Diritto Processuale Civile: attività giurisdizionale e processo di cognizione

Schemi sul Diritto Processuale Civile. I Riassunti di Diritto, materia universitaria, esplorano l'attività giurisdizionale, le sue tipologie e le fasi del processo di cognizione, dalla fase introduttiva a quella decisoria, con un focus sul giudicato.

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40 Pages

Cognizione / II libro
Esecuzione forzata / III
libro
Cautelare / IV libro
Volontaria
Eccezzioni
Rapporto
Attività giurisdizionale
Accertamento incontrovertibile dell’esistenza di un diritto
mero accertamento = accertare un diritto
condanna = condannare a un dare, fare o non fare
costitutiva = costituire, modificare o estinguere un rapporto
giuridico
Il procedimento si conclude con una pronuncia assogettata ad
una serie limitata di mezzi di impuganzione, il cui esaurimento
da luogo all’incontrovertibilità della cosa giudicata formale ex
art 324 cpc.
attuazione pratica e materiale del diritto
accertato, in via coattiva o forzata. Ciò
presuppone l’accertamento del diritto
mediante il titolo esecutivo, che attesta
l’esistenza del diritto
attività con una funzione integrativa, diretta a
realizzare o integrare la fattispecie costitutiva
di
uno stato familiare o personale
un determinato potere
altre situazioni simili
attività strumentale rispetto a quella della
cognizione o esecuzione, diretta a impedire che il
diritto da tutelare venga pregiudicato e ad ovviare
ai pericoli che, durante il tempo necessario per
ottenere la tutela giurisdizionale, possono
compromettere il risultato, mediante determinate
misure come sequestri o provedimenti d’urgenza
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE: branca della scienza giuridica che studia il processo civile
Diritto processuale civile
Definizione = attività di attuazione delle norme sostanziali violate in via secondaria e sostitutiva, attraverso l’intervento del giudice
a. strumentalità = strumento per l’attuazione dei diritti, se la tutela primaria non è sufficiente
b. sostitutività = gli organi giurisdizionali si sostituiscono a coloro che avrebbero dovuto mantenere il comportamento previsto dalle
norme sostanziali
Funzione / a che cosa serve? = tutela dei diritti sostanziali (sopratutto) in caso della loro violazione attraverso l’intervento sostitutivo
del giudice
Struttura / che cos’è? = si distingue tra la giurisdizione civile, penale ed amministrativa. In riguardo alla giurisdizione civile, si distingue
tra la giurisdizione
a. di esecuzione = attuazione del diritto del creditore, anche contro la volontà del debitore
b. cautelare = impedire che il diritto da tutelare venga pregiudicato durante il tempo necessario per ottenere la tutela giurisdizionale
c. di cognizione = finalizzata
mero accertamento: ad accertare un diritto
di condanna: a condannare un soggetto a un dare, fare o non fare
costitutiva: a costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico
L’oggetto sostanziale del singolo processo = il diritto o il dovere di ottenere o di compiere una pronuncia su una determinata
situazione di diritto sostanziale. L’attore, con l’esercizio della sua azione, determina l’oggetto sostanziale del processo (= principio
dispositivo).
Casi di attività giurisdizionale senza
previa lesione:
giurisdizione costitutiva necessaria
e non necessaria
giurisdizione di mero accertamento
Cognizione - accertamento del diritto / di chi è
il diritto di proprietà?
Cautelare - tutela del diritto / sequestro della
bici
Esecuzione - attuazione materiale del diritto -
restituzione della bici al titolare
La giurisdizione
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE: branca della scienza giuridica che studia il processo civile
Diritto processuale civile
Definizione = manifestazione del potere giudiziario, cioé quello tra i poteri dello stato finalizzato a garantire l’applicazione concreta delle
norme giuridiche nei casi concreti attraverso l’attività del giudice. È quindi la funzione pubblica mediante cui si risolvono le controversie tra
soggetti mediante una decisione imparziale. Si distingue tra la
giurisdizione amministrativa = interessi legittimi / tutela contro un atto della PA che ha leso un interesse legittimo / TAR o Consiglio di
Stato
giurisdizione civile = controversie tra privati / giudice ordinario
giurisdizione penale = accertamento dei reati e applicazione delle sanzioni penali
I soggetti privati e pubblici titolari dei diritti protetti dall’ordinamento spetta la scelta di rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenere la
scelta (= principio dispositivo) e definiscono l’oggetto del processo mediante la domanda. L’accesso alla funzione giurisdizionale è un
diritto soggettivo, precisato dall’art 24 Cost, che garantisce a tutti la possibilità di agire in giudizio dei propri diritti e interessi legittimi.
Diffetto di giurisdizione = errore di chi ha proposto una determinata causa dinanzi a un giudice appartenente a una magistratura non
competente per quella determinata controversia; questi deve chiudere il procediemnto e rinviare le parti al magistrato competente. Si ha
diffetto del giudice civile quando la causa promossa avanti a questi’ultimo rientra in realtà nella giurisdizione della PA / altri giudici speciali.
Il diffetto di giurisdizione
può essere rilevato d’ufficio o eccepito dal convenuto in ogni stato e grado del processo
può formare oggetto del regolamento di giurisdizione = strumento giudiziale con il quale il convenuto devolve la soluzione della
questione di giurisdizione alle sezioni unite della cassazione.
Entro tre mesi dalla pronuncia di diffetto di giurisdizione, la parte ha la facoltà di riproporre la domanda al giudice indicato come avente la
giurisdizione. Quindi in presenza della pronuncia di diffetto di giurisdizione, non occorre istaurare un nuovo giudizio, ma è consentito
trasferire il giudizio già promosso al giudice munito di giurisdizione (cd. traslatio iudicii). Se la parte interessata non riassume il processo
nei termini indicati dal giudice per la prosecuzione, si ha l’estinzione del processo.
Regolamento di giurisdizione = se una parte del processo di primo grado ritiene che il giudice civile non abbia giurisdizione, può proporre il
regolamento di giurisdizione avanti alle sezioni unite della corte di cassazione. Per avviare il regolamento di giurisdizione è necessario che
il processo per il quale si chiede deve essere pendente in primo grado
il giudice davanti al quale pende il processo non deve ancora aver emesso una sentenza
Se le parti non lo propongono, il processo prosegue normalmente. Se la questione di giurisdizione emerge soltanto alla fine del processo /
momento della decisione, il giudice ha comunque l’obbligo di rilevarla d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, ai sensi dell’art. 37 c.p.c.
La conseguenza è che egli non potrà decidere nel merito, ma dovrà limitarsi a dichiarare l’inammissibilità della domanda per difetto di
giurisdizione, che impedisce l’ulteriore prosecuzione davanti al giudice privo di potere, ma la parte potrà proporre nuovamente la
medesima domanda davanti al giudice che ha giurisdizione. Se il giudice dovesse invece erroneamente pronunciarsi nel merito pur
essendo privo di giurisdizione, la sentenza è affetta da nullità assoluta e può essere impugnata mediante ricorso alla Corte di Cassazione
a sezioni unite, ai sensi dell’art. 362, primo comma, c.p.c."
Si distingue dal diffetto di competenza = la giurisdizione è corretta ma il giudice non è competente. In questo caso, il giudice che si
dichiara incompetente assegna alle parti un termine per la riassunzione del giudizio davanti al magistrato competente (ad es Tribunale,
non di pace)
Il giudicato
= effetto che si produce quando una sentenza non può più essere impugnata con i mezzi ordinari previsti dall’ordinamento, nel senso che la
sentenza diventa definitiva. Il giudicato serve a dare certezza ai rapporti giuridici, perché impedisce che la stessa questione venga discussa
all’infinito tra le stesse parti. Si distingue tra due tipi di giudicato:
1. Giudicato formale = indica che la sentenza non è più impugnabile. È un effetto solo interno al processo e significa che il processo è finito
definitivamente
2. Giudicato sostanziale = ha effetto anche fuori dal processo e significa che la questione decisa dal giudice non può più essere discussa in
un altro processo tra le stesse parti. Ex art 2909 cc, ha forza di legge tra le parti.
Limiti
oggettivi = riguardano il contenuto della decisione passata in giudicato. Il giudicato copre solo ciò che è stato espressamente deciso dal
giudice, quindi la domanda proposta (petitum) e la causa petendi (i fatti giuridici su cui si fonda la domanda).
soggettivi = riguardano chi è vincolato dal giudicato. Il giudicato ha effetto solo tra le parti del processo e i loro successori o aventi causa
(art. 2909 c.c.), ma non ha effetto nei confronti dei terzi, che non ne sono vincolati
Il giudicato è essenziale per la certezza del diritto: una volta che una causa è decisa e la sentenza è diventata definitiva, la stessa
questione non può più essere rimessa in discussione tra le stesse parti. Questo garantisce stabilità nei rapporti giuridici e tutela la
funzione di accertamento del giudice.
L’accertamento incidentale si ha quando, per risolvere una domanda principale, il giudice deve valutare e decidere incidentalmente una
questione diversa, che non è stata oggetto diretto di domanda, ma comunque necessario per decidere la controversia. L’accertamento
incidentale non ha efficacia di giudicato, perché non era oggetto diretto della domanda e quindi non c’è l’interesse alla stabilizzazione tipica
del giudicato. Quindi non vincola né le parti né i terzi in futuro e può essere ridiscusso in un altro processo, salvo una parte chiede di
decidere una questione pregiudiziale in via principale, nel quale caso l’accertamento può acquistare efficacia di giudicato.
Differenza
giudicato = effetto processuale della definitività della sentenza
cosa giudicata = contenuto della decisione che, una volta definitiva, non può più essere rimesso in discussione tra le stesse parti

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Diritto processuale civile

Attività giurisdizionale

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE: branca della scienza giuridica che studia il processo civile Definizione = attività di attuazione delle norme sostanziali violate in via secondaria e sostitutiva, attraverso l'intervento del giudice

  • strumentalità = strumento per l'attuazione dei diritti, se la tutela primaria non è sufficiente
  • sostitutività = gli organi giurisdizionali si sostituiscono a coloro che avrebbero dovuto mantenere il comportamento previsto dalle norme sostanziali

Funzione / a che cosa serve? = tutela dei diritti sostanziali (sopratutto) in caso della loro violazione attraverso l'intervento sostitutivo del giudice Struttura / che cos'è? = si distingue tra la giurisdizione civile, penale ed amministrativa. In riguardo alla giurisdizione civile, si distingue tra la giurisdizione

  • di esecuzione = attuazione del diritto del creditore, anche contro la volontà del debitore
  • cautelare = impedire che il diritto da tutelare venga pregiudicato durante il tempo necessario per ottenere la tutela giurisdizionale
  • di cognizione = finalizzata
    • mero accertamento: ad accertare un diritto
    • di condanna: a condannare un soggetto a un dare, fare o non fare
    • costitutiva: a costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico

L'oggetto sostanziale del singolo processo = il diritto o il dovere di ottenere o di compiere una pronuncia su una determinata situazione di diritto sostanziale. L'attore, con l'esercizio della sua azione, determina l'oggetto sostanziale del processo (= principio dispositivo).

Cognizione / II libro

Accertamento incontrovertibile dell'esistenza di un diritto mero accertamento = accertare un diritto condanna = condannare a un dare, fare o non fare costitutiva = costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico Il procedimento si conclude con una pronuncia assogettata ad una serie limitata di mezzi di impuganzione, il cui esaurimento da luogo all'incontrovertibilità della cosa giudicata formale ex art 324 cpc.

Cautelare / IV libro

attività strumentale rispetto a quella della cognizione o esecuzione, diretta a impedire che il diritto da tutelare venga pregiudicato e ad ovviare ai pericoli che, durante il tempo necessario per ottenere la tutela giurisdizionale, possono compromettere il risultato, mediante determinate misure come sequestri o provedimenti d'urgenza

Esecuzione forzata / III libro

attuazione pratica e materiale del diritto accertato, in via coattiva o forzata. Ciò presuppone l'accertamento del diritto mediante il titolo esecutivo, che attesta l'esistenza del diritto

Volontaria

attività con una funzione integrativa, diretta a realizzare o integrare la fattispecie costitutiva di

  • uno stato familiare o personale
  • un determinato potere
  • altre situazioni simili

Eccezioni

Casi di attività giurisdizionale senza previa lesione:

  • giurisdizione costitutiva necessaria e non necessaria
  • giurisdizione di mero accertamento

Rapporto

Cognizione - accertamento del diritto / di chi è il diritto di proprietà? Cautelare - tutela del diritto / sequestro della bici Esecuzione - attuazione materiale del diritto - restituzione della bici al titolare

Diritto processuale civile

La giurisdizione

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE: branca della scienza giuridica che studia il processo civile Definizione = manifestazione del potere giudiziario, cioé quello tra i poteri dello stato finalizzato a garantire l'applicazione concreta delle norme giuridiche nei casi concreti attraverso l'attività del giudice. È quindi la funzione pubblica mediante cui si risolvono le controversie tra soggetti mediante una decisione imparziale. Si distingue tra la

  • giurisdizione amministrativa = interessi legittimi / tutela contro un atto della PA che ha leso un interesse legittimo / TAR o Consiglio di Stato
  • giurisdizione civile = controversie tra privati / giudice ordinario
  • giurisdizione penale = accertamento dei reati e applicazione delle sanzioni penali

I soggetti privati e pubblici titolari dei diritti protetti dall'ordinamento spetta la scelta di rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenere la scelta (= principio dispositivo) e definiscono l'oggetto del processo mediante la domanda. L'accesso alla funzione giurisdizionale è un diritto soggettivo, precisato dall'art 24 Cost, che garantisce a tutti la possibilità di agire in giudizio dei propri diritti e interessi legittimi. Diffetto di giurisdizione = errore di chi ha proposto una determinata causa dinanzi a un giudice appartenente a una magistratura non competente per quella determinata controversia; questi deve chiudere il procediemnto e rinviare le parti al magistrato competente. Si ha diffetto del giudice civile quando la causa promossa avanti a questi'ultimo rientra in realtà nella giurisdizione della PA / altri giudici speciali.

Il difetto di giurisdizione

  • può essere rilevato d'ufficio o eccepito dal convenuto in ogni stato e grado del processo
  • può formare oggetto del regolamento di giurisdizione = strumento giudiziale con il quale il convenuto devolve la soluzione della questione di giurisdizione alle sezioni unite della cassazione.

Entro tre mesi dalla pronuncia di diffetto di giurisdizione, la parte ha la facoltà di riproporre la domanda al giudice indicato come avente la giurisdizione. Quindi in presenza della pronuncia di diffetto di giurisdizione, non occorre istaurare un nuovo giudizio, ma è consentito trasferire il giudizio già promosso al giudice munito di giurisdizione (cd. traslatio iudicii). Se la parte interessata non riassume il processo nei termini indicati dal giudice per la prosecuzione, si ha l'estinzione del processo.

Regolamento di giurisdizione

se una parte del processo di primo grado ritiene che il giudice civile non abbia giurisdizione, può proporre il regolamento di giurisdizione avanti alle sezioni unite della corte di cassazione. Per avviare il regolamento di giurisdizione è necessario che

  • il processo per il quale si chiede deve essere pendente in primo grado
  • il giudice davanti al quale pende il processo non deve ancora aver emesso una sentenza Se le parti non lo propongono, il processo prosegue normalmente. Se la questione di giurisdizione emerge soltanto alla fine del processo / momento della decisione, il giudice ha comunque l'obbligo di rilevarla d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, ai sensi dell'art. 37 c.p.c. La conseguenza è che egli non potrà decidere nel merito, ma dovrà limitarsi a dichiarare l'inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione, che impedisce l'ulteriore prosecuzione davanti al giudice privo di potere, ma la parte potrà proporre nuovamente la medesima domanda davanti al giudice che ha giurisdizione. Se il giudice dovesse invece erroneamente pronunciarsi nel merito pur essendo privo di giurisdizione, la sentenza è affetta da nullità assoluta e può essere impugnata mediante ricorso alla Corte di Cassazione a sezioni unite, ai sensi dell'art. 362, primo comma, c.p.c."

Si distingue dal diffetto di competenza = la giurisdizione è corretta ma il giudice non è competente. In questo caso, il giudice che si dichiara incompetente assegna alle parti un termine per la riassunzione del giudizio davanti al magistrato competente (ad es Tribunale, non di pace)

Il giudicato

= effetto che si produce quando una sentenza non può più essere impugnata con i mezzi ordinari previsti dall'ordinamento, nel senso che la sentenza diventa definitiva. Il giudicato serve a dare certezza ai rapporti giuridici, perché impedisce che la stessa questione venga discussa all'infinito tra le stesse parti. Si distingue tra due tipi di giudicato:

  1. Giudicato formale = indica che la sentenza non è più impugnabile. È un effetto solo interno al processo e significa che il processo è finito definitivamente
  2. Giudicato sostanziale = ha effetto anche fuori dal processo e significa che la questione decisa dal giudice non può più essere discussa in un altro processo tra le stesse parti. Ex art 2909 cc, ha forza di legge tra le parti.

Limiti del giudicato

  • oggettivi = riguardano il contenuto della decisione passata in giudicato. Il giudicato copre solo ciò che è stato espressamente deciso dal giudice, quindi la domanda proposta (petitum) e la causa petendi (i fatti giuridici su cui si fonda la domanda).
  • soggettivi = riguardano chi è vincolato dal giudicato. Il giudicato ha effetto solo tra le parti del processo e i loro successori o aventi causa (art. 2909 c.c.), ma non ha effetto nei confronti dei terzi, che non ne sono vincolati

Il giudicato è essenziale per la certezza del diritto: una volta che una causa è decisa e la sentenza è diventata definitiva, la stessa questione non può più essere rimessa in discussione tra le stesse parti. Questo garantisce stabilità nei rapporti giuridici e tutela la funzione di accertamento del giudice. L'accertamento incidentale si ha quando, per risolvere una domanda principale, il giudice deve valutare e decidere incidentalmente una questione diversa, che non è stata oggetto diretto di domanda, ma comunque necessario per decidere la controversia. L'accertamento incidentale non ha efficacia di giudicato, perché non era oggetto diretto della domanda e quindi non c'è l'interesse alla stabilizzazione tipica del giudicato. Quindi non vincola né le parti né i terzi in futuro e può essere ridiscusso in un altro processo, salvo una parte chiede di decidere una questione pregiudiziale in via principale, nel quale caso l'accertamento può acquistare efficacia di giudicato.

Differenza

  • giudicato = effetto processuale della definitività della sentenza
  • cosa giudicata = contenuto della decisione che, una volta definitiva, non può più essere rimesso in discussione tra le stesse parti

Diritto processuale civile

Il processo e i suoi requisiti

Definizione = svolgimento coordinato di una pluralità di poteri e atti processuali tra loro connessi, finalizzato all'emanazione di un atto conclusivo, detto "provvedimento giurisdizionale" che nel processo di - cognizione, è l'atto di accertamento definitivo / sentenza - esecuzione, è l'atto realizzativo del diritto del creditore Prima di procedere al processo, si fa luogo ad una fase di controllo e di verifica della presenza di tutti i requisiti necessari per l'accoglimento della domanda e del processo, ovvero la fase dell' = attività preliminare del giudice riguarda il controllo e la verifica dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione, che sono essenziali per la corretta instaurazione del processo. In sostanza, il giudice in questa fase si occupa di accertarsi che tutti gli elementi formali e sostanziali siano in ordine affinché il processo possa proseguire senza intoppi.

Presupposti processuali

requisiti che devono sussistere prima dell'inizio del processo, ossia della proposizione della domanda, cioè dell'atto col quale si chiede la tutela giurisdizionale. Si tratta di condizioni legali senza dei quali il processo non può nemmeno essere avviato.

  • giurisdizione = il giudice che viene adito deve essere competente per trattare il caso in questione, se il giudice non ha giurisdizione, il processo è inamissibile e il vizio deve essere rilevato d'ufficio.
  • competenza = effettivo potere del giudice di decidere la controversia in relazione al luogo, alla materia e al valore della causa
  • capacità processuale = legittimazione processuale / potere di compiere gli atti del processo
  • condizioni dell'azione = requisiti che servono per la proposizione della domanda / senza essi, la domanda non è accogliabile, neppure ipoteticamente Se questi requisiti sussistono, il giudice può andare avanti fino alla pronuncia sul merito.

Condizioni dell'azione

elementi che, pur non impedendo l'inizio del processo, sono necessari per il corretto svolgimento e la sua ammissibilità, cioè affianché la domanda possa essere accolta devono essere soddisfatti le condizioni dell'azione, che sono . la possibilità giuridica = l'esistenza di una norma che prevede in astratto il diritto che si vuol far valere

  • l'interesse ad agire = colui che propone la domanda deve proporla per ottenere un'utilità specifica, ovvero per la tutela giurisdizionale che consegue alla lesione del diritto sostanziale
  • legittimazione ad agire = il diritto di azione compete a chiunque si afferma titolare del diritto fatto valere in giudizio, ad es proprietario di una bicicletta / si possono far valere solo quei diritti che si affermano come diritti propri e possono essere affermati in capo a colui contro il quale si propone la domanda

Attività preliminare del giudice

quando il giudice si occupa di questi presupposti e condizioni, sta svolgendo la sua attività preliminare, che mira a garantire che tutte le condizioni siano soddisfatte. Se qualche presupposto o condizione manca, il giudice può decidere di dichiarare il processo irricevibile, sospenderlo o, in alcuni casi, respingerlo senza entrare nel merito della causa. In pratica, durante l'attività preliminare, il giudice verifica:

  1. Se ci sono vizi di competenza o di giurisdizione.
  2. Se le condizioni di ammissibilità della domanda sono soddisfatte.
  3. Se è stata rispettata la procedura prevista per l'azione / azioni sommarie di condizione (ad esempio, esperimento di conciliazione, mediazione, etc.).
  4. Se la parte ha l'interesse e la legittimazione a promuovere l'azione.

Il processo è destinato a concludersi con una pronuncia che stabilisce chi ha ragione e chi ha torto. Si svolge nel contradittorio tra le parti, che possono sostenere proprie ragioni attraverso le prove documentali, orali ect. Può essere contestata da chi ha perso (la parte soccombente) con i mezzi di impugnazione. In caso di mancata impugnazione, il provvedimento giurisdizionale diventa definitivo - la cd. cosa giudicata

Gli elementi della domanda

= elementi che determinano l'oggetto dell'azione e permettono la distinzione da altre domanda, che sono i. Soggetti / parti del processo

  1. attivo / attore o ricorrente = soggetto che propone la domanda
  2. passivo / convenuto o resistente = soggetto nei cui confronti è proposta la domanda

ii. petitum / cosa si chiede = ciò che si chiede con la domanda,

  • in via immediata al giudice, al quale si chiede un provvedimento
  • in via mediata alla controparte, alla quale si chiede una determinata prestazione

iii. la caua petendi / perchè si chiede = elemento che giustifica la richiesta dell'attore, ossia il fondamento giuridico e fattuale della domanda. È il motivo per cui una parte chiede al giudice di riconoscere un dirittoe ed include

  • il fatto che costituisce il presupposto della domanda, ad es un danno
  • il diritto che si invoca, ad es risarcimento del danno L'identificazione è fondamentale per valutare l'effetto di litispendenza, cosa giudicata e connessione.

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