Diritto di famiglia: matrimonio, parentela, affinità e abusi familiari

Documento dall'Università sul Diritto di famiglia, che include matrimonio, parentela, affinità e maternità surrogata. Il Pdf di Diritto per l'Università analizza anche temi sociali e giuridici come abusi familiari, minori stranieri non accompagnati e bullismo, esaminando la responsabilità legale di genitori e insegnanti.

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Diritto di famiglia
Il diritto di famiglia è una branca del diritto privato e si occupa di rapporti familiari. È in constante
evoluzione, al passo con quella della società e dell’uomo. Questa disciplina non ha alcun interesse
economico se non quello rivolto alle singole persone. Come già detto, si occupa di rapporti familiari,
nello specifico; matrimonio, quindi divorzio e separazione, tutela dei minori e adozioni. Bisogna
evidenziare che, ogni singolo caso preso in causa, viene esaminato per filo e per segno, eseguendo i
cosiddetti esami di patologie.
LA FAMIGLIA
La famiglia, è la prima formazione sociale e deriva dall’unione sentimentale tra due persone.
Ripercorrendo la storia del matrimonio, ad oggi si è molto evoluto:
La patria potestà, 1865: tutto il potere della famiglia era nelle mani del padre, i figli e la
moglie erano sottomessi. Solo i figli, alla morte del padre avrebbero avuto accesso l’eredità,
alla moglie non spettava nulla, era solo una figura secondaria.
Lo Stato interviene maggiormente sulla famiglia nel 1942, cosicché nel 1975, la donna riuscì
ad ottenere i suoi primi diritti e, non si parlò più di Patria Potestà, ben di Patrimonio
Genitoriale.
Legge della filiazione, affermata nel dicembre del 2012, che elimina dall'ordinamento le
residue distinzioni tra figli illegittimi e figli naturali, affermando il principio dell'unicità dello
stato giuridico dei figli.
Responsabilità dei genitori, assunta nel 2013, che responsabilizza in senso di diritti e doveri
uguali sia a madre che a padre verso la prole e, viceversa.
LA PARENTELA
Il codice civile, indica che la parentela sia un legame biologico e sociale, caratterizzato da:
1. Una linea retta, quindi nonno, figlio e nipote
2. Una linea collaterale, dunque nonno e più figli che però non sono legati in linea retta poiché
non discendono l’uno dall’altro, come ad esempio fratelli o cugini.
Come si calcola la parentela? In gradi. Sono rispettivamente 6 i gradi in cui ci si considera parenti,
dal sesto in poi cessa la parentela.
L’AFFINITA’
È un rapporto di parentela che avviene non appena si sancisce il matrimonio, attraverso il quale i
parenti dei coniugi hanno un rapporto affine. (lui con i parenti di lei e viceversa) Questo rapporto
cessa in caso di annullamento del matrimonio.
IL MATRIMONIO
Secondo la costituzione della famiglia, il matrimonio (derivante dal latino: matrimonium) sancisce
l’inizio della famiglia, con la quale avverrà conseguenzialmente l’organizzazione di quest’ultima.
Durante il medioevo, il matrimonio era concepito come un contratto tra famiglie, per tanti motivi,
come economici o politici e nessuno, a quel tempo, si sposava per amore. Nel 1865, venne istituito
il Codice Civile, nello stato italiano. In seguito, nel 1929, i Patti Lateranensi sanciti tra stato e chiesa,
hanno portato al matrimonio concordatario, celebrato da un sacerdote che aveva però significato per
il solo stato. C’erano dei requisiti per accedervi, come l'obbligo di leggere diritti e doveri dei coniugi.
Il matrimonio ad oggi, non è più un contratto di natura patrimoniale, bensì un’unione di
sentimenti.
Per tale motivo, il matrimonio viene considerato come un negozio giuridico bi laterale.
Cosa vuol dire? È una dichiarazione di volontà con la quale, attraverso gli effetti perseguiti, si
collegano altrettanti effetti giuridici. Il fine del matrimonio dunque, è di natura affettiva.
Lo stato italiano, pone a fondamento il matrimonio come fondamento della famiglia (art.29).
La costituzione stessa, sancisce come la famiglia sia fondata quindi sul matrimonio.
Il matrimonio, deve essere pubblico; inoltre è anche rapporto giuridico, fonte del matrimonio stesso.
Essendo un atto pubblico, sono previsti dai legislatori, dei requisiti:
1. L'età, ossia non si contrae se non si è maggiorenni. Anche se è possibile, in base al caso, una
certificazione di matrimonio nel caso dei 16 anni.
2. Il consenso libero dei soggetti. Elemento fondamentale e costitutivo del matrimonio, anche
quello canonico.
3. Sanità mentale, capaci di intendere e di volere.
4. Libertà di stato, dunque nessun altro vincolo matrimoniale precedente.
5. L'assenza di vincoli di parentela, ascendenti o discendenti in linea retta e neanche con un
figlio adottivo, in quanto acquisisce comunque lo stesso grado di parentela.
6. Assenza di impedimentum criminis, dunque tentato omicidio del coniuge con il quale devo
sposarmi.
7. Decorso del lutto vedovile, riguardante solo le donne. Rimanendo vedova, si divorzia e si
deve attendere 300 gg per dare certezza della paternità del figlio portato in grembo.
Ad oggi, si dà a ciò un significato più ampio, in quanto sono possibili anche unioni civili tra due
soggetti dello stesso sesso, ma solo nei limiti dell'atto giuridico.
Vi sono degli adempimenti obbligatori quali, le pubblicazioni, ossia un procedimento
amministrativo che precede il consenso della volontà, così da fare pubblicità di voler convolare a
nozze. Questo, perché i due nubendi nascondendo uno dei requisiti, potrebbe esserci una terza
persona a conoscenza di ciò, che potrebbe riferire ad un ufficiale dello stato civile il requisito
obbligatorio mancante, cosicché il matrimonio non si contragga.
Le pubblicazioni si eseguono attraverso un verbale di 8 gg e di due domeniche comprese. Queste
pubblicazioni saranno presenti alla casa comunale di entrambe le città dei due nubendi, ed anche
nella chiesa in cui si sposeranno.

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Diritto di Famiglia

Il diritto di famiglia è una branca del diritto privato e si occupa di rapporti familiari. È in constante evoluzione, al passo con quella della società e dell'uomo. Questa disciplina non ha alcun interesse economico se non quello rivolto alle singole persone. Come già detto, si occupa di rapporti familiari, nello specifico; matrimonio, quindi divorzio e separazione, tutela dei minori e adozioni. Bisogna evidenziare che, ogni singolo caso preso in causa, viene esaminato per filo e per segno, eseguendo i cosiddetti esami di patologie.

La Famiglia

La famiglia, è la prima formazione sociale e deriva dall'unione sentimentale tra due persone. Ripercorrendo la storia del matrimonio, ad oggi si è molto evoluto:

  • La patria potestà, 1865: tutto il potere della famiglia era nelle mani del padre, i figli e la moglie erano sottomessi. Solo i figli, alla morte del padre avrebbero avuto accesso l'eredità, alla moglie non spettava nulla, era solo una figura secondaria.

Lo Stato interviene maggiormente sulla famiglia nel 1942, cosicché nel 1975, la donna riuscì ad ottenere i suoi primi diritti e, non si parlò più di Patria Potestà, bensì di Patrimonio Genitoriale.

  • Legge della filiazione, affermata nel dicembre del 2012, che elimina dall'ordinamento le residue distinzioni tra figli illegittimi e figli naturali, affermando il principio dell'unicità dello stato giuridico dei figli.

Responsabilità dei genitori, assunta nel 2013, che responsabilizza in senso di diritti e doveri uguali sia a madre che a padre verso la prole e, viceversa.

La Parentela

Il codice civile, indica che la parentela sia un legame biologico e sociale, caratterizzato da:

  1. Una linea retta, quindi nonno, figlio e nipote
  2. Una linea collaterale, dunque nonno e più figli che però non sono legati in linea retta poiché non discendono l'uno dall'altro, come ad esempio fratelli o cugini.

Come si calcola la parentela? In gradi. Sono rispettivamente 6 i gradi in cui ci si considera parenti, dal sesto in poi cessa la parentela.

L'Affinità

È un rapporto di parentela che avviene non appena si sancisce il matrimonio, attraverso il quale i parenti dei coniugi hanno un rapporto affine. (lui con i parenti di lei e viceversa) Questo rapporto cessa in caso di annullamento del matrimonio.

Il Matrimonio

Secondo la costituzione della famiglia, il matrimonio (derivante dal latino: matrimonium) sancisce l'inizio della famiglia, con la quale avverrà conseguenzialmente l'organizzazione di quest'ultima. Durante il medioevo, il matrimonio era concepito come un contratto tra famiglie, per tanti motivi, come economici o politici e nessuno, a quel tempo, si sposava per amore. Nel 1865, venne istituito il Codice Civile, nello stato italiano. In seguito, nel 1929, i Patti Lateranensi sanciti tra stato e chiesa, hanno portato al matrimonio concordatario, celebrato da un sacerdote che aveva però significato per il solo stato. C'erano dei requisiti per accedervi, come l'obbligo di leggere diritti e doveri dei coniugi. Il matrimonio ad oggi, non è più un contratto di natura patrimoniale, bensì un'unione di sentimenti. Per tale motivo, il matrimonio viene considerato come un negozio giuridico bi laterale. Cosa vuol dire? È una dichiarazione di volontà con la quale, attraverso gli effetti perseguiti, si collegano altrettanti effetti giuridici. Il fine del matrimonio dunque, è di natura affettiva. Lo stato italiano, pone a fondamento il matrimonio come fondamento della famiglia (art.29). La costituzione stessa, sancisce come la famiglia sia fondata quindi sul matrimonio. Il matrimonio, deve essere pubblico; inoltre è anche rapporto giuridico, fonte del matrimonio stesso. Essendo un atto pubblico, sono previsti dai legislatori, dei requisiti:

  1. L'età, ossia non si contrae se non si è maggiorenni. Anche se è possibile, in base al caso, una certificazione di matrimonio nel caso dei 16 anni.
  2. Il consenso libero dei soggetti. Elemento fondamentale e costitutivo del matrimonio, anche quello canonico.
  3. Sanità mentale, capaci di intendere e di volere.
  4. Libertà di stato, dunque nessun altro vincolo matrimoniale precedente.
  5. L'assenza di vincoli di parentela, ascendenti o discendenti in linea retta e neanche con un figlio adottivo, in quanto acquisisce comunque lo stesso grado di parentela.
  6. Assenza di impedimentum criminis, dunque tentato omicidio del coniuge con il quale devo sposarmi.
  7. Decorso del lutto vedovile, riguardante solo le donne. Rimanendo vedova, si divorzia e si deve attendere 300 gg per dare certezza della paternità del figlio portato in grembo.

Ad oggi, si dà a ciò un significato più ampio, in quanto sono possibili anche unioni civili tra due soggetti dello stesso sesso, ma solo nei limiti dell'atto giuridico. Vi sono degli adempimenti obbligatori quali, le pubblicazioni, ossia un procedimento amministrativo che precede il consenso della volontà, così da fare pubblicità di voler convolare a nozze. Questo, perché i due nubendi nascondendo uno dei requisiti, potrebbe esserci una terza persona a conoscenza di ciò, che potrebbe riferire ad un ufficiale dello stato civile il requisito obbligatorio mancante, cosicché il matrimonio non si contragga. Le pubblicazioni si eseguono attraverso un verbale di 8 gg e di due domeniche comprese. Queste pubblicazioni saranno presenti alla casa comunale di entrambe le città dei due nubendi, ed anche nella chiesa in cui si sposeranno.

Nullità del Matrimonio

  • Il matrimonio può essere soggetto a nullità, quando è contratto a violazione della libertà di stato, quindi nel caso di un pregresso matrimonio, del quale non risulta ancora ufficializzato il divorzio.
  • Oppure ancora, secondo l'art 88, se condannato per tentato omicidio del coniuge della persona da sposare.
  • Ancora, quando magari uno dei due coniugi era stato dichiarato interdetto. Non è necessario che la sentenza sia precedente al matrimonio, ma si deve almeno essere certi che vi sia un consenso di non volontà nel contrarre il matrimonio.
  • Con il matrimonio dichiarato nullo, non si ha neanche l'affinità. Bisogna sottolineare che Il codice parla solo di nullità, ex tunc -retroattiva.

L'annullamento del matrimonio si ha in caso di condizioni invalidanti, o in caso di mancata maggiore età. Anche l'interdizione giudiziale fa sì che si annulli il matrimonio, ma anche nel caso di mancato consenso. Anche l'errore, cioè quando il consenso è stato dato ma non si era a conoscenza della reale identità fisica o di alcune qualità della persona stessa, (art. 122). Inoltre, l'art 123, parla di simulazione, ossia quando i due coniugi convolano a nozze con tutti i requisiti, ma senza il fondamento della famiglia, l'amore. Sicuramente, viene eseguito per la cittadinanza, per interessi economici, dunque per usufruire e trarre dei benefici. Un'altra forma di matrimonio malata, è il matrimonio putativo, ossia che i due coniugi si sposano senza uno dei 7 requisiti. Dunque si crede ci sia tutto in regola, ma c'è qualcosa che non va.

Diritti e Doveri del Matrimonio

Art 143: Con il matrimonio, i due coniugi hanno medesimi diritti e doveri tra di loro e verso la prole - è l'articolo fondamentale del matrimonio.

  • Obbligo alla fedeltà, alla sfera sentimentale, non solo sessuale.
  • Rispetto e solidarietà.
  • Diritto di assistenza morale e materiale, dunque sostegno reciproco.

Obbligo di collaborazione nell'interesse della famiglia tutta. Sono tutti obblighi inderogabili.

  • Dovere alla coabitazione, ossia che i coniugi fissano una dimora familiare. Che poi, formalmente abbiano due residenze, non vuol dire che vi sia l'obbligo di abitare assieme.
  • Entrambi sono tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia, dunque al mantenimento. Non solo al livello economico, ma anche a livello casalingo, affettivo etc ...

Art 159: Il legislatore ha previsto, come regime base, il regime della comunione dei beni, ossia che in caso di matrimonio, tutto ciò che acquisiranno i due coniugi, saranno beni appartenenti a entrambi (50 e 50). Si definisce comunione convenzionale, ossia che i beni da nubile siano poi, dopo il matrimonio, acquisiti dal coniuge. Il tutto deve essere chiaramente verbalizzato, ossia con atto pubblico notarile. Chiaramente il tutto può essere derogato; quindi, nel momento in cui si contrae il matrimonio, si può incorrere alla separazione dei beni e non alla comunione, sempre secondo un atto pubblico notarile. Altra situazione, è la costituzione del fondo patrimoniale, ossia che si possono inserire dei beni che dovranno servire per il bene e la crescita della famiglia, sempre con atto pubblico. Ciò si fa sempre in base al lavoro dei due coniugi. In caso di divorzio il fondo non esiste più, dunque, se i debiti che si contraggono sono della famiglia, i beni del fondo non sono aggredibili.

Bisogna sottolineare, che l'istituto giuridico dell'impresa familiare è costituito dallo svolgimento di un'attività imprenditoriale che coinvolge la famiglia: un titolare e i parenti fino al terzo grado, anche affini al secondo possono collaborare. Se quanto detto avviene, deve trattarsi di una collaborazione fissa, che non ha nulla di contrattuale ma che deve comportare una collaborazione con l'imprenditore ed un frazionamento di compiti. Un'altra cosa fondamentale è che, ognuno deve contrarre matrimonio con libero consenso, ma vi sono casi di costrizione o induzione al matrimonio. Non sempre riguarda soggetti di altre religioni, ma anche tra persone dello stato italiano ci sono molte costrizioni per accordi familiari, ma anche per interessi economici. Anche per casi di soggetti maturi, che non hanno libertà di decisione. Per questo motivo, il 9 agosto 2019, viene istituito il codice rosso, che prevede il reato per induzione o costrizione a matrimonio. Reato molto grave, in quanto vede la privazione della libertà in un soggetto attraverso minaccia o violenza. La pena ha un massimo di 7 anni.

Tipi di Matrimonio

  1. Matrimonio Canonico: è finalizzato anche alla procreazione, infatti in caso di annullamento; alla Sacra Rota si tiene in considerazione anche la sola volontà di avere figli. Non è un contratto tra i coniugi, ma si parla di negozio giuridico, ovvero la semplice manifestazione di volontà tra due persone che in questo caso vogliono formare una famiglia. È valido solo per la chiesa e prevede dei requisiti come l'età, salute mentale e libero consenso. Il matrimonio è celebrato dal sacerdote e viene redatto da un verbale firmato dagli sposi e dai testimoni. Anche per questo tipo di matrimonio, si stabilisce che avvenga dopo le pubblicazioni che sono le stesse, previste dal codice civile e che servono ai cittadini per far valere le ragioni della non sussistenza del matrimonio.
  2. Matrimonio delle confessioni acattoliche, ossia di persone di altre religioni che abitano in Italia. Il ministro che celebra, dovrà ottenere un permesso da parte del ministero degli interni per celebrare il matrimonio. Le pubblicazioni, in questo caso, vengono indicate con il ministro che dovrà celebrare il matrimonio, cosicché si possa controllare se quest'ultimo rientra nell'elenco degli autorizzati. Affinché questo matrimonio abbia validità, entro 5 gg, deve essere inviato il verbale all'ufficio giudiziario per le registrazioni.
  3. Matrimonio religioso
  4. Matrimonio religioso con effetti civili
  5. Matrimonio a cattolico, ossia con effetto sullo stato italiano ma celebrato da ministri di culto non cattolici.

Un'altra cosa da sottolineare, è la legge 76 del 2016; ha previsto una regolamentazione delle convivenze che esistono da sempre, ma senza alcun diritto o riconoscimento ufficiale. Questo perché, prima ci si atteneva all'art. 26. Chiaramente alla convivenza, si deve avere una corrispondenza di quello che è il volere dei conviventi. In tal senso, una delle conseguenze di questo riconoscimento è che il reato dei maltrattamenti in famiglia può essere imputato anche da un convivente, mentre prima si doveva fare parte della famiglia ufficialmente. Ciò comporta che nascono dei diritti e doveri sulla solidarietà, con l'obbligo di dare sostegno ai familiari; però, nel caso della convivenza da un punto di vista penale, questa solidarietà viene dopo quella verso i familiari diretti, quali fratelli e sorelle.

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