Documento di Diritto sul Capitolo 24 Penale, che analizza il concorso di persone nel reato. Il Pdf esamina le funzioni delle norme sul concorso, i modelli di disciplina, la desistenza e il recesso attivo, e la cooperazione nel delitto colposo, utile per studenti universitari.
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1. La funzione delle norme sul concorso di persone ed i modelli di disciplina. Come ogni attività umana, anche il reato può essere il risultato della cooperazione di più persone: se Tizio può, da solo, commettere un furto, nulla esclude che Tizio e Caio lo commettano di comune accordo. La divisione del lavoro, spesso, agevola il risultato, anzi talora può diventare indispensabile in presenza di attività complesse. E come qualsiasi attività umana che sia frutto della forza della collaborazione di più persone attribuita a tutti coloro che vi hanno preso parte, così anche il reato commesso in concorso da più persone deve essere considerato opera di tutte. Il concorso di persone nel reato regola appunto questa situazione e coloro che collaborano alla realizzazione del reato prendono il nome di concorrenti o compartecipi. Il concorso di persone si distingue in concorso eventuale e concorso necessario. Nel concorso eventuale la pluralità dei concorrenti non è un elemento costitutivo del reato, che può di per sé essere commesso anche da una sola persona. Il concorso eventuale si contrappone così al concorso necessario dove la pluralità degli autori è, invece, elemento costitutivo di fattispecie (v. $ 12). Questo spiega perché il concorso di persone sia tradizionalmente considerato una forma di manifestazione del reato, in quanto la commissione da parte di più soggetti costituisce una possibile, non necessaria, forma in cui si può concretizzare l'offesa. La possibilità di riferire il reato a tutti i concorrenti deve però fare i conti, anzitutto, con il principio di legalità. In un ordinamento a legalità formale, risponde del reato solo chi realizza il fatto tipico descritto dalla fattispecie incriminatrice: ad esempio, risponde del delitto di furto solo chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene; sulla base della fattispecie di parte speciale non sarebbe possibile chiamare a rispondere chi abbia fatto da palo fuori dell'abitazione, mentre il complice sottraeva i beni, o chi abbia prestato l'auto per commettere il furto o ancora chi abbia istigato la commissione del reato senza prendere parte attiva alla sua esecuzione. Per estendere la responsabilità penale a questi soggetti potrebbe essere utilizzata una nozione estensiva di autore, comprensiva non solo di chi tiene la condotta tipica descritta nella fattispecie incriminatrice ma anche di tutti coloro che contribuiscono con un qualsiasi contributo alla sua realizzazione. Tuttavia, in un sistema fondato sul principio di legalità, non può essere accolta la nozione estensiva di autore, che determina una indebita applicazione della fattispecie a casi da questa non espressamente previsti (l'art. 624 c.p. punisce solo chi si impossessa della cosa mobile altrui, non chi aiuta istiga un terzo all'impossessamento): autore del reato può, quindi, essere solo chi tiene la condotta tipica descritta nella fattispecie di parte speciale (nozione restrittiva di autore). Se si accogliesse la nozione estensiva, ilreato non sarebbe più un'offesa tipica ad un bene giuridico, secondo specifiche modalità di lesione, ma un'offesa ad un bene giuridico tipico, in quanto il disvalore del reato sarebbe tutto polarizzato sull'offesa ed il diritto penale perderebbe il carattere della frammentarietà. Accolta dunque la nozione restrittiva di autore, le norme sul concorso di persone (artt. 110 ss. c.p.) svolgono una funzione di incriminazione, nel senso che rendono penalmente rilevanti condotte che non lo sarebbero in forza della fattispecie monosoggettiva di parte speciale (.d. condotte atipiche): per richiamarci agli esempi innanzi esposti, solo in forza delle norme sul concorso di persone acquistano rilevanza penale le condotte del palo, di colui che presta l'auto per commettere il furto quella di chi istiga al reato. Tali norme svolgono, dunque, una funzione estensiva della punibilità. Al contempo, svolgono anche una funzione di disciplina, nel senso che alle condotte concorsuali sarà applicata la disciplina prevista per il concorso di persone nel reato (ad es. la disciplina delle circostanze prevista agli artt. 111, 112 e 114 c.p.); tale funzione diventa esclusiva nei casi in cui ognuno dei concorrenti tenga per intero la condotta tipica, perché qui la rilevanza penale delle condotte è già data dalla fattispecie monosoggettiva: se, ad es., tutti i concorrenti entrano nell'abitazione altrui e si impossessano di alcuni beni mobili, ad affermare la loro responsabilità penale è sufficiente la norma dell'art. 624 c.p. che punisce il delitto di furto; tuttavia, qualora sussistano i requisiti del concorso di persone, sarà loro applicabile la relativa disciplina (ad es., se i concorrenti fossero più di cinque, troverebbe applicazione la circostanza aggravante prevista dall'art. 112, comma 1, n. c.p.). Dunque, le norme sul concorso di persone svolgono sempre una funzione di disciplina e, talvolta, anche una funzione di incriminazione: è quest'ultima ovviamente a porre i maggiori problemi sul piano delle garanzie, in quanto estende la responsabilità penale a condotte atipiche rispetto alla fattispecie incriminatrice monosoggettiva. Proprio in ragione della funzione estensiva della punibilità, i sistemi penali disciplinano il concorso di persone secondo modelli diversi che privilegiano ora la determinatezza nella descrizione del contributo concorsuale, ora l'esigenza di evitare lacune di tutela. Un primo modello è costituito dalla tipizzazione differenziata dei diversi contributi concorsuali con la predeterminazione di diverse cornici edittali in relazione alla importanza della tipologia di contributo. Era tale, ad esempio, il modello previsto dal codice penale Zanardelli che distingueva tra compartecipi primari (esecutore, cooperatore immediato, determinatore) e compartecipi secondari, per i quali erano previste pene più basse. In una prospettiva diversa si è mosso, invece, il codice Rocco, improntato ad un modello unitario che non descrive i diversi contributi concorsuali, ma considera rilevante qualsiasi apporto dato alla realizzazione del reato: il contributo concorsuale è tipizzato non su specifiche differenziate modalità di partecipazione, ma sul contributo causale dato alla commissione del reato. L'esperienza italiana, nel passaggio dal codice Zanardelli al codice Rocco, evidenzia che l'adozione di questi due differenti modelli riflette importanti opzioni di politica criminale. Nel codice del 1889 l'esigenza didescrivere i diversi contributi concorsuali si inseriva all'interno di un codice di impronta liberale, attento ai profili di garanzia, che dovevano essere salvaguardati specie a fronte della funzione di incriminazione delle norme sul concorso di persone. Nel codice Rocco, invece, l'abbandono del modello tipizzazione differenziata fu giustificato dalla a esigenza di superare le difficoltà, riscontrate nella prassi applicativa durante la vigenza del codice del 1889, di distinguere le diverse tipologie di contributo dalla necessità di adeguare la disciplina del e concorso di persone alla teoria condizionalistica della causalità prevista nuovo modello rifletteva anche le impostazioni della dall'art. 41 c.p. scuola positiva che, proprio nel progetto Ferri, aveva proposto di abbandonare la tipizzazione delle modalità di partecipazione al fatto per guardare piuttosto alla pericolosità dell'autore. E certo che, al di là delle giustificazioni addotte nella Relazione ministeriale al codice penale ed al di là degli influssi della scuola positiva, la soluzione dell'art, 110 c.p. offriva al giudice uno straordinario strumento di estensione della punibilità, in coerenza con la linea di politica criminale volta ad intensificare gli strumenti di lotta alla criminalità, specie nei confronti della realizzazione plurisoggettiva del reato che denoterebbe un maggior grado di pericolosità dell'autore. Va chiarito, però, che il codice Rocco non costituisce un modello unitario puro, nel quale tutti i contributi concorsuali sono equivalenti ed equiparati sul piano della risposta sanzionatoria. L'art. 110 c.p., infatti, nel momento in cui prevede che a tutti i concorrenti si applichino, indistintamente, le pene stabilite per il reato commesso, fa salve le < disposizioni degli articoli seguenti > che, attraverso il meccanismo delle circostanze aggravanti (artt. 111-112) e attenuanti (art. 114), considerano il diverso apporto dato alla commissione del reato agli effetti della pena: può trattarsi, ad es., di contributi di minima partecipazione nella preparazione o nella esecuzione del reato (art. 114) o di condotte di promozione, organizzazione o direzione (art. 112, comma 1, 2) che meritano diversa considerazione sul piano del trattamento sanzionatorio. In altri termini, il codice sposta la differenziazione dei contributi dalla sede della tipizzazione legislativa a quella della commisurazione giudiziale della pena: il modello di disciplina è, dunque, unitario sul piano della descrizione legale del contributo di partecipa zione penalmente rilevante ma è differenziato sul piano della commisurazione giudiziale della pena. Si tratta di una opzione di politica criminale che attribuisce al giudice un ampio potere discrezionale sia nella determinazione dei requisiti del contributo di partecipazione sui quali il codice tace, sia nella quantificazione della sanzione.
2. Fondamento dogmatico della punibilità del contributo atipico di partecipazione. La dottrina si è posta il problema di giustificare sul piano dogma tico la punibilità dei contributi concorsuali atipici: come si spiega ad esempio la punibilità dell'istigatore o di chi fornisce lo strumento da scasso per l'effrazione di una porta? Parte della dottrina, specie di lingua tedesca, ricorre alla teoria dell'accessorietà secondo la quale la punibilità del contributo atipico (fatto accessorio) si giustifica in quanto accede alla condotta dell'autore che pone in essere il fatto tipico (fatto principale). Di questa teoria sono state proposte diverse varianti, a seconda degli elementi che devono connotare il fatto principale: solo un fatto tipico; oppure un fatto tipico ed antigiuridico; o ancora tipico, antigiuridico e colpevole, o, nell'impostazione più estrema, anche punibile. Quanto più si arricchiscono i requisiti del fatto principale dell'autore, tanto più si riduce la possibilità di avere un contributo accessorio: se, ad esempio, si richiede che l'autore realizzi un fatto tipico, antigiuridico e doloso, la punibilità della condotta di chi determina taluno in errore per fargli commettere un reato non potrà essere giustificata in forza delle norme sul concorso di persone, perché la condotta principale non sorretta dal dolo e non può quindi fungere da condotta di appoggio" per il contributo di partecipazione. Al fine di evitare le lacune di tutela che questi ed altri consimili casi pongono (si pensi ad es. a chi si serve di un soggetto non imputabile per la commissione i un reato), la dottrina tedesca ha esteso la figura dell'autore sostenendo che è autore non solo chi realizza la condotta tipica (autore immediato), ma anche colui che si serve di altri per la commissione del reato autore mediato): così è autore mediato dell'omicidio chi induce in errore un tracciatore, facendogli credere che nella boscaglia ci sia la preda e non un uomo; è altresì autore mediato del reato commesso dal soggetto in stato di incapacità di intendere e di volere chi lo ha posto in quello stato (o ha sfruttato tale stato) per fargli commettere il reato. La figura dell'autore mediato funge, dunque. da strumento per sopperire alle lacune di tutela lasciate aperte dalla teoria dell'accessorietà. La teoria dell'accessorietà ben si presta a fungere da modello teorico del concorso di persone nel sistema tedesco che tipicizza i contributi concorsuali in termini chiaramente accessori: < è punito come autore chi commette il reato da solo o per mezzo di altri> <se più soggetti commettono il reato collettivamente ciascuno viene punito come autore (coautore)> (S 25 StGB); come autore viene punito anche l'istigatore, ossia < chi ha determinato dolosamente altri alla commissione dolosa di un fatto antigiuridico > ($ 26 StGB); è invece punito come complice (con una riduzione di pena) < chi dolosamente ha aiutato altri a commettere un fatto antigiuridico doloso > (S 27 StGB). Parte autorevole della dottrina italiana accoglie la teoria dell'accessorietà, basandosi in particolare sull'art. 115 c.p. che prevede la non punibilità dell'accordo e dell'istigazione quando agli stessi non sia seguita la commissione del reato: accordo ed istigazione costituiscono, pertanto, forme di contributo concorsuale a condizione che un terzo realizzi il fatto tipico. A questa teoria va riconosciuto il merito indubbio di cercare di ricostruire i requisiti del contributo atipico di partecipazione, agganciandoli alla tipicità della fattispecie monosoggettiva attraverso il legame di accessorietà: in tal modo il piano dogmatico riflette l'esigenza di assicurare le garanzie della legalità penale anche rispetto alla funzione di incriminazione delle norme sul concorso di persone. Tuttavia, il suo