Documento dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia su Tempi del Diritto: Età Medievale, Moderna, Contemporanea. Il Pdf esplora l'evoluzione del diritto, dalle compilazioni giustinianee alle codificazioni illuministiche, con un focus su figure chiave e riforme legislative, utile per lo studio universitario del Diritto.
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La convenzionale partizione storia:
La fine del mondo antico e l'inizio dell'età medievale coincide con l'anno 476 d.C. Per trattare meglio quella che viene definita la fine dell'impero romano d'occidente bisogna fare riferimento a due motivi:
Dopo la vittoria delle truppe del generale Belisario, Giustiniano operò una complessa e ben articolata organizzazione, basata su una fitta schiera di funzionari ben formati: il territorio peninsulare venne diviso in aree amministrative, con capitale a Ravenna, collegata direttamente a Costantinopoli, che divenne la città principale dove risiedeva il rappresentante diretto dell'imperatore il quale aveva alle sue dipendenze i Duchi, ai quali spettava il dominio bizantino italiano, suddiviso in varie circoscrizioni e il prefetto d'Italia. Per quanto scrupolosa, la sua missione portava numerose lacune: in primo luogo Roma, città sempre più in secondo piano, a capo del quale vi era un vescovo che in periodi successivi avrebbe acquisito grandi poteri, la Sicilia, isola di grande importanza strategica, con ampi poteri politici e militari autonomi e svincolata da ogni subordinazione con Ravenna, Venezia, vittima di incursioni da parte dei barbari, il Capitanato d'Italia (Puglia, Lucania, Calabria) e la cosiddetta Pentapoli (Romagna meridionale e Marche) che entrambe godevano di una certa autonomia. Insomma, L'Italia bizantina, anche dopo la vittoria di Giustiniano sugli ostrogoti, se pur poteva vantare una robusta struttura istituzionale sostenuta dall'impero d'oriente, restava comunque una realtà fragile e tutt'altro che uniforme, tanto più che dopo il 568, quando la travolgente penetrazione dei longobardi nel territorio peninsulare aprì una lunga fase di instabilità e di violenta mutazione. -- > Comincia il medioevo.
529 - 534 = Raccolta normativa fra le più importanti ed influenti nella storia ad opera di Giustiniano. Prima di Giustiniano, non si avevano vere e proprie raccolte, si parlava per lo più di codici privati, come nel caso di quello Gregoriano ed Ermogeniano (III secolo), che raccolgono in un più piccolo volumetto una serie di costituzioni ritenute più importanti rispetto alle altre. A queste seguirà qualcosa di più corposo ad opera di Teodosio II, promulgato nel 438, diviso in 16 libri che raccoglie costituzioni da Diocleziano a Teodosio. Giustiniano prende spunto da questi e da tutti i precedenti atti legislativi di maggiore importanza per dare inizio alla sua più grande opera. Il fulcro dell'intera operazione si concetrò su due obiettivi principali di sistemazione, uno riguardante le costituzioni imperiali (leges) e l'altro la preziosa elaborazione dottrinale dei giuristi romani dell'età classica (iura). Nel 529 abbiamo così la prima versione del "codex" ("primus codex Justinianus") composta da 12 libri, a cui ne seguirà un'altra, quella definitiva, nel 534 ("codex Repetitae Praelectionis"), che, con varie integrazioni e adattamenti, raccoglie più di 1500 costituzioni a partire da Adriano fino agli anni stessi di Giustiniano, ricoprendo più ambiti del diritto (privato, ecclesiastico, penale, pubblico, amministrativo). Nel 533 è la volta dei 50 libri del Digesto, forse l'opera più importante di Giustiniano, in cui si selezionano quasi 10000 frammenti di giuristi romani, fra i quali spiccano i nomi di Papiniano, Gaio, Ulpiano, Modestino e Paolo, tutti fioriti tra il II e III secolo, ed è proprio grazie a quest'opera che si è potuta tramandare la sapienza giuridica romana, pur se con evidenti tagli e manipolazioni. Sempre nel 533, in base alle finalità del progetto, ricordiamo anche le "Institutiones", una sintesi di 4 libri, in cui vennero raccolti i concetti fondamentali ai fini della formazione del giovane giurista, secondo la tripartizione (res, personae, actiones) proposta da Gaio in un'analoga opera. Giustiniano non interruppe qui la sua intensa attività legislativa, che continuò fino alla sua morte, avvenuta nel 565. In questo lasso di tempo si accumularono una serie ulteriore di "costitutiones", pubblicate in epoca successiva sotto la denominazione più nota di "corpus iuris civilis", le quali andranno a completare l'imponente produzione normativa. Rimane da tenere presente che comunque, al di là del grande lavoro operato da Giustiniano, i vari imperatori fino a Giustiniano stesso, che hanno fatto del cristianesimo la religione ufficiale dello stato, hanno prodotto una legislazione destinata ad incidere e anzi ad alterare profondamente alcuni valori della cultura romana classica, portandoli sempre di più a perdere di valore ("pater familias"). Per rendere nota l'importanza del "corpus", Giustiniano si impegnò ad estendere il suo ambito di vigenza anche alla parte occidentale dell'impero (che dopo la vittoria contro gli Ostrogoti si limitava alla sola penisola italiana). Il provvedimento con cui si dispose questa estensione fu la celebre "pragmatica sanctio" (554) che l'imperatore Bizantino dichiara di aver promulgato "pro petitione Vigilii" (su richiesta di Vigilio), il vescovo di Roma del tempo. In questo modo si cercò di ridare unificazione e una direzione solida al frammentato impero d'occidente, lavoro che non si portò a termine a causa di un nuovo irreversibile fatto: i Longobardi stavano progressivamente prendendo possesso dell'Italia.
I Longobardi erano solo uno dei tanti popoli germanici che nel IV secolo si stanziavano stabilmente in territorio italiano e in alcuni casi europeo che conservano ancora oggi la stessa denominazione (Sassonia dai Sassoni, Baviera dai Bavari, ecc.). Pur nelle loro identità distintive, questi popoli manifestavano tutti alcuni tratti comuni, fra cui il nomadismo, la propensione militare e alla conquista, l'assenza di una cultura scritta. I barbari, al contrario dei romani, si reggevano su un patrimonio di consuetudini orali, che identificavano principalmente l'etnia della popolazione, quest'ultima considerata come la più importante, per loro era l'appartenenza al gruppo ad identificare i loro usi, costumi e usanze (principio di personalità del diritto) e consideravano perciò innaturale identificare l'ambito di vigenza delle regole sulla base del territorio, come invece era di norma per i romani (principio di territorialità del diritto).
Per quanto riguarda i CONTENUTI DELLE CONSUETUDINI dei singoli popoli, le singole specificità non impediscono di individuare dei valori di fondo condivisi, molto spesso in contrasto con i modelli del mondo romano:
TRE SONO I PIU' IMPORTANTI ESEMPI DI LEGISLAZIONE SCRITTA ADOTTATI DA SOVRANI GERMANICI TRA IL VI E VII SECOLO.