Le funzioni e le fonti del diritto privato: una panoramica completa

Slide dall'Università degli Studi Link sulle Funzioni del Diritto Privato. Il Pdf, utile per lo studio universitario di Diritto, offre una panoramica chiara e concisa delle funzioni e delle fonti del diritto privato, trattando argomenti come persone, beni, debiti, contratti, danni, attività economiche, famiglia e successioni.

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17 pagine

LE FUNZIONI DEL DIRITTO PRIVATO
Persone (diritti delle)
Beni (uso dei beni)
Debiti e crediti
Contratti
Danni
Attività economiche
Famiglia
Successioni a causa di morte
DI COSA SI OCCUPA IL DIRITTO PRIVATO
Francesca Bartolini Università degli Studi Link

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Anteprima

Le funzioni del diritto privato

Di cosa si occupa il diritto privato

  • Persone (diritti delle)
  • Beni (uso dei beni)
  • Debiti e crediti
  • Contratti
  • Danni
  • Attività economiche
  • Famiglia
  • Successioni a causa di morte

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I fattori di sviluppo di ogni sistema

  • Territorio
  • Imprese
  • Servizi
  • Capitale umano (persone)
  • Capitale finanziario

Entità radicate nell'ambiente sociale Entità regolate dalla legge

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Il ruolo del diritto nel sistema

Diritto e Welfare

Le regole giuridiche possono servire a massimizzare il benessere (v. analisi economica del diritto)

Diritto e Mercato

Le regole giuridiche possono - devono - essere interpretate: sono strumenti per correggere i fallimenti del mercato

  1. razionalità limitata
  2. esternalità negative
  3. asimmetrie informative

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Funzioni del diritto privato

  • Regolare fenomeni della vita sociale ed economica (organizzazioni, beni, obbligazioni, contratti, danni, rapporti tra familiari, successioni a causa di morte). Ogni gruppo sociale organizzato si dà delle regole per vivere serenamente
  • Indirizzare i comportamenti dei soggetti che nei fenomeni sono coinvolti [interesse-conflitto-regola, per prevenire il conflitto o risolvere il conflitto]

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Cos'è il diritto privato

Cos'è il diritto: diritto e giustizia

Naturalismo giuridico (ius quia iustum) Le regole giuridiche riconoscono ciò è giusto, secondo un ordine naturale che il legislatore riproduce, al fine di renderle conoscibili.

Superato dal positivismo g. fin dagli inizi del '900, ha trovato un rinnovato spazio

Vd. la 'formula di Radbruch' Gustav Radbruch gettyimages

Positivismo giuridico (ius quia iussum) Le regole giuridiche sono quelle poste (positum=positivo) dal legislatore [non occorre che siano anche giuste]. L'unico parametro di legittimità è l'appartenenza a un ordine per cui la norma superiore legittima quella inferiore.

La norma giuridica (e così il sistema di norme giuridiche) è autonoma rispetto alla religione, alla morale etc. Hans Kelsen

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Il diritto privato nel sistema giuridico

Diritto privato

  • Serve a regolare gli interessi e le posizioni dei privati
  • Si fonda su autonomia e parità
  • Usa regole per lo più dispositive (regole di default)
  • Offre strumenti per l'organizzazione delle attività dei privati

Diritto pubblico

  • È il diritto della PA che esprime il SUO ruolo di autorità pubblica
  • Lavora su interessi generali
  • Si fonda su supremazia e imposizione

Diritto privato = diritto comune

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Il sistema diritto privato

Il diritto privato non è un insieme, ma un SISTEMA di regole, le NORME GIURIDICHE La regola è giuridica se la sua struttura contempla una sanzione (SE, ALLORA) La sanzione ha varie funzioni: satisfattiva, compensativa, punitiva, deterrente/preventiva La regola giuridica si applica alla FATTISPECIE - concreta - che l'interprete deve qualificare per potervi applicare la norma. La regola giuridica è GENERALE e ASTRATTA L'insieme delle norme giuridiche che organizzano la vita di una determinata società è l'ORDINAMENTO GIURIDICO, o il SISTEMA GIURIDICO L'insieme delle norme giuridiche che regolano un determinato fenomeno è l'ISTITUTO GIURIDICO

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Il sistema diritto privato: interpretazione

La disposizione va interpretata L'attività dell'interprete è indirizzata dal legislatore (art. 12 prel. c.c.) CHI INTERPRETA? Interpretazione autentica, amministrativa, dottrinale, giurisprudenziale COME si interpreta: interpretazione restrittiva, estensiva. Attraverso quali criteri di interpretazione? C. letterale, c. logico (secondo l'intenzione del legislatore), c. teleologico (c. sistematico o storico) Il grado di discrezionalità dell'interprete varia a seconda della formulazione della disposizione

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Le lacune nel sistema diritto privato

Cosa succede se non c'è, per quella fattispecie concreta, una norma applicabile? Il giudice non può sottrarsi all'attività giurisdizionale ANALOGIA LEGIS art. 12, comma 2 (vietata per disposizioni speciali/eccezionali - art. 14 prel.) + ANALOGIA IURIS art. 12, comma 2

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Aree del diritto privato

  • Diritto civile (rapporti fra familiari, successione a causa di morte, debiti e crediti, contratti, danni e risarcimenti)
  • Diritto commerciale (esercizio professionale dell'attività di impresa)
  • Diritto industriale (concorrenza fra imprese e diritti sulle creazioni intellettuali)
  • Diritto del lavoro (rapporti fra datori di lavoro e lavoratori)
  • Diritto della navigazione (attività di trasporto aereo, marittimo e per acque interne)

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Le fonti del diritto privato

Le fonti del diritto

[Fonti di cognizione: strumenti attraverso i quali è pubblicata e resa conoscibile la norma] Fonti di PRODUZIONE: fattori capaci di produrre norme giuridiche in un ordinamento giuridico

  • Fonti costituzionali (Costituzione + leggi costituzionali + leggi di revisione costituzionale)
  • Fonti primarie (legge ordinaria + atti con forza di legge, leggi regionali, regolamenti UE)
  • Fonti secondarie (regolamenti del Governo o di altre autorità amministrative)
  • Fonti non scritte: consuetudine (solo secundum legem o praeter legem)

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Le fonti del diritto: gerarchia

UNIONE EUROPEA D.I.P. L. n. 218/1995 COSTITUZIONE + leggi costituzionali LEGGI st. + atti con forza di legge + leggi regionali REGOLAMENTI (amministrativi) CONSUETUDINI (elemento oggettivo e soggettivo)

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Le fonti del diritto privato: Costituzione e legislazione

Codice civile (1942) Costituzione (1948) Legislazione speciale

Anche la legge regionale ? Art. 117 Cost. O

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Il Codice Civile

(Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) Disposizioni sulla legge in generale

  1. Libro Primo - Delle persone e della famiglia
  2. Libro Secondo - Delle successioni
  3. Libro Terzo - Della proprietà
  4. Libro Quarto - Delle obbligazioni
  5. Libro Quinto - Del lavoro
  6. Libro Sesto - Della tutela dei diritti

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