Diritto Costituzionale 2: Costituzione, fonti e diritti fondamentali

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19 pagine

DIRITTO COSTITUZIONALE 2
COSTITUZIONE E PROCEDIMENTO DI REVISIONE (P. 39-57)
FONTI DEL DIRITTO
1.NORME GIURIDICHE E FONTI DEL DIRITTO (P.61-95)
2.LA CENTRALITA DELLA LEGGE NELLA COSTITUZIONE (P.99-138)
3.ATTI CON FORZA DI LEGGE E REGOLAMENTI (P.141-180)
4.LE NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE E L’UNIONE EUROPEA (P.183-237)
L’ORDINAMENTO REGIONALE (P.420-429)
GLI STRUMENTI DIRETTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE (P.449-454)
I DIRITTI FONDAMENTALI E LE GARANZIE
1.I DIRITTI FONDAMENTALI: UN INQUADRAMENTO GENERALE (P.463-502)
2.LE LIBERTA DEI SINGOLI E DELLE FORMAZIONI SOCIALI (P.505-531)
3.I DIRITTI POLITICI E SOCIALI (P.535-553)
4.LA COSTITUZIONE ECONOMICA (P.555-574)
5.LA GARANZIA DEI DIRITTI: TUTELA SOVRANAZIONALE (P.596-607)
6.LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE NELLA COSTITUZIONE: ORGINI E PRINCIPI ORGANIZZATIVI
(P.611-629)
7.IL GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE (P.631-679)
8. IL GIUDIZIO IN VIA PRINCIPALE E I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE TRA LO STATO E LE REGIONI
(P.683-693)
9.I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONI TRA I POTERI DELLO STATO (P.695-706)
FONTI DEL DIRITTO
1.NORME GIURIDICHE E FONTI DEL DIRITTO (P.61-95)
Un ordinamento giuridico è costituito da un gruppo sociale stabile e organizzato secondo determinate
regole.
Gli ordinamenti giuridici possono essere quindi numerosi. L'ordinamento statale è dotato di maggiore
stabilità e quindi normalmente è anche dotato di regole più stabili e superiori rispetto agli altri
ordinamenti (Par. 1).
Le norme giuridiche hanno le caratteristiche della esteriorità, generalità e astrattezza, coattività e
sanzionabilità (Par. 2).
Le disposizioni sono costituite dagli enunciati normativi, mentre la norma giuridica è costituita dalla
disposizione una volta che essa sia interpretata.
FONTI DEL DIRITTO sono atti e fatti mediante i quali vengono poste norme giuridiche e quindi
idonei a produrre diritto.
La fase applicativa delle fonti del diritto tiene conto di due momenti importanti: INDIVIDUAZIONE E
INTERPRETAZIONE
INTERPRETAZIONE
Le "Disposizioni sulla legge in generale" del 1942 (artt.12-14) prevedono norme sulla interpretazione
della legge e sull'applicazione della legge.
L’interpretazione è l’attività intellettuale attraverso la quale partendo dagli enunciati contenuti nella
disposizione si giunge alla determinazione del loro significato concreto, cioè alla norma.
Secondo tali norme la interpretazione può essere
- giudiziale, quando è svolta dal giudice nel corso di un giudizio durante l’applicazione di una
norma,
- autentica, cioè effettuata dallo stesso organo che ha approvato la disposizione.
Art. 12 Preleggi
Nell'applicare la legge non si puo' ad essa attribuire altro senso
che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo
la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Se una controversia non puo' essere decisa con una precisa
disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi
simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide
secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.
I comma→ L'interpretazione giudiziale può essere
- soggettiva: si guarda alla volontà del legislatore per interpretare norme che egli stesso ha posto.
- oggettiva: si guarda allo significato proprio delle parole, indipendentemente dalla volontà del
legislatore
-
II comma→
Quando non vi sia una norma che regola un caso concreto e quindi per colmare le c.d lacune
normative→
si ricorre all'interpretazione analogica.
- analogia legis: facendo riferimento a norme che regolano casi simili o materie analoghe
- analogia iuris: quando questo non sia possibile, deve farsi riferimento ai principi generali del
diritto.
→La interpretazione analogica è esclusa per le leggi penali, le leggi speciali e eccezionali
Un caso particolare di interpretazione che fa riferimento ai principi generali del diritto è la
interpretazione c.d. adeguatrice, che significa che il giudice, nell'interpretazione della legge, deve fare
riferimento ai principi della Costituzione, sollevando la questione di legittimità costituzionale davanti alla
Corte costituzionale soltanto dopo aver tentato, senza successo, di interpretare la norma in senso
costituzionalmente conforme (Par. 3.2).
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Le fonti del diritto contengono norme giuridiche e si distinguono preliminarmente in
- fonti atto, espressioni di manifestazioni di volontà che provengono da un atto
- fonti fatto, espressione di comportamenti ripetuti nel tempo, provengono quindi da un fatto.
Le fonti atto si distinguono in
- fonti di produzione tutte le fonti che contengono diritto oggettivo, cioè norme giuridiche
destinate ad essere applicate nei confronti di terzi,
- fonti sulla produzione fonti che contengono norme per produrre altre norme (es: norme
regolative o di riconoscimento),
- fonti di cognizione, strumenti nei quali reperire le fonti del diritto. (es: Gazzetta ufficiale,
bollettino ufficiale, Gazzetta ufficiale UE) Ratio: pubblicità del diritto e certezza del diritto).

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DIRITTO COSTITUZIONALE 2

COSTITUZIONE E PROCEDIMENTO DI REVISIONE (P. 39-57)

FONTI DEL DIRITTO

  1. NORME GIURIDICHE E FONTI DEL DIRITTO (P.61-95)
  2. LA CENTRALITA' DELLA LEGGE NELLA COSTITUZIONE (P.99-138)
  3. ATTI CON FORZA DI LEGGE E REGOLAMENTI (P.141-180)
  4. LE NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE E L'UNIONE EUROPEA (P.183-237)

L'ORDINAMENTO REGIONALE (P.420-429)

GLI STRUMENTI DIRETTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE (P.449-454)

I DIRITTI FONDAMENTALI E LE GARANZIE

  1. I DIRITTI FONDAMENTALI: UN INQUADRAMENTO GENERALE (P.463-502)
  2. LE LIBERTA' DEI SINGOLI E DELLE FORMAZIONI SOCIALI (P.505-531)
  3. I DIRITTI POLITICI E SOCIALI (P.535-553)
  4. LA COSTITUZIONE ECONOMICA (P.555-574)
  5. LA GARANZIA DEI DIRITTI: TUTELA SOVRANAZIONALE (P.596-607)
  6. LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE NELLA COSTITUZIONE: ORGINI E PRINCIPI ORGANIZZATIVI (P.611-629)
  7. IL GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE (P.631-679)
  8. IL GIUDIZIO IN VIA PRINCIPALE E I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE TRA LO STATO E LE REGIONI (P.683-693)
  9. I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONI TRA I POTERI DELLO STATO (P.695-706)

FONTI DEL DIRITTO

NORME GIURIDICHE E FONTI DEL DIRITTO (P.61-95)

Un ordinamento giuridico è costituito da un gruppo sociale stabile e organizzato secondo determinate regole.

Gli ordinamenti giuridici possono essere quindi numerosi. L'ordinamento statale è dotato di maggiore stabilità e quindi normalmente è anche dotato di regole più stabili e superiori rispetto agli altri ordinamenti (Par. 1).

Le norme giuridiche hanno le caratteristiche della esteriorità, generalità e astrattezza, coattività e sanzionabilità (Par. 2).

Le disposizioni sono costituite dagli enunciati normativi, mentre la norma giuridica è costituita dalla disposizione una volta che essa sia interpretata.

FONTI DEL DIRITTO sono atti e fatti mediante i quali vengono poste norme giuridiche e quindi idonei a produrre diritto.

La fase applicativa delle fonti del diritto tiene conto di due momenti importanti: INDIVIDUAZIONE E INTERPRETAZIONE → INTERPRETAZIONE

Le "Disposizioni sulla legge in generale" del 1942 (artt.12-14) prevedono norme sulla interpretazione della legge e sull'applicazione della legge.L'interpretazione è l'attività intellettuale attraverso la quale partendo dagli enunciati contenuti nella disposizione si giunge alla determinazione del loro significato concreto, cioè alla norma.

Secondo tali norme la interpretazione può essere

  • giudiziale, quando è svolta dal giudice nel corso di un giudizio durante l'applicazione di una norma,
  • autentica, cioè effettuata dallo stesso organo che ha approvato la disposizione.

Art. 12 Preleggi

Nell'applicare la legge non si puo' ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

Se una controversia non puo' essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

I comma-> L'interpretazione giudiziale può essere

  • soggettiva: si guarda alla volontà del legislatore per interpretare norme che egli stesso ha posto.
  • oggettiva: si guarda allo significato proprio delle parole, indipendentemente dalla volontà del legislatore
  • Il comma-> Quando non vi sia una norma che regola un caso concreto e quindi per colmare le c.d lacune normative-> si ricorre all'interpretazione analogica.
  • analogia legis: facendo riferimento a norme che regolano casi simili o materie analoghe
  • analogia iuris: quando questo non sia possibile, deve farsi riferimento ai principi generali del diritto.

->La interpretazione analogica è esclusa per le leggi penali, le leggi speciali e eccezionali

Un caso particolare di interpretazione che fa riferimento ai principi generali del diritto è la interpretazione c.d. adeguatrice, che significa che il giudice, nell'interpretazione della legge, deve fare riferimento ai principi della Costituzione, sollevando la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale soltanto dopo aver tentato, senza successo, di interpretare la norma in senso costituzionalmente conforme (Par. 3.2).

Le fonti del diritto contengono norme giuridiche e si distinguono preliminarmente in

  • fonti atto, espressioni di manifestazioni di volontà che provengono da un atto
  • fonti fatto, espressione di comportamenti ripetuti nel tempo, provengono quindi da un fatto.

Le fonti atto si distinguono in

  • fonti di produzione tutte le fonti che contengono diritto oggettivo, cioè norme giuridiche destinate ad essere applicate nei confronti di terzi,
  • fonti sulla produzione fonti che contengono norme per produrre altre norme (es: norme regolative o di riconoscimento),
  • fonti di cognizione, strumenti nei quali reperire le fonti del diritto. (es: Gazzetta ufficiale, bollettino ufficiale, Gazzetta ufficiale UE) Ratio: pubblicità del diritto e certezza del diritto).Nelle Costituzioni contemporanee le fonti sono molte (c.d. pluralismo delle fonti) e debbono essere ordinate in maniera tale che tra di esse non vi siano contraddizioni.

INDIVIDUAZIONE

Le norme devono essere coerenti tra di loro: principio di coerenza -> Il primo principio che regola il rapporto tra fonti diverse è il principio di gerarchia.

Il sistema delle fonti e ordinato gerarchicamente sulla base della forza delle fonti.

  • Superiore a tutte le fonti è la Costituzione;
  • poi vi sono le fonti di primo grado (leggi ordinarie ed atti con forza di legge);
  • poi le fonti di secondo grado (i regolamenti governativi);
  • quindi le fonti di terzo grado (i regolamenti ministeriali);
  • infine le fonti fatto (i comportamenti che danno vita a consuetudini)

La fonte di grado superiore rende invalida la fonte di rango inferiore determinandone l'annullamento ex tunc ..

Accanto al principio di gerarchia negli ordinamenti contemporanei si è sviluppato il c.d. principio di competenza.

Si ha principio di competenza quando la Costituzione attribuisce una determinata materia alla competenza di una fonte e quindi solo quella fonte può disciplinare quella materia.

Se non si rispetta il criterio di competenza-> annullamento Prevale sul criterio gerarchico-> quella fonte è sottratta al principio di gerarchia perché è l'unica fonte che può disciplinare quella materia.

Una fonte che non è conforme alle norme procedimentali che regolano la sua produzione è una fonte invalida. Una fonte è illegittima quando, pur essendo conforme alle norme procedimentali che regolano la sua produzione, è però contrastante, in relazione al contenuto, con una norma gerarchicamente superiore.

->Le fonti invalide e illegittime possono essere annullate da un giudice diverso a seconda del tipo di fonte (la Corte costituzionale se si tratta di leggi, i giudici della giurisdizione amministrativa se si tratta di fonti secondarie). L'annullamento normalmente ha effetto retroattivo.

Principio temporale-> quando due fonti hanno la stessa forza vale il principio secondo il quale la fonte posteriore abroga la fonte anteriore. Ratio: risponde all'esigenza di rinnovare l'ordinamento.

→ L'abrogazione non elimina la norma, ma ne circoscrive soltanto la sua efficacia sino al momento della entrata in vigore della norma abrogante(quindi non ha effetto retroattivo EX NUNC). Ciò significa che i rapporti che temporalmente siano sorti in vigenza della norma poi abrogata, continuano ad essere regolati dalla norma abrogata e non dalla nuova.

La abrogazione (art 15 Preleggi) si distingue in

  • abrogazione espressa: quando la nuova legge afferma espressamente quali sono le norme abrogate (modalità meno usata);
  • abrogazione tacita: quando la nuova legge pone norme incompatibili con quelle contenute in una legge precedente);
  • abrogazione implicita: quando la nuova legge regola in maniera diversa l'intera materia già regolata da una fonte precedente ..

L'art 13 bis della legge n. 400 del 1988 introduce il principio, per gli atti del Governo, della preferenza dell'abrogazione espressa. Introduce altresì il principio della chiarezza nei testi legislativi, invitando il Governo a non effettuare, all'interno di tali tesi, rinvii ad articoli o commi senza specificarne il contenuto. Si tratta tuttavia di norme di moral suasion, largamente disattese.

Il principio di irretroattività della legge è disciplinato nell'art. 11 delle "Disposizioni sulla legge in generale". Trattandosi di una norma ordinaria questa non vincola le fonti di primo grado che pertanto possono essere retroattive, mentre vincola le fonti di secondo grado.

La Costituzione prevede il divieto di retroattività solo per le norme penali. Essa stabilisce altresì la retroattività della norma penale più favorevole al reo.

-> Le leggi retroattive incontrano il limite dei rapporti esauriti (sentenze passate in giudicato, prescrizione, decadenza). Se il rapporto non è esaurito la legge può disciplinare situazioni giuridiche già sorte, rispettando tuttavia il principio di ragionevolezza e di tutela dell'affidamento del cittadino.

SISTEMA DELLE FONTI

L'indicazione delle fonti del diritto italiano è contenuta all'art 1. delle "Disposizioni Sulla legge in generale", che precedono il C.C.

Si tratta pero' di una previsione incompleta dovuta al fatto che le preleggi sono entrate in vigore nel 1942 e non tengono conto dell'avvento della Costituzione, all'adesione all'UE, né all'autonomia regionale

Il sistema di fonti del diritto nelle preleggi è scarno e comprende: leggi, regolamenti e usi.

Questo sistema dovrà quindi essere integrato:

  • principi fondamentali e diritti inviolabili sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana (c.d. "nucleo rigido");
  • Costituzione della Repubblica Italiana (non "nucleo rigido"), leggi costituzionali e di revisione costituzionale, altre fonti di rilievo costituzionale (diritto primario della Comunità Europea e dell'Unione, convenzioni internazionali);
  • fonti primarie (leggi ordinarie dello Stato e atti aventi forza di legge, leggi regionali);
  • fonti secondarie (regolamenti governativi, regolamenti regionali e degli enti locali);
  • usi e consuetudini.

FONTI SUPERPRIMARIE

Si tratta dei principi fondamentali e diritti inviolabili sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, cioè gli artt. 1-12.

In combinato con l'art 1 Cost si ha anche l'art 139 "la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale"

FONTI DI PROVENIENZA STATALE

Si tratta della

  • Costituzione della Repubblica Italiana (non "nucleo rigido"),
  • leggi costituzionali e di revisione costituzionale,
  • altre fonti di rilievo costituzionale (diritto primario della Comunità Europea e dell'Unione, convenzioni internazionali);

COSTITUZIONE E PROCEDIMENTO DI REVISIONE (P. 39-57)

Art 138

"Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione. ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

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