Le Obbligazioni nel diritto romano: definizione, fonti e tipologie

Documento dall'Università sulle Obbligazioni nel diritto romano. Il Pdf esplora il concetto di obbligazione, le sue origini e le diverse fonti, inclusi contratti, quasi contratti e delitti, con un focus sul diritto e la materia universitaria.

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18 pagine

LE OBBLIGAZIONI
Cos’è l’obbligazione?
Giustiniano inserisce la definizione di obbligazione nelle istitutiones:
“l’obbligazione è un vincolo giuridico ad eseguire una data prestazione
secondo l’ordinamento della nostra civiltà”.
VINCOLO POTENZIALE, NON REALE
Un'obbligazione è un rapporto giuridico in cui un debitore deve eseguire una
prestazione a favore di un creditore.
Il credito è un diritto relativo che può essere fatto valere solo nei
confronti del debitore. Se il debitore non adempie, si verifica un
inadempimento, che può essere imputabile o non imputabile. Se
l'inadempimento è non imputabile (ad esempio, se il cavallo dato in
deposito muore senza colpa di Caio), il debito si estingue. Se
l'inadempimento è imputabile, il debitore diventa responsabile e può
essere soggetto a esecuzione (sanzione personale o patrimoniale). In tal
caso, l'obbligazione da vincolo potenziale diventa vincolo reale.
OBBLIGAZIONE (in età arcaica):
L'obbligazione era qualcosa di diverso NELLA PRIMA FASE dell’età arcaica
= obbligazione originaria = da vincolo reale o materiale o attuale.
La caratteristica era che il debitore era immediatamente legato e
vincolato alla potestà del creditore dal momento in cui nasceva
l’obbligazione, questo è il motivo per cui Giustiniano scriverà “obligatio
est iuris vinculum”. Quando il debitore pagava veniva liberato.
Da dove nascevano le obbligazioni da vincolo reale?
DA ATTO LECITO:
o NEXUM: era la più antica forma di obbligazione, non un
contratto, in cui un pater chiedeva un prestito a un altro
pater e diventava immediatamente vincolato al creditore. Il
negozio si compiva con bronzo e una bilancia, coinvolgendo 5
testimoni, e il debitore restava vincolato finché non
restituiva il bronzo, processo chiamato = SOLUTIO
Il nexum fu abolito nel 326 a.C. con la lex Poetelia Papiria, ma
già non era più in uso.
o VADES: erano persone che garantivano la presenza del
convenuto a processo nei giorni e ore stabilite. Se il
convenuto non si presentava o non pagava, i vades si
assoggettavano al creditore e pagavano al suo posto.
o PRAEDES LITIS VINDICIARUM: Erano persone che si trovavano
nella legis actio sacramento in rem che garantivano la
restituzione della res, insieme ai frutti, all'altra parte in caso
di soccombenza. Se ciò non avveniva, subivano le
conseguenze al posto della parte soccombente.
DA ATTO ILLECITO: Inizialmente, per gli illeciti di diritto privato, era
ammessa la vendetta privata, in cui il soggetto leso catturava e
puniva fisicamente l'autore dell'illecito. In età repubblicana, si
introdusse la possibilità che il colpevole offrisse denaro o animali
per evitare la condanna, creando così un nuovo tipo di pena
pecuniaria. Questo cambiamento è evidenziato nelle leggi delle XII
tavole (taglione).
Per Gagliardi è più probabile che sia nata prima l’obbligazione da atto
illecito.
In età classica, il vincolo delle obbligazioni diventa potenziale, quindi il
debitore non è immediatamente vincolato. Gaio, nelle sue Istituzioni,
elenca come fonti di obbligazione i contratti e i delitti, ma per includere
altre fonti scrive un'altra opera chiamata RES COTTIDIANAE o AUREA, in
cui inserisce le VARIAE CAUSARUM FIGURAE. Nel 533, Gaio sviluppa una
quadri-ripartizione nelle Istituzioni aggiungendo quasi delitti e quasi
contratti. Pertanto, nelle Istituzioni troviamo: contratti, delitti, quasi
contratti e quasi delitti. In RES COTTIDIANAE o AUREA troviamo:
contratti
delitti
variae causarum figurae.
Questa struttura è riflessa nell'art. 1173 c.c. del Codice civile italiano.
I CONTRATTI:
Nell’ordinamento italiano il contratto è regolato dall’art.1321 dei Codice
civile: il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o
estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.
Oggi, il principio di atipicità dei contratti riconosce come contratto
qualsiasi accordo che tuteli un diritto meritevole di protezione. Per Gaio,
un contratto è un atto sinallagmatico e qualsiasi atto lecito riconosciuto
dall'ordinamento. Sesto Pelio, nel II secolo d.C., propose una definizione
basata sull'accordo (conventio) tra due parti, ma questa non era adatta
al diritto romano, che includeva contratti basati sulla pronuncia di
parole solenni (come la sponsio) indipendentemente dal consenso. Nel
diritto romano per i contratti vigeva il principio di tipicità, ogni contratto
aveva la sua formula specifica, in quanto anche queste erano tipiche.
Esistevano diversi tipi di contratti, ovvero:
CONTRATTI REALI: si perfezionavano con la consegna di una res
CONTRATTI CONSENSUALI: si perfezionavano con un accordo
CONTRATTI LETTERARI: erano scritti

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Anteprima

Le Obbligazioni

Cos'è l'obbligazione? Giustiniano inserisce la definizione di obbligazione nelle istitutiones: "l'obbligazione è un vincolo giuridico ad eseguire una data prestazione secondo l'ordinamento della nostra civiltà".

Vincolo Potenziale, Non Reale

Un'obbligazione è un rapporto giuridico in cui un debitore deve eseguire una prestazione a favore di un creditore. Il credito è un diritto relativo che può essere fatto valere solo nei confronti del debitore. Se il debitore non adempie, si verifica un inadempimento, che può essere imputabile o non imputabile. Se l'inadempimento è non imputabile (ad esempio, se il cavallo dato in deposito muore senza colpa di Caio), il debito si estingue. Se l'inadempimento è imputabile, il debitore diventa responsabile e può essere soggetto a esecuzione (sanzione personale o patrimoniale). In tal caso, l'obbligazione da vincolo potenziale diventa vincolo reale.

Obbligazione in Età Arcaica

L'obbligazione era qualcosa di diverso NELLA PRIMA FASE dell'età arcaica = obbligazione originaria = da vincolo reale o materiale o attuale. La caratteristica era che il debitore era immediatamente legato e vincolato alla potestà del creditore dal momento in cui nasceva l'obbligazione, questo è il motivo per cui Giustiniano scriverà "obligatio est iuris vinculum". Quando il debitore pagava veniva liberato.

Origine delle Obbligazioni da Vincolo Reale

  • DA ATTO LECITO:
    • NEXUM: era la più antica forma di obbligazione, non un contratto, in cui un pater chiedeva un prestito a un altro pater e diventava immediatamente vincolato al creditore. Il negozio si compiva con bronzo e una bilancia, coinvolgendo 5 testimoni, e il debitore restava vincolato finché non restituiva il bronzo, processo chiamato = SOLUTIO Il nexum fu abolito nel 326 a.C. con la lex Poetelia Papiria, ma già non era più in uso.
    • VADES: erano persone che garantivano la presenza del convenuto a processo nei giorni e ore stabilite. Se il convenuto non si presentava o non pagava, i vades si assoggettavano al creditore e pagavano al suo posto.
  • PRAEDES LITIS VINDICIARUM: Erano persone che si trovavano nella legis actio sacramento in rem che garantivano larestituzione della res, insieme ai frutti, all'altra parte in caso di soccombenza. Se ciò non avveniva, subivano le conseguenze al posto della parte soccombente.
  • DA ATTO ILLECITO: Inizialmente, per gli illeciti di diritto privato, era ammessa la vendetta privata, in cui il soggetto leso catturava e puniva fisicamente l'autore dell'illecito. In età repubblicana, si introdusse la possibilità che il colpevole offrisse denaro o animali per evitare la condanna, creando così un nuovo tipo di pena pecuniaria. Questo cambiamento è evidenziato nelle leggi delle XII tavole (taglione).

Per Gagliardi è più probabile che sia nata prima l'obbligazione da atto illecito. In età classica, il vincolo delle obbligazioni diventa potenziale, quindi il debitore non è immediatamente vincolato. Gaio, nelle sue Istituzioni, elenca come fonti di obbligazione i contratti e i delitti, ma per includere altre fonti scrive un'altra opera chiamata RES COTTIDIANAE o AUREA, in cui inserisce le VARIAE CAUSARUM FIGURAE. Nel 533, Gaio sviluppa una quadri-ripartizione nelle Istituzioni aggiungendo quasi delitti e quasi contratti. Pertanto, nelle Istituzioni troviamo: contratti, delitti, quasi contratti e quasi delitti. In RES COTTIDIANAE o AUREA troviamo:

  • contratti
  • delitti
  • variae causarum figurae.

Questa struttura è riflessa nell'art. 1173 c.c. del Codice civile italiano.

I Contratti

Nell'ordinamento italiano il contratto è regolato dall'art.1321 dei Codice civile: "il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale". Oggi, il principio di atipicità dei contratti riconosce come contratto qualsiasi accordo che tuteli un diritto meritevole di protezione. Per Gaio, un contratto è un atto sinallagmatico e qualsiasi atto lecito riconosciuto dall'ordinamento. Sesto Pelio, nel II secolo d.c., propose una definizione basata sull'accordo (conventio) tra due parti, ma questa non era adatta al diritto romano, che includeva contratti basati sulla pronuncia di parole solenni (come la sponsio) indipendentemente dal consenso. Nel diritto romano per i contratti vigeva il principio di tipicità, ogni contratto aveva la sua formula specifica, in quanto anche queste erano tipiche. Esistevano diversi tipi di contratti, ovvero:

  • CONTRATTI REALI: si perfezionavano con la consegna di una res
  • CONTRATTI CONSENSUALI: si perfezionavano con un accordo
  • CONTRATTI LETTERARI: erano scritti
  • CONTRATTI VERBALI: avvenivano con la pronuncia delle parole solenni, si discuteva se ci fosse o meno il consenso.

Contratti Verbali

  • SPONSIO: deriva dal verbo "spondere" ("promettere") e dal greco "sacrificare", è il primo contratto nato in età arcaica. Era un contratto verbale perfezionato con le parole solenni "spondes? Spondeo", e sebbene molto vincolante, aveva totale libertà di contenuto. Il negozio era bilaterale e il contratto unilaterale. Inizialmente, era utilizzabile solo dai romani, ma con l'aumento degli stranieri si affiancò un'altra forma di contratto.
  • STIPULATIO: andava a sostituire la sponsio nell'età classica (circa III sec. a.C.), era valida sia per il diritto civile che per il diritto delle genti. Aveva maggiore libertà di forme, permettendo l'uso di verbi diversi da "spondere" pur mantenendo lo stesso significato. Lo stipulante poneva la domanda e il promittente prometteva. Il nome deriva da "stipula," una bacchetta di legno usata per toccare entrambe le parti. La presenza di testimoni non era necessaria per la validità dell'atto.

! LA STIPULATIO E LA SPONSIO NON SONO SINALLAGMATICI !

Caratteristiche Comuni a Stipulatio e Sponsio

  • erano contratti formali, perché si perfezionavano solo con la pronuncia delle parole;
  • unilaterali: quindi non sinallagmatici (ma comunque negozio bilaterale) le obbligazioni sorgono solo a carico di una delle due parti;
  • astratti: cioè la causa non traspare .;
  • Tutela: legis actio sacramento, legis actio per iudicis arbitrive postulationem (per sponsio), poi condictio certae creditde pecuniae oppure actio ex stipulatu.

All'atto potevano essere presenti gli Adpromissores (garanti del debitore) e gli Adstipulatores (che avrebbero riscattato il debito del creditore in caso di inadempienza). Sponsio e stipulatio erano negozi formali basati sulla loro forma, ma le parti potevano redigere documenti come prova, specialmente in età classica. Nel periodo postclassico, questi documenti scritti divennero validi indipendentemente dalle formalità orali. Le stipulazioni potevano essere fatte anche a distanza. Nel 472, l'imperatore Leone ammise che la stipulatio potesse essere conclusa con qualsiasi espressione verbale. Giustiniano stabilì che la pronuncia dei verba rimaneva obbligatoria, ma in presenza di un testo scritto si presumeva che fossero stati pronunciati, a meno che non si provasse che le parti non erano nello stesso luogo al momento della redazione del documento.

I Contratti Reali

  • MUTUO: è regolato dall'art. 1813 c.c., è un contratto essenzialmente gratuito, unilaterale e reale. Si perfeziona con la consegna di una res e risale all'età arcaica, contemporanea alla sponsio. Nel mutuo, il mutuante consegna al mutuatario una somma di denaro o altre cose fungibili, con l'impegno del mutuatario di restituire altrettanto dello stesso genere. Essendo un prestito di consumo, il mutuatario deve usare e godere della res. Le cose fungibili, come denaro, olio, frumento e sementi, possono essere sostituite da quantità equivalenti. Il mutuo è unilaterale poiché le obbligazioni sorgono solo a carico del mutuatario. È un contratto causale, e la causa si deduce dalla sua struttura. La stipulatio usurarum, un accordo aggiuntivo, prevede che il mutuatario paghi interessi al mutuante sulla somma ricevuta, chiamati usurae.
  • DEPOSITO: è regolato dall'art. 1766 c.c., è un contratto reale in cui il depositante consegna una cosa mobile e infungibile al depositario, che deve custodirla e restituirla a termine o su richiesta. Il contratto si perfeziona con la consegna della cosa. Nato nel III secolo a.C. da un'azione pretoria in factum e poi recepito dal ius civile, il deposito riguarda cose come un cavallo, che deve essere restituito esattamente come ricevuto. Originariamente gratuito, il deposito non prevedeva compensi per il depositario e si classificava come contratto imperfettamente bilaterale. Il depositario non acquisiva la proprietà della cosa, solo la detenzione, e sarebbe stato colpevole di furto d'uso se l'avesse utilizzata. Responsabile solo per dolo, non rispondeva per danni da cause di forza maggiore. Nel processo formulare, esistevano l'action depositi directa per tutelare l'obbligo del depositario e l'action depositi contraria per il rimborso delle spese sostenute dal depositario. Casi particolari di deposito:
    • NECESSARIO: era quello effettuato per emergenze come calamità private o politiche. Se il depositario non avesse restituito la cosa, avrebbe affrontato conseguenze gravi, inclusa la condanna a pagare il doppio del valore della res (condanna in duplum).
    • AD SEQUESTREM: veniva utilizzato nei casi in cui, durante un processo formulare, vi era incertezza sulla proprietà di una res. Il sequestratario la conservava finché non si chiariva la proprietà. Diversamente dal deposito ordinario, egli non aveva solo la detenzione, ma il possesso della cosa.
    • IRREGOLARE: è il deposito di cose fungibili, la gente che deposita in banca soldi.
  • COMODATO: è regolato dall'art. 1803 c.c., è un contratto gratuito in cui il comodante consegna al comodatario una cosa inconsumabile per l'uso e la restituzione nelle stesse condizioni. Diversamente dal mutuo, riguarda cose infungibili e inconsumabili, essendo un prestito d'uso. È un contratto imperfettamente bilaterale: il comodatario deve restituire la res e il comodante può dover rimborsare le spese straordinarie sostenute. Le azioni previste sono l'actio comodati directa (comodante contro comodatario) e l'actio comodati contraria (comodatario contro comodante). Il comodatario ha la cosa in detenzione, non in possesso o proprietà.
  • PEGNO: è un diritto reale e contratto reale, imperfettamente bilaterale. Esempio: "ti do 100 euro, ma tu dammi l'anello d'oro in garanzia". Tizio, creditore pignoratizio, ha l'anello d'oro in pegno per il credito di 100 euro. Caio, debitore pignoratizio, ha dato in pegno l'anello. Tizio deve restituire l'anello se i 100 euro vengono pagati. Se non lo fa, Caio può citarlo in giudizio con l'actio pigneraticia directa. Il creditore può citare il debitore per eventuali spese con l'actio pigneraticia contraria.
  • FIDUCIA: è risalente al III sec. a.C., è il più antico degli accordi simili a pegno, deposito e comodato. In origine, non era un contratto ma un negozio giuridico, dove il fiduciante trasferiva la proprietà di una res al fiduciario con mancipatio o in iure cessio, con il patto che la res sarebbe stata restituita al verificarsi di certe condizioni (pactum in fiduciae). Esistevano due tipi di fiducia:
    • cum amico:per custodia o prestito d'uso
    • cum creditore:a scopo di pegno

    La fiducia si basava sulla fiducia personale, senza obbligo legale di restituzione. Con l'espansione di Roma, questo sistema creò problemi, portando alla creazione di comodato, deposito e pegno. La fiducia si trasformò in contratto, con la comparsa dell'actio fiduciae nell'editto alla fine dell'età repubblicana, permettendo al fiduciante di riavere la proprietà, con una condanna infamante in caso di violazione.

Contratti Consensuali

I contratti si perfezionavano solo con il consenso delle parti coinvolte, senza necessità di formalità aggiuntive. Erano quattro tipi principali, con uno schema fisso che le parti dovevano seguire rigorosamente. Questi contratti emersero nel III secolo a.C. nel contesto del lus Gentium e successivamente furono inclusi nel ius honorarium. Solo dopo circa un secolo furono integrati anche nel ius civile.

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