Pdf dall'Università sui contratti del trasporto terrestre. Il Materiale di Diritto analizza l'autotrasporto, le responsabilità dei soggetti coinvolti e l'importanza della documentazione come la lettera di vettura e la scheda di trasporto, fornendo spiegazioni dettagliate e riferimenti normativi.
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di GIANFRANCO BENELLI
SOMMARIO: 1. La nozione di contratto di trasporto - 2. Le fonti - 3. I sottotipi del contratto di trasporto - 4. Figure affini al contratto di trasporto - 4.1 Trasporto e appalto - 4.2 Trasporto e spedizione - 4.3 Trasporto e logistica - 4.4 Trasporto e noleggio - 5. Il trasporto di cose - 5.1 I soggetti del contratto. Il vettore - 5.2 Il mittente - 5.3 Il destinatario - 6. La forma e la documentazione del contratto - 6.1 La lettera di vettura e la documentazione obbligatoria dell'autotrasporto merci per conto di terzi - 6.2 La scheda di trasporto - 7. Il corrispettivo nel trasporto. Il superamento del sistema delle tariffe a forcella - 7.1 Il nuovo regime dei costi minimi di esercizio - 8. L'esecuzione del contratto. Gli atti di cooperazione del mittente - 8.1 La nuova disciplina dei tempi di attesa per il carico e lo scarico delle merci - 8.2 Il diritto di contrordine del mittente - 8.3 Gli impedimenti ed i ritardi nell'esecuzione e nella riconsegna - 8.4 La fase della riconsegna delle merci a destinazione - 8.5 La regolamentazione della gestione delle unità di movimentazione delle merci - 9. Il regime di responsabilità del vettore - 9.1 L'ambito di operatività della responsabilità del vettore ex recepto - 9.2 La nozione di perdita e di avaria - 9.3 L'onere della prova - 9.4 Le cause di esonero della responsabilità del vettore: a) il caso fortuito - 9.4.1 b) La natura o i vizi delle merci trasportate o del loro imballaggio - 9.4.2 c) Il fatto del mittente o del destinatario - 9.5 Il regime convenzionale della responsabilità del vettore - 9.6 La responsabilità del vettore per le obbligazioni accessorie - 9.7 Estinzione dell'azione nei confronti del vettore - 9.8 Il soggetto legittimato all'esperimento delle azioni nei confronti del vettore - 9.9 Il regime prescrizionale - 9.10 Il concorso della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del vettore - 10. Il risarcimento del danno: l'ambito di applicazione dell'art. 1696 c.c. - 10.1 L'istituto del limite risarcitorio - 10.2 L'attuale quadro normativo - 11. Il trasporto con pluralità di vettori - 11.1 Il trasporto con rispedizione - 11.2 Il trasporto cumulativo - 11.3 Il trasporto con sub- trasporto
Secondo il codice civile con il contratto di trasporto il vettore si obbliga, in cambio di un determinato corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro (art. 1678 c.c.). La nozione codicistica ha un carattere generale ed unitario, in quanto comprende ogni forma di trasferimento indipendentemente dall'oggetto del trasporto (persone o cose) e dal mezzo tecnico utilizzato (terrestre, acqueo o aereo). Il contenuto della prestazione del vettore, consistente nel compimento di tutte le attività necessarie per il trasferimento delle persone o delle cose da un luogo ad un altro, è l'elemento caratteristico del contratto, essendo viceversa irrilevante «l'entità fisica ed economica dell'oggetto del trasporto, così come è irrilevante la maggiore o minore lunghezza e complessità del trasferimento»". Nella nozione di trasporto viene ricompreso anche il c.d. viaggio circolare, o il viaggio andata e ritorno, non assumendo alcun rilievo l'eventuale coincidenza del luogo di arrivo con quello di partenza2, mentre sono escluse le ipotesi in cui lo spostamento della cosa o della persona avvenga nell'ambito di uno stesso edificio od infrastruttura3.
L'obbligo di trasferimento che caratterizza la prestazione del vettore comprende sia l'impegno ad eseguire direttamente il trasporto, sia quello di farlo eseguire da altri, perché l'elemento che 1 ROMANELLI, Trasporto aereo di persone, Padova, 1959, 4. 2 Cfr. ROMANELLI e SILINGARDI, voce «Trasporto (terrestre)», in Enc. Giur., XXXI, Roma, 1994, 1. 3 Riguardo agli spostamenti che avvengono mediante l'utilizzo di scale mobili, ascensori, tapis roulant, montacarichi, ecc., la giurisprudenza ha escluso che ricorra il contratto di trasporto, dovendo piuttosto applicarsi i principi di cui all'art. 2051 c.c. in materia di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia (cfr. CALLIPARI, Il contratto di autotrasporto di merci per conto terzi, Milano, 2009, 20): Cass., 17 luglio 2003, n. 11198, in Danno e resp., 2003, 1185 (con nota di GIORDO); Id., 13 febbraio 2002, n. 2075, in Foro it., 2002, I, 1726; Trib. Trieste, 23 maggio 1979, in Riv. giur. circolaz. trasp., 1980, 99. 255qualifica la prestazione del vettore «è il fatto che assuma, da parte sua, il rischio e la responsabilità del trasporto, non certamente la circostanza che vi provveda direttamente»4.
Poiché l'oggetto del contratto è la prestazione da parte del vettore di un determinato risultato (obbligazione di risultato) conseguito attraverso la gestione a proprio rischio dell'attività svolta, l'assunzione della sua direzione tecnica ed un'apposita organizzazione di mezzi, la fattispecie negoziale viene normalmente ricondotta nell'ambito della categoria della locatio operis, contraddistinta dalla particolarità della prestazione di facere assunta dal vettore, e che consiste appunto nell'esecuzione del servizio di trasferire persone o cose da un luogo ad un altro.
La disciplina del contratto di trasporto varia a seconda dell'ambiente in cui la prestazione di trasporto viene eseguita ed in funzione del mezzo utilizzato dal vettore, oltre che in relazione all'applicabilità di norme interne o di diritto internazionale. Il codice civile attualmente disciplina il contratto di trasporto nel Libro IV del Titolo III del Capo VIII agli artt. 1678-17025. Tali norme, come dispone l'art. 1680 c.c., si applicano in via immediata al trasporto terrestre (stradale), ed in via sussidiaria alle altre tipologie di trasporto, ove la legislazione speciale non contenga una deroga espressa alla disciplina codicistica. L'art. 1680 c.c. è per questo considerato uno strumento di coordinamento tra la normativa dettata dal codice per il trasporto in generale e quella prevista dalla legislazione speciale sulle diverse forme di trasporto6.
Per quanto riguarda i rapporti fra la disciplina del codice civile e quella del codice della navigazione prevale la tesi che considera l'art. 1680 una norma speciale di diritto della navigazione che, derogando alla gerarchia delle fonti prevista dall'art. 1 c. nav., andrebbe ad intaccare l'autonomia del diritto della navigazione, per la priorità attribuita alla disciplina del codice civile in materia di trasporto rispetto alle norme regolamentari ed agli usi in materia di navigazione, nonché rispetto all'applicazione analogica delle norme di diritto della navigazione7. L'art. 1680 c.c. fa salva quindi l'applicazione delle norme speciali per i trasporti marittimi, aerei e ferroviari, ma anche per particolari tipi di trasporti terrestri. Con riferimento al trasporto terrestre di cose, un ruolo assai significativo va inoltre riconosciuto alle diverse norme che, destinate principalmente a regolamentare sotto il profilo pubblicistico l'attività 4 RIGUZZI, Il contratto di trasporto, Torino, 2006, 5. 5 La disciplina del contratto di trasporto in precedenza era contenuta nel codice del commercio del 1882, che lo annoverava tra i contratti del commercio (limitatamente al trasporto di cose: artt. 388-416), ed ancor prima, in quello del 1865, che ricomprendeva la materia nel Libro I del Titolo IV, dedicato ai «commissionari» (si veda, per un'accurata ricostruzione storica del contratto di trasporto, BUSTI, Contratto di trasporto terrestre, Milano, 2007, 1 ss., ed in particolare, sulla disciplina dei codici del commercio, ivi, 9-28). 6 ROMANELLI, Riflessioni sulla disciplina del contratto di trasporto e sul diritto dei trasporti, in Dir. trasp., 1993, 299; PESCATORE, L'integrazione della disciplina del codice della navigazione attraverso le norme del codice civile, in AA.VV., Studi in onore di Enzio Volli, Trieste, 1993, 320. Va però segnalata l'opinione di chi reputa che gli artt. 1678- 1702 sarebbero direttamente riferibili al solo contratto di trasporto terrestre; i trasporti per acqua, per aria, ferroviari e postali, non sarebbero sottotipi del contratto di trasporto, ma tipi contrattuali distinti, fermo restando il carattere unitario del contratto di trasporto (cfr. GAETA, Del trasporto in generale, in Dir. trasp., 1993, 7). A tale tesi si è giustamente obiettato che, accogliendo la prospettiva da essa delineata, la disciplina del codice civile in materia di contratto di trasporto finirebbe per coincidere con quella del contratto di trasporto stradale, a dispetto del fatto che al pari dei trasporti per acqua, per aria, ferroviari e postali, anche il trasporto stradale di merci è comunque disciplinato da diverse leggi speciali, e che talune ipotesi marginali di trasporto ricadono ugualmente nella disciplina in questione: è il caso, ad esempio, del trasporto a fune, su cui si è pronunziata più volte la Suprema Corte sostenendo che il contratto di risalita in seggiovia debba essere inquadrato nel contratto di trasporto (Cass., 3 agosto 2004, n. 14812, in Dir. trasp., 2005, 756). 7 Cfr. GAETA, Del trasporto in generale, cit., 9; LEFEBVRE D'OVIDIO, L'analogia prioritaria nel sistema delle fonti del diritto della navigazione, in AA.VV., Il cinquantenario del codice della navigazione, Cagliari, 1993, 26; PESCATORE, Diritto della navigazione e principi generali, in AA.VV., Studi in onore di Gustavo Romanelli, Milano, 1997, 974. 256di trasporto stradale, concorrono però alla regolamentazione di aspetti privatistici del rapporto contrattuale. Viene in considerazione, innanzitutto, la l. 6 giugno 1974, n. 298, che ha istituito l'albo nazionale degli autotrasportatori di merci per conto terzi, e che conteneva importanti norme, oggi abrogate, in materia di determinazione del corrispettivo spettante al vettore (cosiddette «tariffe a forcella»). Vanno ricordati poi: il d.l. 29 marzo 1993, n. 82, convertito in l. 27 maggio 1993, n. 162, recante «Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi», che conteneva, tra le altre, disposizioni sulla forma del contratto, sul limite risarcitorio e sui termini di prescrizione; il d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286, «Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore», ha abrogato, in attuazione dei principi individuati con la 1. delega 1º marzo 2005, n. 32, il sistema tariffario obbligatorio istituito con la l. 298/1974, e introducendo importanti novità riguardo alla disciplina dei più rilevanti elementi del contratto di autotrasporto di merci per conto terzi (soggetti, forma, esecuzione, responsabilità, ecc.); l'art. 83 bis, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella l. 133/2008 e successive modifiche, intitolato significativamente «Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi»); la più recente l. 4 agosto 2010, n. 127, con cui sono state, tra l'altro, modificate ed integrate diverse norme del d.lgs. 286/2005 in materia di corrispettivo, tempi di attesa per il carico e lo scarico delle merci, gestione degli imballaggi, scheda di trasporto ed accertamento della responsabilità per violazione di norme sulla sicurezza stradale, azione diretta del subvettore, completando, almeno parzialmente, il processo di riforma del settore. Non si può del resto trascurare il rilievo che assume la disciplina internazionale, rappresentata sia dalle convenzioni di diritto uniforme che dalla disciplina comunitaria, in relazione all'esigenza, sempre più diffusa, di dare una regolamentazione uniforme alla molteplicità di rapporti contrattuali aventi ad oggetto prestazioni di trasporto, nel momento in cui il fenomeno del trasporto di persone e di cose ha raggiunto dimensioni di notevole respiro internazionale, coinvolgendo in molti casi, per la sua stessa natura economica, una pluralità di ordinamenti, qualora la sua esecuzione abbia luogo tra uno o più stati. Per il trasporto terrestre di merci si segnala, per la sua generalizzata applicazione, l'importanza della Convenzione internazionale sul trasporto stradale di cose (CMR), approvata a Ginevra nel maggio del 1956 e ratificata da quasi tutti i paesi europei. Va detto infine che la disposizione di cui all'art. 1679 c.c., che estende a tutti i pubblici servizi di trasporto di linea esercitati in regime di concessione, i principi tradizionalmente destinati ad applicarsi ai soli servizi ferroviari (quali l'obbligo legale a contrarre in regime di parità di trattamento degli utenti; l'esecuzione dei contratti di trasporto secondo l'ordine delle richieste; l'obbligatorietà erga omnes delle condizioni e tariffe contenute nelle condizioni generali stabilite ed autorizzate nell'atto di concessione del servizio; l'inderogabilità delle condizioni generali con conseguente loro automatica sostituzione alle clausole in deroga), non riveste di fatto nessuna importanza per il trasporto stradale di cose, in quanto i pubblici servizi di linea di autotrasporto di cose, pur previsti dalla l. 20 giugno 1935, n. 1349, non sono mai stati effettivamente istituiti nel nostro ordinamento.
Nell'ambito della figura unitaria del contratto di trasporto delineata dall'art. 1678 c.c. e fondamentalmente caratterizzata dall'obbligazione di «trasferimento» si possono distinguere una pluralità di tipi e sottotipi in relazione all'oggetto del trasferimento (persone o merci), al mezzo utilizzato per l'esecuzione o all'ambiente in cui esso si svolge (trasporto marittimo, aereo, stradale, ferroviario, ecc.). La dottrina è unanime nel ritenere che, nonostante le talvolta sensibili differenze tra le varie forme ed i diversi tipi di trasporto, esse tuttavia non danno luogo a contratti tipici distinti, ma configurano 257