Documento di Università sul Diritto Pubblico. Il Pdf, adatto per lo studio universitario, esplora il Diritto Pubblico, le sue funzioni, le distinzioni tra diritto pubblico e privato, i gruppi sociali, le norme giuridiche e le teorie istituzionali e normative, includendo le istituzioni e le fonti del diritto dell'Unione Europea.
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Il diritto è l'insieme delle regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i soggetti di una collettività in un dato momento storico. Il diritto ha tre funzioni:
Inoltre il diritto si divide in:
I gruppi sociali sono un aggregazione umana finalizzata al perseguimento ed alla soddisfazione di interessi e/o esigenze comuni. Si distinguono ad appartenenza:
All'interno del gruppo sociale si creano rapporti tra i soggetti che lo compongono e regole che disciplinano tali rapporti, che vengono riconosciute ed accettate dai componenti del gruppo attraverso il consenso. Vi sono due tipologie di regole:
Ogni gruppo sociale costituisce un ordinamento giuridico, una istituzione, un corpo sociale organizzato che si propone il conseguimento di fini comuni e assume delle regole. Da questo deriva la pluralità degli ordinamenti giuridici.
Un ordinamento giuridico è l'insieme di regole, secondo le quali si organizza in modo ordinato la vita di una determinata collettività. Si distingue in:
Ogni norma trova fondamento in una norma superiore L'ordinamento è costituito dal complesso delle norme vigenti in un determinato spazio territoriale, visto come qualcosa di isolato dalla società e da studiarsi secondo regole proprie. Questa teoria legge le norme in via gerarchica, secondo cui la costituzione coincide con il contenuto del documento costituzionale. Ogni norma trova fondamento in una norma superiore (fino ad arrivare alla norma fondamentale).
La norma giuridica detta le regole di comportamento ai componenti di un gruppo sociale e possono essere scritte, non scritte e consuetudinarie. Le sue caratteristiche sono:
Generalità = Tutti i soggetti Astrattezza =. Tutti i casi
I destinatari delle norme giuridiche sono i soggetti di diritto. Per soggetto di diritto si intende ogni soggetto che l'ordinamento giuridico considera come possibile titolare di diritti e di obblighi. Il soggetto di diritto comprende due sottospecie:
La capacità giuridica è l'attitudine ad essere titolari di diritti e doveri e si acquista dal momento della nascita (al primo atto di respirazione polmonare) (art. 1 c.c.). Essa non è un attributo innato, ma è una concessione dell'ordinamento.
La capacità di agire è l'attitudine a compiere atti giuridici e si acquisisce a diciotto anni (la maggiore età) (art. 2 c.c.).
Le norme giuridiche attribuiscono ai soggetti di diritto posizioni giuridiche soggettive:
Gli atti giuridici sono gli atti derivanti dalla manifestazione della volontà dell'uomo. I fatti giuridici sono i fatti presi in considerazione (nascita e morte).
Alla fine del XVIII secolo, con lo sviluppo del costituzionalismo moderno, si cominciarono ad avere costituzioni scritte. Le prime furono quelle delle colonie inglesi del Nord America, al momento di dichiararsi indipendenti nel 1776. Undici anni dopo venne varata la Costituzione degli Stati Uniti d'America. Per i cittadini americani la costituzione è un insieme di regole che riflettono un ordine oggettivo che si presenta alla ragione e alla volontà individuale come un dato preesistente.
La prima in Europa fu la Costituzione francese, ma ebbe una durata breve. I sussulti rivoluzionari produssero nuovi testi costituzionali. Per i cittadini francesi la Costituzione è un insieme di regole, capaci di conformare artificialmente l'ordine politico, prodotte dalla ragione e/ o dalla volontà umana, consapevolmente esercitate in un momento storico preciso.
La costituzione italiana è la legge fondamentale dello stato, è entrata in vigore il 1º gennaio 1948 con l'approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, a seguito del referendum monarchia/ repubblica del 2 giugno del 1946.
Occorre rimarcare che attualmente ci troviamo in presenza di un potere costituito, ovvero il potere del Parlamento che è cosa ben diversa dal potere costituente, ovvero quello degli anni