UNIVERSITÀ GIUSTINO FORTUNATO
D.M. 13 aprile 2006 - G.U. nº 104 del 6/05/2006 - TELEMATICA
ERSITA GIUSTINO
Corso di Diritto del lavoro
Modulo 7: Il diritto di sciopero
Prof. Fabrizio de FalcoContenuti e obiettivi del Modulo 7
Il diritto di sciopero
Contenuto del Modulo 7
- Presentazione e introduzione al modulo 7
- Il diritto di sciopero e l'art. 40 della Costituzione
- Sciopero e danno 1
- Sciopero e danno 2
- Sciopero e condotta antisindacale
- La sostituzione dei lavoratori scioperanti
- Lo sciopero nei servizi essenziali 1
- Lo sciopero nei servizi essenziali 2
Obiettivi e risultati attesi
Illustrare le problematiche sul diritto di sciopero consentendo, in particolare, l' acquisizione di
conoscenze circa il rapporto tra sciopero e danno arrecato al datore di lavoro nonché con
riferimento alla disciplina legislativa sullo sciopero nei servizi essenziali
Lo sciopero e l'art. 40 della Costituzione
- Il riconoscimento dello sciopero quale diritto
- La titolarità, i fini e gli effetti del diritto di sciopero
- Sciopero e reazioni datoriali
Le problematiche sui limiti del diritto di sciopero
- Sciopero e danno alla produzione
- Sciopero e danno alla produttività (la sentenza della Cassazione n. 711 del
1980)
Lo sciopero nei servizi essenziali
- Sciopero e utenti dei servizi essenziali
- La l. n. 146 del 1990 modificata dalla l. n. 83 del 2000
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Lo sciopero e l'art. 40 della Costituzione
Prof. Fabrizio de Falco
Presentazione e contenuto della videolezione sull'art. 40 Cost.
Nella presente videolezione si cominceranno ad illustrare le connotazioni
del diritto di sciopero con particolare riferimento al contenuto dell' art. 40
della Costituzione, alla sua titolarità ed ai suoi fini
Obiettivo: illustrare il contenuto dell' art. 40 Cost. e le problematiche sulla
titolarità ed i fini del diritto di sciopero
L'art. 40 della Costituzione
Art. 40 Costituzione: "Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle
leggi che lo regolano"
Tale norma identifica una riserva di legge e riveste natura precettiva
nella misura in cui ( qualificando lo sciopero come diritto) attribuisce ai
lavoratori scioperanti la possibilità di astenersi dalla prestazione
lavorativa senza incorrere nelle conseguenze, di tipo civilistico,
riconducibili all' inadempimento contrattuali.
Conseguentemente i
lavoratori
scioperanti, pur non avendo
ovviamente diritto al pagamento del trattamento retributivo per le ore in
cui si astengono dalla effettuazione della prestazione lavorativa, non
possono, ad esempio, essere sanzionati dal punto di vista disciplinare
La titolarità del diritto di sciopero
- La teoria sulla titolarità individuale ad esercizio collettivo
- La teoria sulla titolarità sindacale
I fini dello sciopero
- Lo sciopero economico - contrattuale ( v. sentenza Corte
Costituzionale n. 123 / 1962)
- Lo sciopero politico (v. sentenza Corte Costituzionale n. 290 /
1974: depenalizzazione dello sciopero politico a meno che
diretto a sovvertire l' ordinamento costituzionale o ad impedire !'
esercizio dei poteri legittimi in cui si esprime la sovranità
popolare. Sciopero politico / economico quale diritto. Sciopero
politico "puro" mera libertà. Per Cass. n. 16515 / 2004 anche lo
sciopero politico "puro" sarebbe da configurare quale diritto,
quindi legittimo dal punto di vista civilistico)
- Lo sciopero di solidarietà (Corte Cost. n. 123 del 1962.
Legittimità demandata alle valutazioni dei giudici di merito circa
lla verifica della comunanza degli interessi economici dei
lavoratori
Conclusioni sull'art. 40 Costituzione
- Ai sensi dell' art. 40 della Costituzione: "Il diritto di
sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano"
- Per ciò che concerne la titolarità del diritto di sciopero
sono state elaborate due diverse teorie: L' una riferita alla
titolarità individuale ad esercizio collettivo. L' altra alla
titolarità sindacale
- Con riferimento ai fini dello sciopero si distingue tra
sciopero economico / contrattuale, sciopero politico e
sciopero di solidarietà
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Sciopero e danno 1
Prof. Fabrizio de Falco
Presentazione e contenuto della videolezione su sciopero e danno
Nella presente videolezione si cominceranno ad esaminare i limiti del
diritto di sciopero rispetto agli effetti dannosi cagionati al datore di lavoro.
Essi ( con riferimento in particolare ai datori di lavoro che non erogano
servizi essenziali) sono stati identificati dalla giurisprudenza
Obiettivo: illustrare i concetti di limiti interni ed esterni del diritto di sciopero e dei
connessi concetti di danno alla produzione e danno alla produttività
L'originaria teoria sulla corrispettività dei sacrifici
Le problematiche sui c.d. scioperi anomali ( sciopero a singhiozzo ed a
scacchiera)
Nel periodo immediatamente successivo all' entrata in vigore della
Costituzione essi erano stati dichiarati, da alcune pronunzie della
Cassazione, illegittimi. Ciò sul presupposto che essi avrebbero
determinato un "danno ingiusto" a carico del datore di lavoro (nel
senso di danno non proporzionato rispetto al sacrificio economico
sopportato dagli scioperanti tramite l' astensione attuata con modalità
anomale)
Tale impostazione è stata pertanto ricondotta alla prefigurazione di
"limiti interni" al diritto di sciopero
La sentenza della Cassazione n. 711 / 1980 e la rilevanza
unicamente dei "limiti esterni" al diritto di sciopero
- La sentenza della Cassazione n. 711 / 1980 ha identificato un vero e
proprio spartiacque nella configurazione dei limiti al diritto di sciopero.
Ciò nella misura in cui la Suprema Corte ha affermato che ogni
modalità di esercizio del diritto di sciopero è legittima ( a prescindere
dall' effettivo danno arrecato) a meno che non comprometta la c.d.
"produttività" aziendale, intesa con riferimento alla sopravvivenza
stessa della struttura aziendale (si pensi, ad esempio, ad un
pregiudizio arrecato ai macchinari aziendali). Ciò è da ricondurre,
pertanto, alla configurazione dei "limiti esterni" dello sciopero).
- Si è elaborata, conseguentemente, la distinzione tra limiti interni ed
esterni nonché tra danno alla produzione (sempre legittimo) e danno
alla produttività (illegittimo)
Rilievi sul concetto di produttività
- La configurazione del danno alla produttività avendosi
quale riferimento le connotazioni aziendali (ad esempio
impianti a ciclo continuo)
Conclusioni sul danno da sciopero
- A seguito dell' entrata in vigore della Costituzione, alcune
pronunzie della Cassazione avevano ritenuto illegittimi i c.d.
scioperi anomali (scioperi a singhiozzo ed a scacchiera) in
quanto cagionavano, a dire delle medesime, un "danno
ingiusto" al datore di lavoro (acquisendo pertanto rilievo il
principio della c.d. "corrispettività dei sacrifici" ed i c.d. limiti
interni del diritto di sciopero).
- La sentenza della Cassazione n. 711 / 1980 ha identificato un
vero e proprio spartiacque nella configurazione dei limiti al
diritto di sciopero. Ciò nella misura in cui la Suprema Corte ha
affermato che ogni modalità di esercizio del diritto di sciopero è
legittima (a prescindere dall' effettivo danno arrecato) a meno
che non comprometta la c.d. "produttività" aziendale, intesa con
riferimento alla sopravvivenza stessa della struttura aziendale
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Sciopero e danno 2
Prof. Fabrizio de Falco
Presentazione e contenuto della videolezione su sciopero e danno 2
Nella presente videolezione si esaminerà il rapporto tra sciopero e danno
con riferimento alla valutazione dell' ipotesi di rifiuto, da parte del datore
di lavoro, delle prestazioni residuali offerte dai lavoratori in caso di
scioperi anomali (c.d. scioperi a singhiozzo ed a scacchiera) in ragione
della loro eventuale non utilizzabilità o non proficuità nonché con
riguardo al c.d. sciopero delle mansioni
Obiettivo: illustrare le problematiche giuridiche concernenti le fattispecie indicate
Scioperi anomali e rifiuto delle prestazioni lavorative residuali 1
Le problematiche concernenti l' applicabilità degli artt. 1181 cod. civ. (
rifiuto dell' adempimento parziale) e 1197 cod. civ. (rifiuto della
prestazione diversa da quella dovuta)
Scioperi anomali e rifiuto delle prestazioni lavorative residuali 2
- Le problematiche sull' applicazione degli artt. 1460 cod. civ. (
eccezione d'
inadempimento)
e
1256 cod. civ.
(impossibilità
sopravvenuta della prestazione)
Il c.d. sciopero delle mansioni
- La teoria che ritiene l' astensione dallo svolgimento
soltanto di alcune mansioni (e non di altre) quale
fattispecie che può configurare l' esercizio del diritto di
sciopero
- La teoria che ritiene tale fattispecie non riconducibile al
vero e proprio esercizio del diritto di sciopero
Conclusioni su sciopero e danno
- In caso di esercizio di scioperi anomali (scioperi a
singhiozzo ed a scacchiera) si discute circa la legittimità o
meno del rifiuto, da parte del datore di lavoro, delle
prestazioni residuali ove inutilizzabili o non proficue
- Con riferimento al c .. d. sciopero delle mansioni
(
caratterizzato dall' astensione dallo svolgimento soltanto di
alcune mansioni e non di altre), vengono prospettate teorie
diversificate in ordine alla sua effettiva riconducibilità all'
esercizio del diritto di sciopero
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Sciopero e condotta antisindacale
Prof. Fabrizio de Falco
Presentazione e contenuto della videolezione su condotta antisindacale
Nella presente videolezione si esaminerà il contenuto dell'art. 28 dello
Statuto dei lavoratori (concernente il procedimento di repressione della
condotta antisindacale) il quale garantisce non soltanto l'esercizio della
libertà ed attività sindacale ma anche l'esercizio del diritto di sciopero
Obiettivo: illustrare le problematiche giuridiche relative al procedimento di
repressione della condotta antisindacale