Introduzione alla procedura penale, aggiornamenti normativi e identificazione

Documento del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato su Procedura Penale Introduzione. Il Pdf fornisce un'introduzione alla procedura penale, con aggiornamenti normativi recenti, trattando argomenti come le dichiarazioni indizianti e l'identificazione, utile per concorsi pubblici in Diritto.

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Ad esclusivo uso didattico per i frequentatori dei corsi di formazione di base della Polizia di Stato
Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato
PROCEDURA PENALE
Introduzione
AGGIORNATO CON D.LGS. N.150 DEL 10 OTTOBRE 2022 (RIFORMA CARTABIA) E
D.LGS. N.31 DEL 19 MARZO 2024 (INTEGRAZIONI E CORRETTIVI)
Ad esclusivo uso didattico interno per i frequentatori dei corsi di formazione di base della Polizia di Stato. 2
PROCEDURA PENALE
Introduzione

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Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato

PROCEDURA PENALE

Introduzione

AGGIORNATO CON D.LGS. N.150 DEL 10 OTTOBRE 2022 (RIFORMA CARTABIA) E D.LGS. N.31 DEL 19 MARZO 2024 (INTEGRAZIONI E CORRETTIVI) Ad esclusivo uso didattico per i frequentatori dei corsi di formazione di base della Polizia di StatoPROCEDURA PENALE Introduzione Ad esclusivo uso didattico interno per i frequentatori dei corsi di formazione di base della Polizia di Stato. 2PROCEDURA PENALE

INTRODUZIONE

PROFILI GENERALI DEL PROCEDIMENTO PENALE.

PROCEDIMENTO E PROCESSO

PRINCIPI COSTITUZIONALI IN MATERIA DI GIURISDIZIONE

Il giusto processo. Il principio della precostituzione del giudice. Il diritto di difesa L'autonomia ed indipendenza della magistratura.

LA GIURISDIZIONE PENALE

IL PUBBLICO MINISTERO

LA POLIZIA GIUDIZIARIA

L'organizzazione della Polizia Giudiziaria Ufficiali e Agenti di P.G. Le funzioni di Polizia Giudiziaria L'attività della Polizia Giudiziaria Rapporti tra P.M. e Polizia Giudiziaria.

LE INDAGINI PRELIMINARI

LA NOTIZIA DI REATO

LE CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ

L'ATTIVITÀ AD INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

PRINCIPI GENERALI SULLA PROVA

I MEZZI DI PROVA

I MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA

Ispezioni ........ Perquisizioni Sequestro probatorio. Intercettazioni

LE MISURE PRECAUTELARI

Arresto Fermo La convalida dell'arresto e del fermo

LE MISURE CAUTELARI.

PROCEDIMENTI SPECIALI

Ad esclusivo uso didattico interno per i frequentatori dei corsi di formazione di base della Polizia di Stato. 3Annotazioni: Ad esclusivo uso didattico interno per i frequentatori dei corsi di formazione di base della Polizia di Stato. 4PROCEDURA PENALE

INTRODUZIONE

Profili generali del procedimento penale

Il processo penale ha lo scopo di accertare se una determinata persona ha commesso un reato, qual è la personalità dell'autore del reato e quali sono le sanzioni che devono essergli applicate. Si tratta di una funzione strumentale rispetto al diritto penale sostanziale, in quanto il processo penale è uno strumento che consente di applicare la norma di diritto penale sostanziale. Quest'ultimo, infatti, indica i fatti che costituiscono reato e le sanzioni previste per coloro che li commettono. Il processo penale, invece, si propone di accertare i fatti storici che costituiscono reato, di identificarne gli autori e di valutare la personalità di questi ultimi al fine di commisurarvi la sanzione.

Il processo penale è uno strumento che consente di applicare la norma penale. Può accadere che non si giunga al giudizio di merito, cioè alla condanna o al proscioglimento, per motivi sostanziali (es. sussiste una causa estintiva del reato, es. morte del reo prima della sentenza di condanna) o per motivi processuali che impediscono l'inizio o la prosecuzione dell'azione penale (es. manca una condizione di procedibilità, es. la querela, che è la manifestazione di volontà della persona offesa dal reato di procedere e quindi di punire il responsabile del reato, condizione di procedibilità per i reati perseguibili a querela, es. in caso di furto - art. 624 c.p. - si può procedere se il soggetto derubato presenta querela e quindi chiede la punizione del colpevole, altrimenti non si può procedere nei confronti di quest'ultimo).

Procedimento e processo

Procedimento e processo non sono sinonimi: nel codice di procedura penale ciascuno dei due termini assume un preciso significato.

L'espressione procedimento penale (in senso ampio)indica una serie cronologicamente ordinata di atti teleologicamente orientati (cioè finalisticamente diretti) alla pronuncia di una decisione penale: ogni atto del procedimento, in quanto validamente compiuto, fa sorgere il dovere di porre in essere l'atto successivo, che è necessariamente collegato al suo antecedente (es. a seguito di querela presentata dalla persona offesa dal reato (art. 336 c.p.p.), la Polizia Giudiziaria (P.G.) trasmette la notizia di reato (art. 347 c.p.p.) al Pubblico Ministero (P.M.), il quale provvede all'iscrizione di essa nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.) e così via. Lo stesso termine procedimento dà l'idea del procedere verso la decisione finale del giudice, del cammino che si deve percorrere per arrivare alla sentenza; invero il procedimento penale (in senso ampio) potrebbe essere rappresentato graficamente come un segmento, che ha un inizio (la notizia di reato, es. denuncia) ed ha una fine (decisione finale, cioè sentenza di condanna o proscioglimento). Si possono distinguere tre fasi: a) le indagini preliminari; b) l'udienza preliminare; c) il giudizio.

Il procedimento penale (in senso stretto) è la parte del procedimento (in senso ampio) che inizia con l'acquisizione della notizia di reato e termina con l'esercizio dell'azione penale (art. 405); quindi, è la parte del procedimento penale (in senso ampio) caratterizzata dalla fase delle indagini preliminari.

L'espressione processo penale, invece, indica una porzione del procedimento (in senso ampio) che comincia con l'esercizio dell'azione penale e termina con la decisione finale, a chiusura della fase del giudizio. Pertanto: l'atto iniziale del processo penale è l'esercizio dell'azione penale mentre l'atto finale è la sentenza.

Nel procedimento penale in senso stretto il soggetto nei cui confronti si procede si dice indagato (o meglio, persona sottoposta alle indagini): si tratta della persona nei cui confronti sono in corso indagini, in merito alla responsabilità penale per un'ipotesi di reato che non si è ancora concretizzata in imputazione (cioè formale Ad esclusivo uso didattico interno per i frequentatori dei corsi di formazione di base della Polizia di Stato. 5accusa). Si noti che lo status di indagato non si acquista nel momento in cui il nome della persona viene iscritta nel registro notizie di reato, in quanto è possibile che vengano svolte indagini nei confronti di una persona prima dell'iscrizione stessa, come nel caso di attività investigativa svolta autonomamente dalla P.G. Con l'esercizio dell'azione penale da parte del P.M., cioè con la formulazione dell'imputazione (cioè dell'accusa) da parte del P.M. (che chiede il rinvio a giudizio del soggetto o chiede che si proceda con un rito speciale), l'indagato assume la qualità di imputato (l'art. 60 c.p.p. infatti prevede che assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio o di riti speciali).

Come si è detto, il procedimento in senso stretto, quindi la fase delle indagini preliminari, inizia con l'acquisizione della notizia di reato. Una volta acquisita la notizia di reato, il P.M. deve fare una scelta, in quanto deve scegliere se: 1) esercitare l'azione penale formulando l'imputazione cioè, accusando una persona di essere responsabile di un'ipotesi di reato; oppure 2) presentare al Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P) richiesta di archiviazione. Per decidere di esercitare l'azione penale e quindi di accusare una persona di essere il presunto autore di un reato, il P.M. deve verificare se la notizia di reato è fondata e se sussistono gli elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio, altrimenti presenta al G.I.P. la richiesta di archiviazione1 (art. 125 norme di attuazione c.p.p.). A tal fine svolge, direttamente o a mezzo della P.G., indagini preliminari. Le indagini preliminari possono consistere in atti tipici, cioè espressamente previsti e disciplinati dal codice di procedura penale (es. perquisizioni, sequestri, esame delle persone informate sui fatti), o atti atipici, non espressamente disciplinati dal codice (es. appostamento, pedinamento), comunque utili ai fini di cui all'art. 326 c.p.p. (che così recita: "il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale").

Durante la fase delle indagini preliminari, quindi, il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria raccolgono gli elementi necessari all'esercizio dell'azione penale, a comprendere se sia stato commesso un reato ed a chi possa essere addebitato.

Le indagini preliminari hanno una scadenza temporale ben precisa e fissata dal codice2.

Allo scadere del termine per il compimento delle indagini il Pubblico Ministero esercita l'azione penale chiedendo il rinvio a giudizio del soggetto indagato, oppure, ove gli elementi raccolti non siano sufficienti per sostenere un'accusa in giudizio, chiede l'archiviazione dell'indagine.

Il codice precisa con quali atti si esercita l'azione penale: in caso di procedimento ordinario l'azione penale si esercita con la richiesta di rinvio a giudizio; mentre, in caso di procedimento speciale l'azione penale si esercita con l'atto introduttivo di tale procedimento.

L'esercizio dell'azione penale, quindi, è la richiesta, diretta al Giudice dal Pubblico Ministero, di decidere sull'imputazione formulata (accusa), che consiste nell'addebitare ad un determinato soggetto uno specifico fatto-reato.

L'art. 417 c.p., infatti, prevede il contenuto della richiesta di rinvio a giudizio, presentata dal P.M. al Giudice dell'Udienza Preliminare (G.U.P.). Oltre alle 1 Per i casi di richiesta di archiviazione si vedano gli artt. 408, 411 e 415 c.p.p. Si ricordi che a fronte di una richiesta di archiviazione del P.M., il G.I.P. può: a) archiviare gli atti del procedimento; b) ordinare nuove indagini, se ritenute necessarie; c) ordinare al P.M. di formulare l'imputazione (art. 409 c.p.p.). La persona offesa (che nella querela può chiedere espressamente di essere avvisata in caso di richiesta di archiviazione del P.M.) può opporsi alla richiesta di archiviazione e chiedere la prosecuzione delle indagini, indicando gli elementi di prova a sostegno dell'ulteriore indagine (art. 410 c.p.p.). 2 La durata delle indagini preliminari normalmente è di 6 mesi: tale termine di durata inizia a decorrere dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato (art. 405 c. 2 c.p.p. Il termine è di 1 anno se si procede per uno dei gravi delitti di cui all'art. 407, c. 2, lett. a) c.p.p. (es. associazione di stampo mafioso, omicidio, delitti con finalità di terrorismo, ecc.). Tale termine, a richiesta del P.M., può essere prorogato di 6 mesi per giusta causa ed ulteriori proroghe possono essere richieste per particolare complessità dell'indagine o per oggettiva impossibilità di concludere le indagini nel termine prorogato. Le indagini preliminari possono durare fino ad un massimo di 18 mesi (fino ad un massimo di 2 anni se si procede per i delitti di cui all'art. 407 c. 2 lett. a) c.p.p.). Ad esclusivo uso didattico interno per i frequentatori dei corsi di formazione di base della Polizia di Stato. 6

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