Documento dalla Riforma dello Sport. Il Pdf esamina la Riforma dello Sport del 2021 in Italia, concentrandosi sulla nuova definizione di lavoratore sportivo e l'abolizione del vincolo sportivo, utile per lo studio del Diritto universitario.
Mostra di più17 pagine


Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
LEZIONE 4° LA RIFORMA DELLO SPORT Nei primi mesi dell'anno 2021 furono approvati 5 decreti legislativi: nn. 36-37-38-39-40, attuativi degli artt. Da 5 a 9 delle legge delega 8 agosto 2019, n. 86 che concretizzano finalmente la "Riforma dello Sport". La nuova ed attesa disciplina riforma e riordina l'intera normativa sportiva italiana, introducendo nuove norme concernenti il professionismo femminile e la parità di genere; tutele previdenziali per gli atleti, norme miranti alla sicurezza degli impianti e in particolare per gli sport invernali e provvedendo ad eliminare il vincolo sportivo che ancora obbliga i giovani atleti.
Nel primo dei 5 decreti il n.36/2021, all'art. 3 vengono illustrati in dettaglio gli obiettivi della Riforma mirante a:
Tra le novità abbiamo anche l'introduzione della definizione di lavoratore sportivo, senza distinzione fra settore professionistico e settore dilettantistico. Oggi anche gli atleti dilettanti sono lavoratori, l'art. 38 del d.lgs. n. 36/2021 offre un criterio concreto per differenziare fra professionismo e dilettantismo sportivo: il professionista svolge un lavoro con finalità lucrative, mentre il dilettante offre il lavoro con prevalente finalità altruistica. La differenza tra i due rimane formale e a discrezione delle Federazioni che stabiliscono quali settori sono professionali e quali dilettantistici.
Con riferimento ai contratti di lavoro in ambito sportivo, tra le principali novità della riforma del lavoro sportivo, troviamo, all'art. 25 del d.lgs. n. 36, la riformulazione della nozione di lavoratore sportivo che, superando di fatto l'impostazione della L. 91/81, ricomprende anche i seguenti soggetti: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara, nonchè ogni tesserato che svolge verso corrispettivo le mansioni previste dai regolamenti tecnici dei sodalizi sportivi, a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e Salute spa o di altro soggetto tesserato. Non sono lavoratori sportivi coloro che svolgono mansioni di carattere amministrativo- gestionale, né coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali (ad esempio: non sono lavoratori sportivi i medici, i fisioterapisti e neppure i maestri di sci, ai sensi della L. 81/1991) La nuova nozione di lavoro sportivo non tiene conto né del settore dell'attività, né dell'intensità dell'impegno e si distingue perché è un'attività retribuita e non semplicemente amatoriale; mentre all'attività meramente amatoriale, di norma non retribuita, possono essere attribuiti unicamente premi e compensi occasionali, ovvero rimborsi spese e indennità di trasferta anche a titolo forfettario.
Tra le altre novità, si evidenziano:
Gli ulteriori decreti si pongono i seguenti obiettivi:
d.lgs. n. 37: garantire l'esercizio unitario della funzione di agente sportivo su tutto il territorio nazionale, distinguendone nettamente le competenze rispetto a quelle riservate agli avvocati dalla legislazione nazionale e ferme restando le competenze di questi ultimi in materia di consulenza legale e assistenza stragiudiziale dei lavoratori sportivi, delle società e delle associazioni sportive (art. 3, commi 2 e 3);
d.lgs. n. 38: promuovere e regolare attività di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi, compresi quelli scolastici, al fine di favorirne l'ammodernamento, con particolare riguardo alla sicurezza degli stessi e dei loro fruitori e degli spettatori;
d.lgs. N. 39: istituire il "Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche" e promuovere linee guida in relazione ai fattori di rischio di discriminazioni, molestie e violenze in danno di donne e di minori, o per ragioni di etnia, religione, disabilità, età od orientamento sessuale (art. 16);
d. lgs. N. 40: promuovere e garantire anche negli sport invernali livelli di sicurezza elevati e la più ampia partecipazione delle persone con disabilità (art. 4, comma 2; art. 34 e ss.) Con la riforma nel lavoro sportivo viene prevista la natura di collaborazione coordinata e continuativa e prevede, per la prima volta, tutele lavoristiche e previdenziali per tutti i lavoratori sportivi.
2. Decreto legislativo n. 120/ 2023 Con la pubblicazione nella G.U. del 4/9/2023 del decreto legislativo 120/2023, è entrato in vigore il secondo correttiva alla Riforma dello Sport, articolata nei cinque decreti emanati nel 2021.In questa breve sintesi, focalizzeremo la nostra attenzione sulle più importanti novità apportate dal secondo correttivo ai decreti legislativi 36/2021 e 39/2021, evidenziando la normativa in vigore dal 5 settembre 2023, articolata per punti di maggiore interesse per il mondo sportivo dilettantistico.
LAVORATORE SPORTIVO: viene delineata in modo più chiaro la figura del lavoratore sportivo, vale a dire "l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico, e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo". Quindi, deve essere un soggetto tesserato che esercita verso un corrispettivo l'attività sportiva, a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto al Registro Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) nonché' a favore delle Federazioni Sportive, delle Discipline sportive associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato. Oltre alle 7 figure tipizzate già previste dalla norma originaria (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara) è lavoratore sportivo ogni altro tesserato che svolga, verso un corrispettivo, mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo- gestionale. Tali mansioni sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno e sono approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente. Tale elenco é tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include quelle mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva. Pertanto, viene abolita la possibilità, precedentemente attribuita a tutti gli Enti affilianti, di individuare le mansioni necessarie ampliando di fatto il novero dei lavoratori sportivi. Si avrà, quindi, un unico elenco tenuto dal Dipartimento dello sport, redatto sulla base dei regolamenti tecnici delle Federazioni; ad oggi, in mancanza di detto elenco, solo le 7 figure tipizzate possono essere retribuite con i compensi sportivi.
Per quanto concerne la tipologia di rapporto lavorativo, l'art. 25, comma 2 del D.Lgs. 36/21 specifica che " ricorrendone i presupposti l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative" . L'art. 27 del D. lgs. 36/21, invece, mantiene ferma la presunzione di subordinazione per gli atleti appartenenti al settore professionistico. Infatti, è disposto che "nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente e continuativa si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato", a meno che non ricorra uno o più dei tre seguenti requisiti:
Se ne desume, pertanto, che potranno esservi due tipi di lavoratori sportivi: i professionisti, lavoratori presuntivamente subordinati, e i lavoratori dilettanti, i quali svolgono attività sportiva verso corrispettivo in Federazioni e Discipline che non hanno istituito il settore professionistico.
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE: va segnalato che il correttivo bis è intervenuto anche su questo punto. Infatti, innovando l'art. 28 del d.lgs. 36/2021, ha disposto: "nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente: a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva anche paralimpici". Quindi, il correttivo bis ha ampliato il numero delle ore settimanali (passate a 24) sino alle quali vi è la presunzione, nel campo del dilettantismo, che il rapporto di lavoro sia un co.co.co. Si ritiene opportuno precisare che non è proibito instaurare un rapporto di co.co sportivo con una durata superiore alle 24 ore settimanali; solo che, in tal caso, non opera quella sorta di presunzione legale di co.co.co introdotta dalla norma, ma va dimostrato, in caso di verifica,