Documento universitario sul diritto di famiglia, analizzando riforme legislative e principi fondamentali. Il Pdf esplora il Codice civile del 1942, la riforma del 1975 e le leggi su riconoscimento e disconoscimento della paternità, utile per studenti di Diritto.
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Diritto di famiglia
Professoressa Cristina Caricato
2023-2024
Margherita Montegiorgi
Il Codice civile è entrato in vigore nel 1942; le nuove norme vengono aggiunte attraverso la tecnica
della novellazione o fuori dal codice come legge speciale in deroga alla legge generale).
Il fenomeno della famiglia istituzionale constiste in rapporti autoritari che riproducono i rapporti
autoritari cdello stato. Diritto privato è il diritto che disciplina rapporti tra consociati, ovvero tra i
privati cittadini, tra cui i rapporti familiari. Fino a poco tempo fa invece il diritto di famiglia era posto
all'interno del diritto pubblico, il che si traduceva proprio nel concetto di famiglia come cellula dello
stato sui cui questo ha potere. Con l'introduzione della costituzione nel 1948 germogliano segni di
libertà per il passaggio da famiglia tradizionale a famiglia costituzionale, e quindi con il passaggio del
diritto di famiglia da diritto pubblico a diritto privato. La corte costituzionale (anni Settanta) ha la
prima importante funzione di decidere se le norme vigenti sono conformi alla costituzione rispetto al
diritto vigente (=diritto positivo, ius positum).
Si
esprime
preferenza
legislatore
su
modello
famiglia
fondato
su
matrimonio
(1)La repubblica riconosce i diritti
della famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio.
(2)Il
matrimonio
è
ordinato
sull'uguaglianza morale e giuridica dei
coniugi, con i limiti stabiliti dalla
legge a garanzia dell'unità familirare.
Il termine "società" è usato come
sinonimo
di
"forma
di
organizzazione della convivenza
umana"; più adatto però sarebbe
stato il termine "associazione".
L'espressione "naturale" invece
enuncia il riconoscimento dello
Stato che la famiglia è un fatto di
natura
nè
sopprimibile nè
coercibile.
Quindi la "società naturale" trova
pieno riconoscimento giuridico
ove sia fondata sul matrimonio,
coerentemente con il
dettato
etico-sociale e religioso.
Figli nati fuori dal
matrimonio = figli
natinel matrimonio
(doveri dei genitori)
-> Articolo 147 c.c.
(1)È dovere e diritto dei genitori
mantenere, istruire ed educare i figli,
anche se nati fuori dal matrimonio.
(2)Nei casi di incapacità dei genitori,
la legge provvede a che siano assolti
dai loro compiti.
Combinato disposto
(due disposizioni applicate in
maniera congiunta)
(1)La repubblica riconosce e
garantisce i diritti dell'uomo, sia
come singolo sia nelle formazioni
(3)La legge assicura ai figli nati fuori
del matrimonio ogni tutela giuridica e
sociale, compatibile con i diritti dei
memebri della famiglia leggitima.
(4)La legge detta le norme e i limiti
per la ricerca della paternità.
sociali ove si
svolge la sua
personalità,
e
richiede
l'adempimento
dei
doveri
inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale.
Agevolazioni
alla
formazione
della
famiglia
con
particolare riguardo
alle
famiglie
numerose.
(1)La repubblica agevola con misure
economiche e altre provvidenze la
formazione
della
famiglia
e
l'adempimento dei compiti relativi,
con particolare riguardo alle famiglie
numerose.
(2)Protegge la maternità, l'infanzia e
la gioventù, favorendo gli istituti
necessari a tale scopo.
Tutela
donna
lavoratrice
(1)La donna lavoratrice ha gli stessi
diritti e, a parità di lavoro, le stesse
retribuzioni che spettano al lavoratore.
Le condizioni di lavoro devono
consentire l'adempimento della sua
essenziale
funzione
familiare e
assicurare alla madre e al bambino una
speciale adeguata protezione.
Il gruppo familiare è la prima aggregazione di soggetti e può assumere varie forme:
La famiglia è un insieme di persone legate da reciproco affetto e solidarietà, vincoli che assumono
anche rilevanza giuridica essendo la prima forma di convivenza organizzata che compone
l'organizzazione sociale complessiva.
L'ordinamento statale si limita a riconoscere il gruppo familiare, ma prima ancora che istituto
giuridico, la famiglia è appunto istituzione naturale (Art. 29 Cost.). L'idea jemoliana vede la famiglia
come un'isola solo lambita dal mare del diritto. Nel mutato contesto socio-culturale appare doveroso
considerare la famiglia come formazione sociale nel quale l'individuo svolge la propria personalità
(Art. 2 Cost.) e tale deve essere considerata anche l'unione stabile di due persone dello stesso sesso.
Per tenere conto della mutata realtà sociale si è passati pertanto all'immagine dell'arcipelago
familiare, che consente di porre in evidenza come oggi non esiste più un solo modello di famiglia, e
rimarca il concetto che il diritto continua solo a lambire le vicende familiari. Per dare risposta ai
principali problemi giuridici suscitati dalla vita familiare che non trova fondamento nel matrimonio, il
legislatore ha tentato di offrire una soluzione organica attraverso la Legge 76/2016.
L'esperienza attuale rende evidente come l'ordinamento giuridico non possa limitarsi oggi a
riconoscere la famiglia giacché deve anche disciplinarne i rapporti: i comportamenti familiari sono
retti da norme della morale, alle quali non sono estranee le norme religiose. L'ordinamento dello stato
però deve pertanto cogliere i mutamenti del costume, registrandoli attraverso le norme giuridiche
nuove.
In questo senso possono essere lette le norme L n. 219/2012, D. L. 132/2014, L n. 55/2015 e D. lgs n.
149/2022.
Si intende
un'aggregazione di
persone aventi
comune ascendenza ed
egualmente dominate
da un pater familias.
La famiglia dunque
comprendeva, accanto
alla coppia originaria,
i nuclei familiari via
via formatisi, i quali
tutti soggetti alla
stessa potestà aut
natura (per nascita) e
aut iure (per
organizzazione
giuridica).
L'idea di famiglia
parentale si dissolve
con il fenomeno
dell'industrializzazion
e e urbanizzazione:
l'evoluzione del
costume porta a una
rapida indipendenza
degli individui i quali
acquistano piena
capacità di agire a
un'età inferiore
rispetto al passato, e
tendono ad
allontanarsi
precocemente dal
gruppo.
I membri sono legati
da vincoli affettivi e di
sangue. La solidarietà
di traduce in diritti ed
obblighi tutelati
dall'ordinamento.
L'immagine moderna
di famiglia passa
attrverso parità
assoluta dei suoi
componenti (coniugi e
figli).
Famiglie fondate su
unione civile
Famiglia coniugale
Famiglie fondate su
convivenza di fatto
Famiglie fondate sulla
convivenza more uxorio
La famiglia è l'insieme di persone, nel cui seno è assicurata l'assistenza materiale e morale tra i
coniugi/uniti civilmente/conviventi, è allevata la prole ed è garantita l'assistenza attraverso l'obbligo
di prestare gli alimenti.
Tuttavia non è sempre rilevante conoscere come sia composta una determinata famiglia; in alcuni casi
va verificata l'appartenenza ad una data famiglia (status familiae) essendo necessario individuare i
titolari di una dato diritto o tenuti a un dato obbligo. In altri casi invece è il legislatore stesso ad
indicare la composizione di una determinata famiglia.
Cominciano, in tale ambito, a delinearsi, accanto ai concetti di famiglia nucleare e parentale, quello di
famiglia convivente, famiglia lavorativa e famiglia anagrafica.
Non esistono "bisogni della famiglia", ma bisogni dei singoli componenti che, al suo interno, attraverso
la collaborazione, sono soddisfatti. Nei casi in cui le norme giuridiche richiamano la famiglia, dunque,
esse non alludono ad una entità unitaria, ma ad una pluralità organizzata di persone.
Il diritto di famiglia non disciplina quindi la famiglia unitariamente intesa, bensì i singoli rapporti
familiari che, propriamente, sono rapporti giuridici (relazioni tra soggetti regolate dal diritto
oggettivo).
I rapporti che tradizionalmente legano più soggetti tra loro sono:
Fino al 1929 il matrimonio poteva essere celebrato con la doppia cerimonia. Il matrimonio religioso
non ha valore per l'Italia: se i cittadini vogliono risultare coniugi per lo Stato, devono stipulare il
matrimonio in Comune. Se il matrimonio è stipulato anche davanti il Ministro di culto cattolico, le
eventuali cause di annullamento sono riservate al Tribunale ecclesiastico.
I Patti Lateranensi sono stipulati nel 1929, firmati da Benito Mussolini, che volle risolvere la
questione con la Chiesa Cattolica, rivolgendo alla stessa un'attenzione superiore al normale,
riconoscendo una serie di prerogative in vigore fino al 1984. Le cose più rilevanti sono che:
Nel 1930 fu emanata la legge dei culti ammessi: essa si fonda sul principio dell'ammissione dei culti
diversi dalla religione cattolica "purché non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine
pubblico o al buon costume".
Nel 1948 entra in vigore la Costituzione, con l'articolo 3 che evidenzia la non discriminazione
riguardo la religione.