etc ..
Il legislatore ha, espressamente stabilito, ex art. 1173 c.c., quali sono le fonti delle obbligazioni, identificandole nei contratti, nei fatti illeciti ed in ogni altro fatto o atto idoneo a produrle "in conformità dell'ordinamento giuridico".
Il rapporto obbligatorio, in considerazione di quanto precede, risulta caratterizzato dalla presenza di determinati elementi. Detti elementi sono rappresentati dal debito contratto dal debitore qualificato quale soggetto passivo del rapporto obbligatorio, dal credito vantato dal creditore, che è il soggetto attivo e dall'oggetto che consiste nella prestazione che deve essere adempiuta dal debitore.
Dalle obbligazioni in senso tecnico, innanzi accennate, vanno 1DIRITTO PRIVATO - PROF. MARGHERITA OLIVA mantenute distinte le obbligazioni naturali. L'art. 2034 c.c. sancisce, al primo comma, che non è ammessa la ripetizione di quanto sia stato pagato spontaneamente in esecuzioni di doveri morali e sociali (soluti retentìo). Da quanto testualmente sancito nell'articolo richiamato, si ricava che gli elementi delle obbligazioni naturali sono rappresentati dall'esistenza di un dovere morale e sociale e da un adempimento di contenuto patrimoniale. Adempimento, quest'ultimo, che richiede la capacità e la spontaneità dell'autore della prestazione. Le obbligazioni naturali non sono munite di azione per costringere il debitore al pagamento; se, però, un pagamento è stato fatto, non si può ottenere la restituzione di ciò che si è spontaneamente prestato, salvo che la prestazione non sia stata eseguita da un incapace.
Pertanto, si consideri, ad esempio, che Tizio perda al gioco con Caio. Caio, nell'esempio appena menzionato, non può agire in giudizio per costringere Tizio al pagamento. Se, quest'ultimo, invece, paga spontaneamente, dopo non potrà chiedere la restituzione di ciò che ha pagato. Il legislatore individua le ipotesi tipiche di obbligazioni naturali nell'esecuzione spontanea di una disposizione fiduciaria (art. 627 c.c.); nel pagamento del debito prescritto (art. 2940 c.c.); nel pagamento di un debito di gioco o di una scommessa (art. 1933 c.c.). L'obbligazione naturale, quindi, è caratterizzata dall'incoercibilità -nessuno può essere giudizialmente costretto ad adempiere tale tipo di obbligazione che non costituisce dovere giuridico, dall'irripetibiletà ovvero non è possibile ottenere la restituzione di quanto spontaneamente prestato (c.d. soluti retentio) -.
La prestazione, che rappresenta l'oggetto dell'obbligazione e che non va confusa con il bene che è l'oggetto della prestazione, deve avere rilevanza patrimoniale; deve essere possibile; lecito e determinato o, quantomeno determinabile.
Il requisito della patrimonialità, che distingue l'obbligazione in senso tecnico da obblighi di altra natura, indica che la prestazione deve avere rilevanza economica, in quanto, in caso di inadempimento, deve risultare possibile stabilire la somma per la quale il creditore può rivalersi sui beni del debitore. L'impossibilità dell'oggetto può essere d'ordine materiale, così, ad esempio, l'obbligo di consegnare un bene inesistente, o d'ordine giuridico, come, ad esempio, l'obbligarsi a vendere un bene demaniale che è, per sua natura, inalienabile. La liceità esige, invece, che la prestazione 2DIRITTO PRIVATO - PROF. MARGHERITA OLIVA non deve essere contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. Pertanto, illecite, perché contrarie a norme imperative, sono considerate, ad esempio, le obbligazioni relative al commercio di sostanze stupefacenti; illecite, perché contrarie a norme di ordine pubblico, può essere un'obbligazione con cui si partecipa ad un'azione violenta contro lo Stato; mentre, quale esempio di obbligazione illecita per violazione di norme di buon costume, può essere considerata quella concernente lo sfruttamento del meretricio.
La prestazione, se non determinata sin dall'inizio, deve essere accettabile mediante un processo oggettivo e logico, con esclusione di apprezzamenti individuali. Le parti possono anche stabilire che il contenuto della prestazione, per esempio il prezzo di una cosa, sia rimesso alla determinazione di una persona competente e di loro fiducia. L'oggetto della prestazione, come innanzi evidenziato, deve avere valenza patrimoniale, mentre, l'interesse del creditore a conseguire la prestazione può anche essere non patrimoniale, ma semplicemente di valore culturale, ideale, etc., come, ad esempio, l'interesse ad assistere ad una rappresentazione teatrale), purché sia, comunque, socialmente apprezzabile e, come tale, degno di tutela giuridica.
4.1.2. L'obbligazione solidale e le altre obbligazioni. Il rapporto obbligatorio intercorre tra due distinti soggetti, che sono portatori di interessi contrapposti. I soggetti possono essere anche più di due, in tal caso, il rapporto obbligatorio resta dualistico, ma ogni parte è pluripersonale. Infatti, possono aversi più creditori, ad esempio, i proprietari di un bene vendono tale bene comune, diventando creditori verso il compratore per il pagamento del prezzo, oppure, ad esempio, più debitori comprano insieme un bene, diventando debitori verso il venditore per il pagamento del prezzo. Di regola, i soggetti del rapporto obbligatorio sono determinati o quantomeno determinabili fino dal momento della nascita dello stesso. Quando le parti dell'obbligazione sono rappresentati da più soggetti, la stessa può essere parziaria, nel senso che ciascuno è portatore di un diritto o di un obbligo parziale, proporzionato alla sua partecipazione al vincolo obbligatorio. Di conseguenza, se vi sono più creditori, ognuno di essi ha il diritto di esigere dal debitore soltanto la sua parte; se vi sono più debitori, ognuno è obbligato solo per la sua parte. L'obbligazione solidale è anch'essa un'obbligazione con pluralità di 3DIRITTO PRIVATO - PROF. MARGHERITA OLIVA soggetti in cui ogni creditore ha diritto di pretendere la prestazione per l'intero (solidarietà attiva), oppure ogni debitore ha l'obbligo di eseguire l'obbligazione per intero (solidarietà passiva), il pagamento eseguito anche da uno solo dei debitori estingue l'obbligazione.
I presupposti delle obbligazioni solidali sono rappresentati dalla pluralità di soggetti della medesima parte, cioè più debitori (solidarietà passiva) o più creditori (solidarietà attiva); dall'unicità della prestazione, così, ad esempio, se, con unico atto Tizio e Caio si obbligano verso Sempronio, ma ciascuno ad una prestazione completamente diversa dall'altro, non si ha obbligazione solidale. La solidarietà, invece, richiede, che per i più debitori o creditori, l'obbligazione sorga dal medesimo fatto giuridico o perlomeno da fatti collegati e connessi.
La solidarietà attiva ha la funzione di agevolare l'esercizio del diritto di credito e il pagamento da parte del debitore, in quanto ciascun creditore solidale può ottenere l'intero dal debitore. Nel caso della solidarietà passiva, il creditore vede notevolmente rafforzato il vincolo obbligatorio, in quanto può ottenere da ciascuno dei debitori l'intera prestazione, senza escutere gli altri.
La solidarietà attiva può scaturire dalla volontà delle parti. In tal caso, deve essere espressamente stabilita, non potendo essere presunta, o dalla legge.
La solidarietà passiva è stabilita soprattutto dalla la legge. Infatti, a norma dell'art. 1294 c.c, i condebitori si presumono sempre solidalmente obbligati rispetto al creditore, se dalla legge o dal titolo non risulti diversamente. Il debitore solidale, che ha pagato l'intero ammontare al creditore, ha azione di regresso nei confronti degli altri condebitori per ottenere da ciascuno il rimborso delle rispettive quote di debito. Quando, però, l'obbligazione è stata contratta nell'interesse esclusivo di uno degli obbligati, questi dovrà rimborsare per l'intero chi ha pagato. Così, ad esempio, il fideiussore, che ha pagato, ha diritto al rimborso integrale dal debitore principale. Allo stesso modo, il creditore, che ha riscosso il credito per l'intero ammontare, dovrà corrispondere le rispettive quote agli altri creditori.
Il diritto di regresso che compete al solvens è compatibile con il potere di surrogazione legale, giacché il pagamento del condebitore solidale rientra nelle ipotesi di pagamento fatto da colui che, essendo tenuto con altri al pagamento del debito, ha interesse a soddisfarlo.
L'obbligazione solidale comporta la non estensione degli atti 4DIRITTO PRIVATO - PROF. MARGHERITA OLIVA pregiudizievoli e la estensione dei fatti favorevoli. In riferimento a un fatto o atto sfavorevole ad uno dei debitori o creditori solidali, gli effetti non si comunicano agli altri; così la costituzione in mora di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri, ex art. 1308 c.c .; la rinunzia alla prescrizione fatta da uno non ha effetto verso gli altri. Eccezionalmente, tuttavia, l'interruzione della prescrizione nei confronti di uno, ex art. 1310 c.c., ha effetti erga omnes. Quando, invece, si verifica un fatto o un atto favorevole nei confronti di un debitore o creditore solidale, gli effetti si comunicano agli altri, salvo sia previsto diversamente. Così, ad esempio, il pagamento fatto da uno dei debitori solidali estingue l'obbligazione, liberando gli altri debitori; la remissione fatta a favore di uno dei condebitori libera anche gli altri, salvo espressa riserva dei diritti verso gli altri.
L'obbligazione solidale non va confusa con le obbligazioni divisibili ed indivisibili, in quanto la divisibilità o l'indivisibilità attiene alla natura dell'oggetto del rapporto obbligatorio. L'obbligazione divisibile è quella che ha per oggetto una prestazione suscettibile di divisione per natura o perché tale è stata considerata dalle parti contraenti.
Applicando tale criterio al caso di pluralità di debitori o creditori, l'obbligazione divisibile è quella che consente al singolo concreditore di richiedere solo la sua parte ed al singolo condebitore di dare solo la sua parte.
L'obbligazione è, invece, indivisibile quando la prestazione ha ad oggetto un bene che, per sua natura o per volontà delle parti, non è suscettibile di frazionamento in parti omogenee. Al riguardo, l'art. 1317 c.c. prescrive che le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle stesse norme delle obbligazioni solidali, con la conseguenza che ogni debitore è obbligato ad eseguire per intero la prestazione al creditore e ogni creditore può esigere l'intera prestazione dal debitore. Ciò nonostante, la solidarietà si differenzia dalla indivisibilità, in quanto mentre la prima ha lo scopo di facilitare la riscossione del credito, la seconda è solo conseguenza dell'indivisibilità del suo oggetto.
Ancora, va evidenziato che l'obbligazione solidale, alla luce di quanto innanzi precisato, non va confusa con l'obbligazione cumulativa, alternativa e facoltativa.
L'obbligazione cumulativa si ha quando il debitore è tenuto ad eseguire due o più prestazioni. Il debitore si libera dell'obbligazione 5