Riassunto Diritto Penale: fondamenti e funzioni della pena, Università

Documento di Università sul Riassunto Diritto Penale: fondamenti e funzioni della pena. Il Pdf analizza i presupposti teorici e politico-criminali del sistema sanzionatorio vigente, esplorando il significato rieducativo della pena e le misure alternative alla detenzione, utile per lo studio del Diritto.

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61 pagine

RIASSUNTO DIRITTO PENALE (pag. 742 938)
Capitolo I I presupposti teorici e politico-criminali del sistema sanzionatorio
vigente
4 La pena secondo la Costituzione
Il problema relativo al fondamento e alla funzione della pena va a collocarsi in una nuova
prospettiva in seguito all’entrata in vigore della Costituzione repubblicana. L’art. 27 comma 3,
prende esplicita posizione affermando che “Le pene non possono consistere in trattamenti contrati
al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.
L’interpretazione di tale disposizione da parte della dottrina coeva all’emanazione della Carta
costituzionale, ha espresso orientamenti volti a restringerne la portata. Si è sostenuto che la
rieducazione sia non una finalità essenziale, ma solo uno scopo “eventuale” della pena; ponendo
l’accento sulla circostanza che il riferimento al divieto di trattamenti inumani precede il richiamo alla
rieducazione. Lo scopo necessario della pena era considerata la “retribuzione”, cioè infliggere una
sofferenza al reo, a modo di retribuzione per il male commesso, quasi come un corrispettivo di
esso.
Un simile tentativo di sminuire la portata dell’art. 27 comma 3 Cost., finisce col mortificare la carica
innovatrice che ispira la disposizione stessa. Nel prendere posizione sulla funzione della pena,
nulla avrebbe impedito al legislatore di utilizzare termini più appropriati. D’altra parte però, il
concetto di “rieducazione” non si presta ad un’interpretazione riconducibile entro i confini delle
teorie tradizionalmente accolte sulla funzione della pena. Infatti, quando in passato si era
sostenuto che la pena, oltre ad assolvere funzione retributiva, fosse volta anche alla prevenzione
sociale, ci si riferiva per lo più alla prospettiva di un trattamento punitivo del reo volto all’emenda
individuale, sotto un profilo etico. Mentre il concetto di rieducazione in senso costituzionale tende
verso una dimensione intersoggettiva, verso una “risocializzazione”.
Non è probante l’argomentazione proposta dalla dottrina sull’ordine di successione dei due
enunciati contenuti nel comma 3 dell’art. 27 Cost. Il divieto di trattamenti inumani si può riferire sia
alla retribuzione che alla rieducazione. Infatti non è affatto vero che quest’ultima presuppone
necessariamente un trattamento ispirato a criteri di umanità: ipotizzando un trattamento rieducativo
che, al fine di neutralizzare gli impulsi antisociali del reo, ricorra a tecniche che offendono la dignità
della persona (es. trattamenti farmacologici), è da considerarsi in contrasto con i principi umanitari.
Inoltre, proprio perché la rieducazione deve conciliarsi con il rispetto all’autodeterminazione del
reo, l’esito favorevole del processo rieducativo non è scontato in partenza. Esclusa ogni forma di
imposizione o intervento coattivo, la possibilità di rieducare è da considerarsi come un obiettivo
tendenziale, perseguibile finché il reo sia disposto a collaborare. Bisogna anche aggiungere che la
rieducazione si connota in funzione della caratteristiche soggettive dei destinatari della sanzione
penale.
Tuttavia, la presa di posizione costituzionale sulle finalità della pena presenta anche dei limiti.
Innanzitutto la rieducazione non è da sola sufficiente a esaurire tutte le funzioni cui oggi la
sanzione penale assolve. Se essa assolve un ruolo primario nelle 2 fasi dell’esecuzione e della
commisurazione giudiziale della pena, altrettanto non può dirsi nella fase della minaccia: qui si
persegue la prevenzione generale, proprio perché la minaccia della pena serve a distogliere i
consociati dalla commissione di fatti penalmente illeciti.
Il secondo limite è da ravvisarsi nella genericità del concetto di rieducazione, per cui l’interprete è
tenuto a precisare portata e limiti della rieducazione alla stregua dell’insieme dei principi
caratterizzanti il nostro sistema costituzionale.
5 Significato e limiti dell’idea rieducativa
L’idea della prevenzione speciale mediante rieducazione, accolta dal legislatore nell’art. 27 Cost.,
dev’essere precisata nel suo significato e limiti, in modo da impedire equivoci e controbattere alle
varie obiezioni.
Una delle principali obiezioni fa leva sul rilievo che l’idea rieducativa non consente una
“predeterminazione” temporale della durata delle sanzioni ma dovrebbe, tendere ad un trattamento
finalizzato alla correzione definitiva, anche se la relativa durata sia imprevedibile. Inoltre,
perseguendo lidea della rieducazione della pena, anche un qualsiasi atteggiamento molesto per la
collettività potrebbe portare ad essere sottoposto ad un trattamento rieducativo, a prescindere
dalla commissione di specifici fatti delittuosi previsti da norme.
Non a caso, all’interno di una prospettiva teorica tendente al principio di rieducazione, si è
sostenuto che l’idea retributiva rappresenti un momento logico ineliminabile della pena. La
retribuzione offrirebbe la garanzia che il diritto penale mantenga l’imprescindibile nesso col fatto di
reato, in modo da dosare le sanzioni in corrispondenza con l’obiettivo disvalore dei reati commessi;
ed in tal modo preservi la libertà del singolo da un’illimitata possibilità di intervento statale. Questa
impostazione risulta però frutto di un approccio “idealistico”, la retribuzione esprime le istanze
emotive di punizione emergenti nei contesti storico-sociali di volta in volta considerati.
L’inserimento della rieducazione nella prospettiva del diritto penale del fatto è un dato desumibile
dalla normativa costituzionale. Che la rieducazione vada concepita in collegamento col disvalore
espresso dal fatto di reato è conseguenza di un’interpretazione dell’art. 27 comma 3 Cost., non
come norma isolata, bensì posta in relazione all’art. 25 Cost.: tale norma sancisce il principio di
legalità, configurando la pena come effetto giuridico di un fatto criminoso e non di un modo di
essere soggettivo o di un semplice atteggiamento interiore del reo.
L’esigenza di una proporzione tra fatto è sanzione è fondamentale. Per questo il principio di
proporzione, oltre a caratterizzare l’idea generale di giustizia, costituisce uno dei criteri guida che
presiedono al funzionamento dello Stato di diritto: è per questo che tale principio costituisce un
parametro essenziale di qualsiasi teoria razionale e moderna sulla funzione della pena.
Da un lato, all’intero di un’ottica di prevenzione generale, oggi si concorda nell’osservare che la
minaccia di una pena eccessivamente severa o sproporzionata, può suscitare sentimenti di
insofferenza nel potenziale trasgressore e alterare nei consociati la percezione di quella corretta
scala di valori che dovrebbe riflettersi nel rapporto tra i singoli reati e le sanzioni corrispondenti.
Dall’altro lato della prevenzione speciale (impedire che il reo torni a delinquere) ispirata al modello
della rieducazione, si deve sottolineare che un trattamento rieducativo correttamente, presuppone
che il destinatario si renda consapevole del torto commesso ed avverta come giusta e
proporzionata la sanzione inflittagli. La proporzione tra fatto e sanzione costituisce una premessa
ineliminabile dell’accettazione psicologica di un trattamento volto a favorire nel condannato il
recupero della capacità di apprezzare i valori tutelati dall’ordinamento.
5.1
Occorre soffermarsi anche sul problema dei contenuti che la rieducazione deve assumere.
Innanzitutto in uno Stato democratico di diritto, rieducare può equivalere non a pretendere il
pentimento interiore di un delinquente concepito come individuo isolato, bensì riattivare il rispetto
dei valori fondamentali della vita sociale. L’idea rieducativa recepita nell’art. 27 Cost., postula un
modello di risocializzazione come processo volto a favore la (ri)acquisizione dei valori basilari della
convivenza.
Nel delineare il “volto” della rieducazione, bisogna operare un collegamento tra l’art. 27 comma 3 e
il complesso dei principi ispiratori del nostro sistema costituzionale. Innanzitutto, partendo da un
collegamento tra l’idea rieducativa e il principio di eguaglianza materiale (ex art. 3 Cost.), la pena
avrebbe funzione rieducativa nella misura in cui sarebbe suo compito recuperare socialmente i
soggetti che sono indotti a delinquere a causa di una condizione di inferiorità ed emarginazione
sociale. Senonché, in alcuni casi il destinatario della sanzione non risulta essere un individuo
passibile di reinserimento sociale, in quanto soggetto socialmente già ben inserito (c.d. criminalità
dei colletti bianchi - es. reati ai danni dell’economia pubblica o contro l’ambiente).
L’idea di rieducazione come “obiettivo” allude al processo di riappropriazione, da parte del
delinquente, dei valori fondamentali della convivenza: si tratta di una meta che permane identica, a
prescindere delle caratteristiche personali del destinatario della sanzione.
Ma lo strumento o tecnica di rieducazione muterà, a seconda che si abbia a che fare con un
emarginato o con un “colletto bianco”. Nel primo caso non potrà esservi riappropriazione dei valori
della convivenza senza un previo superamento della condizione di emarginazione: ecco che il
reinserimento nella società diviene condizione o tecnica del processo rieducativo. Se invece il reo
è un soggetto già ben inserito socialmente, la rieducazione potrà essere perseguita anche tramite
un sanzione “afflittiva”. Tale momento afflittivo dovrà comunque servire a stimolare l’assunzione di
schemi di comportamento socialmente più accessibili nella prospettiva del modello di società
prefigurato dal nostro ordinamento costituzionale.

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Anteprima

La pena secondo la Costituzione

Il problema relativo al fondamento e alla funzione della pena va a collocarsi in una nuova prospettiva in seguito all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana. L'art. 27 comma 3, prende esplicita posizione affermando che "Le pene non possono consistere in trattamenti contrati al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".

L'interpretazione di tale disposizione da parte della dottrina coeva all'emanazione della Carta costituzionale, ha espresso orientamenti volti a restringerne la portata. Si è sostenuto che la rieducazione sia non una finalità essenziale, ma solo uno scopo "eventuale" della pena; ponendo l'accento sulla circostanza che il riferimento al divieto di trattamenti inumani precede il richiamo alla rieducazione. Lo scopo necessario della pena era considerata la "retribuzione", cioè infliggere una sofferenza al reo, a modo di retribuzione per il male commesso, quasi come un corrispettivo di esso.

Un simile tentativo di sminuire la portata dell'art. 27 comma 3 Cost., finisce col mortificare la carica innovatrice che ispira la disposizione stessa. Nel prendere posizione sulla funzione della pena, nulla avrebbe impedito al legislatore di utilizzare termini più appropriati. D'altra parte però, il concetto di "rieducazione" non si presta ad un'interpretazione riconducibile entro i confini delle teorie tradizionalmente accolte sulla funzione della pena. Infatti, quando in passato si era sostenuto che la pena, oltre ad assolvere funzione retributiva, fosse volta anche alla prevenzione sociale, ci si riferiva per lo più alla prospettiva di un trattamento punitivo del reo volto all'emenda individuale, sotto un profilo etico. Mentre il concetto di rieducazione in senso costituzionale tende verso una dimensione intersoggettiva, verso una "risocializzazione".

Non è probante l'argomentazione proposta dalla dottrina sull'ordine di successione dei due enunciati contenuti nel comma 3 dell'art. 27 Cost. Il divieto di trattamenti inumani si può riferire sia alla retribuzione che alla rieducazione. Infatti non è affatto vero che quest'ultima presuppone necessariamente un trattamento ispirato a criteri di umanità: ipotizzando un trattamento rieducativo che, al fine di neutralizzare gli impulsi antisociali del reo, ricorra a tecniche che offendono la dignità della persona (es. trattamenti farmacologici), è da considerarsi in contrasto con i principi umanitari. Inoltre, proprio perché la rieducazione deve conciliarsi con il rispetto all'autodeterminazione del reo, l'esito favorevole del processo rieducativo non è scontato in partenza. Esclusa ogni forma di imposizione o intervento coattivo, la possibilità di rieducare è da considerarsi come un obiettivo tendenziale, perseguibile finché il reo sia disposto a collaborare. Bisogna anche aggiungere che la rieducazione si connota in funzione della caratteristiche soggettive dei destinatari della sanzione penale.

Tuttavia, la presa di posizione costituzionale sulle finalità della pena presenta anche dei limiti. Innanzitutto la rieducazione non è da sola sufficiente a esaurire tutte le funzioni cui oggi la sanzione penale assolve. Se essa assolve un ruolo primario nelle 2 fasi dell'esecuzione e della commisurazione giudiziale della pena, altrettanto non può dirsi nella fase della minaccia: qui si persegue la prevenzione generale, proprio perché la minaccia della pena serve a distogliere i consociati dalla commissione di fatti penalmente illeciti.

Il secondo limite è da ravvisarsi nella genericità del concetto di rieducazione, per cui l'interprete è tenuto a precisare portata e limiti della rieducazione alla stregua dell'insieme dei principi caratterizzanti il nostro sistema costituzionale.

Significato e limiti dell'idea rieducativa

L'idea della prevenzione speciale mediante rieducazione, accolta dal legislatore nell'art. 27 Cost., dev'essere precisata nel suo significato e limiti, in modo da impedire equivoci e controbattere alle varie obiezioni.

Una delle principali obiezioni fa leva sul rilievo che l'idea rieducativa non consente una "predeterminazione" temporale della durata delle sanzioni ma dovrebbe, tendere ad un trattamento finalizzato alla correzione definitiva, anche se la relativa durata sia imprevedibile. Inoltre, perseguendo l'idea della rieducazione della pena, anche un qualsiasi atteggiamento molesto per lacollettività potrebbe portare ad essere sottoposto ad un trattamento rieducativo, a prescindere dalla commissione di specifici fatti delittuosi previsti da norme.

Non a caso, all'interno di una prospettiva teorica tendente al principio di rieducazione, si è sostenuto che l'idea retributiva rappresenti un momento logico ineliminabile della pena. La retribuzione offrirebbe la garanzia che il diritto penale mantenga l'imprescindibile nesso col fatto di reato, in modo da dosare le sanzioni in corrispondenza con l'obiettivo disvalore dei reati commessi; ed in tal modo preservi la libertà del singolo da un'illimitata possibilità di intervento statale. Questa impostazione risulta però frutto di un approccio "idealistico", la retribuzione esprime le istanze emotive di punizione emergenti nei contesti storico-sociali di volta in volta considerati.

L'inserimento della rieducazione nella prospettiva del diritto penale del fatto è un dato desumibile dalla normativa costituzionale. Che la rieducazione vada concepita in collegamento col disvalore espresso dal fatto di reato è conseguenza di un'interpretazione dell'art. 27 comma 3 Cost., non come norma isolata, bensì posta in relazione all'art. 25 Cost .: tale norma sancisce il principio di legalità, configurando la pena come effetto giuridico di un fatto criminoso e non di un modo di essere soggettivo o di un semplice atteggiamento interiore del reo.

L'esigenza di una proporzione tra fatto è sanzione è fondamentale. Per questo il principio di proporzione, oltre a caratterizzare l'idea generale di giustizia, costituisce uno dei criteri guida che presiedono al funzionamento dello Stato di diritto: è per questo che tale principio costituisce un parametro essenziale di qualsiasi teoria razionale e moderna sulla funzione della pena.

Da un lato, all'intero di un'ottica di prevenzione generale, oggi si concorda nell'osservare che la minaccia di una pena eccessivamente severa o sproporzionata, può suscitare sentimenti di insofferenza nel potenziale trasgressore e alterare nei consociati la percezione di quella corretta scala di valori che dovrebbe riflettersi nel rapporto tra i singoli reati e le sanzioni corrispondenti. Dall'altro lato della prevenzione speciale (impedire che il reo torni a delinquere) ispirata al modello della rieducazione, si deve sottolineare che un trattamento rieducativo correttamente, presuppone che il destinatario si renda consapevole del torto commesso ed avverta come giusta e proporzionata la sanzione inflittagli. La proporzione tra fatto e sanzione costituisce una premessa ineliminabile dell'accettazione psicologica di un trattamento volto a favorire nel condannato il recupero della capacità di apprezzare i valori tutelati dall'ordinamento.

Contenuti della rieducazione

Occorre soffermarsi anche sul problema dei contenuti che la rieducazione deve assumere. Innanzitutto in uno Stato democratico di diritto, rieducare può equivalere non a pretendere il pentimento interiore di un delinquente concepito come individuo isolato, bensì riattivare il rispetto dei valori fondamentali della vita sociale. L'idea rieducativa recepita nell'art. 27 Cost., postula un modello di risocializzazione come processo volto a favore la (ri)acquisizione dei valori basilari della convivenza.

Nel delineare il "volto" della rieducazione, bisogna operare un collegamento tra l'art. 27 comma 3 e il complesso dei principi ispiratori del nostro sistema costituzionale. Innanzitutto, partendo da un collegamento tra l'idea rieducativa e il principio di eguaglianza materiale (ex art. 3 Cost.), la pena avrebbe funzione rieducativa nella misura in cui sarebbe suo compito recuperare socialmente i soggetti che sono indotti a delinquere a causa di una condizione di inferiorità ed emarginazione sociale. Senonché, in alcuni casi il destinatario della sanzione non risulta essere un individuo passibile di reinserimento sociale, in quanto soggetto socialmente già ben inserito (c.d. criminalità dei colletti bianchi - es. reati ai danni dell'economia pubblica o contro l'ambiente).

L'idea di rieducazione come "obiettivo" allude al processo di riappropriazione, da parte del delinquente, dei valori fondamentali della convivenza: si tratta di una meta che permane identica, a prescindere delle caratteristiche personali del destinatario della sanzione.

Ma lo strumento o tecnica di rieducazione muterà, a seconda che si abbia a che fare con un emarginato o con un "colletto bianco". Nel primo caso non potrà esservi riappropriazione dei valori della convivenza senza un previo superamento della condizione di emarginazione: ecco che il reinserimento nella società diviene condizione o tecnica del processo rieducativo. Se invece il reo è un soggetto già ben inserito socialmente, la rieducazione potrà essere perseguita anche tramite un sanzione "afflittiva". Tale momento afflittivo dovrà comunque servire a stimolare l'assunzione di schemi di comportamento socialmente più accessibili nella prospettiva del modello di società prefigurato dal nostro ordinamento costituzionale.Affinché il processo rieducativo possa avvenire senza tradursi in una imposizione coercitiva nel confronti del destinatario, occorre che vi sia la disponibilità psicologica di quest'ultimo. Nell'art. 27 comma 3 Cost. il verbo "tendere, viene impiegato in questo senso: dal momento che non può essere coercitivamente imposta, la rieducazione trova ostacolo nell'eventuale rifiuto opposto dal soggetto destinatario della sanzione. Tale tensione conflittuale si fa più acuta nei casi in cui il delitto costituisce il frutto di una scelta politico-ideologica che si pone in contrasto con i principi ispiratori dell'ordinamento. Sono queste le situazioni in cui il principio rieducativo entra veramente in crisi, poiché è necessario anche rispettare l'autonomia morale dell'individuo, quindi come agire e quali mezzi impiegare per raggiungere i propri scopi. Comunque in una società pluralista come la nostra, se non si può pretendere l'adesione di tutti ai valori dominanti, si può esigere il rispetto delle forme minime della vita in comune.

Rieducazione e prassi legislativa

L'idea rieducativa non è rimasta una mera enunciazione costituzionale, ma si è innalzata a criterio guida di una serie di interventi riformistici volti a rendere l'ordinamento vigente più compatibile con il principio espresso nell' art. 27 comma 3 Cost.

  • Un primo intervento legislativo si è avuto al fine di attenuare il contrasto tra la pena all'ergastolo e la finalità rieducativa, dovuto alla contraddizione tra il carattere perpetuo della pena e la prospettiva della rieducazione. La legge 1634/1962 ha modificato l'art. 176 c.p., stabilendo che il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale qualora abbia scontato almeno 26 anni di pena. Successivamente dal 1986 si è ammessa la possibilità di beneficiare della semilibertà e liberazione anticipata.
  • Il finalismo rieducativo ha successivamente ispirato la modifica della disciplina della sospensione condizionale, cioè una causa estintiva del reato che determina una sospensione dell'esecuzione della pena integrale ma provvisoria. In un primo momento, al fine di ridurre gli effetti desocializzanti della pena carceraria, il legislatore ha esteso l'ambito di operatività della sospensione sotto il duplice profilo dell'elevamento fino a 2 anni del tetto delle condanne sospendibili e della possibilità di concedere un secondo provvedimento di sospensione (sempre nel rispetto del predetto limite). Con una successiva modifica del 1981, il legislatore ha subordinato la concedibilità del secondo provvedimento di sospensione all'adempimento di alcuni obblighi specifici, da parte del soggetto beneficiario -> l'adempimento degli obblighi di condotta dovrebbe fungere da stimolo alla rieducazione.
  • L'espressione più significativa del finalismo rieducativo è però costituito dalla riforma dell'ordinamento penitenziario, introdotta con la I. 354/1975 (legge sull'ordinamento penitenziario). I punti più qualificanti di tale riforma consistono, da un lato, nella ricezione dell'ideologia del trattamento rieducativo e, dall'altro, nell'introduzione di misure alternative alla detenzione ispirate all'idea del probation. Quanto all'ideologia del trattamento, se ne colgono i segni in quelle norme del nuovo ordinamento penitenziario che prevedono l'indagine scientifica sulla personalità e interventi di psicologi ed esperti volti a modificare gli atteggiamenti che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale. La prospettiva rieducativa, che ispira misure alternative quali l'affidamento in prova, la semilibertà e la liberazione anticipata, si esprime in una tendenza al recupero sociale attuato mediante il reinserimento del condannato nell'ambiente esterno, favorito dal sostengo di organi tecnici di assistenza (servizio sociale).

Una soddisfacente attuazione della riforma penitenziaria è impedita dalla riemersione di esigenze di prevenzione generale e di difesa sociale, al fine di contrastare le gravi forme di criminalità. Allentatesi queste esigenze, con la c.d. Legge Gozzini del 1986, si tende ad un rilancio dell'ideologia rieducativa, favorendo il più possibile il ricorso a misure alterative al carcere (c.d. decarcerizzazione). Un ulteriore inversione di tendenza è stata sollecitata nei primi anni 90 dalla necessità di fronteggiare l'escalation della criminalità organizzata di stampo mafioso; si delineò una duplice prospettiva: da un lato, la disciplina penitenziaria per i condannati per delitti riconducibili alla criminalità organizzata si inasprisce; dall'altro, si introdussero misure "premiali" finalizzate ad incentivare la collaborazione giudiziaria (c.d. pentitismo) e consentire un ammorbidimento del trattamento carcerario.

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