Documento dall'Università sull'obbligazione. Il Pdf, di Diritto a livello universitario, esplora il concetto di obbligazione nel diritto civile italiano, le sue fonti, i soggetti coinvolti e l'oggetto della prestazione, includendo garanzie reali come pegno e ipoteca.
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PARTE III: L'OBBLIGAZIONE
L'obbligazione è un rapporto giuridico in virtù del quale un soggetto (il debitore) è tenuto ad eseguire
una prestazione per soddisfare l'interesse di un altro soggetto (il creditore).
Libro quarto del Codice civile.
Quindi nell'obbligazione ci sono due soggetti, ovvero il debitore e il creditore e un oggetto che è la
prestazione che deve essere eseguita dal debitore per soddisfare l'interesse del creditore.
I diritti di credito necessitano di una cooperazione, se non c'è la cooperazione il diritto di credito non
viene soddisfatto.
Quali sono le fonti dell'obbligazione?
Art. 1173 c.c. "Le obbligazioni derivano dal contratto, dal fatto illecito (qualunque fatto doloso o
colposo che cagiona un danno ingiusto obbliga la persona al risarcimento del danno), o da ogni altro
atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico".
Ad esempio: se io concludo un contratto di compravendita, da questo contratto nascono delle
obbligazioni, si individuano perciò una posizione di debitore e una posizione di creditore. Nel
contratto di compravendita le posizioni debitorie sono diverse: la più immediata è quella del
compratore, per cui se io compro un computer, dal contratto di compravendita nasce l'obbligazione
mia di pagare il prezzo convenuto. Un'altra obbligazione che nasce dal contratto di compravendita è
quella del venditore, il quale è obbligato a consegnare il bene al compratore.
L'Art. 1173 c.c. non fa riferimento espressamente alla legge come fonte delle obbligazioni, in quanto
sarebbe stata superflua. Ogni obbligazione, infatti, nasce in quanto è la stessa legge ad attribuire ad
una determinata fattispecie l'idoneità a far nascere obbligazioni.
Il giudizio di idoneità di un atto o di un fatto a porsi come fonte di obbligazione non richiede una
esplicita menzione legislativa ma si ricava dalle varie indicazioni contenute nell'ordinamento
giuridico.
E' compito dell'interprete, attraverso un'indagine dei principi del nostro ordinamento, individuare
quelle fattispecie che possono definirsi generatrici di rapporti giuridici.
I SOGGETTI DELLA OBBLIGAZIONE:
L'OGGETTO DELLA OBBLIGAZIONE:
L'oggetto dell'obbligazione è la PRESTAZIONE:
Art. 1174 c.c. Essa "deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un
interesse anche non patrimoniale del creditore".
Esempio: due parti concludono un contratto, che è la fonte di alcune obbligazioni, come quella del
debitore di consegnare un determinato quantitativo di legname. Attraverso l'esecuzione della
prestazione il debitore soddisfa l'interesse del creditore a ricevere il legname.
Il diritto del creditore si rivolge nei confronti del debitore: è dunque un diritto relativo (o personale),
dal momento che può essere fatto valere soltanto nei confronti del debitore.
Prendiamo in considerazione la prima parte dell'art.1174 c.c. = CARATTERE DELLA
PATRIMONIALITÀ DELLA PRESTAZIONE: la prestazione deve avere il carattere della
patrimonialità, deve essere suscettibile di valutazione economica.
Quando si può individuare la patrimonialità della prestazione ??
Il carattere della patrimonialità della prestazione ha funzione di delimitare l'ambito di applicazione
delle norme sulle obbligazioni, le quali non vengono in considerazione quando manchi tale requisito.
SECONDA PARTE DELL'ART. 1174 C.C. = INTERESSE, ANCHE NON PATRIMONIALE, DEL
CREDITORE: L'interesse della prestazione deve consistere in uno "scopo ritenuto utile secondo
l'apprezzamento predominante nella coscienza sociale" (Esempio: è interesse non patrimoniale quello
dello spettatore che, pagando il biglietto, ha diritto di vedere il film al cinema). La prestazione che
ricevo soddisfa un mio interesse ludico, ricreativo, culturale.
I VARI TIPI DI PRESTAZIONE:
La prestazione può dar luogo ad un comportamento positivo (di fare o dare) o negativo (di non fare)
Prestazione di dare: consiste nel pagamento di una somma di denaro o nella consegna di un bene. Nel
contratto di compravendita, ad esempio, vi è la prestazione di pagare una somma di denaro (da parte
del compratore) e quella di consegnare il bene (da parte del venditore).
Anche il fatto illecito fa nascere un rapporto obbligatorio in cui il debitore è tenuto a corrispondere al
creditore una somma di denaro. Infine, anche la prestazione di restituire appartiene alla categoria delle
prestazioni di dare, ad esempio il mutuatario è tenuto a restituire al mutuante il denaro ricevuto in
prestito.
Prestazione di fare: Le prestazioni di fare si articolano in obbligazioni di mezzi e obbligazioni di
risultato:
TEMA DELLA RESPONSABILITÀ MEDICA: Quella del medico è una responsabilità di tipo
contrattuale; Pertanto il paziente può limitarsi a provare il titolo (il contratto) ed il danno; avrà l'onere
di allegare (contestare) l'inadempimento.
Il medico, invece, ha l'onere di fornire la prova positiva dell'esatto adempimento.