Slide da Cgil Caaf sui Redditi dei terreni: guida operativa 2024. Il Pdf, utile per concorsi pubblici in Diritto, fornisce una panoramica dettagliata sulla compilazione del Quadro A del Modello 730, includendo esenzioni IMU per terreni agricoli e variazioni dei valori di reddito dominicale e agrario.
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CGIL
CAAF
REDDITI DEI TERRENI
Quadro "A" del Modello 730
Capitolo 4CGIL
CAAF
Il quadro A del modello 730 è quello nel quale devono essere dichiarati i redditi derivanti dai terreni agricoli
e deve essere compilato:
Se il proprietario del terreno commercializza i prodotti del fondo, è tenuto ad avere la partita IVA,
quindi sarebbe escluso dalla possibilità di presentare il modello 730, poiché, oltre alla dichiarazione dei redditi,
deve presentare anche le dichiarazioni IVA e IRAP e, in alcuni casi, anche il modello 770.
È PREVISTA UN'UNICA ECCEZIONE
Chi possiede un terreno ed è titolare di partita IVA, ma nell'anno solare precedente ha un "volume d'affari" inferiore
a € 7.000 (costituito da almeno 2/3 di cessione di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A)
allegata al DPR n. 633/1972), è esentato dal presentare la dichiarazione IVA (e di conseguenza è esonerato anche
dall'IRAP), quindi può presentare la dichiarazione dei redditi con modello 730. Per "volume d'affari" si intende
l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio effettuate dal contribuente nel corso
dell'anno solare. I soggetti esonerati dagli adempimenti IVA hanno in ogni caso l'obbligo di conservazione e di
numerazione progressiva delle fatture di acquisto e delle bollette doganali di importazione.
Viene comunque meno la possibilità di presentare il modello 730 se il contribuente ha l'obbligo di presentare il
modello 770, condizione che potrebbe verificarsi anche solo a seguito del pagamento di un corrispettivo ad un
professionista quale ad esempio il veterinario.
La produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e
fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali e di prodotti chimici derivanti
da prodotti agricoli effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse e si considerano produttive di
reddito agrario (art. 1 co. 423 L. n.266/2005, come modificato dall'art. 1 co. 910 L. n. 208/2015). In questo caso il relativo
reddito va indicato nel quadro A. Se invece, la produzione di energia oltrepassa i limiti sopra riportati, deve essere
presentato il modello REDDITI PF. Per ulteriori approfondimenti, vedi risposta all'interpello n. 319 del 1.06.2022.CGIL
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Non danno luogo a reddito dominicale e agrario, quindi non vanno dichiarati:
Non vanno dichiarati in questo quadro poiché danno luogo a redditi diversi (vedi capitolo 8):
I redditi dei terreni rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, si determinano
catastalmente e sono costituiti da:
Per i terreni qualificati come "aree edificabili", ai fini IRPEF non deve essere dichiarato il valore
"commerciale" ma va indicato l'eventuale reddito dominicale e agrario se determinato catastalmente.
Per i terreni non affittati, l'IMU sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali sul reddito dominicale che quindi
non va a comporre il reddito complessivo, il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie
imposte sui redditi.
Nel caso in cui venga presentata la dichiarazione dei redditi, per obbligo o interesse, nel quadro A del modello
730 devono essere indicati il reddito dominicale e il reddito agrario di tutti i terreni posseduti, il CAF calcolerà
il reddito imponibile dei terreni non affittati tenendo conto del solo reddito agrario.
novità
Restano assoggettati ad IRPEF, sia per la componente dominicale che per quella agraria, anche
se non affittati, i terreni per i quali è prevista l'esenzione dall'IMU, IMI, IMIS, ILIA (Istruzioni 730/2024).CGIL
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L'art. 1, comma 758 della Legge n. 160/2019 "Bilancio 2020" ha fissato i criteri, le condizioni soggettive e/o
oggettive, al fine di stabilire quali terreni agricoli sono esenti dall'IMU.
novità
L'EFFETTO SOSTITUTIVO IMU-IRPEF SI APPLICA ANCHE IN RIFERIMENTO A IMI, IMIS E ILIA.
Sulla base dei criteri
individuati dalla
Circolare MEF n. 9/1993
I comuni montani per la provincia di Verona sono i seguenti:
AFFI - BADIA CALAVENA - BOSCO CHIESANUOVA - BRENTINO BELLUNO -
BRENZONE - CAPRINO VERONESE - CAVAION VERONESE - CAZZANO DI
TRAMIGNA - CERRO VERONESE - COSTERMANO - DOLCE' - ERBEZZO -
FERRARA DI MONTE BALDO - FUMANE - GARDA - GREZZANA - ILLASI -
MALCESINE - MARANO DI VALPOLICELLA - MEZZANE DI SOTTO -
MONTECCHIA DI CROSARA - NEGRAR - RIVOLI VERONESE - RONCA' -
ROVERE' VERONESE - SAN GIOVANNI ILARIONE - SAN MAURO DI SALINE -
SAN ZENO DI MONTAGNA - SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA -
SANT'ANNA D'ALFAEDO - SELVA DI PROGNO - TORRI DEL BENACO -
TREGNAGO - VELO VERONESE - VESTENANOVACGIL
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Nell'allegato alla Circolare del Ministero delle Finanze del 14.06.1993 n. 9 sono elencati i Comuni, suddivisi
per provincia, sul cui territorio sono situati i terreni agricoli esenti, diversi dalle aree fabbricabili sui quali le
attività agricole, intese in senso civilistico, non vengono esercitate o sono svolte in forma non
imprenditoriale.
Se accanto all'indicazione del Comune non è riportata alcuna annotazione, l'esenzione opera sull'intero
territorio comunale. Viceversa, se è riportata l'annotazione "PD" (parzialmente delimitato) l'esenzione opera
limitatamente ad una parte del territorio comunale. Al fine di individuare i terreni effettivamente esenti il
contribuente può rivolgersi all'Amministrazione comunale di competenza o alle Province autonome di Trento
e Bolzano o alla Regione Friuli Venezia Giulia.CGIL
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Con Circolare n. 1/DF del 3.01.2024 è stato incluso il comune di Campofelice di Fitalia (PA) per il quale
l'esenzione IMU opera su tutto il territorio comunale.
novità
Alcuni dei Comuni indicati nella Circolare n. 9 del 1993 sono stati oggetto di un processo
riorganizzativo che ha portato alla loro fusione, anche per incorporazione.
La Circolare n. 4/DF del 14.07.2016 ha previsto che in caso di fusione di:
Per un errore materiale nella circolare, il comune di Monteveglio, ora facente parte del nuovo comune di Valsamoggia (BO) era
stato indicato come PD, mentre l'intero territorio del preesistente comune va considerato totalmente delimitato.