Capitolo 13 Penale: il rapporto di causalità nel diritto

Documento da Università su Capitolo 13 Penale. Il Pdf analizza il rapporto di causalità in ambito giuridico, le teorie condizionalistica e della causalità adeguata, con focus su diritto penale per studenti universitari.

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CAPITOLO 13 PENALE
1. Il rapporto di causalità in ambito giuridico e i limiti della disciplina codicistica.
Nei reati con evento naturalistico costituisce elemento essenziale di fattispecie il
nesso di causalità tra la condotta e l'evento. Il problema della causalità on è
tipicamente penalistico, poiché anche altre branche del sapere se ne occupano: non
solo altri settori giuridici, come il diritto civile, ma anche le scienze naturali, in primis,
quelle filosofiche. Quando, però, la riflessione sul nesso di causalità si colloca in
ambito penalistico, è necessario considerare le particolari esigenze che devono
essere soddisfatte in questo settore, dove si pone il problema della imputazione di
un evento ad un autore ai fini dell'accertamento della responsabilità penale: sebbene
un evento non sia mai la risultante di un solo fattore, ma di una pluralità di fattori
interagenti, non va persa di vista la prospettiva del diritto penale al quale interessa
accertare il ruolo svolto dalla condotta umana nella produzione dell'evento, ossia se
tale condotta costituisca uno dei fattori causali. Dunque, il nesso di causalità in
ambito penale si traduce in un problema di imputazione di un evento ad una
condotta umana. Nei reati ad evento, la presenza del nesso causale costituisce
presupposto indefettibile per garantire il rispetto dell'art. 27, comma 1 Cost.: la
responsabilità penale personale, che, come vedremo, richiede coefficiente
soggettivo minimo di imputazione, presuppone anzitutto una responsabilità per fatto
proprio, ossia per un fatto che sia oggettivamente imputabile al suo autore; non può
essere considerato "proprio" del soggetto un reato nel quale l’evento non è stato
cagionato dalla condotta dello stesso, perc, se così fosse, ci troveremmo di fronte
ad un caso di responsabilità per fatto altrui in violazione dell'. art. 27, comma 1 Cost.
Il codice penale Rocco, sempre particolarmente prodigo nelle definizioni, non manca
di dettare un'articolata disciplina in tema di causalità. L'art. 40, comma 1 c.p.
prevede che < nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come
reato, se l’evento dannoso pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è
conseguenza della sua azione o omissione >. Si tratta di una disposizione poco utile
che si limita a richiedere il nesso di causalità nei reati ad evento. Il secondo comma
dell'art. 40, che abbiamo già incontrato analizzando il reato omissivo improprio,
prevede che < non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire,
equivale a cagionarlo:> (su questa disposizione, della quale ci siamo occuparti nel
capitolo precedente nel definire il significato dell'obbligo giuridico, torneremo in
relazione ai problemi specifici sollevati dal nesso di causalità). Più articolata si
presenta la disciplina delle concause: il primo comma dell'art. 41 c.p. stabilisce che il
concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti
dall' azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra
l'azione od omissione e l'evento >. Il legislatore parte dal presupposto che l'evento,
come si accennava innanzi, non è mai la risultante di un solo fattore e ciò che rileva
è l'efficacia causale della condotta umana, il cui significato causale non viene meno
anche quando la causa preesistente simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto
illecito altrui > (art. 41, comma 3 c.p.). Il vero punto critico della disciplina dell'art. 41
risiede nel secondo comma, a tenore del quale < le cause sopravvenute escludono il
rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In
tal caso, se I azione od omissione precedentemente commessa costituisce per
un reato, si applica la pena per questo stabilita >. Parte della dottrina ha evidenziato
la contraddittoriedella norma che, pur disciplinando un concorso di cause, finisce
in questo caso per escluderlo, in quanto il solo fattore determinante è costituito dalle
cause sopravvenute: se queste sono state da sole sufficienti a determinare l'evento,
significa che sono state l'unica causa determinante. Le cause sopravvenute sono
state da taluni identificate nelle serie causali del tutto autonome rispetto alla
condotta (ad esempio, Tizio propina una dose mortale di veleno a Caio, il quale pe
muore per effetto del colpo di fucile sparato da Sempronio): in tal caso, ad escludere
il nesso di causalità con la con dotta basta la norma generale che prescrive il nesso
di causalità, senza necessità di una specifica disposizione sull'interruzione del nesso
causale. Fatto sta che, a fronte dell'inutilità del primo comma dell'art. 40 e della
difficoltà di interpretazione dell'art. 41 c.p., la dottrina ha preferito indagare il
problema della causalità, elaborando impostazioni teoriche a prescindere dalla
disciplina codicistica, anche perc spesso si tratta di riflessioni elaborate dalla
dottrina tedesca che si confronta con una disciplina normativa priva di disposizioni
in tema di causalità (se non con l'eccezione della clausola di equivalenza della
condotta omissiva a quella attiva prevista al $ 13 StGB). A differenza dell'indagine su
altri temi di diritto penale, la dottrina italiana ha affrontato il tema della causalità,
marginalizzando il dettato normativo (con l'eccezione dell'art. 40, cpv. c.p. per la
causalità omissiva) e cercando semmai di adattare ex post i risultati della riflessione
teorica al tenore letterale degli artt. 40 e 41. In merito vanno considerate le
tradizionali teorie della causalità condizionalistica, della causalità adeguata della
causalità umana, alle quali si è affiancata la teoria della imputazione oggettiva
dell'evento. Per quanto ognuna di queste teorie presenti sfaccettature diverse, nei
limiti di una trattazione manualistica daremo conto degli indirizzi prevalenti,
concentrando, in particolare, l'attenzione sugli orientamenti giurisprudenziali.
2 La teoria condizionalistica.
Secondo la teoria condizionalistica (o della condicio sine qua non) causa è l'insieme
delle condizioni necessarie per la produzione dell'evento: Ogni condizione ha,

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CAPITOLO 13 PENALE

  1. Il rapporto di causalità in ambito giuridico e i limiti della disciplina codicistica.

Nei reati con evento naturalistico costituisce elemento essenziale di fattispecie il nesso di causalità tra la condotta e l'evento. Il problema della causalità on è tipicamente penalistico, poiché anche altre branche del sapere se ne occupano: non solo altri settori giuridici, come il diritto civile, ma anche le scienze naturali, in primis, quelle filosofiche. Quando, però, la riflessione sul nesso di causalità si colloca in ambito penalistico, è necessario considerare le particolari esigenze che devono essere soddisfatte in questo settore, dove si pone il problema della imputazione di un evento ad un autore ai fini dell'accertamento della responsabilità penale: sebbene un evento non sia mai la risultante di un solo fattore, ma di una pluralità di fattori interagenti, non va persa di vista la prospettiva del diritto penale al quale interessa accertare il ruolo svolto dalla condotta umana nella produzione dell'evento, ossia se tale condotta costituisca uno dei fattori causali. Dunque, il nesso di causalità in ambito penale si traduce in un problema di imputazione di un evento ad una condotta umana. Nei reati ad evento, la presenza del nesso causale costituisce presupposto indefettibile per garantire il rispetto dell'art. 27, comma 1 Cost .: la responsabilità penale personale, che, come vedremo, richiede coefficiente soggettivo minimo di imputazione, presuppone anzitutto una responsabilità per fatto proprio, ossia per un fatto che sia oggettivamente imputabile al suo autore; non può essere considerato "proprio" del soggetto un reato nel quale l'evento non è stato cagionato dalla condotta dello stesso, perché, se così fosse, ci troveremmo di fronte ad un caso di responsabilità per fatto altrui in violazione dell'. art. 27, comma 1 Cost. Il codice penale Rocco, sempre particolarmente prodigo nelle definizioni, non manca di dettare un'articolata disciplina in tema di causalità. L'art. 40, comma 1 c.p. prevede che < nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione o omissione >. Si tratta di una disposizione poco utile che si limita a richiedere il nesso di causalità nei reati ad evento. Il secondo comma dell'art. 40, che abbiamo già incontrato analizzando il reato omissivo improprio, prevede che < non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo:> (su questa disposizione, della quale ci siamo occuparti nel capitolo precedente nel definire il significato dell'obbligo giuridico, torneremo in relazione ai problemi specifici sollevati dal nesso di causalità). Più articolata si presenta la disciplina delle concause: il primo comma dell'art. 41 c.p. stabilisce che il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendentidall' azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento >. Il legislatore parte dal presupposto che l'evento, come si accennava innanzi, non è mai la risultante di un solo fattore e ciò che rileva è l'efficacia causale della condotta umana, il cui significato causale non viene meno anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui > (art. 41, comma 3 c.p.). Il vero punto critico della disciplina dell'art. 41 risiede nel secondo comma, a tenore del quale < le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se I azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita >. Parte della dottrina ha evidenziato la contraddittorietà della norma che, pur disciplinando un concorso di cause, finisce in questo caso per escluderlo, in quanto il solo fattore determinante è costituito dalle cause sopravvenute: se queste sono state da sole sufficienti a determinare l'evento, significa che sono state l'unica causa determinante. Le cause sopravvenute sono state da taluni identificate nelle serie causali del tutto autonome rispetto alla condotta (ad esempio, Tizio propina una dose mortale di veleno a Caio, il quale però muore per effetto del colpo di fucile sparato da Sempronio): in tal caso, ad escludere il nesso di causalità con la con dotta basta la norma generale che prescrive il nesso di causalità, senza necessità di una specifica disposizione sull'interruzione del nesso causale. Fatto sta che, a fronte dell'inutilità del primo comma dell'art. 40 e della difficoltà di interpretazione dell'art. 41 c.p., la dottrina ha preferito indagare il problema della causalità, elaborando impostazioni teoriche a prescindere dalla disciplina codicistica, anche perché spesso si tratta di riflessioni elaborate dalla dottrina tedesca che si confronta con una disciplina normativa priva di disposizioni in tema di causalità (se non con l'eccezione della clausola di equivalenza della condotta omissiva a quella attiva prevista al $ 13 StGB). A differenza dell'indagine su altri temi di diritto penale, la dottrina italiana ha affrontato il tema della causalità, marginalizzando il dettato normativo (con l'eccezione dell'art. 40, cpv. c.p. per la causalità omissiva) e cercando semmai di adattare ex post i risultati della riflessione teorica al tenore letterale degli artt. 40 e 41. In merito vanno considerate le tradizionali teorie della causalità condizionalistica, della causalità adeguata della causalità umana, alle quali si è affiancata la teoria della imputazione oggettiva dell'evento. Per quanto ognuna di queste teorie presenti sfaccettature diverse, nei limiti di una trattazione manualistica daremo conto degli indirizzi prevalenti, concentrando, in particolare, l'attenzione sugli orientamenti giurisprudenziali.

La teoria condizionalistica

Secondo la teoria condizionalistica (o della condicio sine qua non) causa è l'insieme delle condizioni necessarie per la produzione dell'evento: Ogni condizione ha,dunque, efficacia causale rispetto all'evento (ogni condizione è necessaria, ma non sufficiente). Ai fini dell'accertamento della responsabilità penale, è sufficiente che la condotta umana costituisca una delle condizioni dell'evento. La causalità della condotta si accerta attraverso il procedimento di eliminazione mentale: a) la condotta è condizione necessaria se, eliminando mentalmente dal novero dei fatti realmente accaduti la condotta, l'evento non si sarebbe verificato; b) la condotta non è condizione necessaria se, eliminata mentalmente, l'evento si sarebbe egualmente verificato. Si parla, anche, di giudizio contro-fattuale, per intendere che si tratta di un ragionamento ipotetico che si sviluppa "contro i fatti", ossia chiedendosi come si sarebbero sviluppati gli accadimenti in assenza di un determinato fattore che è invece intervenuto. Questo metodo di accertamento evidenzia il carattere logico della causalità condizionalistica. Questa teoria della causalità è andata incontro alle critiche di una parte della dottrina. Un primo rilievo attiene al rischio di estensione eccessiva della responsabilità penale attraverso il c.d. regresso all'infinto: se causali sono tutte le condizioni dell'evento, saranno a loro volta causali anche le condizioni delle condizioni e così via a seguire in un regresso potenzialmente esteso all'infinito. Questa obiezione, però, non tiene conto del fatto che la responsabilità penale non si fonda solo sulla sussistenza di elementi oggettivi, ma richiede anche l'accertamento della colpevolezza: l'esempio di scuola, in forza del quale dovrebbero essere considerati causa dell'omicidio anche i genitori che hanno concepito l'assassino, può pertanto essere archiviato tra i cattivi esempi. Più consistente è, invece, l'obiezione che alla teoria condizionalistica muove la c.d. causalità alternativa ipotetica, che prende in considerazione l'intervento di un fattore causale che avrebbe, comunque, prodotto l'evento all'incirca nello stesso momento in cui è intervenuta la condotta rispetto alla quale va accertata la causalità. L'esempio noto è quello dell'incendio della casa: Tizio incendia la casa per lucrare il premio dell'assicurazione; si accerta, però, che la casa sarebbe andata ugualmente distrutta per effetto di un incendio che si è sviluppato nel medesimo tempo nel bosco vicino alla casa. Ebbene, in questo esempio, il procedimento di eliminazione mentale pare non funzionare, perché, pur escludendo mentalmente la condotta di Tizio, la casa sarebbe andata ugualmente distrutta per effetto dell'incendio del bosco. Si pensi ad un caso meno fantasioso: un medico, a fronte della richiesta di un malato, pratica allo stesso una iniezione letale, che procura il decesso del paziente, il quale sarebbe comunque morto, di hi a poco, a causa delle gravi condizioni di salute. Anche in questo caso, l'applicazione del procedimento di eliminazione mentale dovrebbe condurre ad escludere il nesso di causalità, in quanto eliminando la condotta del medico non viene meno l'evento morte. Le obiezioni della causalità alternativa ipotetica non colgono nel segno, perché impostano l'accertamento del nesso di causalità, partendo da una nozione di evento in astratto: negli esempi fatti si considerano gli accadimenti dell'incendio della casa e della morte del paziente, prescindendo dalle caratteristiche e specificità del caso concreto. Un punto fondamentale nell'accertamento del nesso causale sta,invece, proprio nel prendere, come secondo termine del rapporto l'evento in concreto, considerando cioè tutte le specificità che caratterizzano la concreta situazione di vita (evento hic et nunc). Ora, se partiamo da questo presupposto la teoria condizionalistica supera le obiezioni della causalità alternativa ipotetica: la casa è andata distrutta per effetto della condotta di Tizio che ha appiccato il fuoco e poco importa che l'incendio sviluppatosi nel vicino bosco l'avrebbe comunque distrutta; allo stesso modo, il decesso e l'effetto dell'iniezione letale e non rileva il fatto che il malato sarebbe comunque morto di qualche giorno per il decorso della malattia in fase terminale; ugualmente va riconosciuta efficacia causale delle evento morte ad sostanza nociva, quando la protrazione alla sua esposizione ne aggrava una gli profitti sulla salute del soggetto che vi è esposto, anticipando l'insorgenza della patologia e l'evento morte. Critiche alla teoria condizionalistica sono derivate anche dalla c.d. causalità addizionale: quando l'evento deriva da azioni congiunte (si pensi al contemporaneo effetto omicida di due condotte), tali che, se anche una venisse meno. non verrebbe meno l'evento di eliminazione mentale dovrebbe condurre ad escludere il nesso di procedimento causalità. Ai rilievi della causalità addizionale si è obiettato che il procedimento di eliminazione mentale va verificato rispetto al complesso dei fattori causali e non alle singole condotte: < se tre medici, chiamati a consulto, forniscono tutti, colposamente, la stessa diagnosi errata che provoca la morte del paziente, per escludere il rapporto di causalità non basta affermare che, eliminando mentalmente uno dei tre pareri (quale? se si affermasse un tale principio l'esclusione varrebbe per tutti), la terapia non sarebbe mutata e il paziente sarebbe deceduto ugualmente perché le norme sul concorso impongono di considerare unitariamente i tre pareri e di compiere il giudizio di eliminazione mentale considerandoli complessivamente >. La teoria condizionalistica è parsa, a buona parte della dottrina, incapace di esprimere la specificità che il nesso causale pone in ambito penale: poiché in questo settore dell'ordinamento si pone un problema di accertamento della responsabilità penale, la causalità non potrebbe essere risolta in termini naturalistici, come propone la teoria condizionalistica, ma dovrebbe essere affrontata come problema di imputazione di un evento ai fini della responsabilità penale: ossia l'evento che, da un punto di vista puramente naturalistico, riconducibile ad una condotta umana (la condotta è dunque condizione dell'evento), non necessariamente deve essere imputato all'autore della condotta ai fini della responsabilità penale. Questa scissione tra causalità naturalistica ed imputazione giuridica alla base di alcune teorie (casualità adeguata, causalità umana, imputazione oggettiva dell'evento) che non costituiscono modelli alternativi alla causalità condizionalistica, ma si propongono piuttosto come correttivi della stessa, in quanto restringono l'imputazione di un evento ad una condotta di cui va comunque accertato il carattere di condicio sine qua non dell'evento.

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