Nozioni di base in materia ambientale, lezioni sul DLGS 152/2006

Slide da Concorsando.it su Nozioni di base in materia ambientale (Lezioni sul DLGS 3 aprile 2006 n. 152 e ss. modificazioni). Il Pdf offre lezioni fondamentali sul diritto ambientale, con focus sul DLGS 152/2006, ideale per la preparazione a concorsi pubblici in Diritto.

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Nozioni di base in materia ambientale (Lezioni sul
DLGS 3 aprile 2006 n. 152 e ss. modificazioni)
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Lezione n. 1: 1) La complicata nozione di «ambiente»;
2) L inquadramento costituzionale; 3) L’avvento del
DLGS n. 152/2006; 4) L’ambito di applicazione delle
norme in materia ambientale; 5) Le finalità della tutela
ambientale nella legislazione vigente.

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Nozioni di base in materia ambientale

Nozioni di base in materia ambientale (Lezioni sul
DLGS 3 aprile 2006 n. 152 e ss. modificazioni
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1Lezione n. 1: 1) La complicata nozione di «ambiente»;
2) L' inquadramento costituzionale; 3) L'avvento del
DLGS n. 152/2006; 4) L'ambito di applicazione delle
norme in materia ambientale; 5) Le finalità della tutela
ambientale nella legislazione vigente.
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La complicata nozione di ambiente

2LA COMPLICATA NOZIONE DI AMBIENTE
Non vi è una definizione giuridica di «ambiente» all'interno della nostra legislazione,
attesa la complessità dell'argomento che si sta trattando. Si può, alla luce dell'intervento
della dottrina e della giurisprudenza degli ultimi 50 anni, tracciare una definizione
minima: «ambiente» è un sistema complesso, articolato, in continua evoluzione che va
definito attraverso il rapporto con le esigenze sociali dell'umanità e del territorio, sotto
la lente dei progressi scientifici, inclusi quelli del diritto. In ultimo, «di volta in volta» si
traccerà la nozione «ambiente» la cui finalità non deve discostarsi dalla salvaguardia
della vita dei consociati, dalla difesa del patrimonio paesaggistico, dalla protezione
dall'inquinamento.
Un tempo l'ambiente sembra avere una definizione a colpo d'occhio netta e chiara,
coincidente con la natura; oggi, invece, deve fare i conti con l'ecosistema e le
biodiversità!
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La nozione di ambiente secondo Giannini

3LA COMPLICATA NOZIONE DI AMBIENTE
Secondo una dottrina (Giannini), la nozione di «ambiente» va, comunque,
rapportata a tre momenti importanti e fondamentali: 1) tutela degli elementi
paesaggistici e culturali; 2) problema dell'inquinamento in relazione alla difesa
del suolo, dell'aria, dell'acqua; 3) rapporto con l'urbanistica e il governo del
territorio.
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Inquadramento costituzionale

4INQUADRAMENTO COSTITUZIONALE
NUOVO ART. 9 della Carta Costituzionale del 1948: «I. La Repubblica
promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. II. Tutela
il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. III. Tutela
l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future
generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli
animali
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Introduzione del nuovo Articolo 9 della Costituzione

5INQUADRAMENTO COSTITUZIONALE
Il nuovo Art. 9 della Costituzione è stato introdotto dalla recentissima legge
costituzionale n. 1 del 11 febbraio 2022, che aggiunto il comma 3 («Tutela
l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future< generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli
animali.»). A ciò si aggiunge una leggera modifica dell'art. 41 Cost. per cui
l'esercizio della attività economica privata non deve contrastare con la salute
e l'ambiente. Inoltre il legislatore costituzionale ha precisato che «l'attività
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini
sociali e ambientali».
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Valore primario dell'ambiente e tutela degli animali

6INQUADRAMENTO COSTITUZIONALE
Il nuovo Art. 9 della Costituzione inquadra non solo la tutela dell'ambiente, ma
anche dell'ecosistema e delle biodiversità. In sostanza con questa nuova
terminologia la riforma costituzionale mira a considerare l'ambiente come un
valore primario costituzionalmente protetto; un valore che contiene una tutela
rivolta ai posteri, ossia alle generazioni future e si tratta di una formulazione
assolutamente innovativa nel testo costituzionale he ha recepito le direttive
europee. Stessa cosa vale per l'inserimento della tutela degli animali che
vengono (finalmente!) considerati essere senzienti e ciò spingerà il nostro
legislatore soprattutto penale ad apporre delle modifiche al codice, tutelando
ancora più profondamente gli animali.
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Coordinamento dell'Articolo 9 con altri articoli costituzionali

7INQUADRAMENTO COSTITUZIONALE
L'art. 9 per esprimere tutta la sua efficacia va coordinato con gli art. 32 e 117
della Costituzione: il primo tutela il diritto alla salute; il secondo, alla lettera s),
afferma che lo «Stato ha legislazione esclusiva sulla tutela dell'ambiente,
sull'ecosistema e sui beni culturali».
La Sentenza della Corte Costituzionale n. 210/1987 ha riconosciuto alla nozione
di «ambiente» la sussistenza di un «diritto fondamentale della persona e di un
interesse fondamentale della collettività»
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L'avvento del DLGS n. 152 del 2006

8L'AVVENTO DEL DLGS N. 152 DEL 2006
Prima dell'avvento del decreto legislativo del 2006, vi è stata una copiosa legislazione
sulla materia ambientale che è partita dall'epoca fascista (leggi nn. 1497/1939 e 1089/1939
sulla protezione delle bellezze naturali e sulla tutela delle cose in senso artistico e storico),
ha attraversato la c.d. «Prima Repubblica» (la famosa legge «antismog» del 13 luglio
1966, n. 615 - che rivoluzionò la tutela ambientale dell'aria -; la legge del 19 dicembre
1975, n. 875 - sulla tutela delle acque marine -; il d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 - con
trasferimento alle regioni di funzioni amministrative connesse all'interesse ambientale -; la
legge 8 luglio 1986, n. 349 - con cui si istituì il Ministero dell'ambiente - il D.lgs. N.
112/1998 - sul federalismo ammnistrativo anche in tema di ambiente e natura e, per la
prima volta, la gestione dei rifiuti conferiti a regioni ed enti locali -) fino ad approdare,
appunto, al decreto legislativo del 2006 in commento.
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Ambito di applicazione delle norme in materia ambientale

9L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA
AMBIENTALE
Il decreto legislativo del 2006 non è stato esente da modificazioni partendo dai c.d.
«decreti correttivi» n. 4/2008, n. 128/2010, n. 46/2014 fino ad arrivare agli ultimi
interventi di legge modificativi n. 108/2021, m. 233/2021, n.60/2022 e n. 79/2022, entrato
in vigore a luglio di quest'anno.
Il testo del decreto è composto da circa 400 articoli ed è diviso in sei parti:
Una prima parte dedicata alle disposizioni comuni, in particolare l'individuazione
dell'ambito di applicazione, delle finalità della legge, i criteri per l'adozione dei
provvedimenti successivi;
Una seconda parte relativa alle procedure per la valutazione ambientale strategica (c.d.
VAS), la valutazione di impatto ambientale (VIA), l'autorizzazione ambientale integrata
(AIA);
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Struttura del decreto legislativo 2006

10L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME IN
MATERIA AMBIENTALE
Una terza parte volta a disciplinare le norme in materia di difesa del suolo relative alla
lotta contro la desertificazione, a tutela dei distretti idrografici, della tutela delle acque
dall'inquinamento, della tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi, gestione delle
risorse idriche;
Una quarta parte dedicata alla gestione dei rifiuti e degli imballaggi, la bonifica dei siti
inquinanti e il relativo sistema sanzionatorio;
Una quinta parte disciplina la tutela dell'aria, la riduzione delle emissioni in atmosfera e
gli impianti termici civili di combustibili;
Una sesta e ultima parte che reca le norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni
ambientali, la prevenzione e il ripristino dell'ambiente.
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Criticità e modifiche del decreto 2006

11L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME IN
MATERIA AMBIENTALE
Critica: dal testo del decreto del 2006 emergevano palesemente delle difficoltà di
raggiungere l'obiettivo della razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti in
particolare autorizzatori e del coordinamento tra le amministrazioni, lasciando il
primigenio testo spesso nel pantano della burocrazia. Inoltre numerose erano le materia
non trattate dal testo normativo come la gestione delle aree naturali non protette, la
conservazione di taluni esemplari di specie protette di flora e di fauna, la tutela e la
salvaguardia delle risorse paesaggistiche dagli incendi boschivi, la tutela venatoria. Il
testo-base, pertanto, subirà, come detto in precedenza, numerosi interventi legislativi
correttivi che ne modificheranno la parte originaria, denunciando così l'incompletezza del
testo legislativo del 2006.
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Finalità della tutela ambientale nella legislazione vigente

12LE FINALITA' DELLA TUTELA AMBIENTALE NELLA
LEGISLAZIONE VIGENTE
L'Art. 2 del decreto indica le finalità della legge che ha «come obiettivo primario la
promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia
ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale
delle risorse naturali», tutto ciò nel rispetto della Costituzione e della legislazione europea,
ma anche di quella regionali e degli altri enti locali.
Le finalità dovranno rispondere a diversi principi di livello europeo: 1) Principio di
precauzione e dell'azione preventiva; 2) Principio «chi inquina paga»; 3) Principio
dello sviluppo sostenibile; 4) Principi di sussidarietà e di leale collaborazione; 5)
Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo
collaborativo.
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Principi di precauzione, "chi inquina paga" e sviluppo sostenibile

13LE FINALITA' DELLA TUTELA AMBIENTALE NELLA
LEGISLAZIONE VIGENTE
Il Principio di precauzione e dell'azione preventiva è relativo alla gestione del rischio nei casi in cui si
evidenzino indicazioni di effetti negativi sull'ambiente o sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle
piante, ma i dati scientifici disponibili non consentano una valutazione completa del rischio. Si dovrà
procedere, di volta in volta, alla identificazione dei possibili se non potenziali rischi, ad una concreta
valutazione scientifica, tenuto conto di tutti i dati raccolti e della mancanza di quella certezza o alta
probabilità scientifica che permetta di escludere ragionevolmente la presenza dei rischi identificati.
Il Principio «chi inquina paga» risponde, letteralmente, al suo significato: il soggetto che ha inquinato
l'ambiente è responsabile della sua azione od omissione che ha causato l'inquinamento e deve pagare per
rimediare al torto, con il pagamento dei danni causati alla parte offesa.
Il Principio dello sviluppo sostenibile consiste nel fatto che lo sviluppo dell'ordinamento, soprattutto quello
economico, deve sì soddisfare i bisogni dei propri consociati nel presente ma non dovrà compromettere la
possibilità delle generazioni future di soddisfare, a loro volta, i loro bisogni.
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Principi di sussidiarietà e leale collaborazione

14LE FINALITA' DELLA TUTELA AMBIENTALE NELLA
LEGISLAZIONE VIGENTE
Il Principio di sussidarietà è uno dei principi scolpiti nel Trattato della Comunità Europea all'art. 5 per cui
«nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene soltanto se e nella misura in
cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e
possono, dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a
livello comunitario». In sostanza, questo principio permette all'ente di livello superiore di svolgere compiti e
funzioni amministrative solo quando questi non possano essere svolti da un altro, diverso ente di livello
inferiore. Nel nostro ordinamento la sussidarietà è detta «verticale» che mira ad attribuire la generalità delle
competenze e delle funzioni dal governo centrale alle autorità territorialmente più vicine ai cittadini; è detta
«orizzontale» che racchiude la suddivisione dei compiti fra le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati.
Il Principio di leale collaborazione, in ultimo, mira alla cooperazione tra i diversi livelli di governo in
quanto, nonostante le diversità di funzione e struttura, essi fanno pur sempre parte del medesimo
ordinamento.
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