Corso di Bilancio: la disciplina civilistica e la funzione informativa

Slide sul Corso di Bilancio – I Canale, che esplora il bilancio d'esercizio secondo la disciplina civilistica. Il Pdf, utile per lo studio universitario in Economia, analizza la funzione informativa del bilancio e le caratteristiche dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, come presentato dalla Dott.ssa Mirella Ciaburri.

Mostra di più

59 pagine

Corso di BILANCIO I canale
Dott.ssa Mirella Ciaburri
Il bilancio d’esercizio nella disciplina civilistica
A.A. 2022-2023
3
2
LA FUNZIONE
INFORMATIVA
DEL
BILANCIO

Visualizza gratis il Pdf completo

Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.

Anteprima

La funzione informativa del bilancio

Dott.ssa Mirella Ciaburri

Il bilancio d'esercizio nella disciplina civilistica

3

A.A. 2022-2023LA FUNZIONE INFORMATIVA DEL BILANCIO 2La funzione informativa del bilancio

Prima del decollo industriale

a. Prima del decollo industriale RENDICONTO - privato, interno OBIETTIVO - inesistenti funzioni pubbliche mostrare ai soci il risultato di gestione Carattere riservato, assenza di regole BILANCIO STRUMENTO DI COMUNICAZIONE INTERNA

Sviluppo dell'impresa industriale

b. Sviluppo dell'impresa industriale RENDICONTO + OBIETTIVO Tutela dell'interesse pubblico STRUMENTO DI TUTELA INTERESSI ESTERNI CIVILISTICI FISCALI ECC. Data la difficoltà di soddisfare le diverse esigenze conoscitive, sono stati creati altri diversi documenti: Bilancio «civilistico» e dichiarazione dei redditi

BILANCIO + STRUMENTO PASSIVO DI COMUNICAZIONE ESTERNA SI CREA UNA CONNESSIONE CAUSALE FINALITA' CRITERI DI VALUTAZIONE

Epoca recente

c. Epoca recente RENDICONTO + STRUMENTO DI TUTELA INTERESSI ESTERNI + STRUMENTO DI COMUNICAZIONE OBIETTIVO Informare e comunicare con i soggetti direttamente o indirettamente interessati all'azienda, continuando a essere strumento di comportamento da parte di chi governa l'impresa Il ruolo del bilancio non si esaurisce in una dimensione passiva di rendiconto del passato, ma implica scelte e decisioni con effetti sulla gestione futura e sulle relative condizioni di equilibrio

BILANCIO STRUMENTO ATTIVO DI COMUNICAZIONE ESTERNA CAMBIA LA FINALITA' MA RESTA LA CONNESSIONE CAUSALE FINALITA' CRITERI DI VALUTAZIONE

L'attuale disciplina comunitaria

Qual è il fine da assegnare al bilancio? La risposta è contenuta nella Direttiva CEE 78/660, nota anche come IV Direttiva CEE La normativa comunitaria accoglie la logica aziendalistica FINALITA' True and fair view PRINCIPI GENERALI DI VALUTAZIONE CRITERI PARTICOLARI DI VALUTAZIONE

L'attuale disciplina civilistica

Il legislatore italiano recepisce la IV Direttiva nel 1991, con il D. Lgs. 127 FINALITA' Quadro fedele PRINCIPI GENERALI DI VALUTAZIONE CRITERI PARTICOLARI DI VALUTAZIONE L'idea consolidata negli studi economici aziendali, quella della correlazione tra fini di bilancio e criteri di valutazione (generali e particolari), sembra aver trovato espressione normativa.

Quadro fedele

Quadro fedele True and fair view Quadro fedele Art. 2423, comma 2 del Codice Civile Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio

Rapporto di interdipendenza

Rapporto di interdipendenza Tra fini, principi generali e principi particolari di valutazione c'è un rapporto di interdipendenza ovvero dal fine DIPENDONO i principi generali di valutazione DIPENDONO i criteri particolari di valutazione FINE del Bilancio Art. 2423 c.c. PRINCIPI GENERALI di redazione del bilancio Art. 2423-bis c.c. CRITERI PARTICOLARI di valutazione delle poste di bilancio Art. 2426 c.c. SCATOLA CINESE

Quadro normativo di riferimento per l'elaborazione del bilancio di esercizio

ASPETTI SOSTANZIALI Fine - Art. 2423 Principi generali di redazione - Art. 2423-bis Principi particolari di valutazione - Art. 2426 ASPETTI FORMALI Contenuto dello stato patrimoniale - Art. 2424 Contenuto del conto economico - Art. 2425 Contenuto della nota integrativa - Art. 2427 Struttura dello SP e del CE Art. 2423-ter Disposizioni relative alle singole voci dello stato patrimoniale Art. 2424-bis Iscrizione dei ricavi, proventi ed oneri Art. 2425-bis

LA REDAZIONE DEL BILANCIO 13

Art. 2423 - Redazione del bilancio

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.

Articolato in 6 commi Definisce chiaramente: - Soggetti preposti alla redazione del bilancio - Documenti di cui è composto - Principi generali cui il processo di redazione deve conformarsi

Art. 2423, Comma 1: Documenti di bilancio

Comma 1 DOCUMENTI DI BILANCIO "Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa"

  • Bilancio di esercizio
  • Conto economico
  • Stato patrimoniale
  • Rendiconto finanziario
  • Nota integrativa

Quantitativo Quantitativo Quantitativo 1 Quali/quantitativo

Art. 2423, Comma 2: Clausola generale

Comma 2 CLAUSOLA GENERALE "Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio" CHIAREZZA Clausola generale RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA Postulati o criteri generali di bilancio Criteri particolari La clausola generale è una norma sovraordinata rispetto agli altri principi di redazione del bilancio, a cui i criteri generali e particolari devono uniformarsi

Clausola generale: Chiarezza e Rappresentazione Veritiera e Corretta

Clausola generale CHIAREZZA È un requisito di natura formale: riguarda la forma e la struttura del bilancio, quindi il rispetto degli schemi di SP, CE e NI, il divieto di raggruppamento di voci e il divieto di compensi di partite RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA È un requisito di natura sostanziale: riguarda la sostanza del bilancio e delle informazioni in esso contenute VERITA': corrispondenza tra fatti aziendali e valori iscritti in bilancio CORRETTEZZA: rispetto delle norme del codice civile al fine di ridurre la discrezionalità degli amministratori

Art. 2423, Comma 3: Informazioni complementari

Comma 3 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" DOVE? Solitamente in NOTA INTEGRATIVA

Art. 2423, Comma 4: Deroghe per irrilevanza

Comma 4 DEROGHE PER IRRILEVANZA «Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella Nota Integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione» Facoltà di deroga Principio di rilevanza

Facoltà di deroga

FACOLTA' DI DEROGA Se, e soltanto se, l'osservanza delle disposizioni dei successivi articoli non risulti significativa, in termini quali-quantitativi, ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della gestione La norma ha dato particolare importanza alla possibilità di non seguire talune disposizioni in tema di rilevazione e di valutazione, quando il loro effetto è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio

Principio di rilevanza

PRINCIPIO DI RILEVANZA Legittima l'esclusione dal bilancio della data informazione a condizione che da tale omissione non derivi un'alterazione della rappresentazione veritiera e corretta OIC 11 > un'informazione è considerata rilevante/significativa quando la sua omissione, o erronea indicazione, potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni dei destinatari primari dell'informazione di bilancio (investitori, finanziatori, creditori commerciali, ecc.)

Art. 2423, Comma 5: Deroghe per casi eccezionali

Comma 5 DEROGHE PER CASI ECCEZIONALI "Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato" Il legislatore indica che qualora si rilevi un contrasto tra una norma contenuta nel codice e la rappresentazione veritiera e corretta, si debba privilegiare quest'ultima derogando alla norma

Art. 2423, Comma 6: Unità di misura

Comma 6 UNITA' DI MISURA "Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro"

Art. 2423 bis - Principi generali

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

  1. la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
  2. la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto(1);
  3. si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
  4. si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
  5. si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
  6. gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
  7. i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Non hai trovato quello che cercavi?

Esplora altri argomenti nella Algor library o crea direttamente i tuoi materiali con l’AI.