RIASSUNTI DIRITTO PRIVATO
A cura di Chiara Tabita
PRIMO MODULO
CAPITOLO 1 - SOCIETÀ E DIRITTO
Una delle caratteristiche fondamentali dell'individuo è la sua capacità, anzi la sua necessità di porsi in
relazione con gli altri: occorrono delle norme di comportamento ben precise che regolano i rapporti tra gli
individui, determinando ciò che è consentito e ciò che non lo è. L'insieme di queste norme prende il nome
di DIRITTO: non esiste società senza diritto ne diritto senza società.
Esistono, dunque, norme che fanno parte del diritto, dette NORME GIURIDICHE, e norme che non fanno
parte del diritto, ad esempio le norme di natura morale, religiosa, di costume, ecc.
La non osservanza delle norme giuridiche comporta una SANZIONE.
Le caratteristiche fondamentali di una norma giuridica sono:
- È inserita all'interno di un sistema: le norme o le regole sono tutte collegate tra di loro e sono
inserite nel codice; ci sono, inoltre, regole che specificano le sanzioni nel caso esse vengano violate.
- Se non si rispettano le regole osservate sono previste delle sanzioni.
- Le sanzioni vengono applicate da organi competenti.
- Natura della fonte!
Ogni società ha un proprio ordinamento giuridico: possono sorgere problemi di compatibilità tra
ordinamenti diversi. In questi casi la regola è dettata dall'art. 31 c.c., nel quale sancisce la prevalenza
dell'ordinamento giuridico dello Stato su tutti gli altri.
L'equità e la giustizia delle norme sono garantite nella maggior parte degli ordinamenti.
CAPITOLO 2 - FONTI DEL DIRITTO POSITIVO
-DIRITTO POSITIVO: insieme di norme che costituiscono l'ordinamento giuridico di una data collettività in
un dato momento storico. La norma è caratterizzata da 3 aspetti:
- GENERALITA': dev'essere generale nel senso che non va dettata per singoli individui, ma si rivolge a
tutti;
- ASTRATTEZZA: non dettata per una situazione concreta bensì per ipotesi astratte, ovvero non si
limita ad una singola situazione, ma ad una pluralità di situazioni;
- IMPERATIVITA": gli interessati non possono sostituire le norme giuridiche con altre disposizioni, la
norma DEVE sempre essere osservata.
Generalità e astrattezza sono caratteri tipici, ma non necessari e hanno la funzione di garantire
l'eguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini che si trovano nella medesima situazione.
-GIURISPRUDENZA: attività di interpretazione e applicazione delle norme giuridiche da parte dei giudici.
-Possiamo distinguere:
- FONTI DI PRODUZIONE: atti o fatti ritenuti idonei dell'ordinamento a produrre norme giuridiche
(legge);
- FONTI DI COGNIZIONE: enunciati linguistici nei quali è formulata la regola giuridica (testo scritto).
Es: segnali stradali.
SISTEMA GERARCHICO DELLE FONTI: art. 1 c.c.
- Costituzione e altre leggi costituzionali;
- Regolamenti comunitari;
- Leggi ordinarie dello Stato (leggi in senso formale);
- Leggi regionali;
- Regolamenti;
- Usi e consuetudini.
CAPITOLO 3 - APPLICAZIONE DELLA LEGGE
La GIURISPRUDENZA è una scienza che nasce dall'applicazione della legge che fanno i giudici.
L'applicazione della legge consiste nell'assegnare a un caso concreto la disciplina che gli compete.
Essa può essere paragonata al SILLOGISMO, procedimento logico mediante il quale da determinate
premesse si ricava una conseguenza, cioè da una norma generale e astratta si ricava la regola applicata al
caso singolo.
L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE consta di due momenti:
- Individuazione delle norme pertinenti al caso;
- Interpretazione, ovvero precisazione del suo significato.
Si tratta di norme scritte, dunque, si deve chiarire il senso delle parole scritte, seguendo i dettami
dell'art. 12 delle disposizioni preliminari che il c.c. prevede.
FASI DELL'INTERPRETAZIONE:
a) Fase letterale: dare alle parole il significato che hanno nell'uso comune;
b) Fase globale: considerare la parola singola nel contesto del discorso;
c) Fase sistematica: considerare la norma non isolatamente, ma come parte di un sistema di
norme e tra queste la Costituzione assume particolare importanza;
d) Fase funzionale: interpretare le intenzioni del legislatore.
TIPI D'INTERPRETAZIONE:
a) Estensiva (art. 844 c.c.): quando si fanno rientrare nella norma ipotesi non previste,
ma coerenti con la norma e viceversa;
b) Restrittiva: quando vengono escluse ipotesi che rientrerebbero nella norma, ma
che in realtà esulano dall'intenzione del legislatore;
c) Giurisprudenziale: fatta dai giudici;
d) Dottrinale: fatta dagli studiosi;
e) Autentica (nuova legge): fatta dallo stesso legislatore che per chiarire una legge
nuova, emana un'altra norma detta interpretativa.
Quando si presentano casi che nonostante la completezza del sistema non siano previsti dall'ordinamento
giuridico si usa il criterio dell'ANALOGIA:
- ANALOGIA LEGIS: ad essi si applicano le regole che si usano in casi previsti che abbiano una certa
somiglianza, ad esempio, un interesse comune;
- ANALOGIA IURIS: quando la regola da applicare la si ricava dai principi generali dell'ordinamento.
L'ANALOGIA NON SI APPLICA ALLE NORME PENALI E A QUELLE ECCEZIONALI.
Una legge entra in vigore 15 gg (periodo VACATIO LEGIS) dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
per permettere ai destinatari di prendere conoscenza delle norme (art. 73 Costituzione): una legge non ha
valore retroattivo (art. 11).
LE DISPOSIZIONI SULLA VACATIO LEGIS E SULLA RETROATTIVITÀ NON SONO ASSOLUTE (art. 73).
LA RETROATTIVITÀ DI UNA LEGGE PENALE È VIETATA (art. 25 della Costituzione).
Una norma cessa di avere efficacia per vari motivi:
- Abrogata da una legge
- Referendum
- Incostituzionale
- Sostituzione con un'altra legge: si provvede ad emanare delle norme TRANSITORIE che disciplinano
il passaggio dall'una all'altra, generalmente sulla base che gli effetti già prodotti rimangono validi.
Allo STRANIERO vengono garantiti, oltre ai diritti fondamentali della persona umana, anche i diritti in
materia civile attribuiti al cittadino italiano riguardanti la tutela giurisdizionale, l'accesso ai pubblici servizi, i
rapporti con l'amministrazione pubblica.
I CITTADINI COMUNITARI, in base al trattato di Maastricht hanno la cittadinanza europea che assicura loro i
diritti civili spettanti ai cittadini dello stato ospite più alcuni diritti politici come il voto nelle elezioni
amministrative locali.
Per i CITTADINI EXTRACOMUNITARI la legge 218 del 1995 dispone che bisogna tener conto:
- Della cittadinanza per le questioni relative a stato della persona, rapporti familiari, successioni;
- Del luogo in cui si trova la cosa o in cui è stato compiuto l'atto per le questioni riguardanti
proprietà, diritti reali, fatti illeciti;
- Scelta degli interessati per quanto concerne le obbligazioni contrattuali.
CAPITOLO 5 - RAPPORTO GIURIDICO IN GENERALE
Si definisce RAPPORTO GIURIDICO ogni relazione tra individui disciplinata dal diritto. Il rapporto giuridico
può definirsi come:
- Rapporto fra soggetto e un bene in cui vi è una relazione fra titolare di un diritto reale e una res
(bene o cosa), su cui il soggetto esercita un potere diretto e immediato (esempio: diritto di
proprietà).
- Rapporto fra soggetti nella quale sono presenti un soggetto attivo (titolare di un diritto), verso un
soggetto passivo (su cui grava un obbligo nei confronti del primo).
- Rapporto fra soggetto e norma: i poteri spettanti al soggetto gli vengono infatti attribuiti dalle
norme dell'ordinamento giuridico e pertanto implicano sempre un rapporto fra soggetto e norma.
Il nostro ordinamento prevede, per i soggetti dei rapporti giuridici (persone fisiche o giuridiche), situazioni
giuridiche soggettive attive (VANTAGGIO) costituite da diritti e poteri, e situazioni giuridiche soggettive
passive (SVANTAGGIO) costituite invece da doveri e obblighi.
VANTAGGIO
- Diritti soggettivi: rappresentano i poteri (diritti) che le norme dell'ordinamento riconoscono al
soggetto per il perseguimento di un suo interesse. Si articolano a sua volta in:
- Diritti assoluti: hanno valore erga omnes, ovvero possono essere fatti valere nei
confronti di tutti i soggetti dell'ordinamento;
- Diritti relativi: si contrappongono ai diritti assoluti in quanto non hanno un valore erga
omnes, dunque, possono essere esercitati nei confronti di un soggetto determinato;
- Diritti potestativi: rappresentano la possibilità del titolare di modificare
unilateralmente la propria situazione giuridica o quella di un altro soggetto, il quale non
può impedirne l'esercizio e deve subirne gli effetti (es: servitù coattiva o legale).
- Potestà: si differenzia dal diritto soggettivo perché attraverso di essa non si vuole soddisfare un
proprio interesse, ma quello altrui (es: la potestà dei genitori, che si trovano in una posizione di
autorità o supremazia nei confronti dei figli di cui curano gli interessi).
- Interessi legittimi: consiste nella pretesa di un soggetto privato di proteggere un proprio
interesse individuale, attraverso la tutela diretta di un interesse generale di cui è comunque
parte. Si articolano a sua volta in:
- Interessi collettivi: comprendono situazioni giuridiche caratterizzate da un interesse
(non individuale, ma) appartenente a determinate categorie sociali;
- Interessi diffusi: consistenti in situazioni giuridiche dove l'interesse sia riferibile
indistintamente a tutti i membri della collettività ed avente come oggetto beni comuni.
SVANTAGGIO
- Obbligo: è correlato ai diritti relativi o di credito ed ha un contenuto specifico in quanto impone
un determinato comportamento consistente nella prestazione da parte del debitore di "dare,
fare, non fare" un qualcosa a favore del creditore;
- Onere: consiste in un comportamento che un soggetto è libero di adottare o meno, ma che è
tuttavia suo interesse tenere per conseguire effetti favorevoli o evitare effetti sfavorevoli
(esempio: trascrizione, il cui effetto favorevole è l'opponibilità dell'atto rispetto ai terzi);
- Dovere: è correlato ai diritti assoluti, esso non comporta l'imposizione di uno specifico
comportamento, ma in termini generali quello di non invadere o ledere la sfera giuridica altrui
(es: non arrecare danno all'integrità fisica o all'onore altrui, non danneggiare o distruggere il
bene altrui, non turbarne il godimento, ecc.);
- Soggezione: si tratta della situazione soggettiva passiva correlata a un diritto potestativo ed
individua lo stato di chi subisce e non può impedire l'esercizio di tale diritto.
CAPITOLO 9 - FATTI, ATTI E NEGOZI GIURIDICI
I FATTI GIURIDICI sono quell'insieme di fatti umani o naturali che producono effetti giuridici. La categoria
dei fatti giuridici viene distinta in sottocategorie a seconda della rilevanza che assumono la coscienza e la
volontà: la COSCIENZA è la consapevolezza di sé e del mondo esterno, capire quello che si sta facendo,
giuridicamente si definisce come capacità d'intendere; la VOLONTÀ è la capacità di autodeterminarsi,
ovvero la capacità di decidere liberamente il proprio comportamento, giuridicamente si definisce come
capacità di volere.
In mancanza di uno di questi requisiti si avrà un ATTO IRRIFLESSO.
I fatti giuridici si possono distinguere in due categorie fondamentali:
- Meri fatti giuridici: accadimenti o eventi naturali, indipendenti dall'attività diretta dell'uomo
che producono effetti giuridici (es: nascita, raggiungimento della maggiore età, accessioni
naturali).
- Atti giuridici: sono atti provenienti necessariamente dall'attività diretta dell'uomo e richiedono
la capacità d'intendere e volere. Essi si distinguono in:
- Atti giuridici in senso stretto (o non negoziali): si ritiene necessaria e sufficiente la
capacità naturale di intendere e di volere del soggetto. Si articolano, a sua volta, in
varie sottocategorie:
- operazioni: atti giuridici materiali che producono effetti giuridici (es:
l'occupazione di un immobile, cioè l'impossessamento di un immobile che non
appartiene a nessuno a cui consegue l'acquisto della proprietà a favore
dell'occupante);
- dichiarazioni: si suddividono a loro volta in dichiarazioni di scienza con cui un
soggetto afferma o comunica l'esistenza di una circostanza giuridicamente
rilevante (es: confessione), notificazioni ovvero comunicazioni di un fatto o
atto a un soggetto interessato che però non vi ha partecipato e dichiarazioni di
volontà attraverso le quali un soggetto esterna una propria volontà
producendo così un effetto giuridico.
- Negozi giuridici (o atti negoziali): ogni manifestazione di volontà dell'uomo finalizzata
ad avvalersi degli effetti previsti dalla legge e tutto questo per regolare i propri
interessi. Questa manifestazione può essere una dichiarazione scritta o orale, ma anche
un'operazione materiale. Dunque, occorre la capacità naturale di intendere e di volere,
nonché la capacità legale di agire. Se la volontà si manifesta da una sola parte si parla di
NEGOZIO UNILATERALE (es: testamento), se invece viene da due parti si parla di
NEGOZIO BILATERALE (es: contratto di compravendita).
Altre classificazioni sono:
- Negozi mortis causa: il soggetto dispone di un proprio patrimonio al verificarsi della sua
morte;