Slide sul Corso di Bilancio – I Canale, che esplora il bilancio d'esercizio secondo la disciplina civilistica. Il Pdf, utile per lo studio universitario in Economia, analizza la funzione informativa del bilancio e le caratteristiche dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, come presentato dalla Dott.ssa Mirella Ciaburri.
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Dott.ssa Mirella Ciaburri
Il bilancio d'esercizio nella disciplina civilistica
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A.A. 2022-2023LA FUNZIONE INFORMATIVA DEL BILANCIO 2La funzione informativa del bilancio
a. Prima del decollo industriale RENDICONTO - privato, interno OBIETTIVO - inesistenti funzioni pubbliche mostrare ai soci il risultato di gestione Carattere riservato, assenza di regole BILANCIO STRUMENTO DI COMUNICAZIONE INTERNA
b. Sviluppo dell'impresa industriale RENDICONTO + OBIETTIVO Tutela dell'interesse pubblico STRUMENTO DI TUTELA INTERESSI ESTERNI CIVILISTICI FISCALI ECC. Data la difficoltà di soddisfare le diverse esigenze conoscitive, sono stati creati altri diversi documenti: Bilancio «civilistico» e dichiarazione dei redditi
BILANCIO + STRUMENTO PASSIVO DI COMUNICAZIONE ESTERNA SI CREA UNA CONNESSIONE CAUSALE FINALITA' CRITERI DI VALUTAZIONE
c. Epoca recente RENDICONTO + STRUMENTO DI TUTELA INTERESSI ESTERNI + STRUMENTO DI COMUNICAZIONE OBIETTIVO Informare e comunicare con i soggetti direttamente o indirettamente interessati all'azienda, continuando a essere strumento di comportamento da parte di chi governa l'impresa Il ruolo del bilancio non si esaurisce in una dimensione passiva di rendiconto del passato, ma implica scelte e decisioni con effetti sulla gestione futura e sulle relative condizioni di equilibrio
BILANCIO STRUMENTO ATTIVO DI COMUNICAZIONE ESTERNA CAMBIA LA FINALITA' MA RESTA LA CONNESSIONE CAUSALE FINALITA' CRITERI DI VALUTAZIONE
Qual è il fine da assegnare al bilancio? La risposta è contenuta nella Direttiva CEE 78/660, nota anche come IV Direttiva CEE La normativa comunitaria accoglie la logica aziendalistica FINALITA' True and fair view PRINCIPI GENERALI DI VALUTAZIONE CRITERI PARTICOLARI DI VALUTAZIONE
Il legislatore italiano recepisce la IV Direttiva nel 1991, con il D. Lgs. 127 FINALITA' Quadro fedele PRINCIPI GENERALI DI VALUTAZIONE CRITERI PARTICOLARI DI VALUTAZIONE L'idea consolidata negli studi economici aziendali, quella della correlazione tra fini di bilancio e criteri di valutazione (generali e particolari), sembra aver trovato espressione normativa.
Quadro fedele True and fair view Quadro fedele Art. 2423, comma 2 del Codice Civile Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio
Rapporto di interdipendenza Tra fini, principi generali e principi particolari di valutazione c'è un rapporto di interdipendenza ovvero dal fine DIPENDONO i principi generali di valutazione DIPENDONO i criteri particolari di valutazione FINE del Bilancio Art. 2423 c.c. PRINCIPI GENERALI di redazione del bilancio Art. 2423-bis c.c. CRITERI PARTICOLARI di valutazione delle poste di bilancio Art. 2426 c.c. SCATOLA CINESE
ASPETTI SOSTANZIALI Fine - Art. 2423 Principi generali di redazione - Art. 2423-bis Principi particolari di valutazione - Art. 2426 ASPETTI FORMALI Contenuto dello stato patrimoniale - Art. 2424 Contenuto del conto economico - Art. 2425 Contenuto della nota integrativa - Art. 2427 Struttura dello SP e del CE Art. 2423-ter Disposizioni relative alle singole voci dello stato patrimoniale Art. 2424-bis Iscrizione dei ricavi, proventi ed oneri Art. 2425-bis
Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.
Articolato in 6 commi Definisce chiaramente: - Soggetti preposti alla redazione del bilancio - Documenti di cui è composto - Principi generali cui il processo di redazione deve conformarsi
Comma 1 DOCUMENTI DI BILANCIO "Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa"
Quantitativo Quantitativo Quantitativo 1 Quali/quantitativo
Comma 2 CLAUSOLA GENERALE "Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio" CHIAREZZA Clausola generale RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA Postulati o criteri generali di bilancio Criteri particolari La clausola generale è una norma sovraordinata rispetto agli altri principi di redazione del bilancio, a cui i criteri generali e particolari devono uniformarsi
Clausola generale CHIAREZZA È un requisito di natura formale: riguarda la forma e la struttura del bilancio, quindi il rispetto degli schemi di SP, CE e NI, il divieto di raggruppamento di voci e il divieto di compensi di partite RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA È un requisito di natura sostanziale: riguarda la sostanza del bilancio e delle informazioni in esso contenute VERITA': corrispondenza tra fatti aziendali e valori iscritti in bilancio CORRETTEZZA: rispetto delle norme del codice civile al fine di ridurre la discrezionalità degli amministratori
Comma 3 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" DOVE? Solitamente in NOTA INTEGRATIVA
Comma 4 DEROGHE PER IRRILEVANZA «Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella Nota Integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione» Facoltà di deroga Principio di rilevanza
FACOLTA' DI DEROGA Se, e soltanto se, l'osservanza delle disposizioni dei successivi articoli non risulti significativa, in termini quali-quantitativi, ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della gestione La norma ha dato particolare importanza alla possibilità di non seguire talune disposizioni in tema di rilevazione e di valutazione, quando il loro effetto è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio
PRINCIPIO DI RILEVANZA Legittima l'esclusione dal bilancio della data informazione a condizione che da tale omissione non derivi un'alterazione della rappresentazione veritiera e corretta OIC 11 > un'informazione è considerata rilevante/significativa quando la sua omissione, o erronea indicazione, potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni dei destinatari primari dell'informazione di bilancio (investitori, finanziatori, creditori commerciali, ecc.)
Comma 5 DEROGHE PER CASI ECCEZIONALI "Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato" Il legislatore indica che qualora si rilevi un contrasto tra una norma contenuta nel codice e la rappresentazione veritiera e corretta, si debba privilegiare quest'ultima derogando alla norma
Comma 6 UNITA' DI MISURA "Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro"
Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:
Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.