Diritto del Lavoro: Il diritto di sciopero, Università Giustino Fortunato

Slide dall'Università Giustino Fortunato sul Diritto del lavoro Modulo 7: Il diritto di sciopero. Il Pdf, utile per lo studio universitario di Diritto, approfondisce gli elementi costitutivi della fattispecie e i comportamenti antisindacali, offrendo una panoramica chiara e concisa dell'argomento.

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49 pagine

Corso di Diritto del lavoro
Modulo 7: Il diritto di sciopero
Prof. Fabrizio de Falco
Contenuti e obiettivi del Modulo 7
Il diritto di sciopero
Contenuto
1. Presentazione e introduzione al modulo 7
2. Il diritto di sciopero e l’ art. 40 della Costituzione
3. Sciopero e danno 1
4. Sciopero e danno 2
5. Sciopero e condotta antisindacale
6. La sostituzione dei lavoratori scioperanti
7. Lo sciopero nei servizi essenziali 1
8. Lo sciopero nei servizi essenziali 2
Obiettivi e risultati attesi
Illustrare le problematiche sul diritto di sciopero consentendo, in particolare, l’ acquisizione di
conoscenze circa il rapporto tra sciopero e danno arrecato al datore di lavoro nonché con
riferimento alla disciplina legislativa sullo sciopero nei servizi essenziali

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UNIVERSITÀ GIUSTINO FORTUNATO

D.M. 13 aprile 2006 - G.U. nº 104 del 6/05/2006 - TELEMATICA

ERSITA GIUSTINO Corso di Diritto del lavoro Modulo 7: Il diritto di sciopero Prof. Fabrizio de FalcoContenuti e obiettivi del Modulo 7

Il diritto di sciopero

Contenuto del Modulo 7

  1. Presentazione e introduzione al modulo 7
  2. Il diritto di sciopero e l'art. 40 della Costituzione
  3. Sciopero e danno 1
  4. Sciopero e danno 2
  5. Sciopero e condotta antisindacale
  6. La sostituzione dei lavoratori scioperanti
  7. Lo sciopero nei servizi essenziali 1
  8. Lo sciopero nei servizi essenziali 2

Obiettivi e risultati attesi

Illustrare le problematiche sul diritto di sciopero consentendo, in particolare, l' acquisizione di conoscenze circa il rapporto tra sciopero e danno arrecato al datore di lavoro nonché con riferimento alla disciplina legislativa sullo sciopero nei servizi essenziali

Lo sciopero e l'art. 40 della Costituzione

  • Il riconoscimento dello sciopero quale diritto
  • La titolarità, i fini e gli effetti del diritto di sciopero
  • Sciopero e reazioni datoriali

Le problematiche sui limiti del diritto di sciopero

  • Sciopero e danno alla produzione
  • Sciopero e danno alla produttività (la sentenza della Cassazione n. 711 del 1980)

Lo sciopero nei servizi essenziali

  • Sciopero e utenti dei servizi essenziali
  • La l. n. 146 del 1990 modificata dalla l. n. 83 del 2000

UNIVERSITÀ GIUSTINO FORTUNATO

D.M. 13 aprile 2006 - G.U. nº 104 del 6/05/2006 - TELEMATICA

ERSITA GIUSTINO Lo sciopero e l'art. 40 della Costituzione Prof. Fabrizio de Falco

Presentazione e contenuto della videolezione sull'art. 40 Cost.

Nella presente videolezione si cominceranno ad illustrare le connotazioni del diritto di sciopero con particolare riferimento al contenuto dell' art. 40 della Costituzione, alla sua titolarità ed ai suoi fini

Obiettivo: illustrare il contenuto dell' art. 40 Cost. e le problematiche sulla titolarità ed i fini del diritto di sciopero

L'art. 40 della Costituzione

Art. 40 Costituzione: "Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano" Tale norma identifica una riserva di legge e riveste natura precettiva nella misura in cui ( qualificando lo sciopero come diritto) attribuisce ai lavoratori scioperanti la possibilità di astenersi dalla prestazione lavorativa senza incorrere nelle conseguenze, di tipo civilistico, riconducibili all' inadempimento contrattuali. Conseguentemente i lavoratori scioperanti, pur non avendo ovviamente diritto al pagamento del trattamento retributivo per le ore in cui si astengono dalla effettuazione della prestazione lavorativa, non possono, ad esempio, essere sanzionati dal punto di vista disciplinare

La titolarità del diritto di sciopero

  • La teoria sulla titolarità individuale ad esercizio collettivo
  • La teoria sulla titolarità sindacale

I fini dello sciopero

  • Lo sciopero economico - contrattuale ( v. sentenza Corte Costituzionale n. 123 / 1962)
  • Lo sciopero politico (v. sentenza Corte Costituzionale n. 290 / 1974: depenalizzazione dello sciopero politico a meno che diretto a sovvertire l' ordinamento costituzionale o ad impedire !' esercizio dei poteri legittimi in cui si esprime la sovranità popolare. Sciopero politico / economico quale diritto. Sciopero politico "puro" mera libertà. Per Cass. n. 16515 / 2004 anche lo sciopero politico "puro" sarebbe da configurare quale diritto, quindi legittimo dal punto di vista civilistico)
  • Lo sciopero di solidarietà (Corte Cost. n. 123 del 1962. Legittimità demandata alle valutazioni dei giudici di merito circa lla verifica della comunanza degli interessi economici dei lavoratori

Conclusioni sull'art. 40 Costituzione

  • Ai sensi dell' art. 40 della Costituzione: "Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano"
  • Per ciò che concerne la titolarità del diritto di sciopero sono state elaborate due diverse teorie: L' una riferita alla titolarità individuale ad esercizio collettivo. L' altra alla titolarità sindacale
  • Con riferimento ai fini dello sciopero si distingue tra sciopero economico / contrattuale, sciopero politico e sciopero di solidarietà

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D.M. 13 aprile 2006 - G.U. nº 104 del 6/05/2006 - TELEMATICA

ERSITA GIUSTINO . Sciopero e danno 1 Prof. Fabrizio de Falco

Presentazione e contenuto della videolezione su sciopero e danno

Nella presente videolezione si cominceranno ad esaminare i limiti del diritto di sciopero rispetto agli effetti dannosi cagionati al datore di lavoro. Essi ( con riferimento in particolare ai datori di lavoro che non erogano servizi essenziali) sono stati identificati dalla giurisprudenza

Obiettivo: illustrare i concetti di limiti interni ed esterni del diritto di sciopero e dei connessi concetti di danno alla produzione e danno alla produttività

L'originaria teoria sulla corrispettività dei sacrifici

Le problematiche sui c.d. scioperi anomali ( sciopero a singhiozzo ed a scacchiera) Nel periodo immediatamente successivo all' entrata in vigore della Costituzione essi erano stati dichiarati, da alcune pronunzie della Cassazione, illegittimi. Ciò sul presupposto che essi avrebbero determinato un "danno ingiusto" a carico del datore di lavoro (nel senso di danno non proporzionato rispetto al sacrificio economico sopportato dagli scioperanti tramite l' astensione attuata con modalità anomale) Tale impostazione è stata pertanto ricondotta alla prefigurazione di "limiti interni" al diritto di sciopero

La sentenza della Cassazione n. 711 / 1980 e la rilevanza unicamente dei "limiti esterni" al diritto di sciopero

  • La sentenza della Cassazione n. 711 / 1980 ha identificato un vero e proprio spartiacque nella configurazione dei limiti al diritto di sciopero. Ciò nella misura in cui la Suprema Corte ha affermato che ogni modalità di esercizio del diritto di sciopero è legittima ( a prescindere dall' effettivo danno arrecato) a meno che non comprometta la c.d. "produttività" aziendale, intesa con riferimento alla sopravvivenza stessa della struttura aziendale (si pensi, ad esempio, ad un pregiudizio arrecato ai macchinari aziendali). Ciò è da ricondurre, pertanto, alla configurazione dei "limiti esterni" dello sciopero).
  • Si è elaborata, conseguentemente, la distinzione tra limiti interni ed esterni nonché tra danno alla produzione (sempre legittimo) e danno alla produttività (illegittimo)

Rilievi sul concetto di produttività

  • La configurazione del danno alla produttività avendosi quale riferimento le connotazioni aziendali (ad esempio impianti a ciclo continuo)

Conclusioni sul danno da sciopero

  • A seguito dell' entrata in vigore della Costituzione, alcune pronunzie della Cassazione avevano ritenuto illegittimi i c.d. scioperi anomali (scioperi a singhiozzo ed a scacchiera) in quanto cagionavano, a dire delle medesime, un "danno ingiusto" al datore di lavoro (acquisendo pertanto rilievo il principio della c.d. "corrispettività dei sacrifici" ed i c.d. limiti interni del diritto di sciopero).
  • La sentenza della Cassazione n. 711 / 1980 ha identificato un vero e proprio spartiacque nella configurazione dei limiti al diritto di sciopero. Ciò nella misura in cui la Suprema Corte ha affermato che ogni modalità di esercizio del diritto di sciopero è legittima (a prescindere dall' effettivo danno arrecato) a meno che non comprometta la c.d. "produttività" aziendale, intesa con riferimento alla sopravvivenza stessa della struttura aziendale

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D.M. 13 aprile 2006 - G.U. nº 104 del 6/05/2006 - TELEMATICA

ERSITA GIUSTINO . Sciopero e danno 2 Prof. Fabrizio de Falco

Presentazione e contenuto della videolezione su sciopero e danno 2

Nella presente videolezione si esaminerà il rapporto tra sciopero e danno con riferimento alla valutazione dell' ipotesi di rifiuto, da parte del datore di lavoro, delle prestazioni residuali offerte dai lavoratori in caso di scioperi anomali (c.d. scioperi a singhiozzo ed a scacchiera) in ragione della loro eventuale non utilizzabilità o non proficuità nonché con riguardo al c.d. sciopero delle mansioni

Obiettivo: illustrare le problematiche giuridiche concernenti le fattispecie indicate

Scioperi anomali e rifiuto delle prestazioni lavorative residuali 1

Le problematiche concernenti l' applicabilità degli artt. 1181 cod. civ. ( rifiuto dell' adempimento parziale) e 1197 cod. civ. (rifiuto della prestazione diversa da quella dovuta)

Scioperi anomali e rifiuto delle prestazioni lavorative residuali 2

  • Le problematiche sull' applicazione degli artt. 1460 cod. civ. ( eccezione d' inadempimento) e 1256 cod. civ. (impossibilità sopravvenuta della prestazione)

Il c.d. sciopero delle mansioni

  • La teoria che ritiene l' astensione dallo svolgimento soltanto di alcune mansioni (e non di altre) quale fattispecie che può configurare l' esercizio del diritto di sciopero
  • La teoria che ritiene tale fattispecie non riconducibile al vero e proprio esercizio del diritto di sciopero

Conclusioni su sciopero e danno

  • In caso di esercizio di scioperi anomali (scioperi a singhiozzo ed a scacchiera) si discute circa la legittimità o meno del rifiuto, da parte del datore di lavoro, delle prestazioni residuali ove inutilizzabili o non proficue
  • Con riferimento al c .. d. sciopero delle mansioni ( caratterizzato dall' astensione dallo svolgimento soltanto di alcune mansioni e non di altre), vengono prospettate teorie diversificate in ordine alla sua effettiva riconducibilità all' esercizio del diritto di sciopero

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D.M. 13 aprile 2006 - G.U. nº 104 del 6/05/2006 - TELEMATICA

ERSITA GIUSTINO . Sciopero e condotta antisindacale Prof. Fabrizio de Falco

Presentazione e contenuto della videolezione su condotta antisindacale

Nella presente videolezione si esaminerà il contenuto dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori (concernente il procedimento di repressione della condotta antisindacale) il quale garantisce non soltanto l'esercizio della libertà ed attività sindacale ma anche l'esercizio del diritto di sciopero

Obiettivo: illustrare le problematiche giuridiche relative al procedimento di repressione della condotta antisindacale

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