Sintesi Essenziale Articolo per Articolo della Legge 241/90

Documento sulla Sintesi Essenziale Articolo per Articolo della L. 241/90. Il Pdf, utile per lo studio universitario di Diritto, offre una panoramica chiara e concisa della normativa amministrativa, analizzando i principi fondamentali e le procedure di conclusione dei procedimenti.

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SINTESI ESSENZIALE ARTICOLO PER ARTICOLO DELLA L. 241/90
Art 1 PRINCIPI GENERALI DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
L’attività amministrativa segue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità,
efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza, nonché dai principi dell’ordinamento
comunitario.
La P.A. non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze.
La P.A. quando adotta di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto
privato, salvo che la legge non disponga diversamente.
I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il perseguimento
dei principi che reggono tutta l' attività amm.va.
Art 2 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Il procedimento si deve concludere con un provvedimento espresso entro trenta giorni e che
solo in particolari casi, mediante regolamenti (da adottarsi mediante DPCM), è possibile
stabilire un termine diverso, ma non superiore a centottanta giorni. Quanto stabilito si applica
alle amministrazioni statali e agli enti pubblici statali, ma non ai procedimenti di verifica o
autorizzativi concernenti i beni culturali e paesaggistici.
In merito alla sospensione dei termini di conclusione del procedimento, per l’acquisizione di
certificati relativi a stati, fatti o qualità, può essere disposta per una sola volta e per un periodo
non superiore a trenta giorni. Decorso i termini senza che sia concluso il procedimento, il
ricorso è legittimato (purché avanzato entro un anno dalla scadenza) avverso il silenzio
dell’amministrazione inadempiente anche in assenza di diffida ad adempiere.
La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce anche elemento di
valutazione della responsabilità dirigenziale, in termini di retribuzione di risultato.
Art 2 bis RISARCIMENTO DEL DANNO
Se l’inosservanza, dolosa o colposa, del termine di conclusione del procedimento causa un
danno ingiusto al privato, quest’ultimo può richiedere alla PA il risarcimento del danno
mediante ricorso al TAR, entro 5 anni dalla scadenza del termine. Quindi il mancato rispetto
dei termini apre la via alla tutela risarcitoria ed espone l’amministrazione a responsabilità per
omissione.
Art 3 MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO
Ogni procedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione
amministrativa, lo svolgimento dei concorsi, il personale, esclusi invece gli atti normativi,
come i regolamenti, e gli atti a contenuto generale, deve essere motivato. La motivazione
deve indicare i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell’Amministrazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria. Se le ragioni di tale decisione
risultano da un altro atto, richiamato nella decisione stessa, deve essere indicato e reso
disponibile. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità
presso cui si può ricorrere.
Art. 3 BIS USO DELLA TELEMATICA
Le P.A. incentivano l’uso della telematica sia nei rapporti interni che tra le diverse
amministrazioni e tra queste e i privati
Art 4 UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Se non già stabilito da legge o da regolamento, le P.A. sono tenute a determinare per ogni
procedimento l’Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria, di ogni altro adempimento
procedimentale, dell’adozione del provvedimento finale. Tali disposizioni sono rese pubbliche.
Art 5 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Dirigente dell’Unità Organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente
addetto la responsabilità dell’istruttoria, di ogni altro adempimento ed eventualmente
dell’adozione del provvedimento finale. In mancanza di tale assegnazione il responsabile del
procedimento è il funzionario preposto a quella Unità Organizzativa. Tali dati sono comunicati
ai soggetti dell’art. 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
Art 6 COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento:
Valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione, i
presupposti rilevanti per emanare il provvedimento
Accerta d’ufficio i fatti, disponendo il compimento di tutti gli atti necessari e adotta tutte le
misure per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. Può chiedere rilascio di
dichiarazioni e rettifiche di dichiarazioni o istanze erronee e incomplete, può esperire
accertamenti tecnici, ispezioni, esibizioni di documenti.
Propone o indice, se ne ha la competenza, la Conferenza dei Servizi (art. 14)
Cura le comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni
Adotta, se ne ha la competenza, il provvedimento finale o lo trasmette all’organo che è
competente per l’adozione.
L’organo competente per l’adozione del provvedimento finale se diverso dal responsabile,
non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria del responsabile del procedimento a meno
che non lo motivi nel provvedimento finale.
Art 6 bis. (Conflitto di interessi)
Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in
caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
Art 7 COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Se non esistono esigenze di celerità, l’avvio del procedimento deve essere comunicato ai
soggetti nei confronti dei quali tale provvedimento è destinato a produrre effetti diretti, a quelli
che per legge devono essere informati e a coloro verso i quali il provvedimento può recare
pregiudizio, se facilmente individuabili. L’Amministrazione può adottare, prima delle suddette
comunicazioni, provvedimenti cautelari.
Art 8 MODALITA’ E CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL
PROCEDIMENTO
L’Amministrazione dà notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale
in cui devono essere indicati:
L’Amministrazione competente
L’oggetto del procedimento promosso
L’ufficio e la persona responsabile del procedimento
La data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi da adottare in caso di
inerzia dell’amministrazione
la data di presentazione della relativa istanza nei procedimenti ad iniziativa di parte
L’Ufficio in cui si può prendere visione degli atti
Se il numero di destinatari è troppo elevato, per cui la comunicazione personale è impossibile
e/o troppo gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti i suddetti elementi mediante
forme di pubblicità idonee. L’omissione della comunicazione può essere fatta rivalere solo dal
soggetto interessato.
Art 9 INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO
Può intervenire nel procedimento qualsiasi soggetto portatore di interessi pubblici o privati,
oppure i portatori di interessi diffusi facenti parte di associazioni o comitati e che possano
comunque avere un pregiudizio dal provvedimento.

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Principi Generali dell'Attività Amministrativa (Art. 1)

L'attività amministrativa segue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.

La P.A. non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze.

La P.A. quando adotta di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge non disponga diversamente.

I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il perseguimento dei principi che reggono tutta l' attività amm.va.

Conclusione del Procedimento (Art. 2)

Il procedimento si deve concludere con un provvedimento espresso entro trenta giorni e che solo in particolari casi, mediante regolamenti (da adottarsi mediante DPCM), è possibile stabilire un termine diverso, ma non superiore a centottanta giorni. Quanto stabilito si applica alle amministrazioni statali e agli enti pubblici statali, ma non ai procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni culturali e paesaggistici.

In merito alla sospensione dei termini di conclusione del procedimento, per l'acquisizione di certificati relativi a stati, fatti o qualità, può essere disposta per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Decorso i termini senza che sia concluso il procedimento, il ricorso è legittimato (purché avanzato entro un anno dalla scadenza) avverso il silenzio dell'amministrazione inadempiente anche in assenza di diffida ad adempiere.

La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce anche elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, in termini di retribuzione di risultato.

Risarcimento del Danno (Art. 2 bis)

Se l'inosservanza, dolosa o colposa, del termine di conclusione del procedimento causa un danno ingiusto al privato, quest'ultimo può richiedere alla PA il risarcimento del danno mediante ricorso al TAR, entro 5 anni dalla scadenza del termine. Quindi il mancato rispetto dei termini apre la via alla tutela risarcitoria ed espone l'amministrazione a responsabilità per omissione.

Motivazione del Provvedimento (Art. 3)

Ogni procedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei concorsi, il personale, esclusi invece gli atti normativi, come i regolamenti, e gli atti a contenuto generale, deve essere motivato. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Se le ragioni di tale decisione risultano da un altro atto, richiamato nella decisione stessa, deve essere indicato e reso disponibile. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità presso cui si può ricorrere.

Uso della Telematica (Art. 3 BIS)

Le P.A. incentivano l'uso della telematica sia nei rapporti interni che tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati

Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento (Art. 4)

Se non già stabilito da legge o da regolamento, le P.A. sono tenute a determinare per ogni procedimento l'Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale, dell'adozione del provvedimento finale. Tali disposizioni sono rese pubbliche.

Responsabile del Procedimento (Art. 5)

Il Dirigente dell'Unità Organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendenteaddetto la responsabilità dell'istruttoria, di ogni altro adempimento ed eventualmente dell'adozione del provvedimento finale. In mancanza di tale assegnazione il responsabile del procedimento è il funzionario preposto a quella Unità Organizzativa. Tali dati sono comunicati ai soggetti dell'art. 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

Compiti del Responsabile del Procedimento (Art. 6)

  • Valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione, i presupposti rilevanti per emanare il provvedimento
  • Accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento di tutti gli atti necessari e adotta tutte le misure per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. Può chiedere rilascio di dichiarazioni e rettifiche di dichiarazioni o istanze erronee e incomplete, può esperire accertamenti tecnici, ispezioni, esibizioni di documenti.
  • Propone o indice, se ne ha la competenza, la Conferenza dei Servizi (art. 14)
  • Cura le comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni
  • Adotta, se ne ha la competenza, il provvedimento finale o lo trasmette all'organo che è competente per l'adozione.
  • L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale se diverso dal responsabile, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria del responsabile del procedimento a meno che non lo motivi nel provvedimento finale.

Conflitto di Interessi (Art. 6 bis)

Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Comunicazione di Avvio del Procedimento (Art. 7)

Se non esistono esigenze di celerità, l'avvio del procedimento deve essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali tale provvedimento è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per legge devono essere informati e a coloro verso i quali il provvedimento può recare pregiudizio, se facilmente individuabili. L'Amministrazione può adottare, prima delle suddette comunicazioni, provvedimenti cautelari.

Modalità e Contenuti della Comunicazione di Avvio del Procedimento (Art. 8)

L'Amministrazione dà notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale in cui devono essere indicati:

  • L'Amministrazione competente
  • L'oggetto del procedimento promosso
  • L'ufficio e la persona responsabile del procedimento
  • La data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi da adottare in caso di inerzia dell'amministrazione
  • la data di presentazione della relativa istanza nei procedimenti ad iniziativa di parte
  • L'Ufficio in cui si può prendere visione degli atti

Se il numero di destinatari è troppo elevato, per cui la comunicazione personale è impossibile e/o troppo gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti i suddetti elementi mediante forme di pubblicità idonee. L'omissione della comunicazione può essere fatta rivalere solo dal soggetto interessato.

Intervento nel Procedimento (Art. 9)

Può intervenire nel procedimento qualsiasi soggetto portatore di interessi pubblici o privati, oppure i portatori di interessi diffusi facenti parte di associazioni o comitati e che possano comunque avere un pregiudizio dal provvedimento.

Diritti dei Partecipanti al Procedimento (Art. 10)

I soggetti ai quali è destinato il provvedimento (vedi art. 7) e quelli che possono intervenire nel procedimento (art. 9) hanno diritto a:

  • Prendere visione degli atti (salvo le eccezioni dell'art. 24)
  • Presentare memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare se pertinenti

Comunicazione dei Motivi Ostativi all'Accoglimento dell'Istanza (Art. 10 bis)

Prima dell'adozione di un provvedimento negativo il responsabile del procedimento o l'autorità competente, comunicano tempestivamente al cittadino che ha fatto l'istanza, il motivo del mancato accoglimento della domanda. Il cittadino ha 10 giorni di tempo dal ricevimento di tale comunicazione per presentare osservazioni scritte ed eventuali documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o dalla scadenza del periodo di cui sopra. Se la P.A. non accoglie le osservazioni deve motivarlo nel provvedimento finale. Tali procedure non si applicano a: concorsi, procedimenti in materia previdenziale e assistenziale.

Accordi Integrativi o Sostitutivi del Provvedimento (Art. 11)

L'Amministrazione, in riferimento all'art 10, può concludere accordi con gli interessati sia per determinare il contenuto discrezionale dell'atto, sia per sostituirlo. In ogni caso non deve creare pregiudizio dei diritti dei terzi, e deve perseguire sempre il pubblico interesse. Per favorire gli accordi il responsabile del procedimento può organizzare incontri con il destinatario ed eventuali controinteressati. Gli accordi devono essere scritti, pena la nullità, e sono regolati dal codice civile in materia di obbligazioni e contratti. Quando l'accordo sostituisce il provvedimento questi deve subire gli stessi controlli del provvedimento. Per motivi di interesse pubblico l'amministrazione può recedere unilateralmente dall'accordo, ma se questo provoca pregiudizio per il privato, l'amministrazione ha l'obbligo di pagare un indennizzo. A tutela dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, nei casi di conclusione di un accordo, la stipula dell'accordo stesso deve essere preceduta da una determinazione dell'organo competente per l'adozione del provvedimento. Le controversie di tali accordi sono di competenza del giudice amministrativo (giurisdizione esclusiva del TAR).

Provvedimenti Attributivi di Vantaggi Economici (Art. 12)

L'amministrazione deve subordinare la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati alla predeterminazione e pubblicazione dei criteri e modalità ai quali essa deve attenersi e la cui effettiva osservanza deve risultare dai singoli provvedimenti.

Ambito di Applicazione delle Norme sulla Partecipazione (Art. 13)

Tutte queste disposizioni non si applicano a:

  • Atti normativi
  • Atti amministrativi generali
  • Atti di pianificazione e di programmazione
  • Procedimenti tributari

Conferenza dei Servizi (Art. 14)

Viene indetta di regola dall'Amministrazione procedente qualora sia opportuno esaminare contestualmente vari interessi pubblici coinvolti nello stesso procedimento. E' sempre indetta quando l'Amministrazione debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi e, lin questo caso, le determinazioni accordate nella conferenza sostituiscono i

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