Diritto Penale: Responsabilità, Reati Ambientali e Frode in Commercio

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DIRITTO PENALE
Cadoppi - Veneziani
Sentenza modulo Responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro
Sez.4, Sentenza del 2015 - Infortuni sul lavoro
In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravati sul
datore di lavoro, possono essere trasferiti ad altri soggetti a condizione che il relativo atto di delega:
1. Riguardi un ambito definito (o non l’intera gestione aziendale);
2. Sia espresso, effettivo e NON equivoco
3. Investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza.
Sez.3, Sentenza del 2015 - Reati ambientali
In tema di reati ambientali, NON È più RICHIESTO (per la validità e l’efficacia della delega di funzioni)
che trasferimento delle stesse sia reso necessario dalle dimensioni dell’impresa o dalle sue esigenze
organizzative.
Sez.3, Sentenza del 2017 - Frode in commercio
Nelle aziende di notevoli dimensioni, i titolari (in materia di effettiva delega di funzioni) rispondono del
reato di frode in commercio, essendo tenuti ad osservare o a far osservare tutte le disposizioni imperative
riguardanti gli aspetti dell’attività aziendale.
RESPONSABILITÀ in materia di SICUREZZA SUL LAVORO (argomento 2)
DELEGA DELLE FUNZIONI: Istituto per il contenimento e l’individuazione della responsabilità dei
soggetti nelle organizzazioni aziendali.
Perché è importante? Perché coinvolge situazioni di imputabilità personale con conseguenze penali.
-> trova riferimento normativo nelle disposizioni sulla prevenzione degli infortuni e dell’igiene sul lavoro.
La RATIO della previsione della delega trova il suo fondamento:
1. In compiti obblighi penalmente sanzionati;
2. Nella conoscenza di regole tecniche;
3. Nella protezione dei beni oggetto di tutela;
4. Nella complessità del fenomeno aziendale;
La disciplina della delega di funzioni, rinvia al D.LGS n.81/2008 (cd TESTO UNICO in Materia di
TUTELA della SALUTE e SICUREZZA sul LAVORO).
L’Art.16 prevede LIMITI e CONDIZIONI:
- La delega deve risultare da atto scritto recante data certa;
- la delega deve attribuire al delegato i poteri di organizzazione, gestione controllo;
- la delega deve attribuire al delegato l’autonomia di spese necessarie allo svolgimento delle
funzioni delegate;
- la delega deve essere ACCETTATA dal delegato per ISCRITTO;
- IL DELEGATO DEVE POSSEDERE I REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ ED
ESPERIENZA;
IL LEGISLATORE ha voluto estendere la NORMATIVA in tema di sicurezza e infortuni sul LAVORO ad
ogni DATORE DI LAVORO, PUBBLICO o PRIVATO. Questa EQUIPARAZIONE tra LAVORO
PUBBLICO E PRIVATO EMERGE anche nel DECRETO:
Nell’applicazione della disciplina del T.U. in materia di salute e sicurezza a tutti i settori di attività,
privati e pubblici pubblici (Art. 3 comma 1);
Nella definizione di LAVORATORE (art.2 lett.A) = persona che svolge un’attività lavorativa
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato.
CARATTERISTICHE DELEGA:
1. Deve essere sempre PUNTUALE e PRECISA;
2. Deve investire un SOGGETTO IDONEO E PROFESSIONALMENTE QUALIFICATO per lo
svolgimento delle sue funzioni;
3. Deve avere la FORMA DELL’ATTO SCRITTO AB SUBSTANTIAM, munito di DATA CERTA;
4. È sottoposta a PUBBLICITÀ ADEGUATA e TEMPESTIVA allo scopo di:
- Rendere letto l’affidamento dell’incarico persona ben individuata;
- Evitare indebite e/o compiacenti sostituzioni di responsabilità.
La giurisprudenza della CORTE DI CASSAZIONE richiede che il SOGGETTO DELEGATO abbia:
1. Necessarie CONOSCENZE TECNICO-SCIENTIFICHE in materia di sicurezza sul lavoro;
2. ESPERIENZA nell’organizzazione dei presidi antinfortunistici nei luoghi di lavoro;
3. COMPETENZA nel SETTORE DELLA SICUREZZA.
Resta da analizzare la RESPONSABILITÀ PENALE connessa all’OBBLIGO di VIGILANZA del delegante
nei confronti dell’operato del delegato. Ci sono 2 tesi:
1. FUNZIONALE-OGGETTIVA: la delega di funzioni determinerebbe un EFFETTO DI
RESPONSABILITÀ per il SOGGETTO DELEGATO e un EFFETTO LIBERATORIO per il
DELEGANTE;
2. FORMALE-SOGGETTIVA: la titolarità dell’obbligo di sicurezza permane in capo al DELEGANTE
anche in presenza di una delega di funzioni. Essa esclude l’efficacia liberatoria per il delegante.

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DIRITTO PENALE

Cadoppi - Veneziani

Sentenza modulo Responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro

Sez.4, Sentenza del 2015 - Infortuni sul lavoro In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravati sul datore di lavoro, possono essere trasferiti ad altri soggetti a condizione che il relativo atto di delega:

  1. Riguardi un ambito definito (o non l'intera gestione aziendale);
  2. Sia espresso, effettivo e NON equivoco
  3. Investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza.

Reati ambientali

Sez.3, Sentenza del 2015 - Reati ambientali In tema di reati ambientali, NON È più RICHIESTO (per la validità e l'efficacia della delega di funzioni) che trasferimento delle stesse sia reso necessario dalle dimensioni dell'impresa o dalle sue esigenze organizzative.

Frode in commercio

Sez.3, Sentenza del 2017 - Frode in commercio Nelle aziende di notevoli dimensioni, i titolari (in materia di effettiva delega di funzioni) rispondono del reato di frode in commercio, essendo tenuti ad osservare o a far osservare tutte le disposizioni imperative riguardanti gli aspetti dell'attività aziendale.

RESPONSABILITÀ in materia di SICUREZZA SUL LAVORO (argomento 2)

DELEGA DELLE FUNZIONI: Istituto per il contenimento e l'individuazione della responsabilità dei soggetti nelle organizzazioni aziendali. Perché è importante? Perché coinvolge situazioni di imputabilità personale con conseguenze penali. -> trova riferimento normativo nelle disposizioni sulla prevenzione degli infortuni e dell'igiene sul lavoro.

Ratio della previsione della delega

La RATIO della previsione della delega trova il suo fondamento:

  1. In compiti obblighi penalmente sanzionati;
  2. Nella conoscenza di regole tecniche;
  3. Nella protezione dei beni oggetto di tutela;
  4. Nella complessità del fenomeno aziendale;

Disciplina della delega di funzioni

La disciplina della delega di funzioni, rinvia al D.LGS n.81/2008 (cd TESTO UNICO in Materia di TUTELA della SALUTE e SICUREZZA sul LAVORO). L'Art. 16 prevede LIMITI e CONDIZIONI:

  • La delega deve risultare da atto scritto recante data certa;
  • la delega deve attribuire al delegato i poteri di organizzazione, gestione controllo;
  • la delega deve attribuire al delegato l'autonomia di spese necessarie allo svolgimento delle funzioni delegate;
  • la delega deve essere ACCETTATA dal delegato per ISCRITTO;
  • IL DELEGATO DEVE POSSEDERE I REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ ED ESPERIENZA;

Estensione della normativa

IL LEGISLATORE ha voluto estendere la NORMATIVA in tema di sicurezza e infortuni sul LAVORO ad ogni DATORE DI LAVORO, PUBBLICO o PRIVATO. Questa EQUIPARAZIONE tra LAVORO PUBBLICO E PRIVATO EMERGE anche nel DECRETO:

  • Nell'applicazione della disciplina del T.U. in materia di salute e sicurezza a tutti i settori di attività, privati e pubblici pubblici (Art. 3 comma 1);
  • Nella definizione di LAVORATORE (art.2 lett.A) = persona che svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato.

CARATTERISTICHE DELEGA

  1. Deve essere sempre PUNTUALE e PRECISA;
  2. Deve investire un SOGGETTO IDONEO E PROFESSIONALMENTE QUALIFICATO per lo svolgimento delle sue funzioni;
  3. Deve avere la FORMA DELL'ATTO SCRITTO AB SUBSTANTIAM, munito di DATA CERTA;
  4. È sottoposta a PUBBLICITÀ ADEGUATA e TEMPESTIVA allo scopo di:
    • Rendere letto l'affidamento dell'incarico persona ben individuata;
    • Evitare indebite e/o compiacenti sostituzioni di responsabilità.

Requisiti del soggetto delegato

La giurisprudenza della CORTE DI CASSAZIONE richiede che il SOGGETTO DELEGATO abbia:

  1. Necessarie CONOSCENZE TECNICO-SCIENTIFICHE in materia di sicurezza sul lavoro;
  2. ESPERIENZA nell'organizzazione dei presidi antinfortunistici nei luoghi di lavoro;
  3. COMPETENZA nel SETTORE DELLA SICUREZZA.

Responsabilità penale e obbligo di vigilanza

Resta da analizzare la RESPONSABILITÀ PENALE connessa all'OBBLIGO di VIGILANZA del delegante nei confronti dell'operato del delegato. Ci sono 2 tesi:

  1. FUNZIONALE-OGGETTIVA: la delega di funzioni determinerebbe un EFFETTO DI RESPONSABILITÀ per il SOGGETTO DELEGATO e un EFFETTO LIBERATORIO per il DELEGANTE;
  2. FORMALE-SOGGETTIVA: la titolarità dell'obbligo di sicurezza permane in capo al DELEGANTE anche in presenza di una delega di funzioni. Essa esclude l'efficacia liberatoria per il delegante.

Teoria organica

Per individuare il soggetto destinatario delle norme penali in tema di infortuni sul lavoro, è stata elaborata la TEORIA ORGANICA: Il soggetto ATTIVO del REATO è colui che ha la possibilità concreta di ledere gli interessi tutelati, ovvero di impedire il cagionarsi dell'evento dannoso.

Datore di lavoro

L'Art.2, C2, lett.B del DLGS n.81/2008 stabilisce che il DATORE di LAVORO è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore è che ha la responsabilità dell'organizzazione stessa. La nozione di DATORE DI LAVORO comprende:

  1. IMPRENDITORE, ai sensi dell'ART.2082 cc;
  2. SOGGETTO RESPONSABILE dell'IMPRESA;
  3. DATORE DI LAVORO di FATTO.

Soggetti destinatari degli obblighi

I SOGGETTI DESTINATARI degli obblighi derivati dalla normativa antinfortunistica sono:

A) DATORE DI LAVORO; B) DIRIGENTE; C) PREPOSTO; D) PREPOSTO DI FATTO (esercita i poteri giuridici agli altri 3).

Sub-delega

Inoltre, è ammessa anche la SUB-DELEGA: il COMMA 3 BIS dell'ART.16 dispone che: il soggetto DELEGATO può DELEGARE SPECIFICHE FUNZIONI in materia di SALUTE E DI SICUREZZA SUL LAVORO. Essa, deve rispondere agli stessi REQUISITI di validità ed efficacia della DELEGA. -> È necessaria IN PIÙ una previa INTESA tra DELEGANTE E DELEGATO. È VIETATA una SUB-DELEGA di cd "SECONDO GRADO". È necessario che la SUB-DELEGA abbia il carattere della SPECIFICITÀ (=deve essere riferita a specifiche funzioni). In conclusione, si afferma che A SEGUITO DI UN INFORTUNIO SUL LAVORO, IL DATORE DI LAVORO POTRÀ TROVARSI INDAGATO O IMPUTATO DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI COLPOSE, SE NON HA ADEMPIUTO AI DOVERI DI CUI ALL'ART. 16 del DLGS. n.81/2008.

INTRODUZIONE al DIRITTO PENALE

DIRITTO PENALE = branca del DIRITTO PUBBLICO le cui NORME riguardano i REATI e le SANZIONI PENALI. I REATI si dividono, nel nostro sistema positivo, in:

  • DELITTI e
  • CONTRAVVENZIONI.

> Le SANZIONI PENALI comprendono sia le PENE che le MISURE di SICUREZZA.

DIRITTO PENALE e DIRITTO CIVILE

È dalla sanzione che si può capire se si versi nell'una o nell'altra. Le SANZIONI PENALI sono elencate dal codice penale (art.22 ss) e sono ERGASTOLO, RECLUSIONE E MULTA (per i DELITTI) e ARRESTO e AMMENDA (per CONTRAVVENZIONI). -> ERGASTOLO, RECLUSIONE E ARRESTO sono le cd PENE DETENTIVE (presuppongono la detenzione del condannato). -> MULTA E AMMENDA sono le cd PENE PECUNIARIE (consistono nell'obbligo di pagamento di una somma di denaro). Le sanzioni nel diritto penale SEVERE e hanno NATURA PUNITIVA. Invece, nel diritto civile sono meno severe e non hanno una natura punitiva. La differenza tra i due diritti si estende anche ILLECITI. REATO E TORTO CIVILE sono entrambi " FATTI ILLECITI":

  • Il REATO è un illecito che danneggia la società;
  • Il TORTO CIVILE implica un danno tra privati.

DIRITTO PENALE e DIRITTO AMMINISTRATIVO

Il criterio distintivo si basa sui nomi diversi delle sanzioni. Nel diritto amministrativo NON sono previste PENE DETENTIVE E PENE PECUNIARIE (SANZIONI PENALI). Non prendono né il nome di multa né il nome di ammenda, ma si chiamano tout court Sanzione Amministrativa o Pecuniaria. Quanto agli ILLECITI, si tratta in entrambi i casi di illeciti che interessano la COLLETTIVITÀ. Quanto alle SANZIONI, entrambe hanno CARATTERE PUNITIVO. (Illecito penale è più grave dell'illecito amministrativo).

DIRITTO PENALE e DIRITTO PROCESSUALE PENALE

  • Il diritto PENALE si occupa dei delitti e delle pene, ossia dei reati e delle sanzioni penali.
  • Il diritto PROCESSUALE penale predispone le REGOLE PROCESSUALI per accertare i reati commessi e per irrogare le sanzioni ad essi conseguenti. Esso è disciplinato dal CODICE di PROCEDURA PENALE.

DIRITTO PENALE e DIRITTO PENITENZIARIO

Il diritto penitenziario riguarda norme che riguardano specificatamente la pena, in particolare quelle che riguardano le modalità di esecuzione della pena che sono disciplinate dal cd ORDINAMENTO PENITENZIARIO.

DIRITTO PENALE e DIRITTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Si tratta di MISURE quali:

  1. il RIMPATRIO con foglio di via obbligatorio;
  2. La SORVEGLIANZA SPECIALE della pubblica sicurezza;
  3. Divieto ed obbligo di soggiorno etc ...

Queste sono destinate ad essere applicate a soggetti che sono PERICOLO, ma in assenza della commissione di un reato. Distinzione fondamentale tra questi due diritti sta proprio nel fatto che presupposto per l'irrogazione della PENA CRIMINALE È la realizzazione di un REATO. Per l'applicazione di queste misure preventive, ciò non occorre. DIRITTO PENALE: denominato anche DIRITTO CRIMINALE in quanto si occupa dei CRIMINI (o reati) e dunque degli illeciti più gravi. OBIETTIVO: PROTEZIONE DELLA COLLETTIVITÀ DAL CRIMINE. È il diritto che più ha a che fare con la cd SICUREZZA SOCIALE. Il diritto penale nasce dalla necessità dell'ordinamento giuridico di reagire contro il crimine, cercando di limitarlo per proteggere la società civile. Per perseguire questo fine, crea problemi sul GARANZIA, ovvero: L'inflizione di pene severe è produttiva di perdite di diritti inalienabili dei cittadini, quali la stessa libertà personale. -> in generale, il diritto penale deve destreggiarsi tra due opposte esigenze:

  • Quella della SICUREZZA SOCIALE e quella della GARANZIA.

Il perseguimento della prima, ridurrebbe la seconda. Il rispetto della seconda, vanificherebbe la prima. Ancora oggi, è vigente in Italia il codice Rocco del 1930. Oggi, Il codice è formato da 734 articoli ed è diviso in 3 libri: INSRERISCI SCANSIONE

PARTE PRIMA - I PRINCIPI COSTITUZIONALI

La costituzione italiana detta numerosi principi fondamentali per il nostro diritto penale.si citano, in particolare, il principio di legalità, di offensivi e di colpevolezza.

Principio di legalità

Il principio di LEGALITÀ (articolo 25, comma due, Cost.) = Principio in base al quale nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto, legge che chiaramente deve vietare la commissione di quel fatto è che deve prevedere una pena in caso di trasgressione del divieto. Il principio si propone come principio garantistico. Il diritto penale implica da un lato la restituzione della libertà dei cittadini, poiché vieta la commissione di determinate azioni, e dall'altro comporta l'uso di pesanti sanzioni. -> il cittadino deve essere garantito contro gli abusi che lo Stato potrebbe fare del diritto penale. Questo diritto, usato al di fuori del principio di legalità, si trasformerebbe in un puro uso della violenza e della forza da parte dello Stato verso i cittadini. Il principio di Legalità è costituito da 3 SOTTO PRINCIPI:

  • PRINCIPIO DI RISERVA DI LEGGE;
  • DI IRRETROATTIVITÀ e
  • Di DETERMINATEZZA.

Principio di riserva di legge

1. Principio di RISERVA DI LEGGE: la costituzione, dunque, dispone all'articolo 25, comma 2, che l'unica fonte del diritto in materia penale è la legge. La RISERVA di LEGGE è ASSOLUTA. La riserva ASSOLUTA si distingue dalla RISERVA RELATIVA in quanto nell'ambito dell'assoluta la legge deve disciplinare ogni aspetto della materia, mentre nell'ambito della relativa il legislatore deve solamente fissare le linee fondamentali della materia. Per legge si deve intendere la legge in senso formale o materiale? In senso materiale in sintonia con il principio di misura di legge solo se di esse non si è abusasse nella prassi governativa-parlamentare. Visto che, viceversa, tali abusi sono molto frequenti, sarebbero preferibili le sole leggi in senso formale. Attualmente, il principio di riserva di legge espresso dalla nostra costituzione attribuisce al SOLO PARLAMENTO ITALIANO la potestà normativa in materia penale. *A differenza del diritto civile, la consuetudine non può avere il valore di fonte nel diritto penale perché questo produrrebbe una violazione della riserva di legge.

Principio di irretroattività

2. Principio di IRRETROATTIVITÀ: È sancito dall'Art. 25, comma 2 Cost, e Art. 2, comma 1, CP. Il principio comporta il divieto della retroattività della legge penale: il legislatore, non può confezionare una legge penale per punire fatti già commessi in precedenza. Può solo predisporre pene per fatti ancora da commettere. Il principio si estende anche al caso in cui legislatore si limiti a prevedere un aumento di pena. Fondamentale è il concetto di certezza del diritto. È necessario che il cittadino, nel momento in cui si accinge ad agire, sia posto in grado di essere "certo" che la sua azione non sarà trattata peggio dall'ordinamento di quanto non lo sia nel momento in cui egli commette il fatto. La certezza del diritto è connessa a un profilo di GARANZIA: IL CITTADINO HA DIRITTO A NON ESSERE TRATTATO PEGGIO RISPETTO A COME COME VIENE TRATTATO DALLA LEGGE IN VIGORE NEL MOMENTO IN CUI EGLI COMME TE IL FATTO. IL CITTADINO HA DIRITTO DI ESSERE SICURO DEL FATTO CHE, IN FUTURO, IL LEGISLATORE NON POTRÀ MAI PEGGIORARE IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO.

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