Slide sul Parlamento italiano che analizza la sua struttura e le funzioni. Il Pdf esamina il bicameralismo perfetto della Costituzione del 1948, le differenze tra Camera e Senato prima e dopo la riforma del 2020, e i senatori a vita, utile per lo studio universitario di Diritto.
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IL PARLAMENTO Struttura e funzioniIL BICAMERALISMO NELLA COSTITUZIONE DEL 1948 Bicameralismo paritario e indifferenziato: entrambe le camere espressione della sovranità popolare, da cui l'identità di funzioni (bicameralismo perfetto, nel senso che si fonda su due camere poste sullo stesso piano) Parte seconda della Costituzione : artt. 55-82.
Camera dei deputati: eletta a suffragio universale e diretto Sede Palazzo Montecitorio
Senato della Repubblica: eletto a suffragio universale e diretto Sede Palazzo MadamaLE DIFFERENZE FRA CAMERA E SENATO PRIMA DELLA RIFORMA
Camera dei deputati Senato della Repubblica 630 deputati componenti 315 senatori + senatori a vita 18 anni elettorato attivo 25 anni 25 anni elettorato passivo 40 anni 5 anni Durata 5 anniLE DIFFERENZE FRA CAMERA E SENATO DOPO LA RIFORMA DEGLI ARTT. 56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE (legge costituzionale 19 ottobre 2020)
Camera dei deputati Senato della Repubblica 400 deputati componenti 200 senatori + senatori a vita 18 anni elettorato attivo 18 anni 25 anni elettorato passivo 40 anni 5 anni Durata 5 anniI SENATORI A VITA
5INCOMPATIBILITÀ PARLAMENTARI
- esempi: membri dell'altra camera, membri dei consigli e delle giunte regionali, giudici costituzionali, parlamentari europei
6INELEGGIBILITÀ PARLAMENTARI
- esempi: sindaci di comuni oltre 20 mila abitanti, presidenti di provincia, capo della polizia, prefetti, ufficiali superiori delle forze armate, diplomatici, magistrati che non si trovino in aspettativa
7PROROGA E PROROGATIO Art. 60 Cost. «La durata di ciascuna camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra». Art. 61 Cost. «Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti». Scioglimento delle Camere 45-70 giorni 20 giorni Elezioni Prima riunione delle Camere
8IL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE: FUNZIONI Elezione del presidente della Repubblica (e giuramento)* 2/3 dei componenti, metà più uno dopo la terza votazione Messa in stato di accusa del presidente della Repubblica Metà più uno dei componenti Elezione di otto componenti del Consiglio Superiore della Magistratura 3/5 dei componenti, 3/5 dei votanti dopo la seconda votazione Elezione di cinque giudici della Corte costituzionale 2/3 dei componenti, 3/5 dopo la terza votazione Elezione della lista dei giudici aggregati della Corte cost. 2/3 dei componenti, 3/5 dopo la terza votazione * Con la partecipazione dei delegati regionali.
9LA PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE Art. 64 Cost. «Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta». · I resoconti parlamentari dell'assemblea e delle commissioni (sommari e stenografici) · Le sedute in diretta tv su internet (webtv.camera.it, webtv.senato.it) e sul satellite (piattaforma Sky canali 524 e 525) · L'ammissione del pubblico (tribune dell'aula e locali per la trasmissione a circuito chiuso delle commissioni)
10LE DELIBERAZIONI: MAGGIORANZE E NUMERO LEGALE Art. 64 Cost. «Le deliberazioni di ciascuna camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale». · Adozione delle deliberazioni a maggioranza semplice, a maggioranza assoluta o a maggioranza qualificata · Non validità delle deliberazioni se non è presente la metà più uno dei componenti (quorum strutturale)
11LO STATUS DI PARLAMENTARE
➢ Divieto di appartenere ad entrambe le Camere (art. 65 Cost.) Rappresentanza dell'intera nazione senza vincolo di mandato (art. 67 Cost.) ➢ Insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle funzioni (art. 68.1 Cost.) ➢ Inviolabilità da ogni forma di limitazione della libertà personale (art. 68.2 e 3 Cost.) Indennità stabilità per legge (art. 69 Cost.)
12L'ESCLUSIONE DEL VINCOLO DI MANDATO Art. 66 Cost. «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato». · Divieto di mandato imperativo e disciplina di gruppo · Il fenomeno del transfughismo parlamentare
13LE IMMUNITÀ PARLAMENTARI (ART. 68 COST.) I parlamentari non possono essere chiamati a rispondere in alcuna sede, penale, civile, amministrativa, per come votano e per ciò che dicono «nell'esercizio delle loro funzioni» (c. 1) O I parlamentari non possono essere soggetti a perquisizione personale o domiciliare, arresto, detenzione o altra forma di privazione della libertà personale «senza autorizzazione della camera» di appartenenza, tranne arresto obbligatorio in flagranza e condanna passata in giudicato (c. 2) O I parlamentari non possono essere soggetti a intercettazioni in qualsiasi forma di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza senza autorizzazione (c. 3)
14LA COSTITUZIONE DEGLI ORGANI DELLE CAMERE Ciascuna Camera è organizzata secondo un regolamento interno. Seduta n. 1: "elezione del presidente di assemblea (seconda e terza carica dello Stato) ·costituzione dei gruppi parlamentari Seduta n. 2: "elezione dell'ufficio di presidenza (vicepresidenti, questori, segretari) · nomina dei componenti delle giunte (funzioni consultive e di controllo) "costituzione delle commissioni permanenti (elezione dei presidenti e degli uffici di presidenza)LE COMMISSIONI PERMANENTI
Camera · I Affari costituzionali · Il Giustizia · III Affari esteri · IV Difesa · V Bilancio · VI Finanze · VII Cultura · VIII Ambiente · IX Trasporti · X Attività produttive · XI Lavoro · XII Affari sociali · XIII Agricoltura · XIV Unione europea
Senato · I Affari costituzionali · Il Giustizia · III Affari esteri · IV Difesa · V Bilancio · VI Finanze e tesoro · VII Istruzione, beni culturali · VIII Lavori pubblici, comunicazioni · IX Agricoltura · X Industria, commercio, turismo · XI Lavoro, previdenza sociale · XII Igiene e sanità · XIII Territorio, ambiente · XIV Unione europeaALTRE COMMISSIONI
17LE GIUNTE
Le giunte svolgono funzioni consultive e di controllo.
Camera · Giunta per il regolamento · Giunta delle elezioni · Giunta per le autorizzazioni · Comitato per la legislazione
Senato · Giunta per il regolamento · Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
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