Documento dall'Università sulle Obbligazioni nel diritto romano. Il Pdf esplora il concetto di obbligazione, le sue origini e le diverse fonti, inclusi contratti, quasi contratti e delitti, con un focus sul diritto e la materia universitaria.
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Cos'è l'obbligazione? Giustiniano inserisce la definizione di obbligazione nelle istitutiones: "l'obbligazione è un vincolo giuridico ad eseguire una data prestazione secondo l'ordinamento della nostra civiltà".
Un'obbligazione è un rapporto giuridico in cui un debitore deve eseguire una prestazione a favore di un creditore. Il credito è un diritto relativo che può essere fatto valere solo nei confronti del debitore. Se il debitore non adempie, si verifica un inadempimento, che può essere imputabile o non imputabile. Se l'inadempimento è non imputabile (ad esempio, se il cavallo dato in deposito muore senza colpa di Caio), il debito si estingue. Se l'inadempimento è imputabile, il debitore diventa responsabile e può essere soggetto a esecuzione (sanzione personale o patrimoniale). In tal caso, l'obbligazione da vincolo potenziale diventa vincolo reale.
L'obbligazione era qualcosa di diverso NELLA PRIMA FASE dell'età arcaica = obbligazione originaria = da vincolo reale o materiale o attuale. La caratteristica era che il debitore era immediatamente legato e vincolato alla potestà del creditore dal momento in cui nasceva l'obbligazione, questo è il motivo per cui Giustiniano scriverà "obligatio est iuris vinculum". Quando il debitore pagava veniva liberato.
Per Gagliardi è più probabile che sia nata prima l'obbligazione da atto illecito. In età classica, il vincolo delle obbligazioni diventa potenziale, quindi il debitore non è immediatamente vincolato. Gaio, nelle sue Istituzioni, elenca come fonti di obbligazione i contratti e i delitti, ma per includere altre fonti scrive un'altra opera chiamata RES COTTIDIANAE o AUREA, in cui inserisce le VARIAE CAUSARUM FIGURAE. Nel 533, Gaio sviluppa una quadri-ripartizione nelle Istituzioni aggiungendo quasi delitti e quasi contratti. Pertanto, nelle Istituzioni troviamo: contratti, delitti, quasi contratti e quasi delitti. In RES COTTIDIANAE o AUREA troviamo:
Questa struttura è riflessa nell'art. 1173 c.c. del Codice civile italiano.
Nell'ordinamento italiano il contratto è regolato dall'art.1321 dei Codice civile: "il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale". Oggi, il principio di atipicità dei contratti riconosce come contratto qualsiasi accordo che tuteli un diritto meritevole di protezione. Per Gaio, un contratto è un atto sinallagmatico e qualsiasi atto lecito riconosciuto dall'ordinamento. Sesto Pelio, nel II secolo d.c., propose una definizione basata sull'accordo (conventio) tra due parti, ma questa non era adatta al diritto romano, che includeva contratti basati sulla pronuncia di parole solenni (come la sponsio) indipendentemente dal consenso. Nel diritto romano per i contratti vigeva il principio di tipicità, ogni contratto aveva la sua formula specifica, in quanto anche queste erano tipiche. Esistevano diversi tipi di contratti, ovvero:
! LA STIPULATIO E LA SPONSIO NON SONO SINALLAGMATICI !
All'atto potevano essere presenti gli Adpromissores (garanti del debitore) e gli Adstipulatores (che avrebbero riscattato il debito del creditore in caso di inadempienza). Sponsio e stipulatio erano negozi formali basati sulla loro forma, ma le parti potevano redigere documenti come prova, specialmente in età classica. Nel periodo postclassico, questi documenti scritti divennero validi indipendentemente dalle formalità orali. Le stipulazioni potevano essere fatte anche a distanza. Nel 472, l'imperatore Leone ammise che la stipulatio potesse essere conclusa con qualsiasi espressione verbale. Giustiniano stabilì che la pronuncia dei verba rimaneva obbligatoria, ma in presenza di un testo scritto si presumeva che fossero stati pronunciati, a meno che non si provasse che le parti non erano nello stesso luogo al momento della redazione del documento.
La fiducia si basava sulla fiducia personale, senza obbligo legale di restituzione. Con l'espansione di Roma, questo sistema creò problemi, portando alla creazione di comodato, deposito e pegno. La fiducia si trasformò in contratto, con la comparsa dell'actio fiduciae nell'editto alla fine dell'età repubblicana, permettendo al fiduciante di riavere la proprietà, con una condanna infamante in caso di violazione.
I contratti si perfezionavano solo con il consenso delle parti coinvolte, senza necessità di formalità aggiuntive. Erano quattro tipi principali, con uno schema fisso che le parti dovevano seguire rigorosamente. Questi contratti emersero nel III secolo a.C. nel contesto del lus Gentium e successivamente furono inclusi nel ius honorarium. Solo dopo circa un secolo furono integrati anche nel ius civile.