Documento di Università sulla lezione di Procedura Civile del 20/09/2024. Il Pdf esplora i principi della tutela giurisdizionale, analizzando gli articoli 24 e 111 della Costituzione, i limiti della giurisdizione italiana e le modifiche introdotte dalla riforma Cartabia, utile per lo studio del Diritto.
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Siamo ben consapevoli che ogni soggetto dell'ordinamento è titolare di diritti e di obblighi, [ad esempio il figlio, in quanto tale, ha diritto che i genitori lo educhino e gli offrano il sostentamento e garantiscano un'istruzione; chi acquista un bene sa che deve pagare il prezzo, mentre chi glielo ha venduto sa che deve consegnare una cosa venduta all'acquirente; chi prende una somma mutuo sa che deve restituire quella somma maggiorata agli interessi] perciò sono tutti esempi di cose che conosciamo molto bene. Inoltre, sappiamo anche se non sorgessero mai problemi che sono correlati ad interessi protetti da questa situazione, e quindi per tornare ai nostri esempi: se tutti coloro che comprano bene pagano il prezzo; se tutti coloro che vendono i beni consegnano la cosa venduta; se tutti quelli che prendono somme al mutuo restituiscono, quindi pagano le rate del mutuo in tempo, ecc ... ] non sorgerebbero sostanzialmente problemi di alcun genere. Sicuramente il diritto processuale civile non esisterebbe! Sappiamo bene che nella realtà delle cose le regole che il diritto sostanziale pone non vengono, per un motivo o per un altro, sempre rispettate. Ci sono casi in cui i doveri che gravano su certi soggetti, obblighi che gravano su certi soggetti, non vengono adempiuti o che le posizioni di interesse tutelato nelle forme del diritto soggettivo non vengono soddisfatte. C'è quindi una sorta di crisi, qualcuno parla di un difetto di cooperazione fra i soggetti dell'ordinamento che comporta che qualcuno chieda, sostanzialmente il titolare dell'interesse rimasto frustrato, chieda che l'ordine venga ripristinato. Lo strumento attraverso il quale l'ordine si ripristina è il processo civile.
ART 24 della COSTITUZIONE stabilisce al primo comma che: "tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti prima tutela dei propri diritti". Il compito della giurisdizione ordinaria civile è quindi quello della tutela dei diritti soggettivi. La forma in cui la giurisdizione civile si svolge è quella appunto del processo civile. (più avanti poi vedremo che l'articolo 24 parla anche della tutela degli interessi legittimi, ma di questi non si occupa la giurisdizioneordinaria civile, ma si occupa la giurisdizione amministrativa e lo vedremo tra poco quando parleremo delle giurisdizioni) L'ART. 24 contiene poi un'altra serie di prescrizioni importanti, a cominciare da quella per cui "la difesa è un diritto inviolabile in ogni Stato e grado del procedimento" e che "la legge assicura ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per difendersi e per agire davanti ad ogni davanti ad ogni giurisdizione".
Altri principi costituzionali in materia di giurisdizione potevano espressi all'ART 101 COST il quale afferma che "la giustizia è amministrata in nome del popolo", il popolo ovviamente è colui che è il titolare della sovranità nella repubblica; poi l'art 101 continua al secondo comma e dice che "i giudici sono soggetti soltanto alla legge"perché vuole esprimere il principio per cui la magistratura non è subordinata a nessun altro potere nell'ordinamento, non al potere esecutivo, ma che non c'è subordinazione fra i giudici, neppure all'interno del potere giudiziario stesso; infatti, i giudici si differenziano fra loro solo per le funzioni che esercitano; poi un'ulteriore significato che si riconduce a questa affermazione è quello che noi esprimiamo dicendo che nell'ordinamento italiano il precedente giudiziario è un precedente non vincolante. L'associazione del giudice alla legge impone che le decisioni vengano prese sulla base del diritto positivo e non sulla base dei precedenti giurisprudenziali (ovviamente qui sarebbe da aprire un discorso molto complesso che noi adesso non possiamo aprire, probabilmente qualche altra cosa la diremo quando ci occuperemo della Corte di Cassazione).
Nel 1999 con una legge costituzionale nº 1 del 1999, sono stati inseriti poi nella costituzione una serie di ulteriori precetti che riguardano la giurisdizione, o meglio che riguardano il processo, e che oggi che possiamo leggere nell'ART 111 della COSTITUZIONE. In origine l'articolo 111 aveva soltanto tre commi e che oggi sono il 6, 7 e 8, ma nel 99 vengono aggiunti quelli che vanno dal 1° al 5°:
- il primo comma dice che la giurisdizione si attua, e qui torna quello che vi dicevo all'inizio,mediante il giusto processo regolato dalla legge. questa è un'espressione che si presta a interpretazioni diverse, forse a qualche novità perché secondo alcuni starebbe a significare che c'è una vera e propria riserva di legge che riguarda le norme processuali, altri invece ritengono che un utilizzo di fonti di rango inferiore a quello primario sarebbe comunque possibile, poi comunque ci sono tanti significati di questa espressione che diciamo resta un po' libera. Peraltro, consentitemi di dire questo che i principi che ha aggiunto la legge costituzionale 1 del 99 nel all'articolo 111 sono dei principi che non sono nuovi, cioè sono più che altro un'esplicitazione di contenuti che si ricavavano in via interpretativa dall'articolo 24 o da altre norme della Costituzione e che erano già ben chiari ai giudici e al legislatore e naturalmente alla dottrina.
- tornando poi all'articolo 111 il secondo comma stabilisce qual è il modulo come qualcuno lo chiama tipico esercizio della giurisdizione che è il modulo del contraddittorio, secondo cui"ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti". Il contraddittorio indica il fatto che il destinatario del provvedimento e cioè colui che subisce gli effetti del provvedimento giurisdizionale, deve essere messo in condizione di partecipare al procedimento di formazione del provvedimento giurisdizionale che appunto lo riguarderà. la disposizione poi prosegue, perché dice che "il processo si svolge in condizioni di parità"e quindi si parla di principio di parità delle armi e che indica che ciascuno dei soggetti nella contesa deve poter incidere sul contenuto del provvedimento nella stessa misura in cui può farlo l'avversario. Poi prosegue sempre questo secondo comma riferendosi "al giudice terzo e imparziale"vedete diciamo le caratteristiche di terzietà ed imparzialità del giudice prima del 99 non erano esplicitate in costituzione, però nessuno ha mai dubitato del fatto che il giudice dovesse avere una posizione di terza ed imparziale. Ci sono degli istituti che, probabilmente se qualcuno di voi ha già iniziato a studiare, la materia conosce quelli che in concreto garantiscono la terzietà imparzialità del giudice all'interno del processo e si tratta degli istituti nel processo che servono a presidiare la terza età imparzialità del giudice astensione e ricusazione. che vuol dire terzietà e imparzialità del giudice? Secondo alcuni le due parole in realtà non stanno ad indicare due concetti diversi, diciamo che l'imparzialità probabilmente può essere intesa come equidistanza rispetto alle parti, la terzietà viene intesa invece come una certa distanza rispetto alla materia del contendere, pensate ad esempio all'ipotesi, che ovviamente il nostro ordinamento non ammette, che il giudice d'appello sia colui che deve decidere a proposito di un appello che è stato proposto contro una sentenza che lui stesso aveva pronunciato, chiaro che in quel caso c'è una forza che si chiama forza della prevenzione che condizionerebbe con ogni probabilità la serenità del giudizio. Quindi diciamo se questo fosse consentito ci sarebbe una violazione del principio di terzietà del giudice.
Poi questo articolo 111 secondo comma richiama nell'ultimo periodo un principio, che tornerà poi spesso, che è il principio di "ragionevole durata del processo". L'idea di fondo è che una tutela dei diritti che arrivi fuori tempo non rappresenta una forma di tutela effettiva, cioè la tutela effettiva è quella che arriva entro un arco di tempo che è ragionevole, ragionevole perche non tutte le controversie sono uguali tra loro, ci sono controversie più complesse e richiedono un'attività più lunga ed è legittimo che il processo duri di più, e poi ci sono delle cause più semplici nelle quali è auspicabile una durata breve. Noi sappiamo bene che in italia il problema della durata dei processi civili è un problema molto serio che riguarda tutti i settori della tutela giurisdizionale civile, contro il quale il legislatore tenta di fare degli sforzi anche sollecitato dall'unione europea. Da ultimo da una grande riforma del processo civile il decreto legislativo 149 del 2022 noto come riforma cartabia (che prende il nome dal ministro della giustizia) è una riforma che ha tra i suoi principali scopi, almeno auspicati, quello di determinare un'abbreviazione della durata dei processi. Ma diciamo che da molti anni la grandissima parte delle riforme del processo civile è sono ispirate da questa esigenza.
- Al sesto comma l'art 111 aggiunge che "tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati". La motivazione del provvedimento è lo strumento attraverso il quale si promuove il controllo della decisione, e quindi davanti al giudice del grado superiore ma la motivazione del provvedimento è anche lo strumento attraverso il quale si esercita un controllo dell'opinione pubblica rispetto alle decisioni del potere giurisdizionale.
Abbiamo parlato fino ad ora della tutela giurisdizionale in modo unitario, ma in realtà le ragioni che spingono i soggetti dell'ordinamento ad intraprendere la strada del processo civile sono molto vari gli uni dagli altri, e sono riconducibili a 3 diversi tipi di tutela.