Elementi di Diritto della Circolazione Stradale e Documenti di Circolazione

Slide da Formaospol su Elementi di Diritto della Circolazione Stradale e Documenti di Circolazione. Il Pdf, utile per concorsi pubblici in Diritto, tratta argomenti come patenti, assicurazioni e revisioni, con dettagli sulle sanzioni per guida senza patente.

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37 pagine

ELEMENTI DI DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
I DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE
Dott. Raoul De Michelis
LEZIONE 2
www.formaospol.it
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Documenti per la circolazione stradale
Patenti di guida
Copertura assicurativa dei veicoli
Revisione dei veicoli
Argomenti trattati

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ELEMENTI DI DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

I DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE

Dott. Raoul De Michelis

LEZIONE 2

www.formaospol.itArgomenti trattati

  • Documenti per la circolazione stradale
  • Patenti di guida
  • Copertura assicurativa dei veicoli
  • Revisione dei veicoli

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I documenti necessari alla circolazione

Art. 180 - Possesso dei documenti di circolazione e di guida

1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:

a) la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;

b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonché lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 115, comma 2;

c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;

d) il certificato di assicurazione obbligatoria.

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Mancanza dei documenti

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42,00 a euro 173,00. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 26,00 a euro 102,00.

8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

Invito ad esibire il documento mancante

  • La sola mancanza del documento costituisce violazione amm.va sanzionata dal comma 7.
  • Dalla mancanza dei documenti discende l'obbligo di esibirli successivamente ad un organo di polizia.
  • Pertanto, all'atto della contestazione della violazione di cui ai commi 1 e 7 del Codice della Strada è necessario indicare tale obbligo. Una formula da utilizzare potrebbe essere: AL TRASGRESSORE VIENE INTIMATO DI ESIBIRE, PRESSO UN COMANDO DI POLIZIA, IL DOCUMENTO MANCANTE ENTRO 15 GIORNI DALLA DATA DI CONTESTAZIONE. IN CASO DI MANCATA ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO VERRANNO APPLICATE LE SANZIONI PREVISTE DALL'ART. 180, 8 COMMA DEL CODICE DELLA STRADA.

Presentazione dei documenti

  • Il trasgressore deve presentare presso un Comando di Polizia il documento mancante.
  • Il Comando che riceve il documento deve redigere il verbale di esibizione conforme all'art. 376 del Regolamento di attuazione. Copia del verbale va consegnato al trasgressore. Se il Comando ove avviene l'esibizione è diverso da quello accertatore, il primo provvede alla trasmissione.
  • Il Comando che ha accertato la prima violazione (180 comma 1 e 7) verifica la rispondenza dei documenti esibiti in relazione alla data del primo accertamento ed ai relativi requisiti e provvede alla relativa verbalizzazione. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

Adempimenti d'ufficio

Art. 180, 8º comma - Il periodo

Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

Quindi a seguito dell'esibizione del documento mancante, si provvede all'applicazione delle sanzioni relative alla mancanza, ad esempio:

  • Art.80: circolazione con revisione scaduta
  • Art. 126: circolazione con patente scaduta di validità
  • Art. 116: guida senza patente, patente revocata, o patente di cat.diversa
  • Art. 193: circolazione senza o con assicurazione scaduta

Le patenti di guida

La patente di guida italiana è:

  • Titolo abilitativo alla guida di veicoli;
  • Documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 35 del DPR 445/2000

Dpr 445/200 Articolo 35 - Documenti di identità e di riconoscimento

1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2.

2. Sono equipollenti alla carta di identità: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché' munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

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Art. 116 del Codice della Strada

1. Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis.

15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.

17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI.

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Patenti

  • Per condurre qualsiasi veicolo è necessaria la patente di guida della corrispondente categoria;
  • In adeguamento alla normativa europea, abbiamo oggi 15 categorie di patenti;
  • Patente di categoria AM è valida per condurre i ciclomotori;
  • Violazione dell'art. 116 commi 15 e 17 CdS anche per la conduzione di veicoli di categoria diversa (salvo eccezioni di cui al comma 15-bis del 116 CdS);
  • Reato in caso di recidiva;
  • Reato per persone sottoposte a misure di prevenzione.

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Guida senza patente

Art. 1. Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria ed esclusioni

1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.

( ... )

5. La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al primo comma, è così determinata:

a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000;

b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000;

c) da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda superiore nel massimo a euro 20.000.

DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 8 Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.

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Guida senza patente - sanzione amm.va

Dal 6 febbraio 2016 coloro che guidano:

  • Senza aver mai conseguito la patente di guida;
  • con patente di guida di categoria diversa rispetto al veicolo condotto (salvo le eccezioni dell'art. 116 comma 15-bis);
  • con patente revocata;
  • con patente extracomunitaria residente in Italia da oltre un anno con patente scaduta di validità (art.135 comma 11);
  • Guida di macchina agricola senza aver mai conseguito la patente (art.124 comma 4);
  • Titolare di patente estera che guida nonostante il provvedimento di inibizione alla guida in Italia (art. 135 comma 7 e 136-ter comma 3)

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA 5.100,00 € a 30.599,00 € Pagamento entro 5 giorni: 3.570,00

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Guida senza patente - violazione penale

Art. 116 comma 15 CdS Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno.

  • La recidiva della guida senza patente, avendo come pena oltre all'ammenda anche l'arresto, non rientra tra i reati depenalizzati.
  • In caso di recidiva nel biennio, va notiziata l'A.G. competente per territorio con notizia di reato ai sensi dell'art. 347 Cpp.
  • L'art. 5 del D.Lgs. 8/2016 stabilisce che per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato.

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La recidiva: quando si verifica

Art. 8-bis della Legge 689/81

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole.

( ... )

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

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