Documento sulle fonti del diritto, basato sull'opera di Bin e Pitruzzella. Il Pdf esplora la definizione e l'inquadramento delle fonti, i criteri di risoluzione delle antinomie come il criterio cronologico e gerarchico, e l'impatto della Costituzione sul sistema delle fonti, utile per lo studio universitario di Diritto.
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Sono fonti del diritto, atti e i fatti cui l'ordinamento giuridico attribuisce il compito di produrre nuove norme.
Nella definizione di fonte del diritto ricorrono termini come ordinamento giuridico e diritto che richiedono un chiarimento. Per comodità il giurista attribuisce all'ordinamento giuridico alcune caratteristiche, in primo luogo coerenza e completezza: si dice coerente quell'ordinamento in cui non esistono norme incompatibili; si dice completo quello in cui esiste sempre una norma o la norma con questa incompatibile. È evidente che non esistono in natura ordinamenti giuridici privi di incoerenze e di lacune normative. Tuttavia i miti della coerenza e della completezza appartengono ai presupposti con cui opera il giurista, chiamata ad interpretare il diritto e ad applicarlo ai casi concreti. Si potrebbe persino affermare che tanto più un ordinamento giuridico è complesso e frastagliato, tanto più forti si fanno sentire le esigenze di coerenza e di completezza: negli ordinamenti moderni ad un contrasto tra regole giuridiche o di fronte ad una lacuna non è ammesso denegare giustizia ossia rinunciare al giudizio per mancanza della regola da applicare (c.d. non liquet), né Rivolgersi al principe per chiedere e ottenere un chiarimento e un'integrazione della norma (c.d. rescriptum principis). Appartiene ai principi dello Stato di diritto la netta separazione tra il momento della scelta politica che si trasforma in legge e il momento della sua applicazione al caso concreto. Non solo al giudice è vietato il ricorso al responso del principe ma è fortemente svalutato persino l'impiego dell' argomento della volontà del legislatore per interpretare gli atti legislativi e per ricavarne la regola del caso. Il distacco dell'attonormativo dalla volontà politica segna la condizione perché sia possibile tracciare la linea di separazione tra i poteri, tra i momenti della legislazione e il momento dell'applicazione delle leggi. L'interprete deve costruire il significato della disposizione da applicare e per farlo deve individuare la ratio legis: quale potesse essere l'intenzione originale del legislatore, quel che serve è comprendere come la norma si colloca oggettivamente nel sistema e a quale esigenza di normazione risponda. Le intenzioni soggettive del legislatore cedono il campo alle finalità oggettive cui assolve la norma oggi (eterogenesi dei fini). E' solo grazie a questa estraneazione dell'atto dal suo autore che la disposizione legislativa può entrare nell'ordinamento giuridico ed assumere tutta la pienezza di significato che il sistema le conferisce. Il legislatore esaurisce il suo compito nello scrivere regole generali e astratte, destinate ad essere applicate ad una quantità indeterminabile di casi. Spetta ai soggetti dell'interpretazione e dell'applicazione del diritto di costruire ogni singolo caso concreto ed elaborare la regola giuridica che ad esso va applicata. La completezza, la coerenza e la razionalità di un legislatore che non può essere contraddittorio o ridondante, sono spesso richiamate dagli interpreti come caratteristiche necessarie della legislazione, ma non possono essere certo qualità attribuite seriamente al legislatore che è un conglomerato di corpi politici complessi, eterogenei, che mutano indirizzi nel tempo e non rispondono della qualità tecnica dei propri atti. Quelle sono convenzioni che vigono nella comunità degli interpreti e che vi sono accreditate perché ritenute premesse utili per il lavoro che la comunità deve svolgere. Perché è l'interprete che grava per intero il compito di portare a coerenza l'insieme delle disposizioni legislative, onde ricavarne la norma del caso che deve essere necessariamente reperita e ci state un Ivan smentita da altre norme concorrenti. Per l'interprete, dunque, che l'ordinamento giuridico sia un sistema coerente e completo è un paradigma della sua scienza, il presupposto necessario del suo lavoro. La coerenza e la completezza sono per l'interprete il risultato dell'opera di interpretazione e applicazione del diritto.
Il sistema delle fonti non è il punto di partenza ma il risultato del lavoro dell'interprete. Per raggiungerlo egli impiega una vasta gamma di strumento consolidati da un'esperienza che ha attraversato i secoli che ci separano dal diritto romano. Sono i canoni dell'ermeneutica giuridica, accreditati per ricavare dai testi normativi (la disposizione) il loro significato normativo e quindi la regola da applicare al caso concreto (la norma). Quando i testi normativi in vigore sono incoerenti, ossia producono norme tra loro incompatibili, allora si ricorre ad un complesso di argomenti predisposto alla soluzione delle antinomie.
Questi sono gli strumenti in base con cui l'interprete seleziona la norma da applicare al concreto, Così da riportare a coerenza un insieme di norme che è realistico attendersi altamente contraddittorio. Questi criteri sono il frutto dell'incessante riflessione dei giuristi attorno alle modalità con cui il sistema si costruisce. E' Un progetto lento e costante, frutto di stratificazioni successive che rielaborano in forma teorica le modificazioni che di fatto subisce l'ordinamento giuridico storico. Si potrebbe obiettare che sono le norme positive a costruire il sistema giuridico: a partire dalle preleggi. Esseri producono senza variazioni apprezzabili le analoghe disposizioni con cui esordiva il codice civile del 1865, Almeno per ciò che riguarda le regole sull'interpretazione e l'abrogazione. Nei lavori per il nuovo codice si era anche dubitato delle opportunità di mantenere in piedi tali disposizioni: Delle norme sull'interpretazione si era proposta la soppressione perché apparivano più di danno che di utilità e finivano con apparire regole spurie che partecipano più del consiglio che del comando, Qui più della dottrina che della legislazione; mentre della norma sull'abrogazione si convenne di lasciarla in vigore solo perché non aveva dato luogo ad alcun serio dubbio.
Il criterio cronologico è lo strumento di composizione delle antinomie che si è consolidato da più tempo: nel nostro ordinamento trova nell'articolo 15 delle preleggi una formulazione conforme a tradizione. È un