Inquadramento del sistema europeo della qualità dal 1992 a oggi

Slide dall'Università San Raffaele su Inquadramento del sistema europeo della qualità dal '92 a oggi. La Pdf esamina l'evoluzione della tutela della qualità alimentare, dai regolamenti CEE del 1992 ai segni DOP, IGP e AS, per studenti universitari di Diritto.

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Docente
Roberto Saija
Lezione
Inquadramento del sistema europeo della qualità dal ’92 a oggi
Roberto Saija
Inquadramento del sistema europeo della qualità dal ‘92 a oggi
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La parola «qualità»
Il termine «qualità» è polisemico (significati plurimi).
Le diverse scienze sociali conferiscono a questo termine accezioni differenti.
Campo di indagine: qualità dei prodotti alimentari (speciale segmento nel
mercato dei prodotti di consumo).
Definire la «qualità» dal punto di vista giuridico non è semplice. Bisogna
attribuire al termine un significato soggettivo.
Sicurezza alimentare = ha un significato oggettivo (cfr. art. 14 Reg. (CE) n.
178/2002). È un prerequisito (standard minimo). Non è negoziabile
(l’alimento insicuro è escluso dal mercato).
Quali alimentare = risponde più a bisogni soggettivi del consumatore.

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Università San Raffaele Roma

Docente Roberto Saija

Lezione Inquadramento del sistema europeo della qualità dal '92 a oggiU Università San Raffaele Roma Roberto Saija

LA PAROLA «QUALITÀ»

Il termine «qualità» è polisemico (significati plurimi). Le diverse scienze sociali conferiscono a questo termine accezioni differenti. Campo di indagine: qualità dei prodotti alimentari (speciale segmento nel mercato dei prodotti di consumo). Definire la «qualità» dal punto di vista giuridico non è semplice. Bisogna attribuire al termine un significato soggettivo. Sicurezza alimentare = ha un significato oggettivo (cfr. art. 14 Reg. (CE) n. 178/2002). È un prerequisito (standard minimo). Non è negoziabile (l'alimento insicuro è escluso dal mercato). Qualità alimentare = risponde più a bisogni soggettivi del consumatore.

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«QUALITÀ DI SISTEMA» E «QUALITÀ DI ECCEZIONE»

Il diritto UE si è concentrato più sulla qualità di eccezione che non su quella di sistema. I segni di qualità più noti al pubblico dei consumatori sono DOP, IGP ed STG. La tutela di questi segni è prioritaria. Non bisogna confondere DOP, IGP e STG con i marchi. Marchi = segni distintivi = natura privatistica = Diritto industriale DOP, IGP, STG (DO) = natura pubblicistica Convenzione di Stresa (1951) = la Comunità internazionale deve regolare le modalità per garantire un uso leale delle designazioni di origine e delle denominazioni dei formaggi; Scopo = proteggere le caratteristiche originarie e l'uso. Convenzione di Stresa (formaggi) = essenziale per la definizione del concetto di «denominazioni d'origine», ovvero le denominazioni dei formaggi prodotti nella «zona geografica delimitata» (zgd).

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«QUALITÀ DI SISTEMA» E «QUALITÀ DI ECCEZIONE»

Qualità di sistema = vuole assicurare caratteristiche qualitative di base comuni a tutti gli alimenti. Qualità di eccezione = complesso normativo che intende valorizzare alcune produzioni collegate a determinate zone territoriali, o alcune produzioni tradizionali con una storia consolidata. Qualità di sistema = qualità di massa = più problematica di quella di eccezione:

  • anni '70 = direttive di armonizzazione parziale introducono caratteristiche qualitative per alcuni prodotti (miele, succhi di frutta, latte UHT, confetture e marmellate);
  • anni '80 = Reg. (CEE) n. 797/1985 sul miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie = grazie a questo regolamento gli aiuti sono destinati al miglioramento qualitativo e alla riconversione delle produzioni in funzione delle esigenze del mercato.
  • anni '90 = Reg. (CE) n. 1257/1999 = conferma gli aiuti destinati al miglioramento qualitativo
  • anni 2000 = Reg. (CE) n. 1782/2003 = introduce nella politica di sviluppo rurale l'aiuto alla «qualità alimentare» Definizione di «qualità alimentare» = «complesso di caratteristiche specifiche, di prodotto e di processo, che costituiscono un valore aggiunto» (Giuffrida). Anche le successive riforme compresa quella del 2013 incentivano la qualità di sistema.

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DALLA TUTELA NAZIONALE A QUELLA EUROPEA

Prima forma di protezione nazionale delle IG = 1. 10 aprile 1954, n. 125, "Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi". Sul finire degli anni '80 la Comunità ha dato il via alla redazione dei primi regolamenti europei sulle DOP e le IGP dei prodotti agroalimentari. Questi regolamenti hanno visto la luce, non a caso, nel 1992, ovvero nel momento in cui la sovrapproduzione delle materie prime agricole è diventata una criticità, insieme ad un drastico calo dei prezzi, come se la normativa europea fosse una contropartita in favore di Paesi come la Francia, proprio quando la CE si decise ad accantonare le politiche di armonizzazione verticale delle denominazioni merceologiche dei prodotti per aprire (v. sent. Cassis de Dijon del '79) al principio del mutuo riconoscimento.

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I REGOLAMENTI DEL '92

Regolamenti (CEE) nn. 2081 e 2082/1992:

  • promuovono, a livello CEE, la qualità di eccezione; · armonizzano le regole europee e introducono tre segni, DOP, IGP e AS. I segni DOP/IGP/AS si sostituiscono alle protezioni assicurate, fino ad allora, ai prodotti nazionali dai singoli Stati membri della Comunità. La Comunità europea:
  • ha voluto valorizzare i prodotti che traggono le proprie qualità dalla zona geografica da cui provengono, dal clima e dalle competenze dei produttori che storicamente operano in quella zona (know how);
  • ha introdotto norme armonizzate, in modo da garantire ai produttori che operano in ambito comunitario uguali condizioni di concorrenza.

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NORMATIVA CEE SULLA FOOD QUALITY DEL '92

Lo scopo dei due regolamenti è di:

  • superare l'asimmetria normativa (le differenze normative tra i diversi Stati della CEE).
  • realizzare una diversificazione della produzione agricola;
  • rilanciare determinati prodotti sul mercato europeo in modo da promuovere un più armonico e graduale sviluppo delle zone rurali, di quelle svantaggiate e periferiche, contribuendo a migliorare il reddito delle popolazioni agricole, in armonia con le finalità della PAC ex art. 39 TCEE. La disciplina europea sulla food quality fu una soluzione di compromesso tra gli interessi dei produttori e quelli dei consumatori. Interesse dei produttori = maggiore remunerazione dei prodotti dotati di un valore aggiunto derivante dal territorio; Interesse dei consumatori = essere correttamente informati sulle caratteristiche qualitative dei prodotti alimentari, ponendo fiducia nei segni individuati dalle istituzioni comunitarie.

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DISCIPLINA DEL '92

Due distinti livelli di protezione, a seconda del diverso legame con il territorio, una più intensa per le DOP, ed una meno intensa, per le IGP. Per quanto concerne le definizioni di DOP e IGP, la disciplina del 1992 presentava delle differenze significative rispetto a quella attualmente vigente. Definizione di DOP e di IGP 1992: - DOP era il nome di una di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un Paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare; - IGP era, invece, il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali di un Paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare. Si trattava, quindi, in entrambi i casi, di un nome geografico di una regione, di un luogo o di un Paese ed in via eccezionale erano considerate DO alcune denominazioni tradizionali, geografiche o meno, che designavano un prodotto agricolo o alimentare originario di una regione, di un luogo determinato che soddisfacessero determinati requisiti. Esclusivamente per le DOP era, dunque, possibile riconoscere un nome "non geografico". Solo qualche anno più tardi, col Reg. (CE) n. 510/2006 questa possibilità è riconosciuta anche alle IGP.

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DIFFERENZE CON LA DISCIPLINA VIGENTE

Oggi, con il reg. 1151/2012, DO o IG non è il nome geografico, ma il nome di un prodotto originario di un luogo, di una regione o, in casi eccezionali, di un Paese determinati. Il nome di un prodotto, da solo, è il segno del territorio. Ciò a partire dal reg. 1151/2012. Il prodotto indentifica e rappresenta il territorio agli occhi dei consumatori e non è necessario che nel nome compaia un esplicito riferimento geografico, rimanendo ciò facoltativo nel senso che è il solo nome del prodotto DOP/IGP a rappresentare il territorio anche in mancanza del riferimento geografico. Adeguamento della definizione normativa delle DOP/IGP alla seconda sentenza "Feta" della Corte di Giustizia (2005) = pur in mancanza del toponimo «Grecia» nella denominazione, i consumatori, in tali SM percepiscono "Feta" come un formaggio associato proprio alla Grecia, riconducendo il nome di un prodotto tra i cd. segni del territorio.

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AS STG

Reg. (CEE) n. 2082/1992, = disciplina le AS (attestazioni di specificità) dei prodotti agricoli e alimentari. La tradizione attribuisce al prodotto determinate caratteristiche sulla base degli ingredienti, del metodo di produzione o trasformazione. Base giuridica = art. 43 TCEE (PAC) Attestazione di specificità = comporta il riconoscimento da parte della Comunità europea della specificità di un prodotto al momento della sua registrazione. Specificità = l'elemento o l'insieme di elementi che distinguono nettamente un prodotto agricolo o alimentare da altri prodotti o alimenti analoghi appartenenti alla stessa categoria. Il regolamento attribuisce ai produttori il diritto di utilizzare un determinato nome per realizzare prodotti conformi al disciplinare. Anche per le AS c'è un collegamento con il territorio, meno intenso rispetto a DOP e IGP. Non è richiesto che i prodotti abbiano origine nella zona geografica. Prodotti AS = "patrimonio gastronomico e culturale dell'intera collettività" (E. Rook Basile).

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AS STG

Il segno AS, sganciato dal luogo di produzione, non ha avuto la fortuna sperata tanto che il successivo regolamento, il 509/2010 ha tentato di recuperarlo. Dalle AS si passa alle STG (specialità tradizionali garantite) ma senza che si sia riusciti ad ottenere l'auspicato rilancio di questo segno. Il motivo sta nella scarsa appetibilità del segno per le associazioni dei produttori a causa della natura ibrida del segno (AS/STG) e della mancanza di chiarezza dei requisiti per la tutela che non sono tanto specifici da essere conveniente affrontare i costi della procedura di riconoscimento. Le STG sono state mantenute dalla riforma del 2012 (Reg. (UE) n. 1151/2012) e sembrano destinate a rimanere anche con la riforma dei regimi di qualità avviata con la proposta di Regolamento del 31 marzo 2022.

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