Diritto all'istruzione come diritto fondamentale: quadro normativo italiano e internazionale

Slide di Università sul diritto all'istruzione come diritto fondamentale. Il Pdf esamina il quadro normativo italiano e internazionale, le normative per l'inclusione delle persone con disabilità e le definizioni di diritti fondamentali nel Diritto.

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Contenuti del corso
Verso la configurazione del diritto allistruzione come diritto fondamentale
Listruzione nelle Carte Internazionali e nella Costituzione
Il quadro normativo a tutela delle persone con disabilità, il cammino verso l’inclusione:
Dallesclusione allinserimento
La legislazione degli anni 70 del 900
La Legge 104/1992 Legge quadro per lassistenza, lintegrazione sociale e i diritti delle
persone con disabilità
I Decreti legislativi attuativi della Legge n. 107 del 2015 (la c.d. Buona Scuola): D.lgs. 13 aprile
2017, n. 66; D.lgs. 7 agosto 2019, n. 96
Le novità: le nuove figure per lassistenza di base; il nuovo PEI
Istruzione come diritto fondamentale
Diritti fondamentali
Sono fondamentali i diritti ascritti da un ordinamento giuridico a tutte le persone fisiche in quanto tali, o
in quanto cittadini o in quanto capaci dagire
La previsione di tali diritti allinterno di un ordinamento non incide sul significato sostanziale dei diritti
fondamentali
Sono diritti fondamentali tutti quei diritti soggettivi che spettano universalmente a tutti gli esseri umani in
quanto dotati dello status di persone, o di cittadini o di persone capaci di agire
Diritto soggettivo: qualunque aspettativa positiva (a prestazioni) o negativa (a non lesioni) ascritta ad
un soggetto da una norma giuridica, e per status la condizione di un soggetto prevista anch’essa da
una norma giuridica positiva quale presupposto della sua idoneità a essere titolare di situazioni
giuridiche e/o autore di atti che ne sono esercizio.
Classificazione
Diritti della personalità, spettanti a tutti
Diritti di cittadinanza, spettanti ai soli cittadini
Diritti primari o sostanziali, spettanti a tutti
Diritti strumentali o di autonomia, spettanti alle sole persone capaci di agire
Incrociando le distinzioni
Diritti umani: sono i diritti primari delle persone, spettanti indistintamente a tutti gli esseri umani es. il
diritto alla vita, all’integrità della persona, la libertà personale, la libertà di coscienza e di manifestazione del
pensiero, il diritto alla salute ed il diritto all’istruzione
Diritti pubblici: sono i diritti primari riconosciuti ai soli cittadini es. il diritto di residenza e circolazione nel
territorio nazionale, i diritti di riunione e associazione, il diritto al lavoro e quello alla sussistenza e previdenza
di chi è inabile al lavoro;
Diritti civili: sono i diritti secondari ascritte a tutte le persone umane capaci dagire, come la potestà
negoziale, la libertà contrattuale, la libertà di scegliere e cambiare lavoro, la libertà imprenditoriale, il diritto
di agire in giudizio e, in generale tutti i diritti potestativi nei quali si manifesta l’autonomia privata e sui quali
si fonda il mercato
Diritti politici: sono i diritti secondari riservati ai soli cittadini capaci dagire, come il diritto di voto,
lelettorato passivo, il diritto di accedere ai pubblici uffici e, in generale, tutti i diritti potestativi nei quali si
manifesta l’autonomia politica e sui quali si fonda la rappresentanza e la democrazia politica
I diritti fondamentali, corrispondendo ad interessi e ad aspettative di tutti, formano il fondamento e il
parametro dell’uguaglianza giuridica e perciò la dimensione sostanziale della democrazia, pregiudiziale
rispetto alla sua stessa dimensione politica o formale, fondata invece sui poteri della maggioranza. Insieme
delle garanzie assicurate dal paradigma dello stato di diritto: il quale, modellato alle origini dello stato
moderno sulla sola tutela dei soli diritti di libertà e proprietà, può essere allargato anche allo Stato sociale.
I diritti fondamentali consistono in aspettative o positive, cui corrispondono obblighi (di prestazioni) o divieti
(di lesione). Questi obblighi sono garanzie primarie ed i divieti garanzie secondarie

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Contenuti del corso

  • Verso la configurazione del diritto all'istruzione come diritto fondamentale
  • L'istruzione nelle Carte Internazionali e nella Costituzione
  • Il quadro normativo a tutela delle persone con disabilità, il cammino verso l'inclusione:
  • Dall'esclusione all'inserimento
  • La legislazione degli anni '70 del '900
  • La Legge 104/1992 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità
  • I Decreti legislativi attuativi della Legge n. 107 del 2015 (la c.d. Buona Scuola): D.lgs. 13 aprile 2017, n. 66; D.lgs. 7 agosto 2019, n. 96
  • Le novità: le nuove figure per l'assistenza di base; il nuovo PEI

Istruzione come diritto fondamentale

Diritti fondamentali

Sono fondamentali i diritti ascritti da un ordinamento giuridico a tutte le persone fisiche in quanto tali, o in quanto cittadini o in quanto capaci d'agire

  • La previsione di tali diritti all'interno di un ordinamento non incide sul significato sostanziale dei diritti fondamentali

Sono diritti fondamentali tutti quei diritti soggettivi che spettano universalmente a tutti gli esseri umani in quanto dotati dello status di persone, o di cittadini o di persone capaci di agire

Diritto soggettivo: qualunque aspettativa positiva (a prestazioni) o negativa (a non lesioni) ascritta ad un soggetto da una norma giuridica, e per status la condizione di un soggetto prevista anch'essa da una norma giuridica positiva quale presupposto della sua idoneità a essere titolare di situazioni giuridiche e/o autore di atti che ne sono esercizio.

Classificazione dei diritti

Diritti della personalità, spettanti a tutti Diritti di cittadinanza, spettanti ai soli cittadini Diritti primari o sostanziali, spettanti a tutti Diritti strumentali o di autonomia, spettanti alle sole persone capaci di agireIncrociando le distinzioni

Diritti umani: sono i diritti primari delle persone, spettanti indistintamente a tutti gli esseri umani es. il diritto alla vita, all'integrità della persona, la libertà personale, la libertà di coscienza e di manifestazione del pensiero, il diritto alla salute ed il diritto all'istruzione

Diritti pubblici: sono i diritti primari riconosciuti ai soli cittadini es. il diritto di residenza e circolazione nel territorio nazionale, i diritti di riunione e associazione, il diritto al lavoro e quello alla sussistenza e previdenza di chi è inabile al lavoro;

Diritti civili: sono i diritti secondari ascritte a tutte le persone umane capaci d'agire, come la potestà negoziale, la libertà contrattuale, la libertà di scegliere e cambiare lavoro, la libertà imprenditoriale, il diritto di agire in giudizio e, in generale tutti i diritti potestativi nei quali si manifesta l'autonomia privata e sui quali si fonda il mercato

Diritti politici: sono i diritti secondari riservati ai soli cittadini capaci d'agire, come il diritto di voto, l'elettorato passivo, il diritto di accedere ai pubblici uffici e, in generale, tutti i diritti potestativi nei quali si manifesta l'autonomia politica e sui quali si fonda la rappresentanza e la democrazia politica

I diritti fondamentali, corrispondendo ad interessi e ad aspettative di tutti, formano il fondamento e il parametro dell'uguaglianza giuridica e perciò la dimensione sostanziale della democrazia, pregiudiziale rispetto alla sua stessa dimensione politica o formale, fondata invece sui poteri della maggioranza. Insieme delle garanzie assicurate dal paradigma dello stato di diritto: il quale, modellato alle origini dello stato moderno sulla sola tutela dei soli diritti di libertà e proprietà, può essere allargato anche allo Stato sociale. I diritti fondamentali consistono in aspettative o positive, cui corrispondono obblighi (di prestazioni) o divieti (di lesione). Questi obblighi sono garanzie primarie ed i divieti garanzie secondarie

Diritti fondamentali e diritti patrimoniali - Differenze strutturali

Diritti Fondamentali

I diritti fondamentali (i diritti di libertà, come il diritto alla vita, i diritti civili, inclusi i diritti di acquisire e disporre dei beni di proprietà, come i diritti politici e sociali) sono universali (omnium), nel senso logico della quantificazione universale della classe dei soggetti che ne sono titolari. Sono riconosciuti a tutti i loro titolari in egual forma e misura Sono inclusivi e formano la base dell'uguaglianza giuridica che, come recita l'art. 1 della Dichiarazione del 1789, è ègalité en droits

  • Tutti siamo parimenti liberi di manifestare il nostro pensiero, parimenti immuni da arresti arbitrari, parimenti autonomi nel disporre dei beni di nostra proprietà e parimenti titolar dei diritti alla salute e all'istruzione

Sono indisponibili, inalienabili, inviolabili, intransigibili, personalissimi

  • Sono invariabili (non si può divenire più o meno liberi) Le libertà non si scambiano, ne si accumulano, restano invariate anche a seguito del loro esercizio (non si consuma, né si può vendere il diritto alla vita, i diritti all'integrità personale o i diritti civili e politici) La loro indisponibilità equivale alla sottrazione alle decisioni della politica e a quelle del mercato Indisponibilità attiva - non sono alienabili dal soggetto che ne è titolare (non posso vendere la mia libertà personale - sono vietati gli atti di disposizione del proprio corpo) Indisponibilità passiva - essi non sono espropriabili, o limitabili da altri soggetti, a cominciare dallo stato (nessuna maggioranza politica, per quanto schiacciante, può privarmi del diritto al voto o della libertà personale)

Diritti Patrimoniali

I diritti patrimoniali (dal diritto di proprietà agli altri diritti reali e ai diritti di credito) sono singolari (singuli) nel senso parimenti logico che per ciascuno di essi esiste un titolare determinato (o più contitolari, come nella comproprietà) con esclusione di tutti gli altri Appartengono a ciascuno in maniera diversa, sia per qualità che per quantità Sono esclusivi, ossia excludendi alios, e sono alla base della disuguaglianza giuridica, che è anch'essa una inégalité en droits Ciascuno di noi è proprietario o creditore di cose diverse in misura diversa. Sono per loro natura disponibili (es. proprietà privata, diritti di credito) negoziabili e alienabili Sono variabili - si accumulano (si può divenire giuridicamente più o meno ricchi) D Sono alterati, anche estinti, a seguito del loro esercizio (si consuma, si vende, si permuta, si dà in locazione un bene di proprietà) I diritti patrimoniali in tanto sono singolari in quanto sono singolari in quanto possono formare oggetto di scambio nella sfera del mercato, oltre che essere oggetto di espropriazione

I diritti fondamentali sono tali non tanto perché corrispondono a valori o interessi vitali, ma perché sono universali e indisponibili Ove ne fosse consentita la disposizione (es. ammettendo la schiavitù) sarebbero degradati a diritti patrimoniali

I diritti fondamentali costituiscono un limite non solo ai pubblici poteri, ma anche all'autonomia dei loro titolari (neanche volontariamente è possibile alienare la propria vita o la propria libertà) Si tratta di un limite paternalistico, logicamente insuperabile: il paradosso sarebbe qualora esso mancasse in quanto tutti i diritti fondamentali cesserebbero di essere universali, cioè spettanti a tutti in egual forma e misura. La libertà di alienare i propri diritti fondamentali comporterebbe il trionfo della legge del più forte e la fine di tutte le libertà e dello stesso mercato e, in ultima analisi, la negazione del diritto e la regressione allo stato di natura

Diritti fondamentali e diritti patrimoniali struttura giuridica

Diritti fondamentali

I diritti fondamentali non sono disponibili, essi hanno titolo immediatamente nella legge, sono tutti ex lege, ossia conferiti attraverso regole generali, di solito di rango costituzionale

  • Essi sono norme Si identificano con le stesse norme o regole generali che li attribuiscono (la libertà di manifestazione del pensiero, art. 21 Cost.) Le norme che li attribuiscono sono norme tetiche, in quanto immediatamente dispongono le situazioni con esse espresse. Esse esprimono la dimensione nomostatica dell'ordinamento L'esercizio dei diritti di libertà consiste sempre in meri comportamenti, siccome tali provi di effetti giuridici nella sfera di altri soggetti I diritti fondamentali sono verticali I rapporti intrattenuti dai titolari di diritti fondamentali sono rapporti di tipo pubblicistico, ossia dell'individuo nei confronti (solo o anche) dello Stato Ad essi corrispondono, ove espressi da norme costituzionali, divieti e obblighi a carico dello stato, la cui violazione è causa di invalidità delle leggi e degli altri provvedimenti pubblici e la cui osservanza è, al contrario, condizione di legittimità dei pubblici poteri
  • Ed è in questo insieme di obbligazioni, ossia di limiti e vincoli posti a tutela dei diritti fondamentali, che risiede la sfera pubblica dello stato di diritto - in opposizione alla sfera privata dei rapporti patrimoniali - e la dimensione sostanziale della democrazia

Diritti patrimoniali

I diritti patrimoniali sono disponibili, sono, dunque, soggetti a vicende, ossia destinati ad essere costituiti, modificati ed estinti da atti giuridici Hanno titolo in atti negoziali o comunque in provvedimenti singolari (contratti, donazioni, testamenti, sentenze, provvedimenti amministrativi) da cui vengono prodotti o modificati o estinti Essi sono predisposti da norme Sono situazioni singolari, disposte da atti singolari, e predisposte dalle norme che li prevedono quali loro effetti (proprietà di una casa, di un'auto) Le norme sono norme ipotetiche in quanto non ascrivono né impongono immediatamente nulla, ma semplicemente predispongono situazioni giuridiche quali effetti degli atti da esse previsti. Esprimono la dimensione nomodinamica dell'ordinamento. I diritti patrimoniali consistono sempre in situazioni di potere il cui esercizio consiste in atti di disposizione a loro volta produttivi di diritti e di obblighi nella sfera giuridica propria o altrui (es. contratti, testamenti, ecc.) I diritti patrimoniali sono orizzontali I rapporti giuridici intrattenuti dai titolari di diritti patrimoniali sono rapporti intersoggettivi di tipo civilistico - contrattuale, successorio o simili Ad essi corrisponde o il generico divieto di non lesione (es. diritto di proprietà) o obbligazioni debitorie (diritti personali o di credito).

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